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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/12/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 232 / 2025
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 23/12/2025, innanzi al giudice dott. TO NN, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente Avv. Patané per la parte convenuta Avv. Zampieri
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti L'avv. Zampieri riferisce che alla scorsa udienza la società convenuta ha formulato proposta conciliativa che prevedeva il pagamento della somma di € 2700 oltre concorso spese di lite
Il procuratore di parte ricorrente conferma quanto già esposto all'udienza del 4.12.2025 e cioè che il ricorrente ha ritenuto la proposta insufficiente rispetto a quanto richiesto in ricorso
Il giudice dà lettura del verbale di udienza Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. TO NN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. TO NN , all'udienza del 23/12/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 232 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il
03/02/2025 da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. PATANE' ROBERTA e dell'avv. PATANE GIUSEPPE
Contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. BELLIGOLI GIANPIERO M.
Motivi della decisione
Il ricorrente, Sig. , è stato un dipendente di Parte_1 CP_1
(in seguito indicata anche come RT) con la mansione di
[...]
macchinista (personale mobile). Il rapporto di lavoro è intercorso dal
01.03.2012 (secondo il ricorrente, sebbene RT indichi il 01.03.2013) al mese di ottobre 2021.
Il ricorrente deduce che la sua retribuzione è composta da una parte fissa e una parte variabile, ma che i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
(CCNL) e gli Accordi Aziendali (CA RT) succedutisi nel tempo (CCNL AF
2003, 2012, 2016, 2022) non hanno mai previsto la corresponsione di voci
1 retributive variabili durante il godimento delle ferie, limitando il pagamento a sole voci retributive fisse.
Il ricorrente chiede l'accertamento e la dichiarazione della nullità/annullabilità o inopponibilità delle clausole contenute nell'art. 31.6
CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e nell'art. 30.6 CCNL Mobilità
Area Attività Ferroviarie 2016, 2022, nella parte in cui limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi ivi indicati. Tale richiesta si fonda sull'Art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, interpretato dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) (es. sent. Williams). La giurisprudenza comunitaria stabilisce che l'espressione "ferie annuali retribuite" implica che il lavoratore debba percepire la retribuzione ordinaria durante il riposo, mantenendo una situazione retributiva sostanzialmente equiparabile a quella dei periodi di lavoro. Il principio è teleologico: evitare che una diminuzione della retribuzione dissuada il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie.
La retribuzione feriale deve comprendere "qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo 'status' personale e professionale del lavoratore". Il ricorrente richiede l'inclusione delle seguenti voci variabili, che ritiene proprie e intrinseche della mansione svolta:
• Indennità assenza dalla residenza (e indennità di trasferta/ADR).
Tali voci sono strettamente legate all'esecuzione delle specifiche mansioni di "Equipaggi di Condotta" e compensano un disagio non occasionale e intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile.
• Indennità L.I.R. (Lavoro in Residenza). Remunera attività specifiche
(operazioni prima della partenza e dopo l'arrivo del treno, attività di
2 traghettamento) strettamente legate alle mansioni del macchinista e non ha funzione di rimborso spese.
• Indennità di disponibilità e reperibilità. La giurisprudenza ha riconosciuto l'indennità di riserva come parte integrante della retribuzione in quanto compensa l'incomodo di rimanere in impianto a disposizione per il lavoro comandato.
• Indennità variazione servizio. Finalizzata a compensare l'incomodo derivante dalla variazione del servizio programmato e non ha funzione di rimborso spese.
• Indennità di “pernottazione”. Ha la funzione di indennizzo di un incomodo non occasionale e tipicamente connesso alle mansioni del macchinista, senza essere un rimborso spese per il pernotto.
• Indennità di riserva. Ritenuta parte integrante della retribuzione per compensare il "disagio" connesso all'obbligo di rimanere a disposizione per l'effettuazione del lavoro.
Il ricorrente sostiene che la somma delle voci variabili incide in modo significativo sulla retribuzione mensile, variando tra i 450 e oltre 900 Euro.
Eseguendo una valutazione comparativa su base mensile (retribuzione variabile media divisa per la retribuzione mensile ordinaria), l'incidenza stimata per l'anno 2017 è del 31% (608 Euro su 1.948 Euro), percentuale ritenuta non irrisoria e dotata di efficacia dissuasiva.
Il calcolo della retribuzione giornaliera feriale deve essere basato, secondo parte ricorrente, sulla media dei compensi (fissi e variabili) percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie.
In particolare, per le competenze variabili, il divisore non può essere il divisore convenzionale 26 (previsto per la retribuzione fissa dall'Art. 68
CCNL), ma deve essere il numero effettivo di giorni di servizio prestato in
3 cui i diritti variabili sono maturati. Applicando tale metodo, l'importo richiesto è di € 3.561,26.
Il ricorrente eccepisce che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n.
92/2012 e del D.lgs. n. 23/2015, il regime di stabilità reale è venuto meno o si è attenuato, ripristinando la situazione di metus del lavoratore.
Conseguentemente, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità (C. Cost. n. 63/1966; Cass. n. 26246/2022), il termine di prescrizione quinquennale decorre solo dalla cessazione del rapporto di lavoro. Poiché il rapporto è cessato nell'ottobre 2021 e i crediti richiesti risalgono al 2013-2018, non è intervenuta alcuna prescrizione.
Il ricorrente chiede di:
-Accertare e dichiarare la nullità/annullabilità o inopponibilità delle clausole limitative contenute nell'art. 31.6 CCNL 2012 e nell'art. 30.6 CCNL 2016,
2022.
-Accertare il diritto alla retribuzione giornaliera feriale calcolata sulla media dei compensi (fissi e variabili, come sopra elencati) percepiti nei dodici mesi precedenti.
- Condannare RT al pagamento di € 3.561,26, o la maggiore o minore somma accertata, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituita in giudizio la ed ha chiesto l'integrale Controparte_1
rigetto delle domande di parte ricorrente.
RT è un'azienda che opera nel trasporto ferroviario di merci. RT contesta che la data di assunzione del ricorrente sia il 01.03.2012, precisando che essa è avvenuta il 01.03.2013. Il rapporto è cessato il
28.10.2021. RT contesta i conteggi e le tabelle prodotte da controparte, ritenendole documenti predisposti unilateralmente e riportanti dati non corrispondenti al vero. RT evidenzia differenze significative tra i propri
4 dati e quelli di controparte, specialmente nel conteggio delle giornate di presenza/servizio. Inoltre, rileva che il ricorrente ha sempre goduto di ferie, anche oltre le 4 settimane minime, negli anni in esame (es. 14 giorni nel 2013; 20 giorni nel 2014, 2015, 2017, 2018).
RT eccepisce, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 c.c., del diritto al pagamento delle differenze retributive. Poiché la prima richiesta di pagamento è stata inviata via PEC in data 25.09.2024, il periodo sino al 25.09.2019 deve ritenersi prescritto. RT sostiene che il regime di stabilità reale, pur limitato dalle successive normative (L. 606/1966, Art. 18 L. 300/1970), non
è stato del tutto vanificato. La convenuta argomenta che la sola marginalizzazione non è idonea a far precipitare il lavoratore in una situazione di metus o soggezione ostativa alla rivendicazione dei crediti in corso di rapporto, e pertanto la prescrizione quinquennale deve ritenersi normalmente operante durante il rapporto di lavoro.
RT contesta l'infondatezza della domanda nel merito, pur riconoscendo l'esistenza di un autorevole orientamento giurisprudenziale contrario. La determinazione e i criteri di computo della retribuzione feriale sono rimessi alla contrattazione collettiva, poiché l'Art. 36 Cost. e l'Art. 2109 c.c. non contengono previsioni in merito. L'ordinamento italiano non risponde al criterio della "onnicomprensività" per la retribuzione feriale, ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente". RT sottolinea che i CCNL applicati (Art. 30 co. 6 CCNL Mobilità) individuano voci di retribuzione feriale che vanno oltre la mera paga base, includendo elementi come gli assegni ad personam pensionabili, il salario professionale e l'indennità di turno, che remunerano lo status professionale del lavoratore.
5 L'Art. 7 della Direttiva 2003/88/CE si limita a un concetto di retribuzione feriale sotto un profilo teleologico, mirando a non indurre il lavoratore a rinunciare alle ferie per un pregiudizio economico. La normativa UE non definisce una nozione armonizzata di retribuzione, né impone la sua integrale corresponsione nel periodo feriale, ma richiede che il risultato sia valutato in concreto dal giudice nazionale. RT ribadisce che la retribuzione feriale deve essere solo "paragonabile" a quella ordinaria, non identica. L'interpretazione data dalla Cassazione, che impone la coincidenza con la retribuzione di fatto percepita, è ritenuta non condivisibile e conduce al paradosso di equiparare la retribuzione feriale a quella ordinaria, senza che ciò sia richiesto dall'Art. 7 della Direttiva.
Per essere inclusa nella retribuzione feriale, l'emolumento variabile deve essere ordinariamente corrisposto e intrinsecamente collegato alle mansioni svolte o allo status professionale, e non semplicemente a modalità estrinseche, logistiche o temporali della prestazione. RT esclude che le voci richieste soddisfino tale requisito:
• Indennità assenza dalla residenza: Non ha connessione intrinseca con lo status professionale;
retribuisce un particolare disagio per la prestazione resa fuori dalla sede di servizio, avendo natura palesemente indennitaria e non retributiva (richiamo alla sentenza ). Per_1
• Indennità di disponibilità e reperibilità: RT nega l'applicazione di tale istituto al personale operativo, affermando che non esistono turni di reperibilità in base all'Art. 79 del CCNL.
• Indennità variazione servizio: Matura in caso di soppressioni o esigenze tecnico-organizzative; si tratta di un evento occasionale o eccezionale, non collegato allo status.
6 • Indennità L.I.R.: È un'erogazione di natura indennitaria collegata a prestazioni specifiche in sede, non intrinsecamente connesse allo status del lavoratore.
• Indennità di pernottazione: Del valore di € 2,8 al giorno, è erogata in caso di presenza in turno notturno fuori residenza, ma non rappresenta un'indennità con nesso funzionale diretto con l'esecuzione delle mansioni.
• Indennità di riserva: Riconosciuta al personale presente in azienda a disposizione per servizi;
ha carattere di occasionalità, come si deduce dal ridotto numero di indennità riconosciute.
RT osserva che l'effettivo godimento delle ferie da parte del ricorrente, spesso oltre le 4 settimane minime, dimostra che le clausole contrattuali non hanno esercitato alcun potere dissuasivo. Infine, RT contesta i conteggi di controparte, indicando una differenza quantificata da RT in €
2.876,83, contro i € 3.561,26 richiesti dal ricorrente. Si evidenzia la difficoltà di valorizzazione dei compensi variabili data la mancanza di omogeneità nel parametrare dati annuali (ferie) con dati mensili
(retribuzione).
Il tentativo di conciliazione non dava esito positivo in quanto la parte convenuta ha formulato proposte conciliative indeterminate nel quantum. Il
Giudice pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di discussione
All'udienza del tenutasi con modalità previste dall'art. 127 bis la difesa di parte ricorrente ha formulato proposta conciliativa per la somma di € che tuttavia è stata ritenuta insufficiente dal ricorrente. Le parti hanno discusso la causa rinunciando al collegamento per la lettura della sentenza. Il
Giudice a causa di malfunzionamento della postazione informatica, non ha
7 potuto completare il deposito nel fascicolo telematico e pertanto ha fissato nuova udienza per la lettura e il deposito della sentenza. All'odierna udienza tenutasi con le modalità sensi dell'art. 127 bis c.p.c. la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione
***
Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta deve essere rigettata.
La questione concernente la decorrenza o meno della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro assistito dalla cd stabilità reale, è stata risolta con la sentenza n. 26246 del 06/9/2022, con cui la Corte di Cassazione ha fissato il principio di diritto secondo cui: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge 92/2012 e del dlgs 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicchè, per tutti i diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.2948 n.4 e
2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (in tal senso, successivamente anche Cass. nn. 29831/2022; 30957/2022; 30958/2022;
30957/2022; 36066/2022 e n. 36108/2022).
Il rapporto di lavoro è cessato nel 2021 e la diffida interruttiva della prescrizione è stata inviata con PEC ricevuta dalla convenuta il 25.9.2024
In applicazione di tale principio, nessun credito è prescritto
La Corte di Cassazione, con la pronuncia del 26.6.2023 n. 18160/2023 (e le successive nei medesimi termini nn. 19663, 19711, 19716 depositate il
8 11.7.2023), ha fissato i principi a cui si deve attenere il giudice di merito nel valutare la rispondenza ai parametri fissati dall'art. 7 della direttiva n.
88/2003 delle modalità di computo della retribuzione corrisposta ai macchinisti e in genere al personale di bordo nel periodo di ferie.
“7.1.Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con Persona_2
l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri). Ciò che si è inteso assicurare è CP_2
una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C- Per_1
155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del
13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del
13/01/2022 nella causa C-514/20).
9
7.2.Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del
Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva
2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425).
7.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr.
Cass.30/11/2021 n. 37589).
7.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto
Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del
d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE
10 relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216).
7.5. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, “che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n.
22577 del 2012).
7.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE.
L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr.
11 CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p.8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p.26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von Persona_3
Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa p. 51 tutte citate CP_3
da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
7.7. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
7.8. Ha allora verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi, quali l'incentivo per attività di condotta e l'indennità di riserva che pure erano connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo (ex art. 28 punto
2.1. e punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie). Ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile (circa il 25/30% dello stesso). Inoltre, ha evidenziato che la tipicità dell'attività di condotta e dell'attività di riserva, propria della mansione di macchinista, deponevano nel senso che la relativa voce retributiva era intesa a compensare anche lo status professionale rivestito.
7.9. Ritiene allora il Collegio che l' interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le
12 indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
7.10. Con riguardo, infine, e specificatamente, alla idoneità della mancata erogazione di tali compensi ad integrare una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie, ritiene il Collegio che la sua valutazione in concreto appartiene al giudice di merito che ha plausibilmente dato conto delle ragioni per le quali l'ha ravvisata.
Sulla base di tali principi, deve essere valutata la natura e la funzione delle voci variabili per le quali il ricorrente rivendica il diritto all'inserimento nel computo della retribuzione feriale.
Alla luce della giurisprudenza europea e del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità nazionale si può ritenere che il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale è quello della omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore. Tale requisito va valutato, con riferimento al paventato effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento, prendendo in considerazione, come insegna la CGUE, i compensi erogati per "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e
"correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, con esclusione dei soli elementi "diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie” sostenute in occasione dell'espletamento delle stesse.
13 Le voci valorizzate dalla parte ricorrente sono qualificate dalla contrattazione collettiva come “ulteriori” elementi della retribuzione e tuttavia i ccnl AF 2003, 2012, 2016,2022 (oltre all'accordo di confluenza al
CCNL AF e ai contratti aziendali di RT) non hanno mai previsto la corresponsione delle voci di retribuzione variabile durante le giornate di ferie fruite.
L'indennità di disponibilità e riserva
L'istituto della reperibilità e disponibilità è disciplinato normativamente dal
CCNL, in particolare:
Art. 79 CCNL AF (2012, 2016): L'Art. 79 stabilisce che le aziende possono predisporre un servizio di reperibilità per garantire sicurezza, continuità del servizio e funzionalità degli impianti a fronte di guasti o esigenze non prevedibili.
Il compenso specifico per la reperibilità è quantificato in € 14,00 per le giornate lavorative e in € 32,00 per le giornate di riposo.
Art. 68 CCNL (Retribuzione): I "compensi per reperibilità e disponibilità" sono elencati tra gli elementi ulteriori della retribuzione (punto 1.2, lettera
l).
Gli accordi aziendali specificano ulteriormente la corresponsione di tali indennità all'interno di (RT): Controparte_1
Art.
3.2. Accordo Quadro Patto di Competitività Allegato n. 1 al CA
RT: Questa disposizione aziendale prevede che "Per ogni giornata di
Disponibilità verrà riconosciuta al personale un'indennità giornaliera pari a
€ 15,00".
Art.
9.2. CA RT (Indennità di Riserva): Specificamente per l'indennità di riserva, che il ricorrente include nella medesima categoria funzionale,
14 l'Art.
9.2. stabilisce che "al personale in servizio di riserva... verrà corrisposta una indennità pari a € 15,00".
La società resistente (RT) eccepisce che, in fatto, "non applica in nessuna modalità l'istituto della reperibilità al personale operativo" e che
"Non esistono, nè sono mai esistiti in alcun tempo passato, turni di reperibilità secondo le previsioni dell'art. 79 del CCNL della Mobilità".
Tale eccezione riguarda l'applicabilità concreta e la maturazione dei crediti, ma non inficia l'identificazione delle fonti normative e contrattuali che teoricamente disciplinano l'istituto.
Ai sensi dell'art. 22, comma 2.2 del c.c.n.l. del 2003 (e successivi rinnovi), il periodo di riserva è quello in cui il lavoratore è presente nell'impianto “a disposizione per eventuali servizi”.
Le indennità di riserva/disponibilità/reperibilità devono ritenersi parte integrante della retribuzione mensile del lavoratore in quanto finalizzata a compensare quell'incomodo o “disagio” connesso al fatto di essere obbligato a rimanere in impianto a disposizione per l'effettuazione del lavoro comandato o comunque reperibile in caso di necessità.
L'indennità compensa la disponibilità strettamente legata all'esecuzione delle mansioni di personale di macchina e bordo, visto che si tratta di dover contribuire al corretto svolgimento del traffico ferroviario, restando a disposizione per affrontare anche gli imprevisti.
La S.C. nella pronuncia 18160/2023 sopra citata ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello di Milano, la quale aveva accertato la connessione dell'indennità di riserva, prevista con le medesime funzioni nella contrattazione applicata nella azienda parte di quel giudizio, con le attività ordinariamente richieste al macchinista.
Compenso assenza dalla residenza
15 L'art. 77 CCNL Attività Ferroviarie punto 2.1 e 2.2. prevede: ”per il personale mobile le aziende corrisponderanno un compenso per assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando effettua per conto dell'unità produttiva presso cui è in forza servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore: a) per servizi senza riposo fuori residenza: € 1,30 b) per servizi con riposo fuori residenza: € 2,20 c) per servizi di accompagnamento notte: € 1,00. Ai fini della corresponsione del compenso si sommano le prestazioni mensili per ciascuna delle tipologie sopra indicate, arrotondando ad ora intera la frazione di ora superiore a 30 minuti […] 2.2 Nel caso di assenza dalla residenza all'estero o di sosta nelle località estere di confine con l'Italia i compensi di cui al precedente punto 2.1 sono determinati nelle misure orarie di seguito indicate: a) per servizi senza riposo fuori residenza: € 2,00 b) per servizi con riposo fuori residenza: € 3,20 c) per servizi di accompagnamento notte: € 1,60 ”.
Con riferimento a questa voce retributiva all'interno di RT l'art.
3.3 dell'Accordo Quadro Patto di Competitività prevede: ”Compenso Assenza dalla Residenza 3.3. Il compenso per assenza dalla residenza di lavoro viene corrisposto al personale componente gli “Equipaggi di Condotta”
(PI Macchinista – EN IC) nelle misure orarie di seguito indicate: a) Per il periodo di lavoro: € 4,00/ora. b) Per il periodo di riposo fuori residenza: € 1,20/ora”.
L'art. 7 del verbale di accordo del 5/6 aprile 2012 prevede: ”in riferimento all'indennità riconosciuta al personale per assenza dalla residenza di cui al punto 3.3. dell'accordo quadro patto di produttività, le parti ribadiscono
16 quanto segue: l'aliquota oraria pari a Euro 4,00 viene riconosciuta a fronte di ogni ora lavorata nel mese di riferimento al netto degli accessori per i quali è prevista l'indennità lorda di cui al successivo punto;
resta inteso che si considera utile ai fini del conteggio l'ora di partenza programmata e
l'ora di arrivo reale se successiva a quella programmata, viceversa sarà ritenuta valida l'ora di arrivo programmato. L'aliquota oraria pari a Euro
1,20 viene riconosciuta a fronte di ogni ora di riposo giornaliero fruita fuori residenza. L'importo complessivo delle indennità corrisposto su base mensile sarà esente fino al raggiungimento della soglia giornaliera indicata nel TUIR”.
Si tratta di una voce variabile riservata esclusivamente a chi fa parte degli
“Equipaggi di Condotta”, vale a dire il PI Macchinista e l'EN IC
e quindi strettamente legata all'esecuzione di quelle specifiche mansioni di dipendente di azienda ferroviaria ed a quel particolare status. Inoltre è un emolumento non occasionale, connesso alle normali mansioni svolte dal macchinista, che va a compensare l'incomodo derivante dal fatto di non potere essere presente e lavorare presso impianto di assegnazione del lavoratore
Sul punto specifico sono condivisibili le argomentazioni con le quali la
Corte di Appello di Milano, con riferimento alla medesima voce prevista dal Contratto collettivo per i dipendenti di , ha ritenuto che si tratti CP_4
di una voce “volta a compensare – non già una modalità temporanea o un esborso occasionale – bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede. Giova, infatti, rammentare come l'art. 77 c. 2 CCNL
17 riconosca detta voce al “personale mobile”, in ragione dell',in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo “misure orarie” specificamente indicate. Né rilevano, in senso contrario, l'omologazione del relativo regime fiscale a quello del trattamento di trasferta e l'esclusione dell'elemento in esame dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto, stabilite dai punti nn. 3 e 4 del citato art. 77 co. 2, in quanto inidonee ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione .” (CDA di
Milano sez. lavoro sentenza n.1470/2021, Sentenza n. 397/2022,
608/2023).
La Corte di Cassazione, si è pronunciata in senso favorevole alla tesi di parte ricorrente con riferimento ad analoghe controversie in cui il datore di lavoro era (n. 6414/2025) e (ex multis 2963, 2682, CP_4 CP_5
2680, 2431, 1141 del 2024) rilevando che “la corresponsione in forma continuativa di tale indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro”.
Indennità di condotta
L'Allegato 3 al Contratto Aziendale RT prevede, al punto 1.1: “In aggiunta all'equipaggio di macchina composto da due macchinisti e per specifiche situazioni organizzative, è stato istituito con l'Accordo di
Confluenza del 19/12/2021 l'equipaggio di condotta ad EN IC come modulo di condotta composto da: un Macchinista e un Veicolista”.
18 Al punto 3.1. è definito il seguente trattamento economico per il personale componente il modulo di condotta ad agente unico: “a) Macchinista: - riconoscimento di un'indennità oraria per condotta diurna pari a € 2,50 per i servizi ricadenti nella fascia oraria 6.00 – 22.00; - riconoscimento di un'indennità oraria per condotta notturna pari a € 3,00 per i servizi ricadenti nella fascia oraria 22.00 – 6.00” oltre al trattamento per il veicolista.
L'indennità di condotta non è un rimborso spese e ha la finalità di compensare l'incomodo connesso al fatto di fare parte di un equipaggio macchina che, anziché prevedere i due macchinisti, prevede un solo macchinista, affiancato da un veicolista.
Trattasi inoltre di una retribuzione riservata esclusivamente al macchinista facente parte dell'equipaggio di condotta “EN IC” e così strettamente legata all'esecuzione di quelle specifiche mansioni di dipendente di azienda ferroviaria ed a quel particolare status.
Peraltro la voce dell'indennità di condotta generica, quale trattamento connesso all'attività tipica del macchinista è stato ritenuto dalla giurisprudenza di merito (e da ultimo anche dalle citate pronunce della
S.C.) come compenso di incentivo per l'attività di condotta del treno, previsto dal contratto aziendale di , intrinsecamente collegato allo CP_5
specifico status professionale del macchinista
Indennità di lavoro in residenza
L'indennità in oggetto, abbreviata “LIR”, è stata introdotta con il verbale di accordo sindacale del 05 e 06 aprile 2012.
Al punto 8, si prevede che detta indennità viene “corrisposta a fronte di ogni ora di lavoro prestata nella residenza amministrativa per le seguenti attività: a) Tutte le operazioni da eseguire prima della partenza e dopo
19 l'arrivo del treno (tempi accessori/di stazionamento) così come quantificati da turno programmato. b) Attività di traghettamento (accessori ai treni – movimenti di manovra – tradotte – servizi ferroviari fra stazioni della stessa località)”.
L'indennità in oggetto è strettamente legata all'esecuzione delle mansioni del macchinista, in quanto corrisposta in ragione dello svolgimento delle attività che precedono la partenza e che seguono l'arrivo del treno stesso ovvero relative alla movimentazione dei treni all'interno della stessa località. Non ha funzione di rimborso di spese.
Si può ritenere che l'indennità in oggetto sia in qualche modo complementare a quella di assenza dalla residenza: entrambe sono attinenti al funzionamento ed alla circolazione dei treni;
la prima è relativa al lavoro svolto fuori della stazione di assegnazione e la seconda è relativa al lavoro svolto al suo interno.
Indennità variazione di Servizio
L'art. 1.3 1.4. dell'all. 2 al Contratto aziendale RT recita:”
1.3. Le norme che regolamentano la variazione di servizio per il Personale di Macchina sono le seguenti: f) Variazione comunicata con un preavviso ≥ 48 ore: Se la nuova assegnazione prevede una prestazione con un riposo fuori residenza non programmato, questa deve essere concordata con il personale interessato. In ogni caso la nuova prestazione verrà assegnata nel rispetto dei limiti giornalieri, dell'orario di lavoro, del riposo giornaliero indicato ai punti 2.5. lettere a) b) e c) e 2.5.1 del Contratto Aziendale e/o del riposo settimanale come indicato al punto 2.9.1 dell'articolo 22 del
CCNL. Nel caso in cui il servizio riprogrammato risultasse contiguo al riposo settimanale, quest'ultimo non potrà essere decurtato di più di 3 ore rispetto alla durata prevista dal turno;
g) Variazione comunicata con un
20 preavviso ≤ 48 ore ma > 6 ore: Se la nuova assegnazione prevede una prestazione anticipata o un riposo fuori residenza non programmato, questa deve essere concordata con il personale interessato. Se la nuova assegnazione prevede una prestazione con termine lavoro posteriore a quello stabilito dal servizio precedentemente assegnato, questo potrà essere superato di massimo 3 ore. In ogni caso la nuova prestazione verrà assegnata nel rispetto dei limiti giornalieri, dell'orario di lavoro, del riposo giornaliero indicato ai punti 2.5. lettere a) b) e c), 2.5.1 del Contratto
Aziendale e/o del riposo settimanale come indicato al punto 2.9.1 dell'articolo 22 del CCNL;
h) Variazione comunicata con un preavviso ≤ 6 ore: Se la nuova assegnazione prevede una prestazione anticipata o un riposo fuori residenza non programmato, questa deve essere concordata con il personale interessato. Se la nuova assegnazione prevede una prestazione con termine lavoro posteriore a quello stabilito dal servizio precedentemente assegnato, questo potrà essere superato di massimo 2 ore. In ogni caso la nuova prestazione verrà assegnata nel rispetto dei limiti giornalieri, dell'orario di lavoro, del riposo giornaliero indicato ai punti
2.5. lettere a) b) e c), 2.5.1 del Contratto Aziendale e/o del riposo settimanale di cui al punto 2.9.1 dell'art.22 del CCNL;
i) Durante
l'effettuazione di un servizio che prevede un RFR, l'inizio della prestazione
a seguito del riposo non potrà essere variato, salvo diversi accordi con il personale interessato e fatta eccezione dei casi in cui il personale si avvalga della facoltà del termine del servizio di cui al punto 2.11 del
Contratto Aziendale, o in cui per ritardo treno in arrivo venga a mancare la durata minima del riposo fuori residenza di cui al punto 2.8.1 dell'articolo
22 del CCNL;
in tali casi fermo restando quanto previsto ai punti 2.4 del
Contratto Aziendale e ai punti 1.3, 1.3.1. e 1.3.2. dell'Allegato Patto di
21 Produttività, l'eventuale nuova prestazione di ritorno sarà comandata secondo le modalità indicate a precedenti punti lettere g) o h); j) Qualora non risulti possibile preavvisare il personale della variazione di servizio, la prestazione lavorativa inizia nel momento in cui il personale si presenta in impianto;
al personale potrà essere comandato un servizio diverso da quello previsto dal turno, nel rispetto delle norme di cui al precedente punto lettera h); k) Qualora al termine del servizio assegnato nel rispetto di quanto indicato ai punti precedenti, non risulti possibile per il personale la ripresa e la continuità del turno, la stessa dovrà essere garantita il prima possibile e comunque entro e non oltre il termine del successivo riposo settimanale.
1.4. In riferimento alla variazione di servizio, per le casistiche indicate ai punti lettere b), c), f) g) h) i), a seguito di assegnazione di una nuova prestazione concordata con il personale interessato, ai lavoratori verrà corrisposta una indennità pari a € 10,00”.
L'indennità in questione, finalizzata a compensare l'incomodo derivante dalla variazione del servizio programmato (situazione che per il macchinista può comportare anche mutamenti di destinazione finale e incidenza sui riposi e sull'orario di lavoro) viene corrisposta al solo personale di macchina e quindi non vi è dubbio che si tratti di una indennità propria e specifica della mansione svolta dal ricorrente. Non ha funzione di rimborso spese.
Indennità di pernottazione
Tale indennità è disciplinata dall'art.
3.1. alla 3 al CA RT ove si legge:”
3.1. Al personale componente modulo di condotta ad EN IC verrà riconosciuto: a) Macchinista: - riconoscimento di un'indennità oraria per condotta diurna pari a € 2,50 per i servizi ricadenti nella fascia oraria 6.00
– 22.00; - riconoscimento di un'indennità oraria per condotta notturna pari
22 a € 3,00 per i servizi ricadenti nella fascia oraria 22.00 – 6.00; b)
Veicolista: - riconoscimento dell'indennità giornaliera di pernottazione pari a € 2,80 di cui all'articolo 70 punto 3 del CCNL delle Attività Ferroviarie;
- riconoscimento dell'indennità per assenza dalla residenza di cui al punto
3.3. dell'Allegato Patto di Produttività”.
Le mansioni svolte dal personale di macchina comportano tipicamente trasferte lunghe con riposi da fruire fuori residenza
L'indennità in questione ha quindi la funzione di indennizzo di un incomodo non occasionale e tipicamente connesso alle mansioni del macchinista. Non ha funzione di rimborso delle spese per il pernotto fuori sede, che vengono regolate da altre disposizioni collettive.
La parte ricorrente ha quindi dimostrato che le voci variabili sopra esaminate possiedono i requisiti richiesti dalla giurisprudenza europea e nazionale ai fini della computabilità nella retribuzione corrisposta nei giorni di ferie. La parte ricorrente ha allegato, con richiamo ai prospetti paga prodotti, la non occasionalità e la continuità del pagamento di tali voci variabili che costituiscono una parte non trascurabile della retribuzione mensile del ricorrente (da un minimo di 450 euro a un massimo di oltre
900 euro)
Eseguendo una valutazione comparativa su base mensile (retribuzione variabile media divisa per la retribuzione mensile ordinaria), l'incidenza stimata per l'anno 2017 è del 31% (608 Euro su 1.948 Euro), percentuale che certamente non può ritenersi irrisoria e quindi è dotata di efficacia dissuasiva.
Il calcolo della retribuzione giornaliera feriale deve essere basato sulla media dei compensi (fissi e variabili) percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie.
23 Ciò premesso deve essere individuato il criterio per il calcolo della retribuzione giornaliera ordinaria da utilizzare anche per la retribuzione dei giorni di ferie.
Al fine di ottenere un importo medio giornaliero delle competenze accessorie in questione, il totale delle indennità percepite non può essere diviso per il divisore convenzionale dei 26 giorni come è previsto invece per la retribuzione ordinaria tabellare e per le competenze fisse.
Per le competenze variabili, in quanto pagate solo in funzione dell'effettiva presenza in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile al fine di individuare la retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza della CGUE (cfr. Corte d'Appello di
Milano 608/2023)
Richiamando quanto osservato dal Tribunale di Venezia e Tribunale di
Milano, il conteggio deve dunque essere effettuato nei seguenti termini: estratte dalle buste paga le voci retributive corrisposte mese per mese, la retribuzione media viene calcolata sommando i compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie e l'importo viene diviso per il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo. Si ottiene in tal modo la media giornaliera dell'anno di tali voci, che deve essere poi moltiplicata per i giorni di ferie fruiti nell'anno, (così Trib. Milano sent. n.1008/22 del
20.4.2022, nonché nn. 2678/21, 2874/2021, Tribunale di Venezia
486/2023).
I conteggi di parte ricorrente (doc. 5) si sono attenuti a tali criteri: la media delle voci variabili è stata calcolata su base annuale, dividendo gli importi delle voci predette per il numero effettivo delle giornate di presenza al lavoro. L'importo medio così ottenuto è stato moltiplicato per i giorni di ferie fruiti effettivamente nel corso dell'anno.
24 La Corte di Cassazione nella pronuncia 18160/2023 ha ritenuto che la valutazione sulla potenzialità dissuasiva della decurtazione subita dalla retribuzione feriale è oggetto di una valutazione da parte del giudice di merito incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivata.
La Cassazione ha elaborato un criterio specifico per valutare la computabilità delle indennità nella retribuzione feriale, basato sull'effetto potenzialmente dissuasivo della loro esclusione. La S.C., (ordinanza n.
13043 del 16 maggio 2025) ha chiarito in seguito che l'effetto dissuasivo deve essere valutato con riferimento alla retribuzione mensile e non a quella annuale, poiché per il lavoratore dipendente la possibile induzione economica alla rinuncia al diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese egli può impegnare per garantire a sé e alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
Nel ricorso si evidenzia che per l'anno 2017 una incidenza del 31% confrontando dati omogenei giornalieri (retribuzione fissa e variabile divise per le giornate effettive di presenza).
Sicuramente una decurtazione misurata in questi termini può essere valutata come non irrisoria e avente, nella prospettiva enunciata dalla
CGUE, efficacia dissuasiva e limitativa rispetto all'esercizio della libertà di fruizione delle ferie.
Sul meccanismo che consente la disapplicazione del contratto collettivo nella parte in cui contiene una disciplina limitativa della base di computo della retribuzione feriale, si riporta quanto osservato dal Tribunale di
Napoli nella recente sentenza n. 4478 del 4.7.2023: “Ciò posto, come si è già rilevato, il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite", diritto previsto nella Direttiva n. 88 del 2003. La
25 soluzione prospettata dal giudicante è imposta dalla normativa eurocomunitaria nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia e, stante il primato del diritto dell'Unione sulle legislazioni dei singoli Stati membri, le disposizioni della legge italiana devono essere applicate in modo conforme.
Invocare un preteso spazio riservato alla contrattazione collettiva per sottrarsi alle norme eurocomunitarie significherebbe scardinare il diritto dell'Unione, che in questa materia, comune a tutti gli Stati membri, ha dettato una disciplina compiuta. D'altro canto è sin troppo ovvio osservare che se la legislazione statale primaria deve interpretarsi in conformità alle norme eurocomunitarie, parimenti soggetta alle norme eurocomunitarie è la contrattazione collettiva, pur nell'autonomia alla stessa riservata in determinate materie, quale, per l'appunto, gli aspetti della retribuzione.
In sostanza, la libertà sindacale, il corretto svolgimento delle relazioni industriali e finanche l'affidamento riposto dalla parte datoriale nelle possibilità di contenere i salari dei lavoratori durante i periodi di ferie non possono certo consentire di eludere le norme comunitarie, che il giudice è sempre tenuto ad applicare nella interpretazione del diritto vivente fornita dalla Corte di Giustizia. Sul punto va anche richiamata Cass. Lav.
20216/2022 la quale ha affermato che “32. Parte ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 D.Lgs. n. 66/2003 e 4
D.Lgs. n. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva
2003/88/CE e della Direttiva 2000/88/CE, ove interpretati nel senso che includerebbero l'indennità di volo integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali, e specificamente con gli artt. 1, 2, 3, 18,
36, 39 e 41, con particolare lesione dei principi fondamentali della certezza del diritto e dell'autonomia negoziale delle parti sociali e della
26 iniziativa economica privata;
in relazione al primo aspetto, sotto il profilo della lesione del legittimo affidamento, principio fondamentale, insuperabile dal diritto eurounitario;
quanto al secondo, in relazione al profilo che l'ordinamento italiano riconosce che le parti sociali regolino tramite le proprie rappresentanze e mediante la contrattazione collettiva le condizioni essenziali del contratto di lavoro;
con riguardo al terzo aspetto, perché l'interpretazione adottata dal Tribunale avrebbe leso la libertà di impresa costituzionalmente riconosciuta. 33. Entrambe le questioni sono,
a parere del Collegio, manifestamente infondate. 34. Quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, deve rilevarsi che, come osservato condivisibilmente dal PG, le disposizioni europee e nazionali nonché le sentenze della CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi (anche avendo riguardo alla recente pronuncia del
2022) per cui le parti sociali, nel redigere la norma collettiva di cui all'art.
10 citato, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo. 35. Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va ritenuta anche in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con
l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative
27 "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate”.
Sulla base delle argomentazioni sopra svolte, accertata la nullità dell'art. 31.6 CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012, art. 30.6 CCNL Mobilità
Area Attività Ferroviarie 2016 e 2022 nella parte in cui limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi indicati da tali contratti collettivi, devono essere quindi essere accolte le domande di parte ricorrente
La parte convenuta osserva che vi sono differenze nel conteggio delle giornate di presenza (giorni di servizio) fra i dati allegati da RT le giornate allegate dal ricorrente.
Ad esempio, per l'anno 2015, RT registra 252 presenze, mentre il ricorrente ne indica 190. Per l'anno 2017, RT registra 232 presenze contro le 218 di controparte.
RT ipotizza che la divergenza possa derivare dal fatto che il ricorrente potrebbe aver contato i "servizi" anziché le "giornate" lavorative. RT specifica che se un servizio si conclude il giorno seguente all'inizio, le giornate di presenza sono due, non una.
Inoltre RT rileva che i conteggi del ricorrente hanno indicato "di default il numero di 20 giornate di ferie per ogni anno", indipendentemente dal fatto che il lavoratore avesse effettivamente goduto di un numero inferiore o superiore di giorni in quell'anno. RT elenca i giorni di ferie effettivamente goduti dal ricorrente negli anni in causa (es. 14 giorni nel 2013, 15 giorni nel 2016).
L'osservazione svolta dalla parte convenuta sul computo delle presenze si riverbera sul calcolo della media giornaliera. Infatti più basso è il numero delle presenze più alto è l'importo giornaliero
28 Il criterio seguito dalla parte ricorrente è corretto.Infatti può accadere che il servizio si prolunghi “a cavallo” di due giornate e quindi la presenza in servizio formalmente corrisponda a due giornate. Tuttavia i compensi sopra evidenziati vengono corrisposti per una sola volta per ciascun servizio e quindi sarebbe penalizzante utilizzare quale divisore per il calcolo della media dei compensi il numero delle giornate in cui il dipendente figura presente.
Inoltre deve ritenersi corretto anche il riconoscimento della quota corrispondente a tali emolumenti per il numero teorico di ferie corrispondente alla quantità di ferie coperte, quale livello minimo, dalla nozione di retribuzione feriale valevole a livello europeo
Pertanto le domande di parte ricorrente devono essere accolte integralmente anche con riferimento al quantum richiesto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa e del carattere seriale del contenzioso
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In accoglimento del ricorso condanna la convenuta CP_1
a pagare al ricorrente la somma di € 3.561,26 per
[...]
differenze sulla retribuzione spettante per le giornate di ferie nel periodo da gennaio 2013 a dicembre 2018, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) Condanna la società convenuta a rifondere le spese di lite che liquida in € 1314 per compensi e € 49 per contr. unificato oltre Iva
e Cpa e rimb. forf. 15% con distrazione in favore dei procuratori antistatari
29 Verona, 23.12.2025
IL GIUDICE
TO NN
30
SEZIONE LAVORO
Causa n. 232 / 2025
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 23/12/2025, innanzi al giudice dott. TO NN, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente Avv. Patané per la parte convenuta Avv. Zampieri
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti L'avv. Zampieri riferisce che alla scorsa udienza la società convenuta ha formulato proposta conciliativa che prevedeva il pagamento della somma di € 2700 oltre concorso spese di lite
Il procuratore di parte ricorrente conferma quanto già esposto all'udienza del 4.12.2025 e cioè che il ricorrente ha ritenuto la proposta insufficiente rispetto a quanto richiesto in ricorso
Il giudice dà lettura del verbale di udienza Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. TO NN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. TO NN , all'udienza del 23/12/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 232 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il
03/02/2025 da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. PATANE' ROBERTA e dell'avv. PATANE GIUSEPPE
Contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. BELLIGOLI GIANPIERO M.
Motivi della decisione
Il ricorrente, Sig. , è stato un dipendente di Parte_1 CP_1
(in seguito indicata anche come RT) con la mansione di
[...]
macchinista (personale mobile). Il rapporto di lavoro è intercorso dal
01.03.2012 (secondo il ricorrente, sebbene RT indichi il 01.03.2013) al mese di ottobre 2021.
Il ricorrente deduce che la sua retribuzione è composta da una parte fissa e una parte variabile, ma che i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
(CCNL) e gli Accordi Aziendali (CA RT) succedutisi nel tempo (CCNL AF
2003, 2012, 2016, 2022) non hanno mai previsto la corresponsione di voci
1 retributive variabili durante il godimento delle ferie, limitando il pagamento a sole voci retributive fisse.
Il ricorrente chiede l'accertamento e la dichiarazione della nullità/annullabilità o inopponibilità delle clausole contenute nell'art. 31.6
CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e nell'art. 30.6 CCNL Mobilità
Area Attività Ferroviarie 2016, 2022, nella parte in cui limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi ivi indicati. Tale richiesta si fonda sull'Art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, interpretato dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) (es. sent. Williams). La giurisprudenza comunitaria stabilisce che l'espressione "ferie annuali retribuite" implica che il lavoratore debba percepire la retribuzione ordinaria durante il riposo, mantenendo una situazione retributiva sostanzialmente equiparabile a quella dei periodi di lavoro. Il principio è teleologico: evitare che una diminuzione della retribuzione dissuada il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie.
La retribuzione feriale deve comprendere "qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo 'status' personale e professionale del lavoratore". Il ricorrente richiede l'inclusione delle seguenti voci variabili, che ritiene proprie e intrinseche della mansione svolta:
• Indennità assenza dalla residenza (e indennità di trasferta/ADR).
Tali voci sono strettamente legate all'esecuzione delle specifiche mansioni di "Equipaggi di Condotta" e compensano un disagio non occasionale e intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile.
• Indennità L.I.R. (Lavoro in Residenza). Remunera attività specifiche
(operazioni prima della partenza e dopo l'arrivo del treno, attività di
2 traghettamento) strettamente legate alle mansioni del macchinista e non ha funzione di rimborso spese.
• Indennità di disponibilità e reperibilità. La giurisprudenza ha riconosciuto l'indennità di riserva come parte integrante della retribuzione in quanto compensa l'incomodo di rimanere in impianto a disposizione per il lavoro comandato.
• Indennità variazione servizio. Finalizzata a compensare l'incomodo derivante dalla variazione del servizio programmato e non ha funzione di rimborso spese.
• Indennità di “pernottazione”. Ha la funzione di indennizzo di un incomodo non occasionale e tipicamente connesso alle mansioni del macchinista, senza essere un rimborso spese per il pernotto.
• Indennità di riserva. Ritenuta parte integrante della retribuzione per compensare il "disagio" connesso all'obbligo di rimanere a disposizione per l'effettuazione del lavoro.
Il ricorrente sostiene che la somma delle voci variabili incide in modo significativo sulla retribuzione mensile, variando tra i 450 e oltre 900 Euro.
Eseguendo una valutazione comparativa su base mensile (retribuzione variabile media divisa per la retribuzione mensile ordinaria), l'incidenza stimata per l'anno 2017 è del 31% (608 Euro su 1.948 Euro), percentuale ritenuta non irrisoria e dotata di efficacia dissuasiva.
Il calcolo della retribuzione giornaliera feriale deve essere basato, secondo parte ricorrente, sulla media dei compensi (fissi e variabili) percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie.
In particolare, per le competenze variabili, il divisore non può essere il divisore convenzionale 26 (previsto per la retribuzione fissa dall'Art. 68
CCNL), ma deve essere il numero effettivo di giorni di servizio prestato in
3 cui i diritti variabili sono maturati. Applicando tale metodo, l'importo richiesto è di € 3.561,26.
Il ricorrente eccepisce che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n.
92/2012 e del D.lgs. n. 23/2015, il regime di stabilità reale è venuto meno o si è attenuato, ripristinando la situazione di metus del lavoratore.
Conseguentemente, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità (C. Cost. n. 63/1966; Cass. n. 26246/2022), il termine di prescrizione quinquennale decorre solo dalla cessazione del rapporto di lavoro. Poiché il rapporto è cessato nell'ottobre 2021 e i crediti richiesti risalgono al 2013-2018, non è intervenuta alcuna prescrizione.
Il ricorrente chiede di:
-Accertare e dichiarare la nullità/annullabilità o inopponibilità delle clausole limitative contenute nell'art. 31.6 CCNL 2012 e nell'art. 30.6 CCNL 2016,
2022.
-Accertare il diritto alla retribuzione giornaliera feriale calcolata sulla media dei compensi (fissi e variabili, come sopra elencati) percepiti nei dodici mesi precedenti.
- Condannare RT al pagamento di € 3.561,26, o la maggiore o minore somma accertata, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituita in giudizio la ed ha chiesto l'integrale Controparte_1
rigetto delle domande di parte ricorrente.
RT è un'azienda che opera nel trasporto ferroviario di merci. RT contesta che la data di assunzione del ricorrente sia il 01.03.2012, precisando che essa è avvenuta il 01.03.2013. Il rapporto è cessato il
28.10.2021. RT contesta i conteggi e le tabelle prodotte da controparte, ritenendole documenti predisposti unilateralmente e riportanti dati non corrispondenti al vero. RT evidenzia differenze significative tra i propri
4 dati e quelli di controparte, specialmente nel conteggio delle giornate di presenza/servizio. Inoltre, rileva che il ricorrente ha sempre goduto di ferie, anche oltre le 4 settimane minime, negli anni in esame (es. 14 giorni nel 2013; 20 giorni nel 2014, 2015, 2017, 2018).
RT eccepisce, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 c.c., del diritto al pagamento delle differenze retributive. Poiché la prima richiesta di pagamento è stata inviata via PEC in data 25.09.2024, il periodo sino al 25.09.2019 deve ritenersi prescritto. RT sostiene che il regime di stabilità reale, pur limitato dalle successive normative (L. 606/1966, Art. 18 L. 300/1970), non
è stato del tutto vanificato. La convenuta argomenta che la sola marginalizzazione non è idonea a far precipitare il lavoratore in una situazione di metus o soggezione ostativa alla rivendicazione dei crediti in corso di rapporto, e pertanto la prescrizione quinquennale deve ritenersi normalmente operante durante il rapporto di lavoro.
RT contesta l'infondatezza della domanda nel merito, pur riconoscendo l'esistenza di un autorevole orientamento giurisprudenziale contrario. La determinazione e i criteri di computo della retribuzione feriale sono rimessi alla contrattazione collettiva, poiché l'Art. 36 Cost. e l'Art. 2109 c.c. non contengono previsioni in merito. L'ordinamento italiano non risponde al criterio della "onnicomprensività" per la retribuzione feriale, ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente". RT sottolinea che i CCNL applicati (Art. 30 co. 6 CCNL Mobilità) individuano voci di retribuzione feriale che vanno oltre la mera paga base, includendo elementi come gli assegni ad personam pensionabili, il salario professionale e l'indennità di turno, che remunerano lo status professionale del lavoratore.
5 L'Art. 7 della Direttiva 2003/88/CE si limita a un concetto di retribuzione feriale sotto un profilo teleologico, mirando a non indurre il lavoratore a rinunciare alle ferie per un pregiudizio economico. La normativa UE non definisce una nozione armonizzata di retribuzione, né impone la sua integrale corresponsione nel periodo feriale, ma richiede che il risultato sia valutato in concreto dal giudice nazionale. RT ribadisce che la retribuzione feriale deve essere solo "paragonabile" a quella ordinaria, non identica. L'interpretazione data dalla Cassazione, che impone la coincidenza con la retribuzione di fatto percepita, è ritenuta non condivisibile e conduce al paradosso di equiparare la retribuzione feriale a quella ordinaria, senza che ciò sia richiesto dall'Art. 7 della Direttiva.
Per essere inclusa nella retribuzione feriale, l'emolumento variabile deve essere ordinariamente corrisposto e intrinsecamente collegato alle mansioni svolte o allo status professionale, e non semplicemente a modalità estrinseche, logistiche o temporali della prestazione. RT esclude che le voci richieste soddisfino tale requisito:
• Indennità assenza dalla residenza: Non ha connessione intrinseca con lo status professionale;
retribuisce un particolare disagio per la prestazione resa fuori dalla sede di servizio, avendo natura palesemente indennitaria e non retributiva (richiamo alla sentenza ). Per_1
• Indennità di disponibilità e reperibilità: RT nega l'applicazione di tale istituto al personale operativo, affermando che non esistono turni di reperibilità in base all'Art. 79 del CCNL.
• Indennità variazione servizio: Matura in caso di soppressioni o esigenze tecnico-organizzative; si tratta di un evento occasionale o eccezionale, non collegato allo status.
6 • Indennità L.I.R.: È un'erogazione di natura indennitaria collegata a prestazioni specifiche in sede, non intrinsecamente connesse allo status del lavoratore.
• Indennità di pernottazione: Del valore di € 2,8 al giorno, è erogata in caso di presenza in turno notturno fuori residenza, ma non rappresenta un'indennità con nesso funzionale diretto con l'esecuzione delle mansioni.
• Indennità di riserva: Riconosciuta al personale presente in azienda a disposizione per servizi;
ha carattere di occasionalità, come si deduce dal ridotto numero di indennità riconosciute.
RT osserva che l'effettivo godimento delle ferie da parte del ricorrente, spesso oltre le 4 settimane minime, dimostra che le clausole contrattuali non hanno esercitato alcun potere dissuasivo. Infine, RT contesta i conteggi di controparte, indicando una differenza quantificata da RT in €
2.876,83, contro i € 3.561,26 richiesti dal ricorrente. Si evidenzia la difficoltà di valorizzazione dei compensi variabili data la mancanza di omogeneità nel parametrare dati annuali (ferie) con dati mensili
(retribuzione).
Il tentativo di conciliazione non dava esito positivo in quanto la parte convenuta ha formulato proposte conciliative indeterminate nel quantum. Il
Giudice pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di discussione
All'udienza del tenutasi con modalità previste dall'art. 127 bis la difesa di parte ricorrente ha formulato proposta conciliativa per la somma di € che tuttavia è stata ritenuta insufficiente dal ricorrente. Le parti hanno discusso la causa rinunciando al collegamento per la lettura della sentenza. Il
Giudice a causa di malfunzionamento della postazione informatica, non ha
7 potuto completare il deposito nel fascicolo telematico e pertanto ha fissato nuova udienza per la lettura e il deposito della sentenza. All'odierna udienza tenutasi con le modalità sensi dell'art. 127 bis c.p.c. la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione
***
Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta deve essere rigettata.
La questione concernente la decorrenza o meno della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro assistito dalla cd stabilità reale, è stata risolta con la sentenza n. 26246 del 06/9/2022, con cui la Corte di Cassazione ha fissato il principio di diritto secondo cui: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge 92/2012 e del dlgs 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicchè, per tutti i diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.2948 n.4 e
2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (in tal senso, successivamente anche Cass. nn. 29831/2022; 30957/2022; 30958/2022;
30957/2022; 36066/2022 e n. 36108/2022).
Il rapporto di lavoro è cessato nel 2021 e la diffida interruttiva della prescrizione è stata inviata con PEC ricevuta dalla convenuta il 25.9.2024
In applicazione di tale principio, nessun credito è prescritto
La Corte di Cassazione, con la pronuncia del 26.6.2023 n. 18160/2023 (e le successive nei medesimi termini nn. 19663, 19711, 19716 depositate il
8 11.7.2023), ha fissato i principi a cui si deve attenere il giudice di merito nel valutare la rispondenza ai parametri fissati dall'art. 7 della direttiva n.
88/2003 delle modalità di computo della retribuzione corrisposta ai macchinisti e in genere al personale di bordo nel periodo di ferie.
“7.1.Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con Persona_2
l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri). Ciò che si è inteso assicurare è CP_2
una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C- Per_1
155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del
13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del
13/01/2022 nella causa C-514/20).
9
7.2.Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del
Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva
2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425).
7.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr.
Cass.30/11/2021 n. 37589).
7.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto
Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del
d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE
10 relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216).
7.5. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, “che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n.
22577 del 2012).
7.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE.
L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr.
11 CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p.8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p.26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von Persona_3
Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa p. 51 tutte citate CP_3
da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
7.7. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
7.8. Ha allora verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi, quali l'incentivo per attività di condotta e l'indennità di riserva che pure erano connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo (ex art. 28 punto
2.1. e punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie). Ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile (circa il 25/30% dello stesso). Inoltre, ha evidenziato che la tipicità dell'attività di condotta e dell'attività di riserva, propria della mansione di macchinista, deponevano nel senso che la relativa voce retributiva era intesa a compensare anche lo status professionale rivestito.
7.9. Ritiene allora il Collegio che l' interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le
12 indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
7.10. Con riguardo, infine, e specificatamente, alla idoneità della mancata erogazione di tali compensi ad integrare una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie, ritiene il Collegio che la sua valutazione in concreto appartiene al giudice di merito che ha plausibilmente dato conto delle ragioni per le quali l'ha ravvisata.
Sulla base di tali principi, deve essere valutata la natura e la funzione delle voci variabili per le quali il ricorrente rivendica il diritto all'inserimento nel computo della retribuzione feriale.
Alla luce della giurisprudenza europea e del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità nazionale si può ritenere che il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale è quello della omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore. Tale requisito va valutato, con riferimento al paventato effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento, prendendo in considerazione, come insegna la CGUE, i compensi erogati per "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e
"correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, con esclusione dei soli elementi "diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie” sostenute in occasione dell'espletamento delle stesse.
13 Le voci valorizzate dalla parte ricorrente sono qualificate dalla contrattazione collettiva come “ulteriori” elementi della retribuzione e tuttavia i ccnl AF 2003, 2012, 2016,2022 (oltre all'accordo di confluenza al
CCNL AF e ai contratti aziendali di RT) non hanno mai previsto la corresponsione delle voci di retribuzione variabile durante le giornate di ferie fruite.
L'indennità di disponibilità e riserva
L'istituto della reperibilità e disponibilità è disciplinato normativamente dal
CCNL, in particolare:
Art. 79 CCNL AF (2012, 2016): L'Art. 79 stabilisce che le aziende possono predisporre un servizio di reperibilità per garantire sicurezza, continuità del servizio e funzionalità degli impianti a fronte di guasti o esigenze non prevedibili.
Il compenso specifico per la reperibilità è quantificato in € 14,00 per le giornate lavorative e in € 32,00 per le giornate di riposo.
Art. 68 CCNL (Retribuzione): I "compensi per reperibilità e disponibilità" sono elencati tra gli elementi ulteriori della retribuzione (punto 1.2, lettera
l).
Gli accordi aziendali specificano ulteriormente la corresponsione di tali indennità all'interno di (RT): Controparte_1
Art.
3.2. Accordo Quadro Patto di Competitività Allegato n. 1 al CA
RT: Questa disposizione aziendale prevede che "Per ogni giornata di
Disponibilità verrà riconosciuta al personale un'indennità giornaliera pari a
€ 15,00".
Art.
9.2. CA RT (Indennità di Riserva): Specificamente per l'indennità di riserva, che il ricorrente include nella medesima categoria funzionale,
14 l'Art.
9.2. stabilisce che "al personale in servizio di riserva... verrà corrisposta una indennità pari a € 15,00".
La società resistente (RT) eccepisce che, in fatto, "non applica in nessuna modalità l'istituto della reperibilità al personale operativo" e che
"Non esistono, nè sono mai esistiti in alcun tempo passato, turni di reperibilità secondo le previsioni dell'art. 79 del CCNL della Mobilità".
Tale eccezione riguarda l'applicabilità concreta e la maturazione dei crediti, ma non inficia l'identificazione delle fonti normative e contrattuali che teoricamente disciplinano l'istituto.
Ai sensi dell'art. 22, comma 2.2 del c.c.n.l. del 2003 (e successivi rinnovi), il periodo di riserva è quello in cui il lavoratore è presente nell'impianto “a disposizione per eventuali servizi”.
Le indennità di riserva/disponibilità/reperibilità devono ritenersi parte integrante della retribuzione mensile del lavoratore in quanto finalizzata a compensare quell'incomodo o “disagio” connesso al fatto di essere obbligato a rimanere in impianto a disposizione per l'effettuazione del lavoro comandato o comunque reperibile in caso di necessità.
L'indennità compensa la disponibilità strettamente legata all'esecuzione delle mansioni di personale di macchina e bordo, visto che si tratta di dover contribuire al corretto svolgimento del traffico ferroviario, restando a disposizione per affrontare anche gli imprevisti.
La S.C. nella pronuncia 18160/2023 sopra citata ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello di Milano, la quale aveva accertato la connessione dell'indennità di riserva, prevista con le medesime funzioni nella contrattazione applicata nella azienda parte di quel giudizio, con le attività ordinariamente richieste al macchinista.
Compenso assenza dalla residenza
15 L'art. 77 CCNL Attività Ferroviarie punto 2.1 e 2.2. prevede: ”per il personale mobile le aziende corrisponderanno un compenso per assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando effettua per conto dell'unità produttiva presso cui è in forza servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore: a) per servizi senza riposo fuori residenza: € 1,30 b) per servizi con riposo fuori residenza: € 2,20 c) per servizi di accompagnamento notte: € 1,00. Ai fini della corresponsione del compenso si sommano le prestazioni mensili per ciascuna delle tipologie sopra indicate, arrotondando ad ora intera la frazione di ora superiore a 30 minuti […] 2.2 Nel caso di assenza dalla residenza all'estero o di sosta nelle località estere di confine con l'Italia i compensi di cui al precedente punto 2.1 sono determinati nelle misure orarie di seguito indicate: a) per servizi senza riposo fuori residenza: € 2,00 b) per servizi con riposo fuori residenza: € 3,20 c) per servizi di accompagnamento notte: € 1,60 ”.
Con riferimento a questa voce retributiva all'interno di RT l'art.
3.3 dell'Accordo Quadro Patto di Competitività prevede: ”Compenso Assenza dalla Residenza 3.3. Il compenso per assenza dalla residenza di lavoro viene corrisposto al personale componente gli “Equipaggi di Condotta”
(PI Macchinista – EN IC) nelle misure orarie di seguito indicate: a) Per il periodo di lavoro: € 4,00/ora. b) Per il periodo di riposo fuori residenza: € 1,20/ora”.
L'art. 7 del verbale di accordo del 5/6 aprile 2012 prevede: ”in riferimento all'indennità riconosciuta al personale per assenza dalla residenza di cui al punto 3.3. dell'accordo quadro patto di produttività, le parti ribadiscono
16 quanto segue: l'aliquota oraria pari a Euro 4,00 viene riconosciuta a fronte di ogni ora lavorata nel mese di riferimento al netto degli accessori per i quali è prevista l'indennità lorda di cui al successivo punto;
resta inteso che si considera utile ai fini del conteggio l'ora di partenza programmata e
l'ora di arrivo reale se successiva a quella programmata, viceversa sarà ritenuta valida l'ora di arrivo programmato. L'aliquota oraria pari a Euro
1,20 viene riconosciuta a fronte di ogni ora di riposo giornaliero fruita fuori residenza. L'importo complessivo delle indennità corrisposto su base mensile sarà esente fino al raggiungimento della soglia giornaliera indicata nel TUIR”.
Si tratta di una voce variabile riservata esclusivamente a chi fa parte degli
“Equipaggi di Condotta”, vale a dire il PI Macchinista e l'EN IC
e quindi strettamente legata all'esecuzione di quelle specifiche mansioni di dipendente di azienda ferroviaria ed a quel particolare status. Inoltre è un emolumento non occasionale, connesso alle normali mansioni svolte dal macchinista, che va a compensare l'incomodo derivante dal fatto di non potere essere presente e lavorare presso impianto di assegnazione del lavoratore
Sul punto specifico sono condivisibili le argomentazioni con le quali la
Corte di Appello di Milano, con riferimento alla medesima voce prevista dal Contratto collettivo per i dipendenti di , ha ritenuto che si tratti CP_4
di una voce “volta a compensare – non già una modalità temporanea o un esborso occasionale – bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede. Giova, infatti, rammentare come l'art. 77 c. 2 CCNL
17 riconosca detta voce al “personale mobile”, in ragione dell'
Milano sez. lavoro sentenza n.1470/2021, Sentenza n. 397/2022,
608/2023).
La Corte di Cassazione, si è pronunciata in senso favorevole alla tesi di parte ricorrente con riferimento ad analoghe controversie in cui il datore di lavoro era (n. 6414/2025) e (ex multis 2963, 2682, CP_4 CP_5
2680, 2431, 1141 del 2024) rilevando che “la corresponsione in forma continuativa di tale indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro”.
Indennità di condotta
L'Allegato 3 al Contratto Aziendale RT prevede, al punto 1.1: “In aggiunta all'equipaggio di macchina composto da due macchinisti e per specifiche situazioni organizzative, è stato istituito con l'Accordo di
Confluenza del 19/12/2021 l'equipaggio di condotta ad EN IC come modulo di condotta composto da: un Macchinista e un Veicolista”.
18 Al punto 3.1. è definito il seguente trattamento economico per il personale componente il modulo di condotta ad agente unico: “a) Macchinista: - riconoscimento di un'indennità oraria per condotta diurna pari a € 2,50 per i servizi ricadenti nella fascia oraria 6.00 – 22.00; - riconoscimento di un'indennità oraria per condotta notturna pari a € 3,00 per i servizi ricadenti nella fascia oraria 22.00 – 6.00” oltre al trattamento per il veicolista.
L'indennità di condotta non è un rimborso spese e ha la finalità di compensare l'incomodo connesso al fatto di fare parte di un equipaggio macchina che, anziché prevedere i due macchinisti, prevede un solo macchinista, affiancato da un veicolista.
Trattasi inoltre di una retribuzione riservata esclusivamente al macchinista facente parte dell'equipaggio di condotta “EN IC” e così strettamente legata all'esecuzione di quelle specifiche mansioni di dipendente di azienda ferroviaria ed a quel particolare status.
Peraltro la voce dell'indennità di condotta generica, quale trattamento connesso all'attività tipica del macchinista è stato ritenuto dalla giurisprudenza di merito (e da ultimo anche dalle citate pronunce della
S.C.) come compenso di incentivo per l'attività di condotta del treno, previsto dal contratto aziendale di , intrinsecamente collegato allo CP_5
specifico status professionale del macchinista
Indennità di lavoro in residenza
L'indennità in oggetto, abbreviata “LIR”, è stata introdotta con il verbale di accordo sindacale del 05 e 06 aprile 2012.
Al punto 8, si prevede che detta indennità viene “corrisposta a fronte di ogni ora di lavoro prestata nella residenza amministrativa per le seguenti attività: a) Tutte le operazioni da eseguire prima della partenza e dopo
19 l'arrivo del treno (tempi accessori/di stazionamento) così come quantificati da turno programmato. b) Attività di traghettamento (accessori ai treni – movimenti di manovra – tradotte – servizi ferroviari fra stazioni della stessa località)”.
L'indennità in oggetto è strettamente legata all'esecuzione delle mansioni del macchinista, in quanto corrisposta in ragione dello svolgimento delle attività che precedono la partenza e che seguono l'arrivo del treno stesso ovvero relative alla movimentazione dei treni all'interno della stessa località. Non ha funzione di rimborso di spese.
Si può ritenere che l'indennità in oggetto sia in qualche modo complementare a quella di assenza dalla residenza: entrambe sono attinenti al funzionamento ed alla circolazione dei treni;
la prima è relativa al lavoro svolto fuori della stazione di assegnazione e la seconda è relativa al lavoro svolto al suo interno.
Indennità variazione di Servizio
L'art. 1.3 1.4. dell'all. 2 al Contratto aziendale RT recita:”
1.3. Le norme che regolamentano la variazione di servizio per il Personale di Macchina sono le seguenti: f) Variazione comunicata con un preavviso ≥ 48 ore: Se la nuova assegnazione prevede una prestazione con un riposo fuori residenza non programmato, questa deve essere concordata con il personale interessato. In ogni caso la nuova prestazione verrà assegnata nel rispetto dei limiti giornalieri, dell'orario di lavoro, del riposo giornaliero indicato ai punti 2.5. lettere a) b) e c) e 2.5.1 del Contratto Aziendale e/o del riposo settimanale come indicato al punto 2.9.1 dell'articolo 22 del
CCNL. Nel caso in cui il servizio riprogrammato risultasse contiguo al riposo settimanale, quest'ultimo non potrà essere decurtato di più di 3 ore rispetto alla durata prevista dal turno;
g) Variazione comunicata con un
20 preavviso ≤ 48 ore ma > 6 ore: Se la nuova assegnazione prevede una prestazione anticipata o un riposo fuori residenza non programmato, questa deve essere concordata con il personale interessato. Se la nuova assegnazione prevede una prestazione con termine lavoro posteriore a quello stabilito dal servizio precedentemente assegnato, questo potrà essere superato di massimo 3 ore. In ogni caso la nuova prestazione verrà assegnata nel rispetto dei limiti giornalieri, dell'orario di lavoro, del riposo giornaliero indicato ai punti 2.5. lettere a) b) e c), 2.5.1 del Contratto
Aziendale e/o del riposo settimanale come indicato al punto 2.9.1 dell'articolo 22 del CCNL;
h) Variazione comunicata con un preavviso ≤ 6 ore: Se la nuova assegnazione prevede una prestazione anticipata o un riposo fuori residenza non programmato, questa deve essere concordata con il personale interessato. Se la nuova assegnazione prevede una prestazione con termine lavoro posteriore a quello stabilito dal servizio precedentemente assegnato, questo potrà essere superato di massimo 2 ore. In ogni caso la nuova prestazione verrà assegnata nel rispetto dei limiti giornalieri, dell'orario di lavoro, del riposo giornaliero indicato ai punti
2.5. lettere a) b) e c), 2.5.1 del Contratto Aziendale e/o del riposo settimanale di cui al punto 2.9.1 dell'art.22 del CCNL;
i) Durante
l'effettuazione di un servizio che prevede un RFR, l'inizio della prestazione
a seguito del riposo non potrà essere variato, salvo diversi accordi con il personale interessato e fatta eccezione dei casi in cui il personale si avvalga della facoltà del termine del servizio di cui al punto 2.11 del
Contratto Aziendale, o in cui per ritardo treno in arrivo venga a mancare la durata minima del riposo fuori residenza di cui al punto 2.8.1 dell'articolo
22 del CCNL;
in tali casi fermo restando quanto previsto ai punti 2.4 del
Contratto Aziendale e ai punti 1.3, 1.3.1. e 1.3.2. dell'Allegato Patto di
21 Produttività, l'eventuale nuova prestazione di ritorno sarà comandata secondo le modalità indicate a precedenti punti lettere g) o h); j) Qualora non risulti possibile preavvisare il personale della variazione di servizio, la prestazione lavorativa inizia nel momento in cui il personale si presenta in impianto;
al personale potrà essere comandato un servizio diverso da quello previsto dal turno, nel rispetto delle norme di cui al precedente punto lettera h); k) Qualora al termine del servizio assegnato nel rispetto di quanto indicato ai punti precedenti, non risulti possibile per il personale la ripresa e la continuità del turno, la stessa dovrà essere garantita il prima possibile e comunque entro e non oltre il termine del successivo riposo settimanale.
1.4. In riferimento alla variazione di servizio, per le casistiche indicate ai punti lettere b), c), f) g) h) i), a seguito di assegnazione di una nuova prestazione concordata con il personale interessato, ai lavoratori verrà corrisposta una indennità pari a € 10,00”.
L'indennità in questione, finalizzata a compensare l'incomodo derivante dalla variazione del servizio programmato (situazione che per il macchinista può comportare anche mutamenti di destinazione finale e incidenza sui riposi e sull'orario di lavoro) viene corrisposta al solo personale di macchina e quindi non vi è dubbio che si tratti di una indennità propria e specifica della mansione svolta dal ricorrente. Non ha funzione di rimborso spese.
Indennità di pernottazione
Tale indennità è disciplinata dall'art.
3.1. alla 3 al CA RT ove si legge:”
3.1. Al personale componente modulo di condotta ad EN IC verrà riconosciuto: a) Macchinista: - riconoscimento di un'indennità oraria per condotta diurna pari a € 2,50 per i servizi ricadenti nella fascia oraria 6.00
– 22.00; - riconoscimento di un'indennità oraria per condotta notturna pari
22 a € 3,00 per i servizi ricadenti nella fascia oraria 22.00 – 6.00; b)
Veicolista: - riconoscimento dell'indennità giornaliera di pernottazione pari a € 2,80 di cui all'articolo 70 punto 3 del CCNL delle Attività Ferroviarie;
- riconoscimento dell'indennità per assenza dalla residenza di cui al punto
3.3. dell'Allegato Patto di Produttività”.
Le mansioni svolte dal personale di macchina comportano tipicamente trasferte lunghe con riposi da fruire fuori residenza
L'indennità in questione ha quindi la funzione di indennizzo di un incomodo non occasionale e tipicamente connesso alle mansioni del macchinista. Non ha funzione di rimborso delle spese per il pernotto fuori sede, che vengono regolate da altre disposizioni collettive.
La parte ricorrente ha quindi dimostrato che le voci variabili sopra esaminate possiedono i requisiti richiesti dalla giurisprudenza europea e nazionale ai fini della computabilità nella retribuzione corrisposta nei giorni di ferie. La parte ricorrente ha allegato, con richiamo ai prospetti paga prodotti, la non occasionalità e la continuità del pagamento di tali voci variabili che costituiscono una parte non trascurabile della retribuzione mensile del ricorrente (da un minimo di 450 euro a un massimo di oltre
900 euro)
Eseguendo una valutazione comparativa su base mensile (retribuzione variabile media divisa per la retribuzione mensile ordinaria), l'incidenza stimata per l'anno 2017 è del 31% (608 Euro su 1.948 Euro), percentuale che certamente non può ritenersi irrisoria e quindi è dotata di efficacia dissuasiva.
Il calcolo della retribuzione giornaliera feriale deve essere basato sulla media dei compensi (fissi e variabili) percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie.
23 Ciò premesso deve essere individuato il criterio per il calcolo della retribuzione giornaliera ordinaria da utilizzare anche per la retribuzione dei giorni di ferie.
Al fine di ottenere un importo medio giornaliero delle competenze accessorie in questione, il totale delle indennità percepite non può essere diviso per il divisore convenzionale dei 26 giorni come è previsto invece per la retribuzione ordinaria tabellare e per le competenze fisse.
Per le competenze variabili, in quanto pagate solo in funzione dell'effettiva presenza in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile al fine di individuare la retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza della CGUE (cfr. Corte d'Appello di
Milano 608/2023)
Richiamando quanto osservato dal Tribunale di Venezia e Tribunale di
Milano, il conteggio deve dunque essere effettuato nei seguenti termini: estratte dalle buste paga le voci retributive corrisposte mese per mese, la retribuzione media viene calcolata sommando i compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie e l'importo viene diviso per il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo. Si ottiene in tal modo la media giornaliera dell'anno di tali voci, che deve essere poi moltiplicata per i giorni di ferie fruiti nell'anno, (così Trib. Milano sent. n.1008/22 del
20.4.2022, nonché nn. 2678/21, 2874/2021, Tribunale di Venezia
486/2023).
I conteggi di parte ricorrente (doc. 5) si sono attenuti a tali criteri: la media delle voci variabili è stata calcolata su base annuale, dividendo gli importi delle voci predette per il numero effettivo delle giornate di presenza al lavoro. L'importo medio così ottenuto è stato moltiplicato per i giorni di ferie fruiti effettivamente nel corso dell'anno.
24 La Corte di Cassazione nella pronuncia 18160/2023 ha ritenuto che la valutazione sulla potenzialità dissuasiva della decurtazione subita dalla retribuzione feriale è oggetto di una valutazione da parte del giudice di merito incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivata.
La Cassazione ha elaborato un criterio specifico per valutare la computabilità delle indennità nella retribuzione feriale, basato sull'effetto potenzialmente dissuasivo della loro esclusione. La S.C., (ordinanza n.
13043 del 16 maggio 2025) ha chiarito in seguito che l'effetto dissuasivo deve essere valutato con riferimento alla retribuzione mensile e non a quella annuale, poiché per il lavoratore dipendente la possibile induzione economica alla rinuncia al diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese egli può impegnare per garantire a sé e alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
Nel ricorso si evidenzia che per l'anno 2017 una incidenza del 31% confrontando dati omogenei giornalieri (retribuzione fissa e variabile divise per le giornate effettive di presenza).
Sicuramente una decurtazione misurata in questi termini può essere valutata come non irrisoria e avente, nella prospettiva enunciata dalla
CGUE, efficacia dissuasiva e limitativa rispetto all'esercizio della libertà di fruizione delle ferie.
Sul meccanismo che consente la disapplicazione del contratto collettivo nella parte in cui contiene una disciplina limitativa della base di computo della retribuzione feriale, si riporta quanto osservato dal Tribunale di
Napoli nella recente sentenza n. 4478 del 4.7.2023: “Ciò posto, come si è già rilevato, il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite", diritto previsto nella Direttiva n. 88 del 2003. La
25 soluzione prospettata dal giudicante è imposta dalla normativa eurocomunitaria nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia e, stante il primato del diritto dell'Unione sulle legislazioni dei singoli Stati membri, le disposizioni della legge italiana devono essere applicate in modo conforme.
Invocare un preteso spazio riservato alla contrattazione collettiva per sottrarsi alle norme eurocomunitarie significherebbe scardinare il diritto dell'Unione, che in questa materia, comune a tutti gli Stati membri, ha dettato una disciplina compiuta. D'altro canto è sin troppo ovvio osservare che se la legislazione statale primaria deve interpretarsi in conformità alle norme eurocomunitarie, parimenti soggetta alle norme eurocomunitarie è la contrattazione collettiva, pur nell'autonomia alla stessa riservata in determinate materie, quale, per l'appunto, gli aspetti della retribuzione.
In sostanza, la libertà sindacale, il corretto svolgimento delle relazioni industriali e finanche l'affidamento riposto dalla parte datoriale nelle possibilità di contenere i salari dei lavoratori durante i periodi di ferie non possono certo consentire di eludere le norme comunitarie, che il giudice è sempre tenuto ad applicare nella interpretazione del diritto vivente fornita dalla Corte di Giustizia. Sul punto va anche richiamata Cass. Lav.
20216/2022 la quale ha affermato che “32. Parte ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 D.Lgs. n. 66/2003 e 4
D.Lgs. n. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva
2003/88/CE e della Direttiva 2000/88/CE, ove interpretati nel senso che includerebbero l'indennità di volo integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali, e specificamente con gli artt. 1, 2, 3, 18,
36, 39 e 41, con particolare lesione dei principi fondamentali della certezza del diritto e dell'autonomia negoziale delle parti sociali e della
26 iniziativa economica privata;
in relazione al primo aspetto, sotto il profilo della lesione del legittimo affidamento, principio fondamentale, insuperabile dal diritto eurounitario;
quanto al secondo, in relazione al profilo che l'ordinamento italiano riconosce che le parti sociali regolino tramite le proprie rappresentanze e mediante la contrattazione collettiva le condizioni essenziali del contratto di lavoro;
con riguardo al terzo aspetto, perché l'interpretazione adottata dal Tribunale avrebbe leso la libertà di impresa costituzionalmente riconosciuta. 33. Entrambe le questioni sono,
a parere del Collegio, manifestamente infondate. 34. Quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, deve rilevarsi che, come osservato condivisibilmente dal PG, le disposizioni europee e nazionali nonché le sentenze della CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi (anche avendo riguardo alla recente pronuncia del
2022) per cui le parti sociali, nel redigere la norma collettiva di cui all'art.
10 citato, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo. 35. Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va ritenuta anche in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con
l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative
27 "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate”.
Sulla base delle argomentazioni sopra svolte, accertata la nullità dell'art. 31.6 CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012, art. 30.6 CCNL Mobilità
Area Attività Ferroviarie 2016 e 2022 nella parte in cui limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi indicati da tali contratti collettivi, devono essere quindi essere accolte le domande di parte ricorrente
La parte convenuta osserva che vi sono differenze nel conteggio delle giornate di presenza (giorni di servizio) fra i dati allegati da RT le giornate allegate dal ricorrente.
Ad esempio, per l'anno 2015, RT registra 252 presenze, mentre il ricorrente ne indica 190. Per l'anno 2017, RT registra 232 presenze contro le 218 di controparte.
RT ipotizza che la divergenza possa derivare dal fatto che il ricorrente potrebbe aver contato i "servizi" anziché le "giornate" lavorative. RT specifica che se un servizio si conclude il giorno seguente all'inizio, le giornate di presenza sono due, non una.
Inoltre RT rileva che i conteggi del ricorrente hanno indicato "di default il numero di 20 giornate di ferie per ogni anno", indipendentemente dal fatto che il lavoratore avesse effettivamente goduto di un numero inferiore o superiore di giorni in quell'anno. RT elenca i giorni di ferie effettivamente goduti dal ricorrente negli anni in causa (es. 14 giorni nel 2013, 15 giorni nel 2016).
L'osservazione svolta dalla parte convenuta sul computo delle presenze si riverbera sul calcolo della media giornaliera. Infatti più basso è il numero delle presenze più alto è l'importo giornaliero
28 Il criterio seguito dalla parte ricorrente è corretto.Infatti può accadere che il servizio si prolunghi “a cavallo” di due giornate e quindi la presenza in servizio formalmente corrisponda a due giornate. Tuttavia i compensi sopra evidenziati vengono corrisposti per una sola volta per ciascun servizio e quindi sarebbe penalizzante utilizzare quale divisore per il calcolo della media dei compensi il numero delle giornate in cui il dipendente figura presente.
Inoltre deve ritenersi corretto anche il riconoscimento della quota corrispondente a tali emolumenti per il numero teorico di ferie corrispondente alla quantità di ferie coperte, quale livello minimo, dalla nozione di retribuzione feriale valevole a livello europeo
Pertanto le domande di parte ricorrente devono essere accolte integralmente anche con riferimento al quantum richiesto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa e del carattere seriale del contenzioso
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In accoglimento del ricorso condanna la convenuta CP_1
a pagare al ricorrente la somma di € 3.561,26 per
[...]
differenze sulla retribuzione spettante per le giornate di ferie nel periodo da gennaio 2013 a dicembre 2018, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) Condanna la società convenuta a rifondere le spese di lite che liquida in € 1314 per compensi e € 49 per contr. unificato oltre Iva
e Cpa e rimb. forf. 15% con distrazione in favore dei procuratori antistatari
29 Verona, 23.12.2025
IL GIUDICE
TO NN
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