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3 settembre 2015
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1 gennaio 2019
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11 agosto 2023
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Art. 141-octies. (Autorita' competenti e punto di contatto unico). 1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 141-nonies e 141-decies, sono designate le seguenti autorita' competenti:
a) Ministero della giustizia unitamente al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento al registro degli organismi di mediazione relativo alla materia del consumo, di cui all' articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ;
b) Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), di cui all' articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216 , con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 , e dei regolamenti attuativi, e con oneri a carico delle risorse di cui all' articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , e successive modificazioni, nonche' dei soggetti che si avvalgono delle procedure medesime;
c) Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di cui all' articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 , per il settore di competenza;
d) Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), di cui all' articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 , per il settore di competenza;
e) Banca d'Italia, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell' articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ;
f) altre autorita' amministrative indipendenti, di regolazione di specifici settori, ove disciplinino specifiche procedure ADR secondo le proprie competenze;
g) Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle negoziazioni paritetiche di cui all'articolo 141-ter relative ai settori non regolamentati o per i quali le relative autorita' indipendenti di regolazione non applicano o non adottano specifiche disposizioni, nonche' con riferimento agli organismi di conciliazione istituiti ai sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera g) e comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , limitatamente alle controversie tra consumatori e professionisti, non rientranti nell'elenco di cui alla lettera a).
2. Il Ministero dello sviluppo economico e' designato punto di contatto unico con la Commissione europea.
3. Al fine di definire uniformita' di indirizzo nel compimento delle funzioni delle autorita' competenti di cui al comma 1 e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di coordinamento e di indirizzo. Lo stesso e' composto da un rappresentante per ciascuna autorita' competente. Al Ministero dello sviluppo economico e' attribuito il compito di convocazione e di raccordo. Al tavolo sono assegnati compiti di definizione degli indirizzi relativi all'attivita' di iscrizione e di vigilanza delle autorita' competenti, nonche' ai criteri generali di trasparenza e imparzialita', e alla misura dell'indennita' dovuta per il servizio prestato dagli organismi ADR. Ai componenti del predetto tavolo di coordinamento ed indirizzo non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.
(25)
------------- AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2016".
a) Ministero della giustizia unitamente al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento al registro degli organismi di mediazione relativo alla materia del consumo, di cui all' articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ;
b) Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), di cui all' articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216 , con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 , e dei regolamenti attuativi, e con oneri a carico delle risorse di cui all' articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , e successive modificazioni, nonche' dei soggetti che si avvalgono delle procedure medesime;
c) Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di cui all' articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 , per il settore di competenza;
d) Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), di cui all' articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 , per il settore di competenza;
e) Banca d'Italia, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell' articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ;
f) altre autorita' amministrative indipendenti, di regolazione di specifici settori, ove disciplinino specifiche procedure ADR secondo le proprie competenze;
g) Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle negoziazioni paritetiche di cui all'articolo 141-ter relative ai settori non regolamentati o per i quali le relative autorita' indipendenti di regolazione non applicano o non adottano specifiche disposizioni, nonche' con riferimento agli organismi di conciliazione istituiti ai sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera g) e comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , limitatamente alle controversie tra consumatori e professionisti, non rientranti nell'elenco di cui alla lettera a).
2. Il Ministero dello sviluppo economico e' designato punto di contatto unico con la Commissione europea.
3. Al fine di definire uniformita' di indirizzo nel compimento delle funzioni delle autorita' competenti di cui al comma 1 e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di coordinamento e di indirizzo. Lo stesso e' composto da un rappresentante per ciascuna autorita' competente. Al Ministero dello sviluppo economico e' attribuito il compito di convocazione e di raccordo. Al tavolo sono assegnati compiti di definizione degli indirizzi relativi all'attivita' di iscrizione e di vigilanza delle autorita' competenti, nonche' ai criteri generali di trasparenza e imparzialita', e alla misura dell'indennita' dovuta per il servizio prestato dagli organismi ADR. Ai componenti del predetto tavolo di coordinamento ed indirizzo non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.
(25)
------------- AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2016".
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[…] Sulla competenza territoriale Nell'ambito delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche e postali, a differenza dei Corecom che hanno competenza regionale, non sussiste alcun vincolo territoriale per gli organismi di negoziazione paritetica, che prevedono la partecipazione delle Associazioni di consumatori, e per gli organismi ADR di cui all'art.141 octies del Codice del Consumo iscritti nell'elenco di cui all'Allegato A della Delibera Agcom 661/15/CONS (v. […]
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Giurisprudenza • 3
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- tentativo obbligatorio di conciliazione·
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- art. 1218 c.c.·
- art. 614-bis c.p.c.·
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