Sentenza 24 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/07/2002, n. 10812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10812 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
ee 59948 REPUB LICA IT1 08 12 /02 A T E M I A R IN NOME DEL POPOLO 1 I R A R A T B U I T N E S A O T Z I R E I R G A D T E E S E N .
5 - N B L L A . . A B T 3 1 N . CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Diritti dopimati SEZIONE TRIBUTARIA posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7581/98 Presidente tt. Bruno SACCUCCI Dott. Massimo Consigliere ODDO Cron. 28418 Dott. Antonio MERONE Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere Rep. Ud. 30/04/02 Dott. Stefano BENINI Consigliere CORTE SUR SSAZION ha pronunciato la seguente SIVILL S EN TENZA 59948 sul ricorso proposto da: in persona del legale IT RL & LI TT, elettivamente domiciliata rappresentante pro tempore, in ROMA VIA SAN BASILIO 611 presso 10 studio dell'avvocato PICOZZA EUGENIO, che la difende unitamente agli avvocati UBERTAZZI GIOVANNI M., CAPELLI FAUSTO, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEItempore, 2002 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 1701 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 361/97 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 13/03/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il resistente, l'Avvocato DI MARTINO, che si riporta al controricorso e chiede il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso in via principale e pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso;
in subordine il rigetto dei primi due motivi;
l'accoglimento del terzo e quarto;
assorbiti gli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1 Con citazione del 17 giugno 1972, la IT Or- landi TA e FI convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, il Ministro delle Finanze, chie- dendo il rimborso della somma di £.727.881.452, oltre accessori corrispondente a quella versata, dal 6 ago- sto 1962 al 16 giugno 1971, а titolo di diritti per servizi amministrativi, diritti di statistica e tassa erariale di sbarco in occasione dell'importazione di vari quantitativi di cereali sia da Paesi comunitari, - e deducendo, in particolare, che sia da Paesi terzi 2 le leggi istitutive dei predetti tributi, a seguito dell'entrata in vigore degli artt. 18 e 20 del Reg. 19/62 CEE del Consiglio del 4 aprile 1962 e degli artt.18 e 21 del Reg. 120/67 CEE del Consiglio del 13 giugno 1967, dovevano ritenersi collidenti con la di- sciplina comunitaria abolitrice dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente e, quindi, non ap- plicabili a far data dal 1° luglio 1962, con conse- guente diritto al rimborso della predetta somma. Costituitasi, l'Amministrazione delle Finan- ze eccepì l'improponibilità della domanda e la prescri- zione del diritto al rimborso, instando, comunque, per la reiezione, nel merito, della pretesa fatta valere. Nel corso del giudizio, la stessa Ammini- strazione provvide al rimborso di gran parte della som- ma richiesta, con esclusione di quella di £.92.664.419. Il Tribunale adito, con sentenza n.1212/91 del 13 giugno 1991 respinte le eccezioni preliminari sollevate dall'Amministrazione finanziaria e dando at- to, tra l'altro, che le bollette doganali, relative ai tributi dei quali si chiedeva il rimborso, si trovavano presso l'Intendente di Finanza di Ravenna, officiato per il rimborso in via amministrativa - accolse la re- sidua domanda, condannando l'Amministrazione al rimbor- So della somma di £.92.664.419, oltre gli interessi 3 dalla domanda al saldo.
1.2 Con citazione del 23 luglio 1992, notificata al procuratore domiciliatario della IT OR, il Ministro delle Finanze propose appello dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna, chiedendo l'integrale ri- forma della sentenza impugnata e la reiezione della (residua) domanda, deducendo, in particolare: l'esclusione del diritto al rimborso, avuto riguardo alle singole legislazioni istitutive dei tributi de quibus;
l'omessa dimostrazione, da parte della IT, del mancato trasferimento su terzi dell'onere dei sin- goli tributi, ai sensi dell'art.19 del d.l. n.688 del 1982, conv., con mod., nella legge n.873 del 1982 e dell'art.29 commi 2 e 3 della legge n.428 del 1990; l'estinzione, per intervenuta decadenza, del diritto al rimborso dei tributi pagati in periodo anteriore al quinquennio precedente la data della notificazione del- la citazione introduttiva, ai sensi del combinato di- sposto degli artt.29 della legge n.1424 del 1940, 91 del d. P. R. n. 43 del 1973 e 29 comma 1 della legge n.428 del 1990. In contraddittorio con la IT OR, che instò per la reiezione del gravame, la Corte adita, con sentenza n.361 del 13 marzo 1997, accolse l'appello e rigettò la domanda della contribuente. 4 In particolare, la Corte ha così motivato: "L'eccezione di nullità dell'atto di appello, per- A)- ché non notificato alla parte personalmente, pur essen- do trascorso l'anno dalla pubblicazione della sentenza, che non era stata notificata, non è fondata. Costitui- sce, invero, insegnamento assolutamente consolidato del Supremo Collegio, che, poiché ai fini del computo del termine annuale previsto dall'art.327 c.p.c., per la proposizione dell'impugnazione occorre tener conto del- la sua sospensione nel periodo feriale, secondo la leg- ge 7 ottobre 1969 n.742, l'impugnazione che sia propo- sta nel termine così computato deve essere notificata, ai sensi del 1° comma dell'art.330 c.p.c., al procura- tore costituito.... Per altro, а norma del 3° comma dell'art.164 c.p.c., l'avvenuta costituzione del conve- nuto sana i vizi (eventuali) della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali sin dal mo- mento della notificazione". B) - Nel merito, la Corte dopo aver delineato la disciplina interna e comunitaria relativa al rimborso dei tributi de quibus, nonché quella della distribuzione dell'onere della prova rela- tiva alla circostanza della traslazione degli stessi ha affermato: "Pertanto, per la soluzione del merito controversia Occorre accertare:della presente a) l'epoca in cui furono corrisposti gli oneri tributari 5 di cui si chiede il rimborso;
b) le merci cui quegli oneri inerivano;
c) lo Stato di provenienza;
d) la ri- levanza per l'ordinamento comunitario. Tanto premesso, va detto che la ditta appellata ha prodotto un elenco dettagliato delle merci importate, dei Paesi di prove- nienza, dei diritti doganali pagati e della data di ogni singola operazione. La documentazione abbraccia il periodo 6.8.1962-16.6.1971 per complessive £.727.881.452 di dazi pagati;
somma richiesta nell'atto di citazione. In corso di causa l'Amministrazione fi- nanziaria ha provveduto ad effettuare vari rimborsi, tanto che l'originaria domanda è stata, in sede di pre- cisazione delle conclusioni, ridotta dalla IT Orlan- di a £.92.664.419. Il C.T.U. ha affermato che 'è impos- sibile eseguire un esame analitico qualitativo e tempo- rale dei rimborsi eseguiti' e che 'ciò vale anche per i diritti ancora da rimborsare'. Ne discende che l'appello deve essere accolto in quanto non è possibile procedere alla indagine sopra indicata, e, pertanto, non è consentito a questa Corte accertare quali sono 1 diritti di cui si chiede il rimborso e se sono stati percepiti illegittimamente dall'Amministrazione finan- ziaria. Era onere della IT OR precisare gli esatti termini della domanda, ovverosia l'analitica specificazione dei diritti doganali di cui chiedeva il 6 rimborso, tenuto conto della somme già ricevute".
1.3 Avverso tale sentenza la IT TA OR e FI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo nove motivi di censura, illustrati con memoria. Resiste, con controricorso, il Ministro del- le Finanze. MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1 Con il primo (con cui deduce: "Violazione falsa applicazione degli artt.137, 160 e327 c.p.c. in relazione alla notificazione dell'atto di appello") ed il secondo motivo di censura (con cui deduce: "Violazione о falsa applicazione dell'art. 164 c.p.c.") che possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione la ricorrente critica la sentenza impugnata (cfr., supra, n.
1.2 lett.A), sostenendo, con riferimento alla dedotta irri- tualità della notificazione dell'atto di appello, che, trascorso, come nella specie, l'anno dalla pubblicazio- ne della sentenza, l'impugnazione dovrebbe essere noti- ficata alla parte personalmente e non già al suo procu- ratore domiciliatario;
e che la sua costituzione in ap- pello non sarebbe valsa ad impedire la decadenza dell'Amministrazione dal diritto all'impugnazione. Con il terzo (con cui deduce: Insufficienza e contraddittorietà della motivazione sulla qualità 7 (con cui deduce: " delle merci importate"), il quarto contraddittorietà della motivazione Insufficienza e sulla qualità delle merci importate") ed il quinto mo- tivo di ricorso (con cui deduce: "Violazione о falsa applicazione dell'art.2697 c.c.") i quali possono es- - sere, del pari, esaminati congiuntamente la ricorren- te critica, per latro verso, la sentenza impugnata, an- che sotto il profilo della sua motivazione, sostenendo che: a) i Giudici d'appello avrebbero omesso di consi- derare che costituiva circostanza incontestata tra le parti quella, secondo cui la IT, esercente esclusi- vamente l'attività di commercializzazione di prodotti cerealicoli, aveva chiesto il rimborso dei tributi ver- sati in occasione dell'importazione di cereali;
b) - la predetta circostanza era, comunque, documentata dalle bollette doganali, depositate presso 1' Intendente di Finanza di Ravenna e della cui produzione in giudizio la stessa Corte bolognese avrebbe dato, implicitamente, atto;
c). i Giudici a quibus avrebbero operato una il- legittima inversione dell'onere della prova, posto che, pacifica la produzione in giudizio delle bollette doga- nali, sarebbe spettato all'Amministrazione finanziaria dimostrare che le importazioni si riferivano a prodotti diversi dai cereali. Con il sesto (con cui deduce: "Violazione o 8 falsa applicazione degli artt. 18 e 20 Reg. CEE 19/62 e degli artt.18 e 21 Reg. CEE 120/67"), il settimo (con cui deduce: "Violazione о falsa applicazione dell'art. 1193 c.c.") e l'ottavo motivo di ricorso (con cui deduce: "Insufficienza della motivazione sull'imputazione dei pagamenti") i quali possono es- -sere parimenti esaminati in modo congiunto la ricor rente: a) - critica la sentenza impugnata nella parte in cui interpreta la disciplina comunitaria in modo dif- forme dalla sua lettera e dalla sua ratio;
b)- sostiene - laddove affermano che non era che i Giudici a quibus loro consentito accertare quali fossero i diritti di cui si chiedeva il rimborso - avrebbero dovuto applica- d'ufficio, la disciplina dettata dall'art.1193 re, cod. civ. in tema di imputazione dei pagamenti;
c) - la- menta che la Corte bolognese avrebbe omesso di motivare le ragioni per le quali ha posto a fondamento della de- cisione sul punto dell'imputazione dei pagamenti le ri- sultanze derivanti da una consulenza tecnica d'ufficio disposta per altri fini (accertamento, positivo o nega- tivo, della traslazione delle imposte) e, comunque, non avrebbe preso in considerazione gli unici documenti ne- imputazioni, e cioè lecessari per determinare tali bollette doganali. Infine, con il nono motivo (con cui deduce: 9 "Violazione ○ falsa applicazione dell'art.91 c.p.c."), la ricorrente lamenta la disposta compensazione delle spese di lite in grado di appello.
2.2 I primi due motivi del ricorso devono essere respinti. Costituisce, infatti, “diritto vivente" (cfr. Cass., a S.U., n. 12593 del 1993), costantemente confermato da questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn. 9234 del 2000, 6023 e 12174 del 2001, 2888 del 2002) ed integralmente condiviso dal Collegio, quello, secon- do cui l'impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata e successiva all'anno dalla pubblicazione di questa, ma ancora ammessa per effetto della sospensione del termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. durante il periodo feriale, deve essere notificata, non già alla parte personalmente, bensì, indifferentemente, a scelta del notificante, ○ presso il procuratore della medesima costituito nel giudizio a quo o nel domicilio eletto ovvero nella residenza di- chiarata per quel giudizio, dovendosi ritenere equipa- dell'art.330 comma 1 ultima parterate, ai sensi cod. proc. civ., sia l'ipotesi della mancata notificazio- ne della sentenza impugnata, sia quella relativa alla mancata dichiarazione di residenza о elezione di domi- cilio. 10 Ciò premesso, nella specie risulta che av- verso la sentenza di primo grado, pubblicata in data 13 giugno 1991, il Ministro delle Finanze ha proposto ap- pello, notificandolo al procuratore domiciliatario del- la IT OR, costituito nel giudizio di primo gra- do, ritualmente e tempestivamente (e cioè, entro un anno e 46 giorni dal 13 giugno 1991) il 23 luglio 1992. Ogni ulteriore profilo di censura deve rite- nersi assorbito.
2.3 I motivi, dal terzo all'ottavo, sono, invece, fondati per quanto di ragione. Deve rilevarsi, in limine, che la vera ratio decidendi della sentenza impugnata sta in ciò, che la Corte bolognese ha accolto l'appello dell'Amministrazione finanziaria sulla base dell'unico rilievo, secondo cui la Società ricorrente sulla qua- le gravava il relativo onere non ha "precisato gli esatti termini della domanda, ovverosia l'analitica specificazione dei diritti doganali di cui chiedeva il rimborso, tenuto conto delle somme già ricevute". Sif- fatta ratio, nell'argomentazione dei Giudici d'appello, è supportata dagli ulteriori rilievi, secondo cui la IT OR, nel corso del giudizio di primo grado, aveva ridotto l'originaria domanda di restituzione dei 11 tributi pagati dalla somma di £.772.881.452 a quella di £.92.664.419; e secondo cui il consulente tecnico d'ufficio, nominato dalla Corte, aveva affermato che "è analitico qualitativo eimpossibile eseguire un esame temporale dei rimborsi eseguiti" e che "ciò vale anche per i diritti ancora da rimborsare"; con la conseguenza che "l'appello deve essere accolto, in quanto non è possibile procedere alla indagine sopra indicata (- a) l'epoca in cui furono corrisposti gli oneri tributari di cui si chiede il rimborso;
b) le merci cui quegli oneri inerivano;
c) lo Stato di provenienza;
d) la ri- levanza per l'ordinamento comunitario] e, pertanto, non è consentito a questa Corte accertare quali sono i di- ritti di cui si chiede il rimborso e se sono stati per- cepiti illegittimamente dall'Amministrazione finanzia- ria". La predetta ratio decidendi e gli argomenti che la sorreggono sono inficiati da molteplici vizi di motivazione: a) - in primo luogo, è la stessa Corte bo- lognese ad affermare che la Società attrice aveva pro- dotto, nel giudizio di primo grado, "un elenco detta- gliato delle merci importate, dei Paesi di provenienza, dei diritti doganali pagati e della data di ogni singo- la operazione", riconoscendo, in tal modo, che l'oggetto della domanda originaria fosse stato specifi- 12 camente determinato;
sicché, siffatto riconoscimento mal si concilia con l'affermazione, successiva, dell'ulteriore onere della IT OR, da questa non assolto, di specificare analiticamente i diritti doga- nali, "di cui chiedeva il rimborso, tenuto conto delle somme già ricevute"; b) - in secondo luogo - posto che costituiva circostanza incontestata tra le parti quel- la, secondo cui la odierna ricorrente aveva allegato alla domanda di rimborso, proposta in sede amministra- tiva all'Intendente di Finanza di Ravenna, tutte le bollette doganali riguardanti le operazioni oggetto dei rimborsi richiesti i Giudici d'appello hanno del tut- to omesso di tener conto, ai fini della decisione, di tale circostanza e della sua rilevanza nella prospetti- va dell'accertamento delle operazioni relative ai tri- buti corrisposti, ma non ancora rimborsati;
c) - in ter- zo luogo, i Giudici a quibus hanno completamente omesso di esplicitare le ragioni di condivisione delle con- clusioni, addotte dal consulente tecnico d'ufficio (impossibilità di eseguire un esame analitico qualita- tivo e temporale dei rimborsi eseguiti e dei diritti ancora da rimborsare), limitandosi ad accoglierle, apo- ditticamente ed acriticamente, senza, peraltro, consi- derare che la consulenza era stata disposta, come af- ferma la stessa Corte nel "Fatto", esclusivamente per 13 "accertare l'avvenuta traslazione, su altri soggetti, dell'onere tributario assolto"; d)- in quarto luogo, i Giudici d'appello avrebbe dovuto affrontare e risolvere la questione dell'imputazione dei rimborsi medio tempo- re eseguiti dall'Amministrazione finanziaria e del re- lativo onere probatorio;
e) - infine, alla luce delle considerazioni che precedono, tutta la parte di motiva- zione dedicata alla ricostruzione della disciplina e dei principi che presiedono al rimborso dei tributi de quibus si manifesta assolutamente "astratta".
2.4 Pertanto, la sentenza impugnata, in ragione dei rilevati vizi di motivazione, deve essere annullata e la relativa causa rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna, la quale, oltre ad elimina- re i vizi stessi, provvederà anche a regolare le spese della presente fase del giudizio.
2.5 Il nono motivo di ricorso deve ritenersi, ovviamente, assorbito.
P.Q.M.
Rigetta i primi due motivi di ricorso;
accoglie, per quanto di ragione, dal terzo all'ottavo, assorbito il nono;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- 14 la Sezione Tributaria, il 30 Il relatore ed estensore Salvatore Di Palma IL CANCELLIERE Osvaldo Ascan aprile 2002 Il Presidente Bruno Saccucci سكل reve Oggi 2.4 LUG 2002 IL Osvaldo Astanio 15