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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 06/06/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 728/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 728/2025 V.G., promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. FARAONE DANIELA
e nato in [...] il [...], CP_1 assistito e difeso dall'avv. TAPOGNANI SANTE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/04/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 05/06/1994 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in SILVI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle part,i dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
03/04/2017, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
provvede come segue:
[...] CP_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in SILVI il
05/06/1994, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di SILVI, nell'anno 1994 atto numero 22 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 A) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolari di adeguati redditi propri.
B) Nulla è dovuto a titolo di contributo per il figlio maggiorenne, capace di provvedere a se stesso ed al proprio mantenimento;
C) Compensate le spese legali.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SILVI per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 05/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 728/2025 V.G., promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. FARAONE DANIELA
e nato in [...] il [...], CP_1 assistito e difeso dall'avv. TAPOGNANI SANTE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/04/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 05/06/1994 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in SILVI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle part,i dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
03/04/2017, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
provvede come segue:
[...] CP_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in SILVI il
05/06/1994, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di SILVI, nell'anno 1994 atto numero 22 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 A) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolari di adeguati redditi propri.
B) Nulla è dovuto a titolo di contributo per il figlio maggiorenne, capace di provvedere a se stesso ed al proprio mantenimento;
C) Compensate le spese legali.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SILVI per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 05/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3