TAR Trieste, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 165
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Sentenza 27 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 43 T.U.L.P.S. e dell’art.3 della L. n.241 del 1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che l’Amministrazione, nell’esercizio dei poteri di prevenzione, effettua valutazioni prognostiche probabilistiche e non necessita di attendere l’esito del processo penale. Il provvedimento rientra nella categoria dei provvedimenti preventivi/cautelari e si basa su un giudizio prognostico ispirato al principio di precauzione per prevenire rischi potenziali per la sicurezza pubblica. La presentazione di denunce-querele per condotte violente o moleste è considerata sufficientemente indicativa di una situazione di oggettiva conflittualità. Nel caso specifico, il giudizio prognostico di non affidabilità è stato determinato da comportamenti molesti e ingerenti nel vicinato, posti in essere in concorso con la compagna già condannata per atti persecutori. Il ricorrente non nega i comportamenti, ma li giustifica come reazione a provocazioni, il che rivela una tendenziale incapacità di convivere pacificamente e una pericolosa tendenza a farsi giustizia da sé. Il sindacato del giudice amministrativo si limita alla congruità e logicità della motivazione, censurabile solo se mancante o manifestamente illogica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trieste, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 165
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
    Numero : 165
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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