Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00818/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00425/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 425 del 2025, proposto da
ES RO, rappresentata e difesa dall'avvocato Ernesto Giardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore , non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza:
- al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, n. 572 del 9 giugno 2024 (c.d. carta docente);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria del 14 aprile 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. TI De IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
Considerato che, con la memoria specificata in epigrafe, la parte ricorrente ha riferito che, nelle more del presente giudizio, l’Amministrazione intimata ha provveduto alla ottemperanza del menzionato titolo;
Ritenuto che il pagamento operato dalla Amministrazione intimata, come dedotto nella citata memoria, sia pienamente satisfattivo e, per tale ragione, possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che, nondimeno, debba disporsi la condanna alle spese di lite a carico della intimata amministrazione, nella misura liquidata in dispositivo, in considerazione della condotta della medesima, che ha ottemperato alla sentenza in epigrafe solo dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale, configurandosi, pertanto, l’ipotesi di soccombenza virtuale (cfr. ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. III, 2 luglio 2021, n. 5083, secondo cui “ la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale ”).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 828,00, per compensi, oltre a spese generali ed accessori di legge, e il rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo RE, Presidente
Arturo Levato, Consigliere
TI De IO, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| TI De IO | Gerardo RE |
IL SEGRETARIO