Articolo 399 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 398Articolo 400
Versione
6 maggio 1952
Art. 399.
(Vendita degli oggetti)


Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 195 del codice, qualora il valore degli oggetti superi le lire ventimila, l'autorita' che ne ha la custodia procede alla vendita a pubblici incanti o a licitazione privata.
Se gli oggetti sono deteriorabili o non superano il valore di lire ventimila, la vendita avviene a trattativa privata.
L'autorita' che procede alla vendita, prima di consegnare gli oggetti venduti, informa l'autorita' doganale.
I proventi della vendita, per il periodo indicato nel terzo comma dell'articolo 195 del codice, sono depositati a cura dell'autorita' che ha proceduto alla vendita presso un istituto di credito determinato dal ministero della marina mercantile.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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