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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/12/2025, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 1893/2020 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Ettore
ES per parte opponente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1893 del R.G.A.C. 2020 (avente ad oggetto opposizione avverso ordinanza ingiunzione), promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Ettore ES;
- opponente - contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del comandante pro tempore;
Controparte_2
- opposta -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integramente riportate e trascritte. FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato l'8.9.2020 l'odierno ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 27/2020, emessa in data 9.7.2020 e notificata in pari data, con la quale la CP_1
di gli aveva ingiunto di pagare - nelle vesti di trasgressore e
[...] Controparte_1
coobbligato in solido - la complessiva somma di € 12.074,00, a titolo di sanzioni per l'asserita violazione della seguente normativa:
1) Art. 15, All. III, del Regolamento (CE) 1967/2006, e art. 10 commi 2 e 3 D. Lgs. 04/2012 e succ. modif. (detenzione e sbarco esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla minima di riferimento), comportamento punito dall'art. 11, comma 5 (lettera d), del D. Lgs. 04/2012 e succ. modif.”;
2) “Art. 10. comma 1, lettera i), del D. Lgs. 04/2012 e succ. modif., in relazione agli artt. 138 e 140 del D.P.R. 1639/68 (detenzione attrezzi non consentiti per la pesca sportiva), comportamento punito dall'art. 11, comma 5, lettera a) del D. lgs. 04/2012 e succ. modif.”;
3) “Art. 5 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione approvato con R.D. 15 febbraio 1952 n. 328 (occupazione abusiva di spazio demaniale), comportamento punito dall'art.
1161, comma 2, del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327”;
4) “Art. 123, commi 2 e 3 del D. lgs. n. 209/05 e art 41 del D.Lgs. n. 171/05 (navigazione con unità da diporto a motore amovibile/inamovibile di qualsiasi potenza senza aver assolto l'obbligo di assicurazione r.c. contro terzi), comportamento punito dall'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 285/92
(C.d.S.) e art. 123, comma 4, del D.Lgs. 209/05”.
Nel merito, ha lamentato: 1) la “Illegittimità dell'impugnato provvedimento per mancanza e/o erronea indicazione di elementi essenziali e per erronea valutazione della riconducibilità delle fattispecie violate all'odierno opponente”; 2) la “Nullità dell'impugnato provvedimento per assenza di motivazione”; 3) la “Nullità delle sanzioni accessorie per violazione di legge e difetto di motivazione”; 4) il “Difetto di motivazione ed illogica valutazione del prospettato quadro indiziario”, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si riportano: “Dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa n. 27/2020 disposta nei confronti del Sig. dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Parte_1
in data 09.07.2020, per le ragioni tutte esposte nel presente atto;
revocare i Controparte_1
provvedimenti accessori di sequestro dei beni Natante tipo Canadian e relativi e Natante marca
Dell Quay modello dory 17 con restituzione nei confronti del legittimo proprietario ed odierno opponente;
Condannare la parta soccombente al pagamento delle spese e competenze ed onorari di
giudizio da porsi provvisoriamente a carico dell'Erario avendo il ricorrente richiesto l'ammissione al beneficio del gratutito patrocinio a spese dello Stato.”. Con memoria depositata telematicamente il 3.3.2021 si è costituita in giudizio la Controparte_1
di , la quale ha contestato gli assunti di parte ricorrente insistendo per il
[...] Controparte_1 rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta, con il favore delle spese di lite.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale ed escussione testimoniale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Venendo all'esame del merito della questione oggetto di scrutinio nel presente procedimento, ritiene questo Tribunale che l'amministrazione resistente abbia fornito prova della sussistenza dei presupposti di legge per procedere alla contestazione di cui all'ordinanza ingiunzione per cui è causa, nei limiti di seguito specificati.
In particolare, l'ordinanza ingiunzione in esame trova il proprio fondamento nel processo verbale di operazioni compiute del 6.5.2020, cui ha fatto seguito il rapporto ex art. 17, l. n. 689/1981, elevato a carico di ignoti, relativo agli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza - Sezione
Operativa Navale di , dai quali è emerso che il 6.5.2020, alle ore 2, in località Controparte_1
lungomare, nel Comune di DO (CS), una pattuglia dedita al controllo di eventuali attività di pesca con modalità illecite, ha avvistato soggetti ignoti che erano intenti all'esercizio della pesca di frodo e che alla vista dei militari si erano dati alla fuga, abbandonando n. 19 cassette di polistirolo contenenti novellame di sarda e i natanti utilizzati per l'attività illecita. I militari avevano quindi provveduto al sequestro di 140 kg di prodotto ittico rinvenuto e di due natanti: uno di “Tipo
Canadian colore blu con motore fuoribordo marca modello E25BF e malricola 27492” e CP_3
l'atro di “marca Dell Quay e modello Dory 17 con motore fuoribordo marca Tohatsr_t modello
M40 D, con matricola abrasa ed a ecoscandaglio marca modello striker 5 cb”. CP_4
In data 7.5.2020, l'odierno ricorrente si è recato presso gli uffici della Capitaneria di CP_1
, dichiarando di essere proprietario dei natanti sopra indicati e ne ha chiesto la restituzione,
[...]
in quanto estraneo ai fatti.
Successivamente alla presentazione di istanza di dissequestro dei natanti de quibus, in data
13.5.2020 il , sentito a sommarie informazioni, ha dichiarato: “I natanti oggetto di Parte_1
sequestro sono di mia proprietà, g1i stessi erano sulla battigia del lido di DO, a una distanza di circa un chilometro a sud da lido ogigia. L'ultima volta che le ho utilizzate era il mese di febbraio 2O2O ma non ricordo con precisione. I1 canadian attrezzato con gruppo elettrogeno e faro composto da quattro lampade alogene per una potenza totale di circa 1000 watt è utilizzato per la pesca sportiva. In tarda mattinata del giorno 06.05.2020, mi sono recalo sul lido e non ho visto i miei natanti, ho assunto informazioni come già esposto nella istanza dello studio ES e recatomi presso gli Uffici del vostro Reparto riconoscevo i natanti presenti in e ubicati CP_1
presso i vostri ormeggi.
Si da atto che la parte, invitata sul luogo di custodia dei natanti, li riconosce come propri mentre i motori li riconosce per come riportato sui documenti allegati all'istanza. Lo stesso presa visione, riconosce modello e cilindrata e dichiara di non essere in grado di poter affermare con certezza che il motore Thoatsu 40cv installato a bordo e, postogli in visione, sia il medesimo in suo possesso, poiché allo stato con matricola abrasa.”.
Nella stessa data, il , toltosi la mascherina facciale per il contenimento del contagio da Parte_1
VI 19, è stato riconosciuto dai militari, che avevano effettuato le operazioni di accertamento, come persona presente a bordo del natante la notte del 6.5.2020 e, in conseguenza di ciò, in data
15.5.2020, gli è stato notificato processo verbale di accertamento e contestazione delle violazioni sopra individuate, quale trasgressore e proprietario dei natanti, trasmesso, poi, alla Controparte_1
di in pari data, unitamente all'istanza di dissequestro avanzata dallo stesso
[...] Controparte_1
(v. doc. n. 5 fascicolo resistente), per la quale vi era già stata la richiesta di integrazione Parte_1
documentale da parte della Guardia di Finanza, alla luce delle dichiarazioni dello stesso Parte_1
sopra riportate.
In data 21.5.2020, la , rilevata l'irritualità della trasmissione dell'istanza di Controparte_1
dissequestro alla Guardia di Finanza Sezione Operativa Navale di Corigliano Rossano, in quanto organo accertatore, ed ex lege non competente per tali istanze, ha richiesto a di Parte_1
produrre le polizze assicurative relative ai motori fuoribordo oggetto di istanza di dissequestro (v. doc. n. 7 allegato fascicolo resistente).
Con memorie difensive prodotte dal in data 12.06.2020 è stata contestato il verbale di Parte_1 accertamento, reiterata la richiesta di dissequestro dei natanti e richiesta l'audizione personale (v. doc. n. fascicolo ricorrente); in merito a quest'ultima lo stesso convocato per la data del 30.6.2020 presso gli uffici della di (v. doc. n. 9 allegato fascicolo Controparte_1 Controparte_1
resistente), non risulta essersi presentato e, in data 1.7.2020, ha depositato nuove memorie (v. doc.
n. 10 allegato fascicolo ricorrente), in risposta alle quali, il 2.7.2020, la Guardia di Finanza ha comunicato alla competente : “ln merito alla richiesta di dissequestro, si rappresenta CP_1
che: a) Stante la matricola abrasa della targhetta di identificazione del motore fuoribordo marca
Tohatsu 40 cv, i militari operanti hanno avviato autonoma attività info investigativa tesa ad escludere la provenienza illecita del medesimo;
b) il non avendo esibito Parte_1
alcuna polizza attestante la copertura assicurativa dei motori installati a bordo dei natanti oggetto di sequestro e utilizzati per la pesca di frodo, è stata avviata richiesta di informazioni alle compagnie assicurative di cui alla banca dati lvass.” (v. doc. n. 11 allegato fascicolo resistente). Alla luce di quanto sopra, in data 9.7.2020, la Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di CP_1
ha emesso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 27/2020 del 9.7.2020, notificata a parte
[...]
ricorrente nelle vesti di trasgressore e proprietario dei natanti de quibus. E, in pari data, la stessa ha emesso anche l'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro n. 28/2020. CP_1
A sostegno della pretesa sanzionatoria della Capitaneria, dunque, sussistono gli accertamenti eseguiti dai militari della Guardia di Finanza, che per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere inficiata solo da una prova contraria, qualora il relativo rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine.
I verbalizzanti hanno verificato la presenza presso DO (CS), in data 6.5.2020, di soggetti ignoti - datisi alla fuga alla vista dei militari - intenti allo svolgimento di pesca di frodo a bordo di due natanti, e di aver rinvenuto abbandonati 140 kg di novellame di sarda e i detti natanti sulla spiaggia di DO.
Ebbene, è orientamento conforme che il verbale di accertamento redatto da un pubblico ufficiale “è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
” (ex multis, Cassazione civile, 25 ottobre 2025, n. 28340).
Alla luce del costante insegnamento giurisprudenziale sopra richiamato, non si può dubitare che il verbale di accertamento redatto dai predetti militari faccia fede fino a querela di falso dei fatti che i soggetti suddetti hanno accertato come avvenuti in loro presenza nei termini riportati nel verbale del
6.5.2020.
Non può, tuttavia, essere ritenuta valida l'identificazione ex post del compiuta dagli stessi Parte_1
militari solo in data 13.5.2020, successivamente, tra l'altro, ad un precedente accesso del ricorrente presso gli stessi uffici.
Le stesse deposizioni rese dal teste di parte ricorrente, , escussa in corso di causa Testimone_1
possono ritenersi idonee a supportarne l'estraneità di ai fatti illeciti in Parte_1 contestazione. Invero, la detta teste, escussa all'udienza del 25.3.2024, dopo aver premesso di essere “la compagna convivente di , anche all'epoca dei fatti”, in risposta alla Parte_1 circostanza n. 2, formulata nel ricorso introduttivo (“Vero che il sig. nella Parte_1
serata del 5/6.06.2020 rimaneva esclusivamente nella sua abitazione, con i propri familiari senza farvi uscita sino alla mattina susseguente?”), ha così risposto: “Confermo la circostanza 2) precisando che si trattava del mese di maggio. Tanto posso riferire perché era il periodo successivo al VI e, avendo un bambino piccolo, stavamo attenti a non uscire. Ricordo che eravamo io, il
ed il bambino.”. Parte_1
Ritiene, quindi, questo tribunale che parte ricorrente non possa essere ritenuto il soggetto trasgressore che ha compiuto le attività illecite rilevate dalla Guardia di Finanza di CP_1
la notte del 6.5.2020.
[...]
2. Tuttavia, parte ricorrente è stato destinatario dell'ordinanza ingiunzione impugnata anche nella veste di coobbligato in solido in quanto proprietario dei due natanti utilizzati per commettere le infrazioni sopra specificate, deducendo, in merito, l'esclusione del vincolo di solidarietà di cui all'art. 6, legge n. 689/1981 per essere stati i natanti utilizzati senza autorizzazione.
Va osservato che, consolidata giurisprudenza formatasi con rifermento alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 3, c.c. - la cui formulazione (“Il proprietario del veicolo … è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”) è sovrapponibile a quella dell'art. 6, legge n. 689/1981 (“Il proprietario della cosa … è obbligato in solido con l'autore della violazione … se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà”) - è assolutamente univoca nell'affermare che questi non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà", manifestatasi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatasi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate (in questi termini Cass. Sez. 3,
27/09/2017, n. 22449).
Per la stessa ragione, nemmeno il furto del veicolo esclude la responsabilità del proprietario se questi non ha adottato misure idonee ed efficaci, in base alle circostanze, al fine di prevenirlo e, quindi, ad impedirne la circolazione (da ultimo, Cassazione civile, n. 15237/2024).
Si ritiene pertanto che, anche nell'ambito di cui all'art. 6 legge n. 689/1981, il proprietario della cosa che servì a commettere la violazione - inclusa la confisca del mezzo - per sottrarsi alla responsabilità solidale, debba provare che l'uso illegittimo della cosa fosse avvenuto, nonostante avesse posto in essere opportune precauzioni, non essendo sufficiente che l'uso sia avvenuto contro la propria volontà (ex multis, Cassazione civile, Sez. II, n. 1527/2024, nella quale si richiama
“l'orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17398 del 25/06/2008; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 7666 del 18/08/1997), nel momento in cui ha ritenuto operanti sia la responsabilità
(solidale) prevista in capo al proprietario del veicolo per le violazioni alle regole del Codice della
Strada commesse da terzi, ex artt. 6, primo comma, L. n. 689/1981, e 196, primo comma, C.d.S., sia
l'assoggettamento del medesimo proprietario alla correlata sanzione accessoria della confisca del mezzo, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non provi che la circolazione del veicolo è avvenuta contro il suo volere e non è riconducibile a dolo o colpa nell'omessa custodia del veicolo medesimo.
Quanto al profilo della circolazione invito domino, deve essere qui richiamato il costante orientamento di questa Corte che ha subordinato l'affermazione di tale ultima ipotesi alla presenza di un concreto ed idoneo comportamento ostativo dello stesso proprietario, specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo, mediante l'adozione di cautele - da valutarsi in relazione al caso concreto – tali che la sua volontà non possa risultare superata (cfr., in tema di violazioni del C.d.S., Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 26922 del 20/09/2023; Cass. Sez. 6 – 2,
Ordinanza n. 22318 del 21/10/2014; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7666 del 18/08/1997, nonché, per
l'affine profilo connesso all'art. 2054 c.c., Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 14/07/2011; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 15521 del 07/07/2006).”).
Prova, questa, che nella presente fattispecie non è stata offerta dall'opponente.
Invero, ancor prima che lacunosa sotto il profilo probatorio, la prospettazione del sconta Parte_1
un evidente deficit in punto di stretta allegazione, non avendo il medesimo mai affermato di aver posto in essere un comportamento concreto, idoneo e specificamente rivolto a vietare l'uso dei natanti da parte di terzi;
sin dal ricorso introduttivo, l'istante non ha mai dedotto che la circolazione sarebbe avvenuta "contro la sua volontà", ossia nonostante avesse manifestato una volontà contraria attraverso concreti e idonei comportamenti ostativi specificamente rivolti a vietare la circolazione ed estrinsecatisi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate.
Nulla di tutto questo è stato dedotto.
Invero, parte ricorrente, nel verbale di assunzione di sommarie informazioni del 13.5.2020 presso gli uffici della Guardia di Finanza – Sezione Operativa Navale di , ha dichiarato che “i CP_1
natanti oggetto di sequestro sono di mia proprietà, gli stessi erano sulla battigia del lido di
DO, a una distanza di circa un chilometro dal lido ogigia. L'ultima volta che le ho utilizzate era il mese di febbraio 2020 ma non ricordo con precisione.” (v. doc. n. 5 allegato fascicolo resistente); per, poi, aggiungere nel ricorso introduttivo “di essere proprietario di barche
(utilizzate da terzi soggetti per operazioni accertate illecite) che giunto il giorno successivo non rinveniva più (dacché ovviamente poste in sequestro nella notte in anzidetta operazione dei militi).”
(v. pag. 6) e “che si è visto soltanto – suo malgrado – vittima di altrui, sconosciuto e non autorizzato utilizzo illecito” (pag. 9), e, infine, che “ la violazione della postazione senza autorizzazione dei natanti sulla spiaggia del Comune di DO dacché all'evidenza – e per come dallo stesso odierno opponente di già dall'immediato specificato alle autorità – lo spostamento presso altra idonea locazione di tali beni non fu permesso per l'improvvisa e dolorosa
– quanto notoria – attuazione delle disposizioni c.d. anticovid 19 che interessarono all'improvviso il nostro territorio nazionale cosi non permettendo di colpo lo spostamento di soggetti per attività superflue e per movimenti come quelli che ora vengono superficialmente ed erroneamente contestati all'odierno opponente al quale subito dopo la c.d. “riapertura” nel giungere presso il luogo ove forzatamente aveva dovuto posteggiare le proprie imbarcazioni ne veniva a riscoprire la loro assenza” (pag. 14), quindi, limitandosi a dedurre l'esclusione del vincolo di solidarietà di cui all'art. 6, legge n. 689/1981 per essere stata la cosa utilizzata senza autorizzazione, omettendo, tuttavia, di allegare e provare di aver posto in essere comportamenti concreti per evitare l'utilizzo da parte di terzi.
L'assenza di tali comportamenti, tra l'altro, è emersa anche dalle dichiarazioni dell'altro teste attoreo, escusso all'udienza del 26.4.2023, , il quale sentito sulla circostanza n. 3 Testimone_2 formulata nel ricorso introduttivo (“Vero che il sig. aveva a contattare sin da Parte_1 subito la scoperta dell'assenza delle sue imbarcazione dalla spiaggia del Comune di DO le autorità di polizia per ivi conoscere il loro stato ?”), ha così risposto: “Con riferimento alla circostanza 3) posso riferire che io ho un 'attività commerciale a Trebisacce e ogni mattina passo per il lungomare abitando lì e quella mattina mi sono accorto che le barche di non vi Parte_1
erano. Ho chiamato subito la moglie la quale non sapendo nulla mi ha riferito che avrebbe contattato il marito. Sono poi stato chiamato telefonicamente dal che non sapeva nulla e Parte_1
mi ha riferito che avrebbe fatto un giro per verificare la situazione e avrebbe chiamato le autorità di competenza. Sono certo che il aveva due barche che io ho sempre visto parcate Parte_1
adiacenti alla spiaggia. Preciso ancora che a ridosso della spiaggia vi è una barriera e adiacente vi è una spiaggia libera e le barche sono sempre state lì”, così confermando che i natanti erano da sempre lasciati parcheggiati sulla spiaggia libera di DO, senza alcun accorgimento e che alcun peso sulla vicenda ha avuto la pandemia da VI 19.
Ebbene, la semplice affermazione di parte ricorrente che l'uso sia avvenuto senza alcuna autorizzazione - il quale non ha financo dichiarato che i natanti siano stati prelevati da terzi “contro la propria volontà” - unitamente all'omessa dimostrazione di aver adottato comportamenti concreti per evitare l'utilizzo improprio degli stessi, non può ritenersi in alcun modo sufficiente ad escluderne la responsabilità solidale.
3. Non meritevole di accoglimento, poi, è il motivo relativo al difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, in quanto la stessa risulta motivata per relationem mediante il richiamo al verbale unico di accertamento e constatazione, precedentemente notificato al ricorrente, il quale, pertanto, è stato messo in condizione di conoscere perfettamente la violazione per la quale è stato sanzionato
(cfr. Cass. civ., Sez. L, 22 luglio 2009, n. 17104, secondo cui “l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Ne consegue che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio”).
Il ricorrente, inoltre, è stato sentito più volte dai militari ed ha presentato memorie difensive nel corso del procedimento sanzionatorio, anche in sostituzione dell'audizione personale, potendo, infine, difendersi pienamente anche nella presente fase giudiziale.
Pertanto, la possibilità di esercitare una piena difesa in giudizio e di far valere le proprie ragioni, sia mediante audizione personale che mediante memorie difensive nel corso del procedimento amministrativo, esclude qualsiasi violazione del diritto di difesa anche nell'ipotesi in cui alcuni degli atti del procedimento non siano stati conosciuti dal ricorrente nel corso del procedimento amministrativo medesimo.
In conclusione, l'odierna opposizione va rigettata, con conseguente integrale conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, nulla deve essere riconosciuto alla
Capitaneria, difesa da proprio personale, in quanto “in tema di giudizio di opposizione ad ordinanza
- ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente che sia soccombente al pagamento dei diritti di procuratore ed agli onorari d'avvocato, in difetto delle relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, ma ha solo diritto alla rifusione
d elle spese, diverse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota” (Cass. Sez. I, 23 settembre 1997, n. 9365).
Per tale ragione, in difetto di documentazione relativa a spese sostenute per la difesa, nulla è dovuto alla parte resistente a titolo di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
1893/2020 R.G., avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta il ricorso proposto da parte ricorrente e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione opposta.
2) Nulla per le spese.
Così deciso in Castrovillari, il 19 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna D'Amico.
Proc. n. 1893/2020 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Ettore
ES per parte opponente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1893 del R.G.A.C. 2020 (avente ad oggetto opposizione avverso ordinanza ingiunzione), promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Ettore ES;
- opponente - contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del comandante pro tempore;
Controparte_2
- opposta -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integramente riportate e trascritte. FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato l'8.9.2020 l'odierno ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 27/2020, emessa in data 9.7.2020 e notificata in pari data, con la quale la CP_1
di gli aveva ingiunto di pagare - nelle vesti di trasgressore e
[...] Controparte_1
coobbligato in solido - la complessiva somma di € 12.074,00, a titolo di sanzioni per l'asserita violazione della seguente normativa:
1) Art. 15, All. III, del Regolamento (CE) 1967/2006, e art. 10 commi 2 e 3 D. Lgs. 04/2012 e succ. modif. (detenzione e sbarco esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla minima di riferimento), comportamento punito dall'art. 11, comma 5 (lettera d), del D. Lgs. 04/2012 e succ. modif.”;
2) “Art. 10. comma 1, lettera i), del D. Lgs. 04/2012 e succ. modif., in relazione agli artt. 138 e 140 del D.P.R. 1639/68 (detenzione attrezzi non consentiti per la pesca sportiva), comportamento punito dall'art. 11, comma 5, lettera a) del D. lgs. 04/2012 e succ. modif.”;
3) “Art. 5 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione approvato con R.D. 15 febbraio 1952 n. 328 (occupazione abusiva di spazio demaniale), comportamento punito dall'art.
1161, comma 2, del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327”;
4) “Art. 123, commi 2 e 3 del D. lgs. n. 209/05 e art 41 del D.Lgs. n. 171/05 (navigazione con unità da diporto a motore amovibile/inamovibile di qualsiasi potenza senza aver assolto l'obbligo di assicurazione r.c. contro terzi), comportamento punito dall'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 285/92
(C.d.S.) e art. 123, comma 4, del D.Lgs. 209/05”.
Nel merito, ha lamentato: 1) la “Illegittimità dell'impugnato provvedimento per mancanza e/o erronea indicazione di elementi essenziali e per erronea valutazione della riconducibilità delle fattispecie violate all'odierno opponente”; 2) la “Nullità dell'impugnato provvedimento per assenza di motivazione”; 3) la “Nullità delle sanzioni accessorie per violazione di legge e difetto di motivazione”; 4) il “Difetto di motivazione ed illogica valutazione del prospettato quadro indiziario”, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si riportano: “Dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa n. 27/2020 disposta nei confronti del Sig. dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Parte_1
in data 09.07.2020, per le ragioni tutte esposte nel presente atto;
revocare i Controparte_1
provvedimenti accessori di sequestro dei beni Natante tipo Canadian e relativi e Natante marca
Dell Quay modello dory 17 con restituzione nei confronti del legittimo proprietario ed odierno opponente;
Condannare la parta soccombente al pagamento delle spese e competenze ed onorari di
giudizio da porsi provvisoriamente a carico dell'Erario avendo il ricorrente richiesto l'ammissione al beneficio del gratutito patrocinio a spese dello Stato.”. Con memoria depositata telematicamente il 3.3.2021 si è costituita in giudizio la Controparte_1
di , la quale ha contestato gli assunti di parte ricorrente insistendo per il
[...] Controparte_1 rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta, con il favore delle spese di lite.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale ed escussione testimoniale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Venendo all'esame del merito della questione oggetto di scrutinio nel presente procedimento, ritiene questo Tribunale che l'amministrazione resistente abbia fornito prova della sussistenza dei presupposti di legge per procedere alla contestazione di cui all'ordinanza ingiunzione per cui è causa, nei limiti di seguito specificati.
In particolare, l'ordinanza ingiunzione in esame trova il proprio fondamento nel processo verbale di operazioni compiute del 6.5.2020, cui ha fatto seguito il rapporto ex art. 17, l. n. 689/1981, elevato a carico di ignoti, relativo agli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza - Sezione
Operativa Navale di , dai quali è emerso che il 6.5.2020, alle ore 2, in località Controparte_1
lungomare, nel Comune di DO (CS), una pattuglia dedita al controllo di eventuali attività di pesca con modalità illecite, ha avvistato soggetti ignoti che erano intenti all'esercizio della pesca di frodo e che alla vista dei militari si erano dati alla fuga, abbandonando n. 19 cassette di polistirolo contenenti novellame di sarda e i natanti utilizzati per l'attività illecita. I militari avevano quindi provveduto al sequestro di 140 kg di prodotto ittico rinvenuto e di due natanti: uno di “Tipo
Canadian colore blu con motore fuoribordo marca modello E25BF e malricola 27492” e CP_3
l'atro di “marca Dell Quay e modello Dory 17 con motore fuoribordo marca Tohatsr_t modello
M40 D, con matricola abrasa ed a ecoscandaglio marca modello striker 5 cb”. CP_4
In data 7.5.2020, l'odierno ricorrente si è recato presso gli uffici della Capitaneria di CP_1
, dichiarando di essere proprietario dei natanti sopra indicati e ne ha chiesto la restituzione,
[...]
in quanto estraneo ai fatti.
Successivamente alla presentazione di istanza di dissequestro dei natanti de quibus, in data
13.5.2020 il , sentito a sommarie informazioni, ha dichiarato: “I natanti oggetto di Parte_1
sequestro sono di mia proprietà, g1i stessi erano sulla battigia del lido di DO, a una distanza di circa un chilometro a sud da lido ogigia. L'ultima volta che le ho utilizzate era il mese di febbraio 2O2O ma non ricordo con precisione. I1 canadian attrezzato con gruppo elettrogeno e faro composto da quattro lampade alogene per una potenza totale di circa 1000 watt è utilizzato per la pesca sportiva. In tarda mattinata del giorno 06.05.2020, mi sono recalo sul lido e non ho visto i miei natanti, ho assunto informazioni come già esposto nella istanza dello studio ES e recatomi presso gli Uffici del vostro Reparto riconoscevo i natanti presenti in e ubicati CP_1
presso i vostri ormeggi.
Si da atto che la parte, invitata sul luogo di custodia dei natanti, li riconosce come propri mentre i motori li riconosce per come riportato sui documenti allegati all'istanza. Lo stesso presa visione, riconosce modello e cilindrata e dichiara di non essere in grado di poter affermare con certezza che il motore Thoatsu 40cv installato a bordo e, postogli in visione, sia il medesimo in suo possesso, poiché allo stato con matricola abrasa.”.
Nella stessa data, il , toltosi la mascherina facciale per il contenimento del contagio da Parte_1
VI 19, è stato riconosciuto dai militari, che avevano effettuato le operazioni di accertamento, come persona presente a bordo del natante la notte del 6.5.2020 e, in conseguenza di ciò, in data
15.5.2020, gli è stato notificato processo verbale di accertamento e contestazione delle violazioni sopra individuate, quale trasgressore e proprietario dei natanti, trasmesso, poi, alla Controparte_1
di in pari data, unitamente all'istanza di dissequestro avanzata dallo stesso
[...] Controparte_1
(v. doc. n. 5 fascicolo resistente), per la quale vi era già stata la richiesta di integrazione Parte_1
documentale da parte della Guardia di Finanza, alla luce delle dichiarazioni dello stesso Parte_1
sopra riportate.
In data 21.5.2020, la , rilevata l'irritualità della trasmissione dell'istanza di Controparte_1
dissequestro alla Guardia di Finanza Sezione Operativa Navale di Corigliano Rossano, in quanto organo accertatore, ed ex lege non competente per tali istanze, ha richiesto a di Parte_1
produrre le polizze assicurative relative ai motori fuoribordo oggetto di istanza di dissequestro (v. doc. n. 7 allegato fascicolo resistente).
Con memorie difensive prodotte dal in data 12.06.2020 è stata contestato il verbale di Parte_1 accertamento, reiterata la richiesta di dissequestro dei natanti e richiesta l'audizione personale (v. doc. n. fascicolo ricorrente); in merito a quest'ultima lo stesso convocato per la data del 30.6.2020 presso gli uffici della di (v. doc. n. 9 allegato fascicolo Controparte_1 Controparte_1
resistente), non risulta essersi presentato e, in data 1.7.2020, ha depositato nuove memorie (v. doc.
n. 10 allegato fascicolo ricorrente), in risposta alle quali, il 2.7.2020, la Guardia di Finanza ha comunicato alla competente : “ln merito alla richiesta di dissequestro, si rappresenta CP_1
che: a) Stante la matricola abrasa della targhetta di identificazione del motore fuoribordo marca
Tohatsu 40 cv, i militari operanti hanno avviato autonoma attività info investigativa tesa ad escludere la provenienza illecita del medesimo;
b) il non avendo esibito Parte_1
alcuna polizza attestante la copertura assicurativa dei motori installati a bordo dei natanti oggetto di sequestro e utilizzati per la pesca di frodo, è stata avviata richiesta di informazioni alle compagnie assicurative di cui alla banca dati lvass.” (v. doc. n. 11 allegato fascicolo resistente). Alla luce di quanto sopra, in data 9.7.2020, la Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di CP_1
ha emesso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 27/2020 del 9.7.2020, notificata a parte
[...]
ricorrente nelle vesti di trasgressore e proprietario dei natanti de quibus. E, in pari data, la stessa ha emesso anche l'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro n. 28/2020. CP_1
A sostegno della pretesa sanzionatoria della Capitaneria, dunque, sussistono gli accertamenti eseguiti dai militari della Guardia di Finanza, che per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere inficiata solo da una prova contraria, qualora il relativo rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine.
I verbalizzanti hanno verificato la presenza presso DO (CS), in data 6.5.2020, di soggetti ignoti - datisi alla fuga alla vista dei militari - intenti allo svolgimento di pesca di frodo a bordo di due natanti, e di aver rinvenuto abbandonati 140 kg di novellame di sarda e i detti natanti sulla spiaggia di DO.
Ebbene, è orientamento conforme che il verbale di accertamento redatto da un pubblico ufficiale “è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
” (ex multis, Cassazione civile, 25 ottobre 2025, n. 28340).
Alla luce del costante insegnamento giurisprudenziale sopra richiamato, non si può dubitare che il verbale di accertamento redatto dai predetti militari faccia fede fino a querela di falso dei fatti che i soggetti suddetti hanno accertato come avvenuti in loro presenza nei termini riportati nel verbale del
6.5.2020.
Non può, tuttavia, essere ritenuta valida l'identificazione ex post del compiuta dagli stessi Parte_1
militari solo in data 13.5.2020, successivamente, tra l'altro, ad un precedente accesso del ricorrente presso gli stessi uffici.
Le stesse deposizioni rese dal teste di parte ricorrente, , escussa in corso di causa Testimone_1
possono ritenersi idonee a supportarne l'estraneità di ai fatti illeciti in Parte_1 contestazione. Invero, la detta teste, escussa all'udienza del 25.3.2024, dopo aver premesso di essere “la compagna convivente di , anche all'epoca dei fatti”, in risposta alla Parte_1 circostanza n. 2, formulata nel ricorso introduttivo (“Vero che il sig. nella Parte_1
serata del 5/6.06.2020 rimaneva esclusivamente nella sua abitazione, con i propri familiari senza farvi uscita sino alla mattina susseguente?”), ha così risposto: “Confermo la circostanza 2) precisando che si trattava del mese di maggio. Tanto posso riferire perché era il periodo successivo al VI e, avendo un bambino piccolo, stavamo attenti a non uscire. Ricordo che eravamo io, il
ed il bambino.”. Parte_1
Ritiene, quindi, questo tribunale che parte ricorrente non possa essere ritenuto il soggetto trasgressore che ha compiuto le attività illecite rilevate dalla Guardia di Finanza di CP_1
la notte del 6.5.2020.
[...]
2. Tuttavia, parte ricorrente è stato destinatario dell'ordinanza ingiunzione impugnata anche nella veste di coobbligato in solido in quanto proprietario dei due natanti utilizzati per commettere le infrazioni sopra specificate, deducendo, in merito, l'esclusione del vincolo di solidarietà di cui all'art. 6, legge n. 689/1981 per essere stati i natanti utilizzati senza autorizzazione.
Va osservato che, consolidata giurisprudenza formatasi con rifermento alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 3, c.c. - la cui formulazione (“Il proprietario del veicolo … è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”) è sovrapponibile a quella dell'art. 6, legge n. 689/1981 (“Il proprietario della cosa … è obbligato in solido con l'autore della violazione … se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà”) - è assolutamente univoca nell'affermare che questi non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà", manifestatasi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatasi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate (in questi termini Cass. Sez. 3,
27/09/2017, n. 22449).
Per la stessa ragione, nemmeno il furto del veicolo esclude la responsabilità del proprietario se questi non ha adottato misure idonee ed efficaci, in base alle circostanze, al fine di prevenirlo e, quindi, ad impedirne la circolazione (da ultimo, Cassazione civile, n. 15237/2024).
Si ritiene pertanto che, anche nell'ambito di cui all'art. 6 legge n. 689/1981, il proprietario della cosa che servì a commettere la violazione - inclusa la confisca del mezzo - per sottrarsi alla responsabilità solidale, debba provare che l'uso illegittimo della cosa fosse avvenuto, nonostante avesse posto in essere opportune precauzioni, non essendo sufficiente che l'uso sia avvenuto contro la propria volontà (ex multis, Cassazione civile, Sez. II, n. 1527/2024, nella quale si richiama
“l'orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17398 del 25/06/2008; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 7666 del 18/08/1997), nel momento in cui ha ritenuto operanti sia la responsabilità
(solidale) prevista in capo al proprietario del veicolo per le violazioni alle regole del Codice della
Strada commesse da terzi, ex artt. 6, primo comma, L. n. 689/1981, e 196, primo comma, C.d.S., sia
l'assoggettamento del medesimo proprietario alla correlata sanzione accessoria della confisca del mezzo, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non provi che la circolazione del veicolo è avvenuta contro il suo volere e non è riconducibile a dolo o colpa nell'omessa custodia del veicolo medesimo.
Quanto al profilo della circolazione invito domino, deve essere qui richiamato il costante orientamento di questa Corte che ha subordinato l'affermazione di tale ultima ipotesi alla presenza di un concreto ed idoneo comportamento ostativo dello stesso proprietario, specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo, mediante l'adozione di cautele - da valutarsi in relazione al caso concreto – tali che la sua volontà non possa risultare superata (cfr., in tema di violazioni del C.d.S., Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 26922 del 20/09/2023; Cass. Sez. 6 – 2,
Ordinanza n. 22318 del 21/10/2014; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7666 del 18/08/1997, nonché, per
l'affine profilo connesso all'art. 2054 c.c., Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 14/07/2011; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 15521 del 07/07/2006).”).
Prova, questa, che nella presente fattispecie non è stata offerta dall'opponente.
Invero, ancor prima che lacunosa sotto il profilo probatorio, la prospettazione del sconta Parte_1
un evidente deficit in punto di stretta allegazione, non avendo il medesimo mai affermato di aver posto in essere un comportamento concreto, idoneo e specificamente rivolto a vietare l'uso dei natanti da parte di terzi;
sin dal ricorso introduttivo, l'istante non ha mai dedotto che la circolazione sarebbe avvenuta "contro la sua volontà", ossia nonostante avesse manifestato una volontà contraria attraverso concreti e idonei comportamenti ostativi specificamente rivolti a vietare la circolazione ed estrinsecatisi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate.
Nulla di tutto questo è stato dedotto.
Invero, parte ricorrente, nel verbale di assunzione di sommarie informazioni del 13.5.2020 presso gli uffici della Guardia di Finanza – Sezione Operativa Navale di , ha dichiarato che “i CP_1
natanti oggetto di sequestro sono di mia proprietà, gli stessi erano sulla battigia del lido di
DO, a una distanza di circa un chilometro dal lido ogigia. L'ultima volta che le ho utilizzate era il mese di febbraio 2020 ma non ricordo con precisione.” (v. doc. n. 5 allegato fascicolo resistente); per, poi, aggiungere nel ricorso introduttivo “di essere proprietario di barche
(utilizzate da terzi soggetti per operazioni accertate illecite) che giunto il giorno successivo non rinveniva più (dacché ovviamente poste in sequestro nella notte in anzidetta operazione dei militi).”
(v. pag. 6) e “che si è visto soltanto – suo malgrado – vittima di altrui, sconosciuto e non autorizzato utilizzo illecito” (pag. 9), e, infine, che “ la violazione della postazione senza autorizzazione dei natanti sulla spiaggia del Comune di DO dacché all'evidenza – e per come dallo stesso odierno opponente di già dall'immediato specificato alle autorità – lo spostamento presso altra idonea locazione di tali beni non fu permesso per l'improvvisa e dolorosa
– quanto notoria – attuazione delle disposizioni c.d. anticovid 19 che interessarono all'improvviso il nostro territorio nazionale cosi non permettendo di colpo lo spostamento di soggetti per attività superflue e per movimenti come quelli che ora vengono superficialmente ed erroneamente contestati all'odierno opponente al quale subito dopo la c.d. “riapertura” nel giungere presso il luogo ove forzatamente aveva dovuto posteggiare le proprie imbarcazioni ne veniva a riscoprire la loro assenza” (pag. 14), quindi, limitandosi a dedurre l'esclusione del vincolo di solidarietà di cui all'art. 6, legge n. 689/1981 per essere stata la cosa utilizzata senza autorizzazione, omettendo, tuttavia, di allegare e provare di aver posto in essere comportamenti concreti per evitare l'utilizzo da parte di terzi.
L'assenza di tali comportamenti, tra l'altro, è emersa anche dalle dichiarazioni dell'altro teste attoreo, escusso all'udienza del 26.4.2023, , il quale sentito sulla circostanza n. 3 Testimone_2 formulata nel ricorso introduttivo (“Vero che il sig. aveva a contattare sin da Parte_1 subito la scoperta dell'assenza delle sue imbarcazione dalla spiaggia del Comune di DO le autorità di polizia per ivi conoscere il loro stato ?”), ha così risposto: “Con riferimento alla circostanza 3) posso riferire che io ho un 'attività commerciale a Trebisacce e ogni mattina passo per il lungomare abitando lì e quella mattina mi sono accorto che le barche di non vi Parte_1
erano. Ho chiamato subito la moglie la quale non sapendo nulla mi ha riferito che avrebbe contattato il marito. Sono poi stato chiamato telefonicamente dal che non sapeva nulla e Parte_1
mi ha riferito che avrebbe fatto un giro per verificare la situazione e avrebbe chiamato le autorità di competenza. Sono certo che il aveva due barche che io ho sempre visto parcate Parte_1
adiacenti alla spiaggia. Preciso ancora che a ridosso della spiaggia vi è una barriera e adiacente vi è una spiaggia libera e le barche sono sempre state lì”, così confermando che i natanti erano da sempre lasciati parcheggiati sulla spiaggia libera di DO, senza alcun accorgimento e che alcun peso sulla vicenda ha avuto la pandemia da VI 19.
Ebbene, la semplice affermazione di parte ricorrente che l'uso sia avvenuto senza alcuna autorizzazione - il quale non ha financo dichiarato che i natanti siano stati prelevati da terzi “contro la propria volontà” - unitamente all'omessa dimostrazione di aver adottato comportamenti concreti per evitare l'utilizzo improprio degli stessi, non può ritenersi in alcun modo sufficiente ad escluderne la responsabilità solidale.
3. Non meritevole di accoglimento, poi, è il motivo relativo al difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, in quanto la stessa risulta motivata per relationem mediante il richiamo al verbale unico di accertamento e constatazione, precedentemente notificato al ricorrente, il quale, pertanto, è stato messo in condizione di conoscere perfettamente la violazione per la quale è stato sanzionato
(cfr. Cass. civ., Sez. L, 22 luglio 2009, n. 17104, secondo cui “l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Ne consegue che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio”).
Il ricorrente, inoltre, è stato sentito più volte dai militari ed ha presentato memorie difensive nel corso del procedimento sanzionatorio, anche in sostituzione dell'audizione personale, potendo, infine, difendersi pienamente anche nella presente fase giudiziale.
Pertanto, la possibilità di esercitare una piena difesa in giudizio e di far valere le proprie ragioni, sia mediante audizione personale che mediante memorie difensive nel corso del procedimento amministrativo, esclude qualsiasi violazione del diritto di difesa anche nell'ipotesi in cui alcuni degli atti del procedimento non siano stati conosciuti dal ricorrente nel corso del procedimento amministrativo medesimo.
In conclusione, l'odierna opposizione va rigettata, con conseguente integrale conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, nulla deve essere riconosciuto alla
Capitaneria, difesa da proprio personale, in quanto “in tema di giudizio di opposizione ad ordinanza
- ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente che sia soccombente al pagamento dei diritti di procuratore ed agli onorari d'avvocato, in difetto delle relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, ma ha solo diritto alla rifusione
d elle spese, diverse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota” (Cass. Sez. I, 23 settembre 1997, n. 9365).
Per tale ragione, in difetto di documentazione relativa a spese sostenute per la difesa, nulla è dovuto alla parte resistente a titolo di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
1893/2020 R.G., avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta il ricorso proposto da parte ricorrente e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione opposta.
2) Nulla per le spese.
Così deciso in Castrovillari, il 19 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna D'Amico.