TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/10/2025, n. 4591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4591 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
N. 17753/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lina Tosi Presidente dott.ssa Chiara Campagner Giudice dott. Fabio Doro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 17753/2025 R.G. promossa da:
35100 S.R.L. (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. ROMEO ANTONIO, dall'avv. WAHAL DANIEL e dall'avv.
NOCE SILVIA, opponente, contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. GLORIA Controparte_1 C.F._1
EDOARDO e dall'avv. ZANIOLO MASSIMILIANO, opposto, in punto: compenso dell'organo amministrativo.
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Nel merito (in via preliminare):
- accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito, essendo competente in ragione della materia della presente controversia il collegio arbitrale di cui all'articolo 27 dello pagina 1 di 5 statuto sociale di e, per l'effetto, revocare e/o annullare o, comunque, CP_2 dichiarare nullo e/o inefficace e/o privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n.
1206/2025 Ing., n. 15113/2025 R.G., emesso in data 14.07.2025 dal Tribunale di Venezia
e pubblicato in data 16.07.2025 e rigettare ogni domanda di controparte nei confronti di
CP_2
In via subordinata di merito:
- in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare che nulla è dovuto, a qualunque titolo, d in persona del legale rappresentante pro tempore, al sig. CP_2
con riferimento ai compensi di amministratore per i mesi da ottobre 2024 a Controparte_1 marzo 2025 e, per l'effetto, revocare e/o annullare o, comunque, dichiarare nullo e/o inefficace e/o privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 1206/2025 Ing., n.
15113/2025 R.G., emesso in data 14.07.2025 dal Tribunale di Venezia e pubblicato in data
16.07.2025 e rigettare ogni domanda di controparte nei confronti di per i CP_2 motivi esposti in narrativa;
- in accoglimento della presente opposizione, rigettare in ogni caso le domande del sig
[...]
del pagamento di € 13.022,92, oltre interessi e spese del procedimento monitorio;
CP_1
Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa pretesa, limitare la condanna all'ammontare effettivamente dovuto per i compensi da amministratore del sig. per i soli mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024; Controparte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge
(compreso il rimborso forfetario spese generali 15%) del presente giudizio.
Con ogni più ampia riserva di produrre nuovi documenti e di formulare istanze istruttorie nei termini di legge”.
Conclusioni dell'opposto:
“ferma ogni difesa, ragione ed eccezione nel merito della vicenda si chiede che l'Ill.mo Giudice adito, accertata la legittimità dell'azione monitoria intrapresa dall'odierno opposto, in via pregiudiziale, previe le necessarie ed opportune valutazioni in ordine alla valida applicazione della clausola arbitrale contenuta all'art. 27 dello Statuto della società 35100 S.r.l., voglia dichiarare la propria incompetenza e rimettere la decisione ad un arbitro”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 Con ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. 5113/2025 R.G. il sig. chiedeva Controparte_1 fosse emesso nei confronti della società (di seguito: 35100) un decreto ingiuntivo CP_2 provvisoriamente esecutivo per la somma di € 13.022,92, oltre interessi e spese della procedura, asseritamente dovuta a titolo di compenso per la carica di amministratore.
Il ricorso veniva accolto con decreto ingiuntivo n. 1206/2025 del 16.7.2025.
Con atto notificato in data 18.8.2025 35100 proponeva opposizione avverso tale decreto ingiuntivo deducendo:
1) l'incompetenza di questo Tribunale alla luce della clausola compromissoria di cui all'art. 27 dello statuto;
2) l'esistenza di un pactum de non petendo relativamente ai compensi di ottobre, novembre e dicembre 2024, poiché l' in considerazione delle condizioni della società, aveva CP_1
accettato una sospensione del pagamento di tali emolumenti sino alla fine dell'esercizio 2025;
3) l'impossibilità per l'ingiungente di pretendere compensi per l'esercizio 2025, in considerazione del fatto che in data 20.5.2025 l'assemblea dei soci aveva deliberato di non riconoscere alcun emolumento agli amministratori per l'esercizio 2025;
4) l'assenza di prova della pretesa creditoria fatta valere.
L'opponente chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, anche con decreto inaudita altera parte, e nel merito l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Con decreto del 19.8.2025 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo.
L' si costituiva nel subprocedimento di sospensione, dichiarando di aderire all'eccezione CP_1
di incompetenza, pur contestando nel merito le difese di . CP_2
All'udienza del 10.9.2025 il decreto del 19.8.2025 veniva confermato.
Lo stesso giorno i procuratori delle parti comparivano spontaneamente nel fascicolo di merito, chiedendo concordemente che fosse fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione senza termini, attesa l'adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza.
I procuratori dell' si costituivano successivamente anche nel fascicolo di merito, CP_1
confermando di aderire all'eccezione di incompetenza, ferme le contestazioni nel merito della fondatezza degli altri motivi di opposizione, e insistevano per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
pagina 3 di 5 La causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 24.9.2025, alla quale le parti precisavano le conclusioni come sopra riportato.
Il primo motivo di opposizione è fondato, tenuto conto comunque anche dell'adesione all'eccezione di incompetenza da parte dell'opposto.
L'art. 27 dello statuto sociale, invero, prevede che “Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'ordine dei dottori commercialisti della Provincia di Padova, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.
Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.
Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.
La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.
Il collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà ai sensi dell'art. 808-ter c.c. secondo le norme di diritto.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.
Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaco ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria”.
Il presente giudizio ha ad oggetto il diritto dell'amministratore al pagamento del compenso, per cui si tratta di una controversia promossa da un amministratore contro la società avente ad oggetto un diritto disponibile che rientra nell'ambito di applicazione della clausola compromissoria sopra riportata.
Da ciò discende l'incompetenza del presente Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo e la necessità di revocare quest'ultimo e di inviare le parti avanti il collegio arbitrale (cfr., ex multis,
pagina 4 di 5 Cass. n. 25939/2021), con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' in quanto ha fatto valere il proprio credito CP_1 avanti un giudice incompetente e dunque è soccombente, ancorché in rito.
I compensi si liquidano facendo applicazione di valori prossimi ai minimi previsti dal D.M. n.
55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, in considerazione della puntualità delle questioni affrontate e del fatto che l'attività difensiva è stata limitata.
Si liquidano solo le fasi introduttiva e di studio, in quanto non sono state depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., non è stata svolta attività istruttoria e non sono stati nemmeno dimessi gli scritti difensivi conclusivi.
In assenza di nota spese, le anticipazioni vengono liquidate come da risultanze del fascicolo di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 17753/2025 R.G. promossa da contro CP_2
, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: Controparte_1
1) dichiara l'incompetenza in favore del collegio arbitrale e, conseguentemente, revoca il decreto ingiuntivo n. 1206/2025 del 16.7.2025;
2) condanna l'opposto a rifondere all'opponente le spese di lite, che si liquidano in € 1.000,00 per compensi, € 264,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Venezia, 1° ottobre 2025
Il Giudice estensore dott. Fabio Doro
Il Presidente dott.ssa Lina Tosi
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
N. 17753/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lina Tosi Presidente dott.ssa Chiara Campagner Giudice dott. Fabio Doro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 17753/2025 R.G. promossa da:
35100 S.R.L. (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. ROMEO ANTONIO, dall'avv. WAHAL DANIEL e dall'avv.
NOCE SILVIA, opponente, contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. GLORIA Controparte_1 C.F._1
EDOARDO e dall'avv. ZANIOLO MASSIMILIANO, opposto, in punto: compenso dell'organo amministrativo.
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Nel merito (in via preliminare):
- accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito, essendo competente in ragione della materia della presente controversia il collegio arbitrale di cui all'articolo 27 dello pagina 1 di 5 statuto sociale di e, per l'effetto, revocare e/o annullare o, comunque, CP_2 dichiarare nullo e/o inefficace e/o privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n.
1206/2025 Ing., n. 15113/2025 R.G., emesso in data 14.07.2025 dal Tribunale di Venezia
e pubblicato in data 16.07.2025 e rigettare ogni domanda di controparte nei confronti di
CP_2
In via subordinata di merito:
- in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare che nulla è dovuto, a qualunque titolo, d in persona del legale rappresentante pro tempore, al sig. CP_2
con riferimento ai compensi di amministratore per i mesi da ottobre 2024 a Controparte_1 marzo 2025 e, per l'effetto, revocare e/o annullare o, comunque, dichiarare nullo e/o inefficace e/o privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 1206/2025 Ing., n.
15113/2025 R.G., emesso in data 14.07.2025 dal Tribunale di Venezia e pubblicato in data
16.07.2025 e rigettare ogni domanda di controparte nei confronti di per i CP_2 motivi esposti in narrativa;
- in accoglimento della presente opposizione, rigettare in ogni caso le domande del sig
[...]
del pagamento di € 13.022,92, oltre interessi e spese del procedimento monitorio;
CP_1
Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa pretesa, limitare la condanna all'ammontare effettivamente dovuto per i compensi da amministratore del sig. per i soli mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024; Controparte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge
(compreso il rimborso forfetario spese generali 15%) del presente giudizio.
Con ogni più ampia riserva di produrre nuovi documenti e di formulare istanze istruttorie nei termini di legge”.
Conclusioni dell'opposto:
“ferma ogni difesa, ragione ed eccezione nel merito della vicenda si chiede che l'Ill.mo Giudice adito, accertata la legittimità dell'azione monitoria intrapresa dall'odierno opposto, in via pregiudiziale, previe le necessarie ed opportune valutazioni in ordine alla valida applicazione della clausola arbitrale contenuta all'art. 27 dello Statuto della società 35100 S.r.l., voglia dichiarare la propria incompetenza e rimettere la decisione ad un arbitro”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 Con ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. 5113/2025 R.G. il sig. chiedeva Controparte_1 fosse emesso nei confronti della società (di seguito: 35100) un decreto ingiuntivo CP_2 provvisoriamente esecutivo per la somma di € 13.022,92, oltre interessi e spese della procedura, asseritamente dovuta a titolo di compenso per la carica di amministratore.
Il ricorso veniva accolto con decreto ingiuntivo n. 1206/2025 del 16.7.2025.
Con atto notificato in data 18.8.2025 35100 proponeva opposizione avverso tale decreto ingiuntivo deducendo:
1) l'incompetenza di questo Tribunale alla luce della clausola compromissoria di cui all'art. 27 dello statuto;
2) l'esistenza di un pactum de non petendo relativamente ai compensi di ottobre, novembre e dicembre 2024, poiché l' in considerazione delle condizioni della società, aveva CP_1
accettato una sospensione del pagamento di tali emolumenti sino alla fine dell'esercizio 2025;
3) l'impossibilità per l'ingiungente di pretendere compensi per l'esercizio 2025, in considerazione del fatto che in data 20.5.2025 l'assemblea dei soci aveva deliberato di non riconoscere alcun emolumento agli amministratori per l'esercizio 2025;
4) l'assenza di prova della pretesa creditoria fatta valere.
L'opponente chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, anche con decreto inaudita altera parte, e nel merito l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Con decreto del 19.8.2025 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo.
L' si costituiva nel subprocedimento di sospensione, dichiarando di aderire all'eccezione CP_1
di incompetenza, pur contestando nel merito le difese di . CP_2
All'udienza del 10.9.2025 il decreto del 19.8.2025 veniva confermato.
Lo stesso giorno i procuratori delle parti comparivano spontaneamente nel fascicolo di merito, chiedendo concordemente che fosse fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione senza termini, attesa l'adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza.
I procuratori dell' si costituivano successivamente anche nel fascicolo di merito, CP_1
confermando di aderire all'eccezione di incompetenza, ferme le contestazioni nel merito della fondatezza degli altri motivi di opposizione, e insistevano per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
pagina 3 di 5 La causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 24.9.2025, alla quale le parti precisavano le conclusioni come sopra riportato.
Il primo motivo di opposizione è fondato, tenuto conto comunque anche dell'adesione all'eccezione di incompetenza da parte dell'opposto.
L'art. 27 dello statuto sociale, invero, prevede che “Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'ordine dei dottori commercialisti della Provincia di Padova, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.
Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.
Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.
La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.
Il collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà ai sensi dell'art. 808-ter c.c. secondo le norme di diritto.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.
Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaco ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria”.
Il presente giudizio ha ad oggetto il diritto dell'amministratore al pagamento del compenso, per cui si tratta di una controversia promossa da un amministratore contro la società avente ad oggetto un diritto disponibile che rientra nell'ambito di applicazione della clausola compromissoria sopra riportata.
Da ciò discende l'incompetenza del presente Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo e la necessità di revocare quest'ultimo e di inviare le parti avanti il collegio arbitrale (cfr., ex multis,
pagina 4 di 5 Cass. n. 25939/2021), con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' in quanto ha fatto valere il proprio credito CP_1 avanti un giudice incompetente e dunque è soccombente, ancorché in rito.
I compensi si liquidano facendo applicazione di valori prossimi ai minimi previsti dal D.M. n.
55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, in considerazione della puntualità delle questioni affrontate e del fatto che l'attività difensiva è stata limitata.
Si liquidano solo le fasi introduttiva e di studio, in quanto non sono state depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., non è stata svolta attività istruttoria e non sono stati nemmeno dimessi gli scritti difensivi conclusivi.
In assenza di nota spese, le anticipazioni vengono liquidate come da risultanze del fascicolo di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 17753/2025 R.G. promossa da contro CP_2
, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: Controparte_1
1) dichiara l'incompetenza in favore del collegio arbitrale e, conseguentemente, revoca il decreto ingiuntivo n. 1206/2025 del 16.7.2025;
2) condanna l'opposto a rifondere all'opponente le spese di lite, che si liquidano in € 1.000,00 per compensi, € 264,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Venezia, 1° ottobre 2025
Il Giudice estensore dott. Fabio Doro
Il Presidente dott.ssa Lina Tosi
pagina 5 di 5