Sentenza 26 ottobre 1999
Massime • 1
La disposizione di cui al quinto comma dell'art. 656 cod. proc. pen. relativa alla sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi si applica solo alle sentenze di condanna e non a ordini di esecuzione relativi a titoli diversi, quali quelli conseguenti alla conversione in pena detentiva della semidetenzione o della libertà controllata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/1999, n. 5889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5889 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 26/10/1999
1. Dott. MABELLINI ANNA Consigliere SENTENZA
2. Dott. CAMPO STEFANO " N. 5889
3. Dott. GIRONI EMILIO " rel. est. REGISTRO GENERALE
4. Dott. MACCHIA ALBERTO " N. 10243/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso PRETORE di ASTInei confronti di:
IN RO N. IL 13.05.1964
avverso ordinanza del 15.12.1998 PRETORE di ASTI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. Cedrangolo per ann.to s. r.
Motivi della decisione
L'ordinanza in epigrafe ha sospeso l'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Pretura di Asti nei confronti di AZ RO a seguito della revoca e conversione della sanzione sostitutiva della libertà controllata in mesi 2 e gg. 12 di reclusione, ritenendo anche a tale caso applicabile la disciplina di cui ai commi 5 e 7 del novellato art. 656 c.p.p. e giudicando non ostativo il disposto dell'art. 67 l. n. 689/1981 che, vietando l'applicazione dell'affidamento in prova al s.s. e della semilibertà ai condannati in espiazione di pena detentiva per conversione della semidetenzione o della libertà controllata, non esaurisce il catalogo delle misure alternative.
Ricorre il P.M. per erronea applicazione della legge penale, sull'assunto che la disposizione dell'art. 656, co. 5, c.p.p. riguarderebbe i soli ordini di esecuzione emessi a seguito di sentenze di condanna a pena detentiva e non anche quelli conseguenti a revoca e conversione di sanzioni sostitutive, come desumibile anche dal divieto stabilito dal citato art. 67 l. n. 689/1981, esteso a tutte le misure alternative esistenti all'epoca di formulazione dello stesso.
Il ricorso è fondato, dovendosi il comma 5 dell'art. 656 c.p.p. leggere ed interpretare in correlazione al comma 2, che circoscrive la intera disciplina dettata dall'articolo in esame agli ordini di esecuzione relativi a sentenze di condanna a pena detentiva, lasciando, così, fuori della sua previsione gli ordini di esecuzione relativi a titoli diversi come quelli conseguenti alla conversione in pena detentiva della semidetenzione o della libertà controllata per i quali, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente con memoria difensiva autonomamente provvede l'art. 659 c.p.p., che richiama il solo comma 4 dell'art. 656.
Conforto a tale interpretazione sistematica proviene anche dall'art.67 l. n. 689/1981 che, seppure non estensibile per analogia (in malam partem) a misure alternative introdotte solo in epoca successiva, è chiaramente indicativo della volontà del legislatore di escludere i condannati in espiazione di pene detentive a seguito di conversione di sanzioni sostitutive dalla fruibilità di tutte le misure alternative all'epoca esistenti, ne' risulta che diversa volontà od orientamento siano stati espressi dal legislatore del 1998 che, modificando l'art. 656 c.p.p., ne ha lasciato immutato il primo comma, da cui, come già detto, chiaramente si evince come l'intera disciplina successiva sia circoscritta agli ordini di esecuzione di sentenze di condanna a pena detentiva.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione degli atti all'ufficio del P.M. di Asti per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 1999