Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3 della Legge 5 luglio 1995, n. 308
Articolo 2
Articolo 3 della Legge 5 luglio 1995, n. 308
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28 luglio 1995
28 luglio 1995