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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15854/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa AN TE Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 15854/2025
R.G. instaurato da
, nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
) con il patrocinio dell'avv. CORIONI CRISTIAN C.F._1
e
, nato a [...] l'[...] (CF: Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. PIANTONI GIOVANNA C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le part, con note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 08.10.2025 per l'udienza cartolare dell'11.11.2025, hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
04.01.1995, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Somma Vesuviana al n. 1 parte I dell'anno 1995, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della relativa sentenza ed a tutti i necessari incombenti;
1 2) dichiarare che alla data della presentazione del presente ricorso non sussistono più rapporti di dare avere tra la Sig.ra ed il Sig. avendo gli stessi definito ogni rapporto Pt_1 CP_1 patrimoniale tra di loro e di non aver più null'altro da pretendere reciprocamente;
3) dichiarare che la figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con prevalente Per_1 collocamento presso la sig.ra ; Pt_1
4) dichiarare che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le modalità indicate al punto
7 dell'accordo di separazione;
5) a rettifica dell'accordo di separazione pnt 8, dichiarare che le parti concordano già dal deposito del presente ricorso il versamento da parte del sig. della somma di € 200,00 mensili, CP_1 rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT a titolo di assegno di mantenimento in favore della minore , da corrispondersi entro il giorno 12 di ciascun mese a mezzo di bonifico sul conto Per_1 della sig.ra , oltre al 50% delle spese straordinarie, così come specificate nel l'accordo di Pt_1 separazione;
6) dichiarare che l'integrale importo dell'assegno unico familiare deve essere corrisposto alla sig.ra già a far data dal deposito del presente ricorso;
Pt_1
7) dichiarare compensate le spese legali.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 04/01/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di OM SU (NA) (atto n. 1 parte I anno 1995) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13.11.2025.
Il Presidente Estensore
AN TE
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa AN TE Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 15854/2025
R.G. instaurato da
, nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
) con il patrocinio dell'avv. CORIONI CRISTIAN C.F._1
e
, nato a [...] l'[...] (CF: Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. PIANTONI GIOVANNA C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le part, con note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 08.10.2025 per l'udienza cartolare dell'11.11.2025, hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
04.01.1995, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Somma Vesuviana al n. 1 parte I dell'anno 1995, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della relativa sentenza ed a tutti i necessari incombenti;
1 2) dichiarare che alla data della presentazione del presente ricorso non sussistono più rapporti di dare avere tra la Sig.ra ed il Sig. avendo gli stessi definito ogni rapporto Pt_1 CP_1 patrimoniale tra di loro e di non aver più null'altro da pretendere reciprocamente;
3) dichiarare che la figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con prevalente Per_1 collocamento presso la sig.ra ; Pt_1
4) dichiarare che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le modalità indicate al punto
7 dell'accordo di separazione;
5) a rettifica dell'accordo di separazione pnt 8, dichiarare che le parti concordano già dal deposito del presente ricorso il versamento da parte del sig. della somma di € 200,00 mensili, CP_1 rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT a titolo di assegno di mantenimento in favore della minore , da corrispondersi entro il giorno 12 di ciascun mese a mezzo di bonifico sul conto Per_1 della sig.ra , oltre al 50% delle spese straordinarie, così come specificate nel l'accordo di Pt_1 separazione;
6) dichiarare che l'integrale importo dell'assegno unico familiare deve essere corrisposto alla sig.ra già a far data dal deposito del presente ricorso;
Pt_1
7) dichiarare compensate le spese legali.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 04/01/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di OM SU (NA) (atto n. 1 parte I anno 1995) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13.11.2025.
Il Presidente Estensore
AN TE
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