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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 12881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12881 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 37166/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 11 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data
15 dicembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 37166 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, promossa
DA in persona del legale Parte_1 rappresentante p. t. – Avv.ti A. Maresca e G. Giannì
- ricorrente in opposizione -
CONTRO
– Avv.ti F. Nallino e S. Gianino CP_1
- resistente opposto -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato la società nominata in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto con cui l'opposto in epigrafe, in forza di sentenza emessa dal Tribunale di Roma – Area Lavoro a lui favorevole, le ha chiesto di pagare la somma indicata in precetto a titolo di risarcimento del danno contributivo oltre accessori di legge.
Ha dedotto a tal fine che l'importo liquidato dal giudice del lavoro a titolo di risarcimento per la perdita di parte della pensione sia soggetto a tassazione sul reddito e che gli accessori non siano certi e liquidi, concludendo per l'annullamento del precetto.
Si è costituito l'opposto chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione.
Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta da parte della sola parte opposta. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il precetto merita conferma per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
L'azione risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2116, secondo comma, c.c., dall'attuale opposto, ed integralmente accolta dalla sentenza n. 7648/2025 del
Tribunale del Lavoro di Roma, impone al datore di lavoro di risarcire integralmente il danno causato al dipendente dalla propria omissione contributiva. L'importo di euro 286.231,35 liquidato dal giudice a tale titolo, e dallo stesso espressamente qualificato come “provvista, in forma capitale, necessaria ad ottenere un beneficio corrispondente alla quota di pensione perduta”, attraverso una previdenza sostitutiva od eventualmente tramite il pagamento di quanto è necessario per costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (ipotesi oggi ancora praticabile alla luce della nuova formulazione del relativo disposto normativo), non è soggetto ad alcuna tassazione.
Precisa, infatti, il giudice del lavoro di Roma nella sentenza di primo grado posta a base del precetto opposto che “Il primo criterio di calcolo illustrato si collega al disposto normativo dell'art. 13 L. 1338 del 1962 che, alla luce dell'attuale legislazione, può considerarsi strumento generale e generalizzabile per la valorizzazione degli effetti delle omissioni contributive accertate. La S. C. di
Cassazione ha più volte confermato il relativo criterio, riferito al calcolo della c.d. riserva matematica, come strumento di determinazione anche del risarcimento del danno dovuto, ai sensi dell'art. 2116 c.c., andando a quantificare la misura della provvista, in forma capitale, necessaria ad ottenere un beneficio corrispondente alla quota di pensione perduta, investendo, ad esempio, in una adeguata forma di previdenza sostitutiva (sul punto vedansi Cass. civ., sez. lav., 21355/2013, Cass. civ., sez. lav., 9168/2003; Cass. civ., sez. lav., 486/1994; Cass. civ., sez. lav.,
3773/1999 e Cass. civ., sez. lav., 10528/1997)”.
In sostanza, ciò che viene determinato è il capitale utile all'ottenimento della adeguata "rendita vitalizia" (la quale poi sì, una volta erogata, sarà debitamente tassata), capitale che deve essere quindi interamente versato a ente o assicurazione per ottenere l'obiettivo di ristoro prefigurato.
Infatti, quando il risarcimento del danno pensionistico è quantificato tramite il richiamo all'art. 13 L. 1338 del 1962, la somma attribuita al lavoratore non sostituisce il trattamento pensionistico stesso, ma viene corrisposta per la differente finalità di consentire al lavoratore di accedere ad una previdenza sostitutiva ed eventualmente poter pagare, in forma capitale, quanto occorre per costituire una rendita proporzionale alla quota di pensione che avrebbe goduto senza l'evasione contributiva.
In definitiva, l'importo liquidato in sentenza non può essere soggetto ad alcuna ritenuta perché non è quota di pensione sostitutiva del reddito mancante, ma provvista necessaria per generare il beneficio corrispondente alla quota di pensione perduta, che, una volta trasformata in rendita (ad es. attraverso la previdenza alternativa) verrà, a quel punto, regolarmente tassata. Applicare adesso la ritenuta, come chiede parte opponente, vorrebbe dire tassare il medesimo capitale due volte, rendendo la provvista che residuerebbe insufficiente per lo scopo prefissato.
Circa gli accessori, va sottolineato come la decorrenza degli stessi discenda direttamente dall'art. 429 c.p.c., che all'ultimo comma stabilisce che “Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto”.
Ne discende che nel caso di specie il diritto al risarcimento del danno per omessa od irregolare contribuzione assicurativa, di cui al secondo comma dell'articolo 2116 c.c., sorge nel momento in cui si verifica il duplice presupposto della inadempienza contributiva del datore di lavoro e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale;
dalla data di decorrenza del diritto alla pensione, pertanto, decorrono anche gli interessi sul danno pensionistico, esattamente come accade per la decorrenza della prescrizione di tale diritto.
Infatti, il risarcimento di cui si tratta rappresenta un debito di valore (tra le altre, Cass. n. 10528 del 1997, Cass. n. 5559 del 1999), sicché in caso di relativo ritardato pagamento gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore ma svolgono una funzione compensativa, tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato qual era all'epoca del prodursi del danno;
in altre parole, questi interessi sono rivolti a ristorare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, e non costituiscono interessi moratori di cui all'art. 1224 c.c., per i quali il danno rileverebbe solo dopo la costituzione in mora del debitore.
Pertanto, la decorrenza degli interessi sul danno pensionistico, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., comincia dal giorno della maturazione del diritto, ovvero dal giorno in cui la prestazione sarebbe dovuta spettare;
ne consegue la determinabilità degli accessori di legge dovuti nel caso di specie.
Tali le ragioni del rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO respinge il ricorso;
pone a carico di parte ricorrente in opposizione le spese di lite che liquida in complessivi euro 5.359,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA.
Roma, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 11 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data
15 dicembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 37166 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, promossa
DA in persona del legale Parte_1 rappresentante p. t. – Avv.ti A. Maresca e G. Giannì
- ricorrente in opposizione -
CONTRO
– Avv.ti F. Nallino e S. Gianino CP_1
- resistente opposto -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato la società nominata in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto con cui l'opposto in epigrafe, in forza di sentenza emessa dal Tribunale di Roma – Area Lavoro a lui favorevole, le ha chiesto di pagare la somma indicata in precetto a titolo di risarcimento del danno contributivo oltre accessori di legge.
Ha dedotto a tal fine che l'importo liquidato dal giudice del lavoro a titolo di risarcimento per la perdita di parte della pensione sia soggetto a tassazione sul reddito e che gli accessori non siano certi e liquidi, concludendo per l'annullamento del precetto.
Si è costituito l'opposto chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione.
Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta da parte della sola parte opposta. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il precetto merita conferma per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
L'azione risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2116, secondo comma, c.c., dall'attuale opposto, ed integralmente accolta dalla sentenza n. 7648/2025 del
Tribunale del Lavoro di Roma, impone al datore di lavoro di risarcire integralmente il danno causato al dipendente dalla propria omissione contributiva. L'importo di euro 286.231,35 liquidato dal giudice a tale titolo, e dallo stesso espressamente qualificato come “provvista, in forma capitale, necessaria ad ottenere un beneficio corrispondente alla quota di pensione perduta”, attraverso una previdenza sostitutiva od eventualmente tramite il pagamento di quanto è necessario per costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (ipotesi oggi ancora praticabile alla luce della nuova formulazione del relativo disposto normativo), non è soggetto ad alcuna tassazione.
Precisa, infatti, il giudice del lavoro di Roma nella sentenza di primo grado posta a base del precetto opposto che “Il primo criterio di calcolo illustrato si collega al disposto normativo dell'art. 13 L. 1338 del 1962 che, alla luce dell'attuale legislazione, può considerarsi strumento generale e generalizzabile per la valorizzazione degli effetti delle omissioni contributive accertate. La S. C. di
Cassazione ha più volte confermato il relativo criterio, riferito al calcolo della c.d. riserva matematica, come strumento di determinazione anche del risarcimento del danno dovuto, ai sensi dell'art. 2116 c.c., andando a quantificare la misura della provvista, in forma capitale, necessaria ad ottenere un beneficio corrispondente alla quota di pensione perduta, investendo, ad esempio, in una adeguata forma di previdenza sostitutiva (sul punto vedansi Cass. civ., sez. lav., 21355/2013, Cass. civ., sez. lav., 9168/2003; Cass. civ., sez. lav., 486/1994; Cass. civ., sez. lav.,
3773/1999 e Cass. civ., sez. lav., 10528/1997)”.
In sostanza, ciò che viene determinato è il capitale utile all'ottenimento della adeguata "rendita vitalizia" (la quale poi sì, una volta erogata, sarà debitamente tassata), capitale che deve essere quindi interamente versato a ente o assicurazione per ottenere l'obiettivo di ristoro prefigurato.
Infatti, quando il risarcimento del danno pensionistico è quantificato tramite il richiamo all'art. 13 L. 1338 del 1962, la somma attribuita al lavoratore non sostituisce il trattamento pensionistico stesso, ma viene corrisposta per la differente finalità di consentire al lavoratore di accedere ad una previdenza sostitutiva ed eventualmente poter pagare, in forma capitale, quanto occorre per costituire una rendita proporzionale alla quota di pensione che avrebbe goduto senza l'evasione contributiva.
In definitiva, l'importo liquidato in sentenza non può essere soggetto ad alcuna ritenuta perché non è quota di pensione sostitutiva del reddito mancante, ma provvista necessaria per generare il beneficio corrispondente alla quota di pensione perduta, che, una volta trasformata in rendita (ad es. attraverso la previdenza alternativa) verrà, a quel punto, regolarmente tassata. Applicare adesso la ritenuta, come chiede parte opponente, vorrebbe dire tassare il medesimo capitale due volte, rendendo la provvista che residuerebbe insufficiente per lo scopo prefissato.
Circa gli accessori, va sottolineato come la decorrenza degli stessi discenda direttamente dall'art. 429 c.p.c., che all'ultimo comma stabilisce che “Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto”.
Ne discende che nel caso di specie il diritto al risarcimento del danno per omessa od irregolare contribuzione assicurativa, di cui al secondo comma dell'articolo 2116 c.c., sorge nel momento in cui si verifica il duplice presupposto della inadempienza contributiva del datore di lavoro e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale;
dalla data di decorrenza del diritto alla pensione, pertanto, decorrono anche gli interessi sul danno pensionistico, esattamente come accade per la decorrenza della prescrizione di tale diritto.
Infatti, il risarcimento di cui si tratta rappresenta un debito di valore (tra le altre, Cass. n. 10528 del 1997, Cass. n. 5559 del 1999), sicché in caso di relativo ritardato pagamento gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore ma svolgono una funzione compensativa, tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato qual era all'epoca del prodursi del danno;
in altre parole, questi interessi sono rivolti a ristorare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, e non costituiscono interessi moratori di cui all'art. 1224 c.c., per i quali il danno rileverebbe solo dopo la costituzione in mora del debitore.
Pertanto, la decorrenza degli interessi sul danno pensionistico, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., comincia dal giorno della maturazione del diritto, ovvero dal giorno in cui la prestazione sarebbe dovuta spettare;
ne consegue la determinabilità degli accessori di legge dovuti nel caso di specie.
Tali le ragioni del rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO respinge il ricorso;
pone a carico di parte ricorrente in opposizione le spese di lite che liquida in complessivi euro 5.359,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA.
Roma, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE