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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 23/02/2026, n. 2783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2783 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2783/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: BRUNO PAOLO ANTONIO, Presidente
PIZZA STEFANO, Relatore
BELLELLI GIANCARLO ROBERTO, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1134/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430554000 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8356/2025 depositato il 19/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugnava con ricorso, proposto
contro
Roma Capitale, un avviso di accertamento in materia di TARI e TEFA, notificato il 15.10.2024, in relazione all'immobile sito in Indirizzo_1, scala
A, piano terra, interno 2, per le annualità 2018-2023, per una richiesta complessiva di € 5.712,00.
La parte ricorrente rappresentava di avere stipulato un contratto di locazione avente ad oggetto la suddetta unità immobiliare in data 1.2.2018, di averlo registrato in pari data e di averlo risolto anticipatamente in data
31.10.2018, come da risoluzione consensuale comunicata e registrata.
La parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato, evidenziando di avere avuto la disponibilità dell'immobile de quo solo nel periodo dall'1.2.2018 al 31.11.2018; deduceva l'illegittimità delle sanzioni applicate in ragione del legittimo affidamento e della buona fede del contribuente;
deduceva la prescrizione del tributo;
deduceva l'omessa indicazione della base di calcolo, del calcolo della maggiorazione e della distinzione tra TARI e TEFA.
La parte ricorrente chiedeva quindi, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale, comunicando l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento impugnato, con il quale si accoglievano in parte le doglianze del contribuente, con limitazione dell'addebito ad un periodo più breve e precisamente dall'1.2.2018 al 12.11.2018; obiettava che pertanto il tributo dovesse essere pagato dal contribuente nella misura minore rideterminata. Obiettava altresì che nessuna prescrizione era maturata per l'annualità 2018 e chiedeva il rigetto della sospensiva richiesta in quanto infondata sia per il fumus che per il periculum.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento del minor tributo rideterminato.
La parte ricorrente depositava memoria illustrativa in cui prendeva atto dell'annullamento parziale ma ribadiva di insistere sulle proprie ragioni per il periodo di tempo lasciato fuori da quel provvedimento.
All'odierna pubblica udienza la Corte decideva nel merito come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione parziale del giudizio in relazione al periodo successivo al 12.11.2018.
Infatti in pendenza di giudizio Roma Capitale ha emesso un provvedimento di annullamento parziale per l'impugnato Avviso n. 112401430554 del 04.10.2024, motivando come da nota prot. U250700202445 del
09.07.2025 (cfr. all. 3 memoria). Dunque è intervenuto l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento opposto, con limitazione dell'addebito dall'1.2.2018 al 12.11.2018 (data di registrazione della risoluzione consensuale, cfr. all. 4 bis del ricorso).
Il ricorso è invece infondato per il periodo dall'1.2.2018 al 12.11.2018: ne consegue che il breve periodo antecedente di possesso a titolo di conduttore del bene in capo al contribuente Sig. Ricorrente_1 è soggetto a tassazione TARI e TEFA, nel caso non versata.
Nelle more del giudizio si deve prendere atto che Roma Capitale ha emesso il provvedimento di rettifica
(cfr. all. 3a memoria) portante la rideterminazione delle somme dovute a titolo di tassa, interessi e sanzioni a seguito del succitato prot. U250700202445 del 09.07.2025, per il minor importo di € 1.429,00 (€ 933,00 in caso di definizione agevolata). Il ricalcolo delle sanzioni veniva disposto ai sensi dei D.lgs. 471; 472; 473 del 1997, dell'art. 6 del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni delle norme sui tributi di Roma Capitale e dell'art. 25 del Regolamento TARI dell'ente comunale, in funzione del minor numero di violazioni riscontrate e del minor tributo esigibile.
L'eccezione di buona fede ed affidamento in punto di sanzioni non tiene conto del fatto che il contribuente comunque avrebbe dovuto versare una parte del tributo, senza che vi fossero equivoci apprezzabili sul punto, di tal chè non può accogliersi.
L'eccezione della parte ricorrente in tema di prescrizione è generica ed in quanto tale inammissibile, atteso che neppure si indica quale annualità sarebbe prescritta, oltre a non considerare il lungo periodo di sospensione da emergenza sanitaria da COVID 19 che renderebbe l'eccezione comunque infondata. In ogni caso appare convincente la difesa di parte resistente nella misura in cui afferma che, per come previsto dall'art. 1 comma 684 Legge n. 147/2013 il contribuente ha tempo per dichiarare l'annualità precedente fino al termine del 30.06 di quella successiva;
se quindi il Sig. Ricorrente _1 vi avesse regolarmente provveduto, l'Ente sarebbe stato nel potere di esigere l'annualità 2018 posteriormente al 30.06.2019. Il diritto alla riscossione del Comune sorgeva quindi a decorrere da tale data, dies a quo dei termini di prescrizione e decadenza.
Pertanto, la notifica dell'avviso, perfezionatasi il 17.10.2024, interveniva entro i termini previsti dalla legge.
La parte resistente si riportava quindi alla giurisprudenza di questa Corte di giustizia tributaria di Roma, che aveva affermato che, alla luce della normativa richiamata, si osserva che il pagamento relativo al 2018 poteva essere effettuato fino al 2019. Inoltre, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio dovevano essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento erano stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Nel caso di specie, l'avviso era stato notificato nel 2024 e la prescrizione non era quindi maturata (cfr. memoria di controdeduzioni di Roma Capitale e giurisprudenza ivi citata).
Parimenti generica appare l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato, posto che non si specifica cosa sarebbe omesso esattamente nell'avviso de quo, atteso che nel prospetto sono riportate partitamente le somme dovute a titolo di TARI e TEFA e nella parte motiva si dà conto dei criteri adottati anche con riferimento alle sanzioni inflitte.
Donde consegue il respingimento del ricorso in parte qua.
Ogni altro motivo resta assorbito da quanto esposto.
Le spese sono compensate attesa la parziale reciproca soccombenza sostanziale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara parzialmente estinto il giudizio per cessata maeria delcontendere, come in motivazione. Rigetta nel resto Spese compensate IL GIUDICE EST. IL
PRESIDENTE Stefano Pizza Paolo Antonio Bruno
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: BRUNO PAOLO ANTONIO, Presidente
PIZZA STEFANO, Relatore
BELLELLI GIANCARLO ROBERTO, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1134/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430554000 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8356/2025 depositato il 19/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugnava con ricorso, proposto
contro
Roma Capitale, un avviso di accertamento in materia di TARI e TEFA, notificato il 15.10.2024, in relazione all'immobile sito in Indirizzo_1, scala
A, piano terra, interno 2, per le annualità 2018-2023, per una richiesta complessiva di € 5.712,00.
La parte ricorrente rappresentava di avere stipulato un contratto di locazione avente ad oggetto la suddetta unità immobiliare in data 1.2.2018, di averlo registrato in pari data e di averlo risolto anticipatamente in data
31.10.2018, come da risoluzione consensuale comunicata e registrata.
La parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato, evidenziando di avere avuto la disponibilità dell'immobile de quo solo nel periodo dall'1.2.2018 al 31.11.2018; deduceva l'illegittimità delle sanzioni applicate in ragione del legittimo affidamento e della buona fede del contribuente;
deduceva la prescrizione del tributo;
deduceva l'omessa indicazione della base di calcolo, del calcolo della maggiorazione e della distinzione tra TARI e TEFA.
La parte ricorrente chiedeva quindi, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale, comunicando l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento impugnato, con il quale si accoglievano in parte le doglianze del contribuente, con limitazione dell'addebito ad un periodo più breve e precisamente dall'1.2.2018 al 12.11.2018; obiettava che pertanto il tributo dovesse essere pagato dal contribuente nella misura minore rideterminata. Obiettava altresì che nessuna prescrizione era maturata per l'annualità 2018 e chiedeva il rigetto della sospensiva richiesta in quanto infondata sia per il fumus che per il periculum.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento del minor tributo rideterminato.
La parte ricorrente depositava memoria illustrativa in cui prendeva atto dell'annullamento parziale ma ribadiva di insistere sulle proprie ragioni per il periodo di tempo lasciato fuori da quel provvedimento.
All'odierna pubblica udienza la Corte decideva nel merito come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione parziale del giudizio in relazione al periodo successivo al 12.11.2018.
Infatti in pendenza di giudizio Roma Capitale ha emesso un provvedimento di annullamento parziale per l'impugnato Avviso n. 112401430554 del 04.10.2024, motivando come da nota prot. U250700202445 del
09.07.2025 (cfr. all. 3 memoria). Dunque è intervenuto l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento opposto, con limitazione dell'addebito dall'1.2.2018 al 12.11.2018 (data di registrazione della risoluzione consensuale, cfr. all. 4 bis del ricorso).
Il ricorso è invece infondato per il periodo dall'1.2.2018 al 12.11.2018: ne consegue che il breve periodo antecedente di possesso a titolo di conduttore del bene in capo al contribuente Sig. Ricorrente_1 è soggetto a tassazione TARI e TEFA, nel caso non versata.
Nelle more del giudizio si deve prendere atto che Roma Capitale ha emesso il provvedimento di rettifica
(cfr. all. 3a memoria) portante la rideterminazione delle somme dovute a titolo di tassa, interessi e sanzioni a seguito del succitato prot. U250700202445 del 09.07.2025, per il minor importo di € 1.429,00 (€ 933,00 in caso di definizione agevolata). Il ricalcolo delle sanzioni veniva disposto ai sensi dei D.lgs. 471; 472; 473 del 1997, dell'art. 6 del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni delle norme sui tributi di Roma Capitale e dell'art. 25 del Regolamento TARI dell'ente comunale, in funzione del minor numero di violazioni riscontrate e del minor tributo esigibile.
L'eccezione di buona fede ed affidamento in punto di sanzioni non tiene conto del fatto che il contribuente comunque avrebbe dovuto versare una parte del tributo, senza che vi fossero equivoci apprezzabili sul punto, di tal chè non può accogliersi.
L'eccezione della parte ricorrente in tema di prescrizione è generica ed in quanto tale inammissibile, atteso che neppure si indica quale annualità sarebbe prescritta, oltre a non considerare il lungo periodo di sospensione da emergenza sanitaria da COVID 19 che renderebbe l'eccezione comunque infondata. In ogni caso appare convincente la difesa di parte resistente nella misura in cui afferma che, per come previsto dall'art. 1 comma 684 Legge n. 147/2013 il contribuente ha tempo per dichiarare l'annualità precedente fino al termine del 30.06 di quella successiva;
se quindi il Sig. Ricorrente _1 vi avesse regolarmente provveduto, l'Ente sarebbe stato nel potere di esigere l'annualità 2018 posteriormente al 30.06.2019. Il diritto alla riscossione del Comune sorgeva quindi a decorrere da tale data, dies a quo dei termini di prescrizione e decadenza.
Pertanto, la notifica dell'avviso, perfezionatasi il 17.10.2024, interveniva entro i termini previsti dalla legge.
La parte resistente si riportava quindi alla giurisprudenza di questa Corte di giustizia tributaria di Roma, che aveva affermato che, alla luce della normativa richiamata, si osserva che il pagamento relativo al 2018 poteva essere effettuato fino al 2019. Inoltre, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio dovevano essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento erano stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Nel caso di specie, l'avviso era stato notificato nel 2024 e la prescrizione non era quindi maturata (cfr. memoria di controdeduzioni di Roma Capitale e giurisprudenza ivi citata).
Parimenti generica appare l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato, posto che non si specifica cosa sarebbe omesso esattamente nell'avviso de quo, atteso che nel prospetto sono riportate partitamente le somme dovute a titolo di TARI e TEFA e nella parte motiva si dà conto dei criteri adottati anche con riferimento alle sanzioni inflitte.
Donde consegue il respingimento del ricorso in parte qua.
Ogni altro motivo resta assorbito da quanto esposto.
Le spese sono compensate attesa la parziale reciproca soccombenza sostanziale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara parzialmente estinto il giudizio per cessata maeria delcontendere, come in motivazione. Rigetta nel resto Spese compensate IL GIUDICE EST. IL
PRESIDENTE Stefano Pizza Paolo Antonio Bruno