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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BLOCK MAURIZIO, Presidente e Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
ROMANO LL IU, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 610/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo - Largo Madonna Delle Grazie 64100 Teramo TE
elettivamente domiciliato presso dp.teramo@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 179/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO sez. 1
e pubblicata il 15/05/2025
Atti impositivi:
- IL IF BO n. IST BOO 18 02 2020 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: come da conclusioni contenute in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 268/2024, in data 31 luglio 2024, la Corte di Giustizia tributaria di I grado di Teramo - sezione 2 - rigettava il ricorso presentato da Nominativo_1, avverso il silenzio - rifiuto formatosi a seguito della presentazione dell'istanza di rimborso presentata all'Agenzia delle Entrate, con cui la contribuente chiedeva il rimborso delle imposte dirette - ex art. 38, D.P.R. n. 602/1973 - anno 2017.
La stessa contribuente dichiarava essere residente in uno dei Comuni elencati nell'allegato 2, al D.L. n.
189/2016, convertito con legge n. 229/2016, ovvero i Comuni cosiddetti “cratere”, colpiti dagli eventi sismici dell'anno 2016 e, come tale, chiedeva il rimborso del 60% delle ritenute subite a titolo di IRPEF, oltre alle relative addizionali. Tuttavia, la medesima sceglieva, all'epoca, di non beneficiare della sospensione del pagamento dei tributi, prevista quale misura eccezionale di sostegno alle popolazioni colpite dal sisma e, pertanto, le venivano applicate le ritenute in misura corrispondente all'importo dovuto.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, depositando le proprie controdeduzioni e concludendo per il rigetto del ricorso ex adverso proposto.
La Corte di prime cure, nel confermare la correttezza dell'operato dell'Ente locale, rigettava il ricorso e compensava le spese di giustizia tra le parti.
Avverso la predetta pronuncia la contribuente ha presentato appello, per violazione al D.L. 189/2016 e successivo D.L. 123/2019, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con condanna di controparte al rimborso delle somme richieste, con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio controdeducendo alle doglianze di parte appellante e chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello proposto e la condanna di controparte alle spese di giudizio e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di statuizione del diritto al rimborso in favore della contribuente, di limitarne la spettanza alle sole ritenute IRPEF, fermo e impregiudicato ogni altro diritto, azione e ragione e con ogni limitazione di liquidità ed esigibilità di legge.
La discussione del predetto appello veniva fissata per l'udienza dello scorso 19 giugno, tuttavia, il difensore della parte appellata, formulava istanza di differimento, nella prospettiva di una definizione in conciliazione con la controparte, che veniva accolta dalla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more della calendarizzazione della presente udienza, le parti raggiungevano un accordo conciliativo depositato in atti. Pertanto, la Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere - ex art. 48, D.lgs. n. 546/1992.
Con riguardo alle spese di lite sussistono validi motivi per disporre la loro compensazione.
P.Q.M.
dichiara estinto il procedimento per cessata materia del contendere. Spese compensate
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BLOCK MAURIZIO, Presidente e Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
ROMANO LL IU, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 610/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo - Largo Madonna Delle Grazie 64100 Teramo TE
elettivamente domiciliato presso dp.teramo@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 179/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO sez. 1
e pubblicata il 15/05/2025
Atti impositivi:
- IL IF BO n. IST BOO 18 02 2020 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: come da conclusioni contenute in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 268/2024, in data 31 luglio 2024, la Corte di Giustizia tributaria di I grado di Teramo - sezione 2 - rigettava il ricorso presentato da Nominativo_1, avverso il silenzio - rifiuto formatosi a seguito della presentazione dell'istanza di rimborso presentata all'Agenzia delle Entrate, con cui la contribuente chiedeva il rimborso delle imposte dirette - ex art. 38, D.P.R. n. 602/1973 - anno 2017.
La stessa contribuente dichiarava essere residente in uno dei Comuni elencati nell'allegato 2, al D.L. n.
189/2016, convertito con legge n. 229/2016, ovvero i Comuni cosiddetti “cratere”, colpiti dagli eventi sismici dell'anno 2016 e, come tale, chiedeva il rimborso del 60% delle ritenute subite a titolo di IRPEF, oltre alle relative addizionali. Tuttavia, la medesima sceglieva, all'epoca, di non beneficiare della sospensione del pagamento dei tributi, prevista quale misura eccezionale di sostegno alle popolazioni colpite dal sisma e, pertanto, le venivano applicate le ritenute in misura corrispondente all'importo dovuto.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, depositando le proprie controdeduzioni e concludendo per il rigetto del ricorso ex adverso proposto.
La Corte di prime cure, nel confermare la correttezza dell'operato dell'Ente locale, rigettava il ricorso e compensava le spese di giustizia tra le parti.
Avverso la predetta pronuncia la contribuente ha presentato appello, per violazione al D.L. 189/2016 e successivo D.L. 123/2019, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con condanna di controparte al rimborso delle somme richieste, con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio controdeducendo alle doglianze di parte appellante e chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello proposto e la condanna di controparte alle spese di giudizio e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di statuizione del diritto al rimborso in favore della contribuente, di limitarne la spettanza alle sole ritenute IRPEF, fermo e impregiudicato ogni altro diritto, azione e ragione e con ogni limitazione di liquidità ed esigibilità di legge.
La discussione del predetto appello veniva fissata per l'udienza dello scorso 19 giugno, tuttavia, il difensore della parte appellata, formulava istanza di differimento, nella prospettiva di una definizione in conciliazione con la controparte, che veniva accolta dalla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more della calendarizzazione della presente udienza, le parti raggiungevano un accordo conciliativo depositato in atti. Pertanto, la Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere - ex art. 48, D.lgs. n. 546/1992.
Con riguardo alle spese di lite sussistono validi motivi per disporre la loro compensazione.
P.Q.M.
dichiara estinto il procedimento per cessata materia del contendere. Spese compensate