Ordinanza cautelare 13 novembre 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 3019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3019 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03019/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11887/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11887 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Fachile, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza G. Mazzini, 8;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego di concessione di misure di accoglienza, adottato Prefettura di Roma e notificato a mezzo per il 22.09.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. GE IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS-, cittadino algerino, ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento di diniego di concessione di misure di accoglienza, adottato Prefettura di Roma e notificato a mezzo pec il 22.9.2025.
Il ricorrente ha esposto di essere giunto in Italia con regolare visto di ingresso per motivi di studio e – dopo aver ricevuto l’informativa sulla domanda di riconoscimento della protezione internazionale – di aver manifestato la volontà di presentare domanda di asilo, ritenendosi essere stato vittima di gravi persecuzioni nel proprio Paese di origine e, pertanto, di trovarsi in uno stato di elevata vulnerabilità sanitaria e psicologica.
Ha soggiunto di aver presentato la relativa domanda in data 2.8.2025 alla Questura di Roma e, non avendo ricevuto riscontro, di aver sollecitato in data 12.8.2025 la fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di asilo, rappresentando un aggravamento della vulnerabilità del ricorrente e trasmettendo, in pari data, una relazione aggiornata della Caritas.
È, poi, accaduto che in data 18.8.2025 la Questura di Roma ha fissato appuntamento con il ricorrente per il 17.9.2025 e, in tale data, lo stesso ha presentato domanda di asilo rappresentando la necessità di essere inserito in idonea struttura di accoglienza per richiedenti asilo, non disponendo di sufficienti mezzi di sussistenza.
A fondamento del ricorso ha dedotto, con il primo motivo: “ violazione e falsa applicazione artt. 1, 9, 11 e 14 d.lgs. 142/2015. Violazione art. 20 co. 5 direttiva 2013/33/ue. Violazione art. 1 carta dei diritti fondamentali dell’unione europea. Violazione art. 3 CE ”; e, con un secondo motivo: “ violazione art. 3 Costituzione. Violazione art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea. Violazione art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ”.
Si sono costituiti in giudizio l’Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma ed il Ministero dell'Interno (10.11.2025).
Con ordinanza n. 6347 del 13 novembre 2025 la Sezione ha accolto la domanda cautelare con la seguente motivazione: “ rilevato: che nell’impugnato provvedimento si è precisato che “anche alla luce della documentazione medica presentata, che il sig. -OMISSIS- risulta inserito in via prioritaria nella lista dei richiedenti asilo in attesa di accoglienza”; che, nondimeno, sembra persistere una situazione di notevole difficoltà, aggravata dallo stato di salute del ricorrente, e che, ad oggi, non sembra essere stata ancora reperita una soluzione per l’accoglienza del ricorrente, il quale vivrebbe ancora in strada; che, pertanto, si ravvisa un pregiudizio grave e irreparabile, tale da giustificare la concessione della tutela cautelare da specificarsi nell’individuazione di una sistemazione, anche temporanea, in attesa della definitiva collocazione nelle strutture deputate all’accoglienza ”.
Prima dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per l’11 febbraio 2026, l’Amministrazione ha depositato (8.1.2026) una nota nella quale si dà atto che il ricorrente è stato collocato presso il CAS Villa Troili in Roma; a tale udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
Tanto premesso, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.
Rileva che, a fini della presente pronuncia, non possono assumere carattere dirimente le riserve sulla qualità della struttura di accoglienza, espresse dal difensore del ricorrente soltanto in occasione dell’udienza camerale, per giunta senza allegare alcun elemento di sostegno a tali rilievi.
Si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese processuali.
All’avv. Salvatore Fachile, che ha depositato in data 2.12.2025 istanza di liquidazione dei compensi per il gratuito patrocinio a spese dello Stato, il Collegio dispone – visto l’art. 82, d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “ valori medi delle tariffe professionali vigenti ”, tenuto conto dell’“ impegno professionale ”; e visto l’art. 130, d.P.R. n. 115/2002 che in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo consente il dimezzamento dei compensi professionali – la liquidazione di complessivi 700,00 euro a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio, comprensivo della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Dispone la liquidazione dei compensi per il gratuito patrocinio a spese dello Stato, in favore dell’avv. Salvatore Fachile, nella misura di complessivi 700,00 euro a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio, comprensivo della fase cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB LI, Presidente
GE IZ, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE IZ | OB LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.