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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 2271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2271 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
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N. 10547 2022 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa SE Orso - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel
- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10547 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. PALMA
CONCETTA presso cui elettivamente domicilia in Napoli, al
Corso Umberto I° n. 311,
RICORRENTE
E
– non costituita CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
1
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il Pubblico Ministero ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Va preliminarmente confermata la dichiarazione di contumacia della resistente non costituitosi in giudizio sebbene regolarmente citata.
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di
Napoli con sentenza n.2159/2013, del 30.11.2012 previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale
29.06.2010.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti
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di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua, essendo il figlio della coppia maggiorenne, e non essendo stata formulata alcuna domanda dalla resistente collocataria, rimasta contumace, in ordine all'assegno di mantenimento per il figlio (ad oggi pari ad euro 460,00 mensili).
Pertanto, in assenza di legittimazione del genitore non collocatario, si revocano le determinazioni accessorie previste in sede di separazione sia relativamente all'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne che all'assegnazione della casa coniugale.
Stante la contumacia della resistente e la natura necessaria del giudizio, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, dalle parti in causa, a Napoli il
27/04/1996 (atto n. 51, parte II, s. A, sez. Q, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 1996);
• revoca l'assegno di mantenimento in favore del figlio
SE;
• revoca l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra
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; CP_1
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 22/11/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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