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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/10/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 28/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SS
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 28/2025, in materia di separazione consensuale e divorzio congiunto ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nata ad [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. ZOCCO ANTONELLA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato ad [...], il Controparte_1 C.F._2
29/01/1967, con l'Avv. GANDINI CHIARA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] LE CONDIZIONI DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO 1. La dimora coniugale, di proprietà in comune tra i Ricorrenti al 50% cadauno, ubicata nel Comune di
1 AT ND (AL), in Vicolo Colombo, 10, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Signora nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente, ed Pt_1 in ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. PIANO
GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE 2. La minore resta Persona_1 Per_1
affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Affidamento congiunto della minore, con collocamento prevalente presso la madre, con assegnazione della casa coniugale alla Signora che ivi risiederà con la Pt_1 minore.
4. Diritto di visita del padre. Il sig. ha un'attività lavorativa su base di tre CP_1
turnazioni (notte, giorno e pomeridiano). I Ricorrenti avranno diritto ad avere due weekend al mese, cercando ovviamente di garantire l'alternanza degli stessi, ma con possibilità che siano anche consecutivi;
in ogni caso si garantisce al signor che nella settimana in cui avrà la CP_1
turnazione 14/22, avrà diritto al weekend con la figlia dalle otto del mattino del sabato alle 21 della domenica. Per quanto riguarda il diritto di visita infrasettimanale i coniugi stabiliscono che quando il signor avrà la turnazione dalle 22 alle 6 del mattino, terrà con sé la figlia dalle CP_1
ore 15 alle ore 18 nei giorni del martedì e giovedì; quando invece il signor avrà la CP_1
turnazione dalle 6:00 del mattino alle 14:00, terrà con sé la minore nei giorni del lunedì e mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 20.30. Per quanto riguarda il venerdì, in base alla turnazione e sempre su accordo preventivo fra le parti, le stesse avranno diritto ad avere due venerdì a testa con la figlia. Nel weekend di competenza della signora sempre che non ci siano altri programmi Pt_1
e garantendo sempre il diritto di visita ai nonni materni, la stessa si mostra disponibile a concedere al signor di passare il sabato mattina e/o il sabato pomeriggio con la figlia, mentre la CP_1
signora si trova a lavoro, ovviamente sempre previo accordo e comunicazione fra le parti. Pt_1
Per quanto riguarda le vacanze estive, quindici giorni consecutivi d'estate da indicare entro maggio. Adozione del principio dell'alternanza per le festività, ad anni alterni, la vigilia con la madre e il Natale con il padre, 31 dicembre con la madre e primo gennaio con il padre, Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre. Per l'anno seguente lo schema sarà invertito. Compleanno ad anni alterni. Durante le vacanze estive, ad esclusione dei 15 giorni consecutivi d'estate del padre e della madre, verrà mantenuto lo schema del diritto di visita. I coniugi, previo accordo tempestivo, potranno derogare per alternarsi, alla luce delle vacanze scolastiche della minore. In caso di mancato accordo, rimane fermo il diritto di visita come sopra declinato. Per quanto riguarda le
2 festività natalizie, escluse quelle su indicate, diritto di visita come sopra indicato si estenderà a tutto il periodo, considerando però le maggiori possibilità di trascorrere del tempo con la minore del padre, stante la chiusura dell'azienda dove lavora. Pertanto, previo accordo fra le parti, vi potranno essere delle ore aggiuntive che dovranno essere comunicate con tempestivo preavviso per una migliore organizzazione, garantendo ovviamente sempre i weekend come sopra stabiliti. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli spostamenti e dove si trova la minore quando è con uno o con l'altra. Inoltre, le parti reciprocamente si impegnano a far avere la giusta comunicazione della minore con l'altro genitore, attraverso videochiamate nel weekend e nei periodi di lunga permanenza con uno o con l'altro genitore.
5. Mantenimento della minore Il Sig.
versa a titolo di mantenimento della figlia minore tramite accredito in c/c in favore della CP_1
sig.ra entro e non oltre il giorno 11 di ogni mese, la somma pari ad Euro 350,00, assegno Pt_1
che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT, se positiva. Ha già versato da gennaio 2024 la somma di Euro 300,00 al mese e dal deposito verserà Euro 350 al mese come sopra indicato, senza alcuna integrazione per gli assegni già versati (differenza tra
Euro 350 ed Euro 300). La sig.ra percepirà e riterrà integralmente l'assegno unico. ALTRE Pt_1
CONDIZIONI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI 6. le parti concordano che: a. il Sig. si CP_1
farà carico: i. di versare il 50% delle rate di mutuo ipotecario sulla casa coniugale fino all'estinzione; b. la Sig.ra si farà carico: i. della rate, fino all'estinzione, del fotovoltaico di Pt_1
cui al doc. 27; ii. delle utenze correlate alla casa coniugale;
iii. delle spese ordinarie relative alla casa coniugale;
iv. rinuncia a richiedere eventuali quote per debito rateizzato in tre rate con
[...]
con rimessione di ogni debito;
v. del 50% delle rate di mutuo ipotecario per Controparte_2
l'abitazione coniugale fino all'estinzione;
7. le parti danno atto che il Sig. ha trasferito CP_1 alla Signora la proprietà dell'autovettura Mitsubishi GA0G GA112 AC55A;
8. Le spese Pt_1
straordinarie relative alla casa coniugale saranno divise al 50% tra le parti;
9. Non verrà disposto un assegno divorzile da un coniuge all'altro. Con quanto indicato ai punti che precedono, i coniugi dichiarano di aver quindi definito tutti i loro rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 9 gennaio 2025, le parti in epigrafe indicate domandavano la separazione consensuale e il divorzio congiunto. Le parti esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso in data 11 settembre 2000 in Alessandria (AL), optando in tale sede per il regime della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nascevano a Novi Ligure (AL) il figlio in data 1 gennaio 2001, maggiorenne ed economicamente autosufficiente e la figlia Per_2
3 minore , in data 25 settembre 2011. Per_1
Le parti addivenivano a separazione consensuale con Sentenza di omologa n. 74/2025, emessa dal
Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 14 marzo 2025, nel presente procedimento.
Le parti, con note scritte depositate in data 29 settembre 2025, riportandosi integralmente al ricorso introduttivo, insistevano per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili di matrimonio, alle concordate condizioni contenute nel ricorso introduttivo.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che i medesimi addivennero a separazione consensuale con
Sentenza di omologa n. 74/2025, emessa dal Tribunale di Alessandria, in data 14 marzo 2025, nel presente procedimento. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso;
pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I restanti accordi tra i coniugi possono venire omologati non risultando in contrasto con norme imperative.
Quanto agli accordi raggiunti dai genitori in ordine all'affido, visite e mantenimento della figlia
, detti accordi, rispettosi della bigenitorialità, appaiono nell'interesse della minore e possono Per_1
venire recepiti.
Spese compensate stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Sig.ri (C.F. Parte_1
e (C.F. ), i quali C.F._1 Controparte_1 C.F._2
hanno contratto matrimonio ad Alessandria (AL), in data 11 settembre 2000 (Anno 2000 Parte
II Serie A N. 142);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alessandria (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
assegna la casa famigliare ubicata nel Comune di AT ND (AL), in Vicolo
Colombo, 10, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla Signora nell'interesse della Pt_1
figlia minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando la stessa non avrà
4 raggiunto l'autosufficienza economica;
affida la figlia minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1
responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
dispone, per quanto riguarda il diritto di visita del padre, che i genitori avranno diritto ad avere due weekend al mese, cercando ovviamente di garantire l'alternanza degli stessi, ma con possibilità che siano anche consecutivi;
in ogni caso il signor nella settimana in cui CP_1
avrà la turnazione 14/22, avrà diritto al weekend con la figlia dalle otto del mattino del sabato alle 21 della domenica. Per quanto riguarda il diritto di visita infrasettimanale, quando il signor avrà la turnazione dalle 22 alle 6 del mattino, terrà con sé la figlia dalle ore 15 CP_1
alle ore 18 nei giorni del martedì e giovedì; quando invece il signor avrà la CP_1
turnazione dalle 6:00 del mattino alle 14:00, terrà con sé la minore nei giorni del lunedì e mercoledì dalle ore 17:30 alle ore 20:30. Per quanto riguarda il venerdì, in base alla turnazione e sempre su accordo preventivo fra le parti, le stesse avranno diritto ad avere due venerdì a testa con la figlia. Nel weekend di competenza della signora sempre che non Pt_1
ci siano altri programmi e garantendo sempre il diritto di visita ai nonni materni, la stessa si mostra disponibile a concedere al signor di passare il sabato mattina e/o il sabato CP_1
pomeriggio con la figlia, mentre la signora si trova a lavoro, ovviamente sempre previo Pt_1
accordo e comunicazione fra le parti. Per quanto riguarda le vacanze estive, quindici giorni consecutivi d'estate da indicare entro maggio. Adozione del principio dell'alternanza per le festività, ad anni alterni, la vigilia con la madre e il Natale con il padre, 31 dicembre con la madre e primo gennaio con il padre, Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre. Per l'anno seguente lo schema sarà invertito. Compleanno ad anni alterni. Durante le vacanze estive, ad esclusione dei 15 giorni consecutivi d'estate del padre e della madre, verrà mantenuto lo schema del diritto di visita. I genitori, previo accordo tempestivo, potranno derogare per alternarsi, alla luce delle vacanze scolastiche della minore. In caso di mancato accordo, rimane fermo il diritto di visita come sopra declinato. Per quanto riguarda le festività natalizie, escluse quelle su indicate, diritto di visita come sopra indicato si estenderà a tutto il periodo, considerando però le maggiori possibilità di trascorrere del tempo con la minore del padre, stante la chiusura dell'azienda dove lavora. Pertanto, previo accordo fra le parti, vi
5 potranno essere delle ore aggiuntive che dovranno essere comunicate con tempestivo preavviso per una migliore organizzazione, garantendo ovviamente sempre i weekend come sopra stabiliti. I genitori si impegneranno a comunicarsi reciprocamente gli spostamenti e dove si trova la minore quando è con uno o con l'altra. Inoltre, le parti reciprocamente si impegneranno a far avere la giusta comunicazione della minore con l'altro genitore, attraverso videochiamate nel weekend e nei periodi di lunga permanenza con uno o con l'altro genitore;
dispone che il Sig. versi a titolo di mantenimento della figlia minore, tramite accredito in CP_1
c/c in favore della sig.ra entro e non oltre il giorno 11 di ogni mese, la somma pari ad Pt_1
€ 350,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT, se positiva;
dà atto che la sig.ra percepirà e riterrà integralmente l'Assegno unico;
Pt_1
dà atto che le parti concordano che il Sig. si farà carico di versare il 50% delle rate di CP_1 mutuo ipotecario sulla casa coniugale fino all'estinzione; la Sig.ra si farà carico: delle Pt_1 rate, fino all'estinzione, del fotovoltaico di cui al doc. 27; delle utenze correlate alla casa coniugale;
delle spese ordinarie relative alla casa coniugale;
rinuncia a richiedere eventuali quote per debito rateizzato in tre rate con con rimessione di ogni Controparte_2 debito;
del 50% delle rate di mutuo ipotecario per l'abitazione coniugale fino all'estinzione;
dà atto che le parti dichiarano che il Sig. ha trasferito alla Signora la proprietà CP_1 Pt_1 dell'autovettura Mitsubishi GA0G GA112 AC55A;
dà atto che le spese straordinarie relative alla casa coniugale saranno divise al 50% tra le parti;
dà atto che, con quanto indicato ai punti che precedono, i coniugi dichiarano di aver quindi definito tutti i loro rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 14 ottobre 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SS
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 28/2025, in materia di separazione consensuale e divorzio congiunto ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nata ad [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. ZOCCO ANTONELLA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato ad [...], il Controparte_1 C.F._2
29/01/1967, con l'Avv. GANDINI CHIARA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] LE CONDIZIONI DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO 1. La dimora coniugale, di proprietà in comune tra i Ricorrenti al 50% cadauno, ubicata nel Comune di
1 AT ND (AL), in Vicolo Colombo, 10, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Signora nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente, ed Pt_1 in ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. PIANO
GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE 2. La minore resta Persona_1 Per_1
affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Affidamento congiunto della minore, con collocamento prevalente presso la madre, con assegnazione della casa coniugale alla Signora che ivi risiederà con la Pt_1 minore.
4. Diritto di visita del padre. Il sig. ha un'attività lavorativa su base di tre CP_1
turnazioni (notte, giorno e pomeridiano). I Ricorrenti avranno diritto ad avere due weekend al mese, cercando ovviamente di garantire l'alternanza degli stessi, ma con possibilità che siano anche consecutivi;
in ogni caso si garantisce al signor che nella settimana in cui avrà la CP_1
turnazione 14/22, avrà diritto al weekend con la figlia dalle otto del mattino del sabato alle 21 della domenica. Per quanto riguarda il diritto di visita infrasettimanale i coniugi stabiliscono che quando il signor avrà la turnazione dalle 22 alle 6 del mattino, terrà con sé la figlia dalle CP_1
ore 15 alle ore 18 nei giorni del martedì e giovedì; quando invece il signor avrà la CP_1
turnazione dalle 6:00 del mattino alle 14:00, terrà con sé la minore nei giorni del lunedì e mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 20.30. Per quanto riguarda il venerdì, in base alla turnazione e sempre su accordo preventivo fra le parti, le stesse avranno diritto ad avere due venerdì a testa con la figlia. Nel weekend di competenza della signora sempre che non ci siano altri programmi Pt_1
e garantendo sempre il diritto di visita ai nonni materni, la stessa si mostra disponibile a concedere al signor di passare il sabato mattina e/o il sabato pomeriggio con la figlia, mentre la CP_1
signora si trova a lavoro, ovviamente sempre previo accordo e comunicazione fra le parti. Pt_1
Per quanto riguarda le vacanze estive, quindici giorni consecutivi d'estate da indicare entro maggio. Adozione del principio dell'alternanza per le festività, ad anni alterni, la vigilia con la madre e il Natale con il padre, 31 dicembre con la madre e primo gennaio con il padre, Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre. Per l'anno seguente lo schema sarà invertito. Compleanno ad anni alterni. Durante le vacanze estive, ad esclusione dei 15 giorni consecutivi d'estate del padre e della madre, verrà mantenuto lo schema del diritto di visita. I coniugi, previo accordo tempestivo, potranno derogare per alternarsi, alla luce delle vacanze scolastiche della minore. In caso di mancato accordo, rimane fermo il diritto di visita come sopra declinato. Per quanto riguarda le
2 festività natalizie, escluse quelle su indicate, diritto di visita come sopra indicato si estenderà a tutto il periodo, considerando però le maggiori possibilità di trascorrere del tempo con la minore del padre, stante la chiusura dell'azienda dove lavora. Pertanto, previo accordo fra le parti, vi potranno essere delle ore aggiuntive che dovranno essere comunicate con tempestivo preavviso per una migliore organizzazione, garantendo ovviamente sempre i weekend come sopra stabiliti. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli spostamenti e dove si trova la minore quando è con uno o con l'altra. Inoltre, le parti reciprocamente si impegnano a far avere la giusta comunicazione della minore con l'altro genitore, attraverso videochiamate nel weekend e nei periodi di lunga permanenza con uno o con l'altro genitore.
5. Mantenimento della minore Il Sig.
versa a titolo di mantenimento della figlia minore tramite accredito in c/c in favore della CP_1
sig.ra entro e non oltre il giorno 11 di ogni mese, la somma pari ad Euro 350,00, assegno Pt_1
che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT, se positiva. Ha già versato da gennaio 2024 la somma di Euro 300,00 al mese e dal deposito verserà Euro 350 al mese come sopra indicato, senza alcuna integrazione per gli assegni già versati (differenza tra
Euro 350 ed Euro 300). La sig.ra percepirà e riterrà integralmente l'assegno unico. ALTRE Pt_1
CONDIZIONI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI 6. le parti concordano che: a. il Sig. si CP_1
farà carico: i. di versare il 50% delle rate di mutuo ipotecario sulla casa coniugale fino all'estinzione; b. la Sig.ra si farà carico: i. della rate, fino all'estinzione, del fotovoltaico di Pt_1
cui al doc. 27; ii. delle utenze correlate alla casa coniugale;
iii. delle spese ordinarie relative alla casa coniugale;
iv. rinuncia a richiedere eventuali quote per debito rateizzato in tre rate con
[...]
con rimessione di ogni debito;
v. del 50% delle rate di mutuo ipotecario per Controparte_2
l'abitazione coniugale fino all'estinzione;
7. le parti danno atto che il Sig. ha trasferito CP_1 alla Signora la proprietà dell'autovettura Mitsubishi GA0G GA112 AC55A;
8. Le spese Pt_1
straordinarie relative alla casa coniugale saranno divise al 50% tra le parti;
9. Non verrà disposto un assegno divorzile da un coniuge all'altro. Con quanto indicato ai punti che precedono, i coniugi dichiarano di aver quindi definito tutti i loro rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 9 gennaio 2025, le parti in epigrafe indicate domandavano la separazione consensuale e il divorzio congiunto. Le parti esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso in data 11 settembre 2000 in Alessandria (AL), optando in tale sede per il regime della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nascevano a Novi Ligure (AL) il figlio in data 1 gennaio 2001, maggiorenne ed economicamente autosufficiente e la figlia Per_2
3 minore , in data 25 settembre 2011. Per_1
Le parti addivenivano a separazione consensuale con Sentenza di omologa n. 74/2025, emessa dal
Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 14 marzo 2025, nel presente procedimento.
Le parti, con note scritte depositate in data 29 settembre 2025, riportandosi integralmente al ricorso introduttivo, insistevano per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili di matrimonio, alle concordate condizioni contenute nel ricorso introduttivo.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che i medesimi addivennero a separazione consensuale con
Sentenza di omologa n. 74/2025, emessa dal Tribunale di Alessandria, in data 14 marzo 2025, nel presente procedimento. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso;
pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I restanti accordi tra i coniugi possono venire omologati non risultando in contrasto con norme imperative.
Quanto agli accordi raggiunti dai genitori in ordine all'affido, visite e mantenimento della figlia
, detti accordi, rispettosi della bigenitorialità, appaiono nell'interesse della minore e possono Per_1
venire recepiti.
Spese compensate stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Sig.ri (C.F. Parte_1
e (C.F. ), i quali C.F._1 Controparte_1 C.F._2
hanno contratto matrimonio ad Alessandria (AL), in data 11 settembre 2000 (Anno 2000 Parte
II Serie A N. 142);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alessandria (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
assegna la casa famigliare ubicata nel Comune di AT ND (AL), in Vicolo
Colombo, 10, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla Signora nell'interesse della Pt_1
figlia minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando la stessa non avrà
4 raggiunto l'autosufficienza economica;
affida la figlia minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1
responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
dispone, per quanto riguarda il diritto di visita del padre, che i genitori avranno diritto ad avere due weekend al mese, cercando ovviamente di garantire l'alternanza degli stessi, ma con possibilità che siano anche consecutivi;
in ogni caso il signor nella settimana in cui CP_1
avrà la turnazione 14/22, avrà diritto al weekend con la figlia dalle otto del mattino del sabato alle 21 della domenica. Per quanto riguarda il diritto di visita infrasettimanale, quando il signor avrà la turnazione dalle 22 alle 6 del mattino, terrà con sé la figlia dalle ore 15 CP_1
alle ore 18 nei giorni del martedì e giovedì; quando invece il signor avrà la CP_1
turnazione dalle 6:00 del mattino alle 14:00, terrà con sé la minore nei giorni del lunedì e mercoledì dalle ore 17:30 alle ore 20:30. Per quanto riguarda il venerdì, in base alla turnazione e sempre su accordo preventivo fra le parti, le stesse avranno diritto ad avere due venerdì a testa con la figlia. Nel weekend di competenza della signora sempre che non Pt_1
ci siano altri programmi e garantendo sempre il diritto di visita ai nonni materni, la stessa si mostra disponibile a concedere al signor di passare il sabato mattina e/o il sabato CP_1
pomeriggio con la figlia, mentre la signora si trova a lavoro, ovviamente sempre previo Pt_1
accordo e comunicazione fra le parti. Per quanto riguarda le vacanze estive, quindici giorni consecutivi d'estate da indicare entro maggio. Adozione del principio dell'alternanza per le festività, ad anni alterni, la vigilia con la madre e il Natale con il padre, 31 dicembre con la madre e primo gennaio con il padre, Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre. Per l'anno seguente lo schema sarà invertito. Compleanno ad anni alterni. Durante le vacanze estive, ad esclusione dei 15 giorni consecutivi d'estate del padre e della madre, verrà mantenuto lo schema del diritto di visita. I genitori, previo accordo tempestivo, potranno derogare per alternarsi, alla luce delle vacanze scolastiche della minore. In caso di mancato accordo, rimane fermo il diritto di visita come sopra declinato. Per quanto riguarda le festività natalizie, escluse quelle su indicate, diritto di visita come sopra indicato si estenderà a tutto il periodo, considerando però le maggiori possibilità di trascorrere del tempo con la minore del padre, stante la chiusura dell'azienda dove lavora. Pertanto, previo accordo fra le parti, vi
5 potranno essere delle ore aggiuntive che dovranno essere comunicate con tempestivo preavviso per una migliore organizzazione, garantendo ovviamente sempre i weekend come sopra stabiliti. I genitori si impegneranno a comunicarsi reciprocamente gli spostamenti e dove si trova la minore quando è con uno o con l'altra. Inoltre, le parti reciprocamente si impegneranno a far avere la giusta comunicazione della minore con l'altro genitore, attraverso videochiamate nel weekend e nei periodi di lunga permanenza con uno o con l'altro genitore;
dispone che il Sig. versi a titolo di mantenimento della figlia minore, tramite accredito in CP_1
c/c in favore della sig.ra entro e non oltre il giorno 11 di ogni mese, la somma pari ad Pt_1
€ 350,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT, se positiva;
dà atto che la sig.ra percepirà e riterrà integralmente l'Assegno unico;
Pt_1
dà atto che le parti concordano che il Sig. si farà carico di versare il 50% delle rate di CP_1 mutuo ipotecario sulla casa coniugale fino all'estinzione; la Sig.ra si farà carico: delle Pt_1 rate, fino all'estinzione, del fotovoltaico di cui al doc. 27; delle utenze correlate alla casa coniugale;
delle spese ordinarie relative alla casa coniugale;
rinuncia a richiedere eventuali quote per debito rateizzato in tre rate con con rimessione di ogni Controparte_2 debito;
del 50% delle rate di mutuo ipotecario per l'abitazione coniugale fino all'estinzione;
dà atto che le parti dichiarano che il Sig. ha trasferito alla Signora la proprietà CP_1 Pt_1 dell'autovettura Mitsubishi GA0G GA112 AC55A;
dà atto che le spese straordinarie relative alla casa coniugale saranno divise al 50% tra le parti;
dà atto che, con quanto indicato ai punti che precedono, i coniugi dichiarano di aver quindi definito tutti i loro rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 14 ottobre 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
6