Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00165/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00499/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 499 del 2025, proposto dal sig-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Mattia Matarazzo e Laura Martin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Prefettura di Pordenone (Ufficio Territoriale del Governo Pordenone), nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale, in Trieste, piazza Dalmazia, n.3, sono ex lege domiciliati;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. di uscita n. 0030563 del 22.05.2025 emesso dalla Prefettura di Pordenone e notificato in data 07.07.2025 con cui è stato vietato al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di parte resistente;
Visti tutti gli atti della causa;
designato Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il Presidente Cons. RL DI de OH di Grisì e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Prefetto di Pordenone ha vietato al Sig. -OMISSIS- - d’ora innanzi denominato “ricorrente” - di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
Il provvedimento in questione è stato adottato sulla scorta dei fatti esposti nel capo di imputazione con cui il ricorrente è stato rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 81, 110 e 612 bis c.p. (atti persecutori in concorso).
Con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato il provvedimento in questione e ne chiede l’annullamento per i motivi indicati nella successiva parte della presente sentenza.
Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione resistente ha eccepito l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive richieste, eccezioni e controdeduzioni.
Infine, all’udienza fissata per la discussione di merito, la causa è stata posta in decisione.
IR
1. Il ricorso è infondato.
Con unico articolato mezzo di gravame, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 43 T.U.L.P.S. e dell’art.3 della L. n.241 del 1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione deducendo che l’Amministrazione ha adottato il provvedimento in mancanza di un analitico accertamento dei fatti, essendosi limitata a recepire pedissequamente ed acriticamente le risultanze delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica; senza aver atteso gli esiti del processo penale e senza aver svolto alcuna autonoma valutazione.
L’articolata doglianza non può essere condivisa.
1.1. Quanto al primo profilo, giova preliminarmente sottolineare che nell’esercizio dei poteri di prevenzione, l’Amministrazione effettua valutazioni prognostiche a contenuto probabilistico , sicchè non occorre affatto che prima di adottare il provvedimento preventivo Essa attenda gli esiti del processo penale.
Né occorre che sussistano gli elementi costitutivi del reato, o del tentativo di commetterlo; e ciò in quanto la valutazione prognostica è volta a prevenire (e non a reprimere ) condotte anche semplicemente pericolose o che possano determinare condizioni che pongano in pericolo le persone.
Ora, il provvedimento di divieto detenzione armi per cui è causa - adottato in forza dell’art.39 del R.D. 18 giugno 1931 n.773 - rientra a pieno titolo nella categoria dei provvedimenti a contenuto preventivo/cautelare (e non sanzionatorio) e pertanto non può che basarsi - anch’esso - su un giudizio prognostico (CS, VI, 6 luglio 2010, n.4280) che implica una valutazione probabilistica circa il pericolo di abuso delle armi; valutazione ispirata al principio di precauzione e finalizzata a prevenire rischi potenziali per la sicurezza pubblica.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, tale principio di precauzione impone di valutare qualsiasi vicenda o situazione personale che possa rappresentare un indizio di inaffidabilità in capo al soggetto detentore di armi (CS., III, 1.4.2015, n.1731; id., 6.7.2010, n. 4280).
E’ quindi legittimo il provvedimento prefettizio inibitorio - in quanto ispirato al principio di massima cautela - anche quando il procedimento penale sia ancora in corso, qualora sia prevalente l’interesse ad evitare pericoli per la pubblica incolumità rispetto all’interesse privato di detenere armi.
Ed al riguardo, in più occasioni il Consiglio di Stato ha ribadito che la presentazione di denunce-querele per condotte violente o moleste può essere considerata sufficientemente indicativa di una situazione di oggettiva conflittualità nei rapporti di vicinato , tale da non rendere inverosimile il rischio di episodi di violenza o di reazione impulsiva o imponderata.
Nel caso di specie, il giudizio prognostico di non affidabilità a carico del ricorrente circa l’abuso di armi è stato determinato dagli elementi oggettivi contenuti nell’atto dell’A.G. , ove si imputano al ricorrente comportamenti molesti e ingerenti nei confronti del vicinato posti in essere in concorso con la compagna, peraltro già condannata con pena patteggiata per atti persecutori nel 2023; comportamenti sintomatici di persona con scarso autocontrollo e non rispettosa della civile convivenza, caratteristiche - queste - incompatibili con la detenzione di armi, anche solo secondo il “comune sentire”, come motivato nell’atto impugnato.
D’altro canto, dal contenuto del ricorso emerge che il ricorrente non nega di aver posto in essere le condotte che hanno destato preoccupazione nei vicini , ma si giustifica sostenendo che i comportamenti in questione non sono gravi né idonei a pregiudicare i suoi vicini (che lo hanno denunciato); e che comunque sono stati indotti da (e sono dunque conseguenza di) provocazioni perpetrate nei suoi confronti. Senonchè, tale tesi aggrava la posizione del ricorrente, in quanto rivela una sua tendenziale “incapacità” di convivere pacificamente ed un sua pericolosa tendenza a reagire ed a farsi giustizia arbitrariamente.
1.2. Per il resto, in ordine al vizio di eccesso di potere lamentato dal ricorrente non resta che richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il sindacato del giudice amministrativo si limita alla valutazione della congruità e logicità della motivazione adottata dall’Autorità amministrativa ed è censurabile solamente se detta motivazione è del tutto mancante o manifestamente illogica (C.d.S., sez. IV, sent. 1440 del 19.12.1997).
Al riguardo, la giurisprudenza è costante (per tutte, Cons. di Stato n. 1432 del 28 marzo 2007) nel ritenere che, salvo il tradizionale limite dell’onere della motivazione, la valutazione cui è chiamata l’Amministrazione titolare del potere in materia di pubblica sicurezza, non può mai essere contestata nel merito, se non per illogicità e travisamento dei fatti. Sfugge, in particolare, al sindacato di legittimità, pur nei limiti anzidetti, l’apprezzamento amministrativo relativo alla prognosi di non abuso delle armi (C.d.S., VI, n. 2576 del 10/05/2006).
2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va respinto.
Considerata la reciproca litigiosità fra il ricorrente ed i vicini e la vischiosità della situazione, si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), respinge il ricorso.
Compensa le spese fra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
RL DI de OH di Grisi', Presidente, Estensore
Manuela Sinigoi, Consigliere
Claudia Micelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RL DI de OH di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.