Art. 8.
Fermi restando i criteri di attribuzione, l'importo dell'assegno personale di sede spettante in applicazione dell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 , e successive modificazioni, e' elevato, a decorrere dal 1 maggio 1959, a lire 3200 mensili lorde, a favore del personale con sede normale di servizio nel comune di Torino e negli altri Comuni della stessa Provincia considerati unico centro economico col capoluogo ai fini dell'applicazione del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488 , e successive modificazioni.
Fermi restando i criteri di attribuzione, l'importo dell'assegno personale di sede spettante in applicazione dell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 , e successive modificazioni, e' elevato, a decorrere dal 1 maggio 1959, a lire 3200 mensili lorde, a favore del personale con sede normale di servizio nel comune di Torino e negli altri Comuni della stessa Provincia considerati unico centro economico col capoluogo ai fini dell'applicazione del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488 , e successive modificazioni.