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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/10/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Pavia Prima sezione civile
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 439/2024 R.G. promossa da
, CF , con il patrocinio dell'avv. MARCO LUPO, dell'avv. ELISA Parte_1 C.F._1
SC e dell'avv. SIMONE TIRIBOCCHI
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
AR TO RZ e dell'Avv. MARIA GRAZIA DEMAESTRI RESISTENTE CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE Sia dichiara la cessazione della materia del contendere, con condanna di parte resistente a pagare spese di lite, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro: CP_
- dato atto dei pagamenti effettuati da in corso di causa dichiarare cessata la materia del contendere.
- in subordine respingere il ricorso e le domande formulate contro l'ente laddove il ricorrente rivendichi somme ulteriori rispetto a quelle che verranno liquidate per le mensilità da giugno ad ottobre 2023.
-respinta ogni altra domanda. Vinte le spese. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
, titolare di pensione di vecchiaia anticipata a partire dal primo novembre 2003, ha introdotto Parte_1 questo giudizio - con ricorso depositato il 6 marzo 2024 - lamentando l'ingiustificata l'interruzione del pagamento della prestazione, da parte dell'istituto previdenziale, a partire dal maggio 2023. CP_ Ha altresì evidenziato di aver presentato ricorso amministrativo on line nell'ottobre 2023 e che l aveva ripreso il versamento della pensione a partire dal novembre 2023, mentre non aveva mai versato i ratei da maggio a ottobre di quell'anno.
Per questi motivi
il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del comportamento dell'ente previdenziale e la condanna del medesimo al pagamento dei ratei non versati. CP_ L' si è costituito precisando di aver in corso il pagamento di quanto richiesto, ma che avrebbe altresì provveduto al recupero di consistenti somme versate al ricorrente nel periodo, dal pensionamento sino al maggio 2023, nel quale aveva prestato attività lavorativa, non comunicata all'istituto, dopo il Parte_1 conseguimento della pensione anticipata. Ha chiesto in via principale la cessazione della materia del contendere. Su istanza di parte resistente e senza l'opposizione di parte ricorrente, nel corso della prima udienza è stato disposto un rinvio per consentire all'ente di dimostrare l'intervenuta erogazione di quanto richiesto. CP_ Con nota del 16 maggio 2025 l ha depositato un estratto dalla propria documentazione interna dal quale risulta il pagamento, avvenuto il 2 maggio 2025, di quanto dovuto, con trattenuta di un quinto. All'udienza di discussione del 2 ottobre 2025 parte ricorrente, riservandosi ogni azione in merito alla trattenuta e, in generale, alla contestata sussistenza di indebito, ha confermato l'intervenuto pagamento e ha concordato sulla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell'istituto al pagamento delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale. Deve senz'altro essere accolta la concorde richiesta delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere, perché, a seguito dell'erogazione della prestazione richiesta, è venuto meno l'interesse di parte ricorrente alla pronuncia. Deve, infatti, essere rilevato che esula da questo giudizio l'accertamento sulla legittimità della trattenuta del quinto.
2. Le spese di lite. Come emerge dalla ricostruzione dei fatti sopra esposta, va evidenziato che il pagamento, pacificamente riconosciuto come dovuto dall'ente previdenziale, è avvenuto solo in corso di causa e pertanto deve ritenersi che il ricorso fosse fondato. Del resto, come s'è visto, la domanda proposta non attiene al periodo in cui il ricorrente stava svolgendo attività lavorativa contemporaneamente all'erogazione della pensione, ma proprio al periodo successivo al termine del lavoro.
Per questi motivi
, secondo il criterio della soccombenza virtuale, parte resistente deve essere condannata a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, con distrazione a favore dei procuratori che si sono dichiarati anticipatari. Le spese vengono liquidate, come indicato nel dispositivo, tenendo conto del valore della lite (ossia del considerando l'entità del pagamento avvenuto in corso di causa) e del fatto che l'istruzione probatoria è stata solo documentale, con conseguente opportunità di determinare i compensi nella misura minima;
tale misura si giustifica anche con il fatto che l'attività processuale è stata appesantita dalle irregolarità delle notifiche effettuate da parte ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 6 marzo 2024:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte resistente a pagare ai procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari, le spese di lite, che liquida in € 43,00 per esborsi e in € 2.697,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza. Deciso all'udienza del 2 ottobre 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 439/2024 R.G. promossa da
, CF , con il patrocinio dell'avv. MARCO LUPO, dell'avv. ELISA Parte_1 C.F._1
SC e dell'avv. SIMONE TIRIBOCCHI
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
AR TO RZ e dell'Avv. MARIA GRAZIA DEMAESTRI RESISTENTE CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE Sia dichiara la cessazione della materia del contendere, con condanna di parte resistente a pagare spese di lite, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro: CP_
- dato atto dei pagamenti effettuati da in corso di causa dichiarare cessata la materia del contendere.
- in subordine respingere il ricorso e le domande formulate contro l'ente laddove il ricorrente rivendichi somme ulteriori rispetto a quelle che verranno liquidate per le mensilità da giugno ad ottobre 2023.
-respinta ogni altra domanda. Vinte le spese. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
, titolare di pensione di vecchiaia anticipata a partire dal primo novembre 2003, ha introdotto Parte_1 questo giudizio - con ricorso depositato il 6 marzo 2024 - lamentando l'ingiustificata l'interruzione del pagamento della prestazione, da parte dell'istituto previdenziale, a partire dal maggio 2023. CP_ Ha altresì evidenziato di aver presentato ricorso amministrativo on line nell'ottobre 2023 e che l aveva ripreso il versamento della pensione a partire dal novembre 2023, mentre non aveva mai versato i ratei da maggio a ottobre di quell'anno.
Per questi motivi
il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del comportamento dell'ente previdenziale e la condanna del medesimo al pagamento dei ratei non versati. CP_ L' si è costituito precisando di aver in corso il pagamento di quanto richiesto, ma che avrebbe altresì provveduto al recupero di consistenti somme versate al ricorrente nel periodo, dal pensionamento sino al maggio 2023, nel quale aveva prestato attività lavorativa, non comunicata all'istituto, dopo il Parte_1 conseguimento della pensione anticipata. Ha chiesto in via principale la cessazione della materia del contendere. Su istanza di parte resistente e senza l'opposizione di parte ricorrente, nel corso della prima udienza è stato disposto un rinvio per consentire all'ente di dimostrare l'intervenuta erogazione di quanto richiesto. CP_ Con nota del 16 maggio 2025 l ha depositato un estratto dalla propria documentazione interna dal quale risulta il pagamento, avvenuto il 2 maggio 2025, di quanto dovuto, con trattenuta di un quinto. All'udienza di discussione del 2 ottobre 2025 parte ricorrente, riservandosi ogni azione in merito alla trattenuta e, in generale, alla contestata sussistenza di indebito, ha confermato l'intervenuto pagamento e ha concordato sulla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell'istituto al pagamento delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale. Deve senz'altro essere accolta la concorde richiesta delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere, perché, a seguito dell'erogazione della prestazione richiesta, è venuto meno l'interesse di parte ricorrente alla pronuncia. Deve, infatti, essere rilevato che esula da questo giudizio l'accertamento sulla legittimità della trattenuta del quinto.
2. Le spese di lite. Come emerge dalla ricostruzione dei fatti sopra esposta, va evidenziato che il pagamento, pacificamente riconosciuto come dovuto dall'ente previdenziale, è avvenuto solo in corso di causa e pertanto deve ritenersi che il ricorso fosse fondato. Del resto, come s'è visto, la domanda proposta non attiene al periodo in cui il ricorrente stava svolgendo attività lavorativa contemporaneamente all'erogazione della pensione, ma proprio al periodo successivo al termine del lavoro.
Per questi motivi
, secondo il criterio della soccombenza virtuale, parte resistente deve essere condannata a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, con distrazione a favore dei procuratori che si sono dichiarati anticipatari. Le spese vengono liquidate, come indicato nel dispositivo, tenendo conto del valore della lite (ossia del considerando l'entità del pagamento avvenuto in corso di causa) e del fatto che l'istruzione probatoria è stata solo documentale, con conseguente opportunità di determinare i compensi nella misura minima;
tale misura si giustifica anche con il fatto che l'attività processuale è stata appesantita dalle irregolarità delle notifiche effettuate da parte ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 6 marzo 2024:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte resistente a pagare ai procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari, le spese di lite, che liquida in € 43,00 per esborsi e in € 2.697,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza. Deciso all'udienza del 2 ottobre 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani