Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2015, n. 553
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Sentenza 21 ottobre 2015

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In tema di autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari la valutazione del giudice in ordine alle "indispensabili esigenze di vita" deve essere improntata, stante l'eccezionalità della previsione di cui all'art. 284, comma terzo, cod. proc. pen., a criteri di particolare rigore, e può risultare positiva solo in presenza di situazioni obbiettivamente riscontrabili che impediscano al soggetto ristretto di poter far fronte in altro modo all'esigenza di vita rappresentata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2015, n. 553
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 553
    Data del deposito : 21 ottobre 2015

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