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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 630/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica: ROSSI CORRADO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11923/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Gennaro Vesuviano
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20 PUBBLICITA' PUBBLICHE AFFISSIONI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20906/2025 depositato il 28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto, n. 11923/25, notificato con il servizio telematico, la società Ricorrente_1 SRL, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore _1, ricorreva avverso avviso di accertamento ICP n. 20, notificato in data 25/03/2025, relativo ad un presunto omesso pagamento dell'Imposta Comunale sulla
Pubblicità (ICP) per l'anno 2019 per un importo totale di € 1.054,00.
La ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per omessa indicazione del momento dell'accertamento e dei rilievi effettuati e la decadenza del potere di accertamento ai sensi dell'art. 1 comma 161 della L. n. 296/2006 e la prescrizione del diritto.
Il Comune di San Gennaro Vesuviano, si è costituito in giudizio con proprie controdeduzioni, contestando quanto eccepito dal ricorrente e chiedendo la correttezza del proprio operato.
La ricorrente presentava memorie illustrative con le quali rifacendosi al ricorso introduttivo ne richiedeva l'accoglimento.
La Corte, riunita in pubblica Udienza,
MOTIVI DELLA DECISIONE
OSSERVA:
che il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, si evince chiaramente l'infondatezza del ricorso, in quanto, il Comune di San Gennaro Vesuviano ha correttamente dimostrato di aver regolarmente notificato entro il 25/3/25 l'atto impugnato interrompendo i termini prescrizionali e per abusiva installazione effettuata dal contribuente.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni fin qui illustrate, il Collegio ritiene che sussistono giusti motivi per rigettare il ricorso perché infondato.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di 1 Grado di Napoli rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 250 oltre oneri e accessori come per legge se dovuti.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica: ROSSI CORRADO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11923/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Gennaro Vesuviano
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20 PUBBLICITA' PUBBLICHE AFFISSIONI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20906/2025 depositato il 28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto, n. 11923/25, notificato con il servizio telematico, la società Ricorrente_1 SRL, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore _1, ricorreva avverso avviso di accertamento ICP n. 20, notificato in data 25/03/2025, relativo ad un presunto omesso pagamento dell'Imposta Comunale sulla
Pubblicità (ICP) per l'anno 2019 per un importo totale di € 1.054,00.
La ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per omessa indicazione del momento dell'accertamento e dei rilievi effettuati e la decadenza del potere di accertamento ai sensi dell'art. 1 comma 161 della L. n. 296/2006 e la prescrizione del diritto.
Il Comune di San Gennaro Vesuviano, si è costituito in giudizio con proprie controdeduzioni, contestando quanto eccepito dal ricorrente e chiedendo la correttezza del proprio operato.
La ricorrente presentava memorie illustrative con le quali rifacendosi al ricorso introduttivo ne richiedeva l'accoglimento.
La Corte, riunita in pubblica Udienza,
MOTIVI DELLA DECISIONE
OSSERVA:
che il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, si evince chiaramente l'infondatezza del ricorso, in quanto, il Comune di San Gennaro Vesuviano ha correttamente dimostrato di aver regolarmente notificato entro il 25/3/25 l'atto impugnato interrompendo i termini prescrizionali e per abusiva installazione effettuata dal contribuente.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni fin qui illustrate, il Collegio ritiene che sussistono giusti motivi per rigettare il ricorso perché infondato.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di 1 Grado di Napoli rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 250 oltre oneri e accessori come per legge se dovuti.