Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 12/05/2026, n. 3015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3015 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03015/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00264/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 264 del 2026, proposto da
Fibercop S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi, Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Acerra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enza Damiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
dell'illegittimità e l'annullamento del silenzio rigetto serbato dal Comune di Acerra sull'istanza di accesso presentata da FiberCop il 17.11.2025 ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (doc. 1 e doc. 2)
e per l'accertamento
del diritto della ricorrente ad accedere e acquisire copia di tutti gli atti e documenti richiesti con l'istanza di accesso del 17.11.2025, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a concedere l'estrazione di copia e l'esibizione della documentazione richiesta
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Acerra;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa AR RA AD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
Rilevato che con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rigetto serbato dal Comune di Acerra sull'istanza di accesso presentata da FiberCop il 17.11.2025 ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Considerato che il Comune si è costituito e ha depositato una memoria difensiva;
Rilevato che con nota del 19 marzo 2026, parte ricorrente ha dichiarato che “ dopo la notifica e il deposito del ricorso, il Comune di Acerra ha riscontrato con nota prot. n. 5799 del 26.01.2026 a firma del Dirigente della VI Direzione – Lavori Pubblici, la richiesta di FiberCop precisando che “non ha potuto riscontrare l’istanza di accesso agli atti in quanto agli atti del Comune di Acerra (NA), non si rilevano autorizzazioni per l’esecuzione di scavi e lavori stradali nel periodo ricompreso dal 01.08.2025 al 12.09.2025 in Via Mario Radice, 27”; considerato quindi che sono state fornite le informazioni necessarie a consentire alla società di individuare il soggetto responsabile dei suddetti lavori; in conseguenza di ciò, è venuto meno l’interesse a contestare il diniego tacito illegittimamente opposto dall’amministrazione resistente sull’istanza di accesso ”, e ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto di dover provvedere in conformità alla richiesta di parte ricorrente, dichiarando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e di compensare le spese del presente giudizio, sussistendo giusti motivi in ragione della peculiarità della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR RA AD, Presidente, Estensore
Gabriella Caprini, Consigliere
AR Grazia D'Alterio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR RA AD |
IL SEGRETARIO