Rigetto
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/12/2025, n. 9690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9690 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09690/2025REG.PROV.COLL.
N. 02836/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2836 del 2024, proposto da DR GR SO, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Scalcione, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
Comune di Porto Cesareo, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, 4 ottobre 2023, n. 1099/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il consigliere LE EN BA e udito per l’appellante l’avvocato Antonio Scalcione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso di primo grado l’odierno appellante ha impugnato dinanzi al T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, l’ordinanza n. 14 del 22 febbraio 2022 emessa dal Comune di Porto Cesareo con la quale è stata intimata la demolizione delle seguenti opere realizzate nell’immobile di sua proprietà:
- civile abitazione a piano terra con superficie di 171,05 mq e volume di 547,36 mc, costituita da struttura portante mista in cemento armato e muratura con solaio latero-cementizio, composta da soggiorno, cucina, pranzo, lavanderia, disimpegno, due bagni e tre camere da letto, completamente rifinita all’esterno e all’interno, provvista degli impianti e abitata;
- struttura in legno a uso soggiorno con angolo cottura realizzata in adiacenza all’abitazione con pilastri e travi su cui è stato posato un tavolato, per una superficie coperta di 31,60 mq e volumetria di 104,28 mc, chiusa per un lato dal muro di confine e per i restanti due lati da infissi in alluminio e pvc, completa degli impianti elettrico e idrico.
Secondo l’amministrazione, i lavori sono stati eseguiti in area vincolata in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica.
2. Con ordinanza 22 giugno 2022, n. 299, il T.a.r. ha accolto l’istanza cautelare presentata dall’interessato e ha sospeso il provvedimento.
3. Con motivi aggiunti il proprietario ha impugnato:
- il diniego opposto dal Comune, con nota prot. 29306 del 18 ottobre 2022, all’istanza, da questi presentata, di applicazione di una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione ai sensi dell’art. 34 del testo unico dell’edilizia approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- il diniego opposto dal Comune, con nota prot. 28314 del 18 ottobre 2022, all’istanza, da questi presentata, di accertamento di conformità del “pergolato in legno” ai sensi dell’art. 36 del medesimo testo unico.
4. Con sentenza 4 ottobre 2023, n. 1099, il T.a.r. ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, senza pronunciarsi sulle spese, in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune.
5. L’interessato ha proposto appello contro la decisione.
Nel giudizio di secondo grado il Comune non si è costituito.
All’udienza pubblica del 21 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello è articolato in tre ordini di censure, ciascuno dei quali è privo di una propria intitolazione.
6.1. Sotto un primo profilo si sostiene che il T.a.r. abbia errato in quanto:
- i genitori e danti causa dell’appellante hanno ottenuto la concessione edilizia n. 15 del 29 maggio 2001 per il « cambio d’uso da locale commerciale e garage a costruzione di due civili abitazioni »;
- al momento dell’edificazione venne realizzato un ampliamento rispetto a quanto regolarmente assentito;
- di conseguenza, non sarebbe abusiva l’intera abitazione, ma solamente l’ampliamento, circostanza da cui deriverebbe la qualificazione dell’abuso come difformità – non totale, bensì – parziale dal titolo;
- ne discenderebbe anche l’applicabilità dell’art. 34 del t.u. dell’edilizia, dunque la possibilità – negata dal Comune – di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria laddove, come nella specie, la sua esecuzione arrecherebbe pregiudizio alla parte legittima del fabbricato.
6.2. Sotto un secondo profilo, si afferma che il Comune, nel negare la sanatoria del “pergolato in legno”, avrebbe erroneamente ritenuto che lo stato dei luoghi fosse quello accertato nell’istruttoria sulla base della quale era stata emessa l’ordinanza, quando in realtà sarebbero state apportate modifiche “radicali”, lasciando solo una struttura leggera di supporto per piante rampicanti, aperta sui lati e priva di copertura.
6.3. Sotto altro profilo ancora, si sostiene che l’appellante, non essendo responsabile dell’abuso, non potrebbe subire la sanzione dell’acquisizione del bene in caso d’inottemperanza all’ordine di demolizione.
7. Le censure sono infondate.
7.1. È pacifico che vi sia stato un ampliamento rispetto al progetto assentito e che l’immobile ricada in area vincolata: date queste circostanze, ricorre una “totale difformità” ai sensi dell’art. 32, comma 3, del t.u. dell’edilizia, secondo cui gli interventi di cui al comma 1 (tra i quali sono comprese le « modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato » e il « mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito ») sono considerati in totale difformità quando effettuati su un immobile sottoposto a vincolo – tra l’altro – paesistico.
7.2. Ne discende dunque, da un lato, il carattere doveroso e vincolato dell’ordine di ripristino, dall’altro l’impossibilità di accedere all’applicazione della pena pecuniaria in luogo della demolizione, ai sensi dell’art. 34 del t.u. dell’edilizia, in quanto questa eventualità è limitata agli interventi realizzati in “parziale difformità”.
7.3. Si aggiunga che l’ingiunzione del Comune si fonda anche sull’assenza del necessario titolo paesaggistico, profilo che non è stato specificamente censurato e che sarebbe di per sé sufficiente a giustificare il provvedimento.
7.4. Quanto al diniego dell’accertamento di conformità, dal provvedimento emerge come il Comune avesse ben presente lo stato dei luoghi, in quanto ha osservato che l’opera « in effetti proviene da demolizioni e ricostruzioni eseguite dopo l’accertamento », ma ha adottato la determinazione sfavorevole sulla base della diversa e radicale considerazione secondo cui il “pergolato” « pertiene ad un fabbricato abusivo » e l’art. 36 del t.u. dell’edilizia non può essere invocato per porzioni di fabbricato, dato che « è l’intero immobile esistente sull’area che deve integrare i presupposti e i requisiti necessari per la sua corretta applicazione ».
Questo assunto corrisponde a quanto affermato da una giurisprudenza consolidata – secondo cui è esclusa l’ammissibilità di sanatorie parziali o condizionate di opere abusive che abbiano dato luogo a un intervento unitario (tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 13 gennaio 2021, n. 423) – ed è pienamente condivisibile.
7.5. Sotto altro profilo ancora, la circostanza che l’appellante non sia responsabile dell’abuso è irrilevante, sia ai fini dell’emissione dell’ordinanza di demolizione – che ha carattere reale e ben può essere indirizzata a chi si trova in legame di diritto con il bene tale da consentire il ripristino (come chiarito da Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9) – sia ai fini dell’eventuale e successiva acquisizione, la quale prescinde dalla commissione dell’abuso e discende piuttosto dall’inosservanza dell’obbligo di ripristino (come argomentato da Cons. Stato, Ad. Plen., 11 ottobre 2023, n. 16).
8. Il gravame è quindi meritevole di rigetto nel suo complesso.
Pare comunque opportuno precisare che il ripristino dovrà portare – non alla totale demolizione, bensì – alla riconduzione del manufatto al suo stato legittimo, quale risultante dai titoli che ne hanno assentito la costruzione e l’attuale destinazione.
9. Il rigetto del gravame e la mancata costituzione del Comune esonerano il collegio da una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RD OR, Presidente
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
LE EN BA, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE EN BA | RD OR |
IL SEGRETARIO