Cass. pen., sez. II, sentenza 26/09/2017, n. 55068
CASS
Sentenza 26 settembre 2017

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Massime1

In tema di rinnovazione del dibattimento, il giudice d'appello che intende procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado non ha l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa cartolare, ritenuta decisiva, se acquisita ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. a seguito dell'accertamento della subornazione del testimone, a condizione che non sussistano elementi indicativi di una successiva modifica della condizione del dichiarante.

Commentario1

  • 1La prova assunta in incidente probatorio si rinnova in appello ex art. 603, co. 3
    Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 12 maggio 2025

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 26/09/2017, n. 55068
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 55068
Data del deposito : 26 settembre 2017

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