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14 dicembre 2007
14 dicembre 2007
Art. 67-octies. ((Informazioni relative al ricorso)) (( 1. Le informazioni relative al ricorso riguardano:
a) l'esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso accessibili al consumatore che e' parte del contratto a distanza e, ove tali procedure esistono, le modalita' che consentono al Consumatore di avvalersene;
b) l'esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo. ))
a) l'esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso accessibili al consumatore che e' parte del contratto a distanza e, ove tali procedure esistono, le modalita' che consentono al Consumatore di avvalersene;
b) l'esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo. ))
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- 1. Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 1
Con il presente provvedimento si apportano modifiche al provvedimento della Banca d'Italia «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti». L'intervento da' attuazione alla direttiva 2014/92/UE (Payment Account Directive, c.d. PAD) e al capo II-ter, titolo VI, del Testo unico bancario in materia di conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori. Altre modifiche sono volte ad assicurare il coordinamento delle nuove previsioni con la normativa vigente. Le modifiche riguardano: la sezione I, paragrafo 2; la sezione II, paragrafi 3, 4, 7 e 8.1; la sezione III, paragrafo 4; la sezione IV, paragrafo 3; la …
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