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Sentenza 25 maggio 2026
Sentenza 25 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2026, n. 18823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18823 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 28/01/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del Procuratore generale, Fabio Picuti, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 28 gennaio 2026 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto il reclamo presentato dal condannato XXXXXXXXXXXXXXXcontro il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Siracusa del 21 agosto 2025 che ha rigettato la richiesta, presentata ex art. 21-ter ord. pen., di ottenere un permesso per visitare il figlio minorenne affetto da handicap. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo, in quanto ha rilevato che con precedenti ordinanze erano già state respinte analoghe istanze, e che il condannato ha chiesto di fruire il permesso sempre nella città di Messina, però osta alla possibilità di accogliere l'istanza il fatto che il condannato sia stato riconosciuto responsabile di essere l'organizzatore di un'associazione dedita al narcotraffico sita proprio nel Comune di Messina, e la circostanza che egli sia genero del reggente del clan Mangialupi operativo in tale Comune, il ritorno periodico nel quartiere dove abita la sua famiglia gli consentirebbe di Penale Sent. Sez. 1 Num. 18823 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 13/05/2026 ristabilire i collegamenti con la criminalità organizzata e continuare l'attività delittuosa del clan;
inoltre, a differenza di quanto affermato in ricorso, il rapporto personale con il figlio è conservato attraverso i colloqui in carcere cui lo stesso si è presentato con regolarità ancora fino al 18 dicembre 2025. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., in cui si deduce che non si riesce a comprendere come un soggetto accompagnato dalla scorta possa ristabilire contatti e collegamenti per continuare l'attività delittuosa nelle poche ore del permesso;
non importa che il figlio abbia continuato nelle more ad effettuare colloqui in carcere con il ricorrente, atteso che tale circostanza non può ritenersi ostativa;
non rileva che il ricorrente sia genero di un capo clan perché i due non risultano aver commesso delitti in concorso;
in passato il condannato ha fruito di sette anni di custodia cautelare agli arresti domiciliari adempiendo puntualmente gli obblighi connessi alla misura, talché non sarebbe pericoloso lasciarlo tornare a casa in occasione dei permessi. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Fabio Picuti, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Il potere del magistrato di sorveglianza di decidere sulla tipologia di istanza presentata dal ricorrente è normato dall’art. 21-ter, comma 1, seconda ipotesi, ord. pen., che dispone che “(…) nel caso in cui il figlio sia affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre che versi nelle stesse condizioni della madre, sono autorizzati, con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell'istituto, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo o il figlio affetto da handicap grave. In caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia”. Nell’interpretare questa disposizione la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla visita al figlio minorenne portatore di handicap grave, prevista dall'art. 21-ter ord. pen., “occorre che l'autorità competente effettui un bilanciamento tra le esigenze del soggetto tutelato e quelle inerenti alla complessiva situazione trattamentale del detenuto e, tenendo conto delle situazioni di sicurezza, accerti, caso per 2 caso, motivando adeguatamente, l'interesse del portatore dell'handicap, lo spessore del suo rapporto con il congiunto detenuto, la frequenza e la fruttuosità delle visite” (Sez. 1, n. 20979 del 22/06/2020, [...], Rv. 279459 – 01; conforme Sez. 1, n. 6105 del 20/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280829 - 01). Infatti, “esso si configura pur sempre come uno «strumento di sostegno straordinario” (sentenza Vazzana citata), per cui “il giudice che procede deve essere chiamato a un delicato bilanciamento fra le esigenze del portatore di handicap e quelle connesse allo stato detentivo del genitore, anche in relazione alla frequenza delle visite” (sempre sentenza Vazzana). Si tratta, pertanto, di un giudizio discrezionale che appartiene alla magistratura di sorveglianza, e che il giudice di legittimità può sindacare nei limiti in cui sia formulato in modo manifestamente illogico o contraddittorio. Nel caso in esame, il ricorso deduce che non si riesce a comprendere come un soggetto accompagnato dalla scorta possa ristabilire contatti e collegamenti criminali nelle poche ore del permesso, ma l’argomento è inammissibile, perché introduce una condizione di fatto meramente eventuale (la concessione di una scorta) che il detenuto non può pretendere, neanche in via giurisdizionale, atteso che la giurisprudenza di legittimità ritiene che “i provvedimenti in materia di permessi con scorta del detenuto, pronunciati dagli organi di sorveglianza ai sensi degli artt. 30, comma 1, 30-bis, comma 8, ord. pen. e 61, comma 2, d. P. R. 29 aprile 1976, n. 431, non possono formare oggetto d'impugnazione da parte dell'interessato, atteso che si tratta di decisioni rimesse alla valutazione discrezionale del magistrato di sorveglianza” (Sez. 1, n. 29372 del 27/06/2001, [...], Rv. 219440 – 01; conforme Sez. 1, n. 1748 del 16/12/2025, dep. 2026, [...]; nello stesso senso anche Sez. 1,n. 20728 del 22/06/2020, [...], n.m. che ritiene che “per quanto concerne invece le modalità di strutturazione del permesso, circa le prescrizioni della sua fruizione e la necessità o meno della scorta, i giudici sorveglianza possiedono ampia discrezionalità in rapporto alla ponderazione degli indici suindicati”). Il ricorso deduce che non è rilevante che il figlio abbia continuato nelle more ad effettuare colloqui in carcere con il ricorrente, atteso che tale circostanza non può ritenersi ostativa, ma l’argomento è infondato, in quanto, pur non essendo ostativa, la circostanza che la patologia da cui è affetto il figlio del condannato non gli impedisca di recarsi in carcere per i colloqui con il padre influisce in modo non illogico sul giudizio di bilanciamento tra il diritto di preservazione delle relazioni familiare e la pericolosità del condannato, atteso che da essa si ricava che il rapporto padre/figlio è comunque garantito anche senza ricorrere al beneficio invocato. Il ricorso deduce non essere rilevante che il ricorrente sia genero di un capo clan perché i due non risultano aver commesso delitti in concorso, ma l’argomento è manifestamente infondato, in quanto il giudizio di pericolosità del ripristino di collegamenti criminali non è formulato con specifico riferimento alla necessità di evitare contatti con il 3 suocero, ma è sostenuto in modo adeguato con la considerazione dell’inserimento del ricorrente nel contesto della criminalità organizzata del territorio in cui chiede di fruire il permesso. Il ricorso deduce che in passato il condannato ha fruito di sette anni di custodia cautelare agli arresti domiciliari adempiendo puntualmente agli obblighi connessi alla misura, talché non sarebbe pericoloso lasciarlo tornare a casa in occasione dei permessi, ma l’argomento non vizia il percorso logico dell’ordinanza impugnata, atteso che si tratta di parametri di valutazione diversi, non essendo necessario per negare il beneficio che si ritenga che il soggetto possa commettere reati nel corso della fruizione del permesso, essendo sufficiente, invece, a tal fine, il pericolo di ripristino di collegamenti con ambienti criminali, che deve essere inibito dalla detenzione, e che potrebbe essere pregiudicato dal ritorno in un ambiente familiare molto inserito nella criminalità organizzata locale, evidenziato dalla circostanza che il suocero del ricorrente, e nonno del minore affetto da handicap, sia reggente di un clan mafioso. In definitiva, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto condivisibile l'apprezzamento di merito compiuto dal primo giudice nell'ambito del necessario contemperamento tra le esigenze del minore di preservazione delle relazioni familiari, da un lato, e le istanze connesse alla peculiare condizione detentiva dell'istante, dall'altro lato, con una motivazione che è scevra da elementi di manifesta illogicità. Ne consegue che l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte, e che il ricorso deve essere respinto. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 13/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
lette le conclusioni del Procuratore generale, Fabio Picuti, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 28 gennaio 2026 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto il reclamo presentato dal condannato XXXXXXXXXXXXXXXcontro il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Siracusa del 21 agosto 2025 che ha rigettato la richiesta, presentata ex art. 21-ter ord. pen., di ottenere un permesso per visitare il figlio minorenne affetto da handicap. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo, in quanto ha rilevato che con precedenti ordinanze erano già state respinte analoghe istanze, e che il condannato ha chiesto di fruire il permesso sempre nella città di Messina, però osta alla possibilità di accogliere l'istanza il fatto che il condannato sia stato riconosciuto responsabile di essere l'organizzatore di un'associazione dedita al narcotraffico sita proprio nel Comune di Messina, e la circostanza che egli sia genero del reggente del clan Mangialupi operativo in tale Comune, il ritorno periodico nel quartiere dove abita la sua famiglia gli consentirebbe di Penale Sent. Sez. 1 Num. 18823 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 13/05/2026 ristabilire i collegamenti con la criminalità organizzata e continuare l'attività delittuosa del clan;
inoltre, a differenza di quanto affermato in ricorso, il rapporto personale con il figlio è conservato attraverso i colloqui in carcere cui lo stesso si è presentato con regolarità ancora fino al 18 dicembre 2025. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., in cui si deduce che non si riesce a comprendere come un soggetto accompagnato dalla scorta possa ristabilire contatti e collegamenti per continuare l'attività delittuosa nelle poche ore del permesso;
non importa che il figlio abbia continuato nelle more ad effettuare colloqui in carcere con il ricorrente, atteso che tale circostanza non può ritenersi ostativa;
non rileva che il ricorrente sia genero di un capo clan perché i due non risultano aver commesso delitti in concorso;
in passato il condannato ha fruito di sette anni di custodia cautelare agli arresti domiciliari adempiendo puntualmente gli obblighi connessi alla misura, talché non sarebbe pericoloso lasciarlo tornare a casa in occasione dei permessi. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Fabio Picuti, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Il potere del magistrato di sorveglianza di decidere sulla tipologia di istanza presentata dal ricorrente è normato dall’art. 21-ter, comma 1, seconda ipotesi, ord. pen., che dispone che “(…) nel caso in cui il figlio sia affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre che versi nelle stesse condizioni della madre, sono autorizzati, con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell'istituto, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo o il figlio affetto da handicap grave. In caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia”. Nell’interpretare questa disposizione la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla visita al figlio minorenne portatore di handicap grave, prevista dall'art. 21-ter ord. pen., “occorre che l'autorità competente effettui un bilanciamento tra le esigenze del soggetto tutelato e quelle inerenti alla complessiva situazione trattamentale del detenuto e, tenendo conto delle situazioni di sicurezza, accerti, caso per 2 caso, motivando adeguatamente, l'interesse del portatore dell'handicap, lo spessore del suo rapporto con il congiunto detenuto, la frequenza e la fruttuosità delle visite” (Sez. 1, n. 20979 del 22/06/2020, [...], Rv. 279459 – 01; conforme Sez. 1, n. 6105 del 20/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280829 - 01). Infatti, “esso si configura pur sempre come uno «strumento di sostegno straordinario” (sentenza Vazzana citata), per cui “il giudice che procede deve essere chiamato a un delicato bilanciamento fra le esigenze del portatore di handicap e quelle connesse allo stato detentivo del genitore, anche in relazione alla frequenza delle visite” (sempre sentenza Vazzana). Si tratta, pertanto, di un giudizio discrezionale che appartiene alla magistratura di sorveglianza, e che il giudice di legittimità può sindacare nei limiti in cui sia formulato in modo manifestamente illogico o contraddittorio. Nel caso in esame, il ricorso deduce che non si riesce a comprendere come un soggetto accompagnato dalla scorta possa ristabilire contatti e collegamenti criminali nelle poche ore del permesso, ma l’argomento è inammissibile, perché introduce una condizione di fatto meramente eventuale (la concessione di una scorta) che il detenuto non può pretendere, neanche in via giurisdizionale, atteso che la giurisprudenza di legittimità ritiene che “i provvedimenti in materia di permessi con scorta del detenuto, pronunciati dagli organi di sorveglianza ai sensi degli artt. 30, comma 1, 30-bis, comma 8, ord. pen. e 61, comma 2, d. P. R. 29 aprile 1976, n. 431, non possono formare oggetto d'impugnazione da parte dell'interessato, atteso che si tratta di decisioni rimesse alla valutazione discrezionale del magistrato di sorveglianza” (Sez. 1, n. 29372 del 27/06/2001, [...], Rv. 219440 – 01; conforme Sez. 1, n. 1748 del 16/12/2025, dep. 2026, [...]; nello stesso senso anche Sez. 1,n. 20728 del 22/06/2020, [...], n.m. che ritiene che “per quanto concerne invece le modalità di strutturazione del permesso, circa le prescrizioni della sua fruizione e la necessità o meno della scorta, i giudici sorveglianza possiedono ampia discrezionalità in rapporto alla ponderazione degli indici suindicati”). Il ricorso deduce che non è rilevante che il figlio abbia continuato nelle more ad effettuare colloqui in carcere con il ricorrente, atteso che tale circostanza non può ritenersi ostativa, ma l’argomento è infondato, in quanto, pur non essendo ostativa, la circostanza che la patologia da cui è affetto il figlio del condannato non gli impedisca di recarsi in carcere per i colloqui con il padre influisce in modo non illogico sul giudizio di bilanciamento tra il diritto di preservazione delle relazioni familiare e la pericolosità del condannato, atteso che da essa si ricava che il rapporto padre/figlio è comunque garantito anche senza ricorrere al beneficio invocato. Il ricorso deduce non essere rilevante che il ricorrente sia genero di un capo clan perché i due non risultano aver commesso delitti in concorso, ma l’argomento è manifestamente infondato, in quanto il giudizio di pericolosità del ripristino di collegamenti criminali non è formulato con specifico riferimento alla necessità di evitare contatti con il 3 suocero, ma è sostenuto in modo adeguato con la considerazione dell’inserimento del ricorrente nel contesto della criminalità organizzata del territorio in cui chiede di fruire il permesso. Il ricorso deduce che in passato il condannato ha fruito di sette anni di custodia cautelare agli arresti domiciliari adempiendo puntualmente agli obblighi connessi alla misura, talché non sarebbe pericoloso lasciarlo tornare a casa in occasione dei permessi, ma l’argomento non vizia il percorso logico dell’ordinanza impugnata, atteso che si tratta di parametri di valutazione diversi, non essendo necessario per negare il beneficio che si ritenga che il soggetto possa commettere reati nel corso della fruizione del permesso, essendo sufficiente, invece, a tal fine, il pericolo di ripristino di collegamenti con ambienti criminali, che deve essere inibito dalla detenzione, e che potrebbe essere pregiudicato dal ritorno in un ambiente familiare molto inserito nella criminalità organizzata locale, evidenziato dalla circostanza che il suocero del ricorrente, e nonno del minore affetto da handicap, sia reggente di un clan mafioso. In definitiva, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto condivisibile l'apprezzamento di merito compiuto dal primo giudice nell'ambito del necessario contemperamento tra le esigenze del minore di preservazione delle relazioni familiari, da un lato, e le istanze connesse alla peculiare condizione detentiva dell'istante, dall'altro lato, con una motivazione che è scevra da elementi di manifesta illogicità. Ne consegue che l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte, e che il ricorso deve essere respinto. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 13/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4