Art. 2. 1. A decorrere dal 1 luglio 1990 le ostetriche iscritte all'albo professionale ed esercenti la libera professione sono obbligatoriamente iscritte alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Sono escluse dall'iscrizione alla predetta gestione le ostetriche iscritte ad altra forma di assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
2. Alle ostetriche iscritte all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche alla data del 30 giugno 1990, ivi comprese quelle che hanno esercitato la facolta' di proseguire nell'assicurazione presso l'Ente stesso ai sensi del sesto comma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1980, n. 127 , sono restituiti, a domanda, i contributi versati, maggiorati degli interessi al tasso legale. Tale domanda deve essere presentata al commissario liquidatore del predetto Ente entro il 31 dicembre 1990 o, successivamente a tale data, al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.
3. Le ostetriche iscritte alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali ai sensi del comma 1 possono riscattare, con oneri a proprio carico e con domanda da presentare entro il 31 dicembre 1990, un numero di anni non superiore a quello di iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche, e comunque non superiore a ventiquattro, mediante versamento, entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dei contributi vigenti nella gestione speciale stessa in ciascuno degli anni compresi nel periodo riscattato, maggiorati degli interessi al tasso legale.
4. Le ostetriche titolari di trattamento pensionistico a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche alla data del 30 giugno 1990, che proseguano l'esercizio della libera professione, sono escluse dall'iscrizione alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali ed hanno diritto, a domanda, alla restituzione dei contributi, maggiorati degli interessi al tasso legale, versati a norma del terzo comma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1980, n. 127 , e che non abbiano gia' dato titolo alla rivalutazione della pensione prevista da detto comma. Tale domanda deve essere presentata al commissario liquidatore del predetto Ente entro il 31 dicembre 1990 o, successivamente a tale data, al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.
Note all'art. 2:
- Il testo del sesto comma dell'art. 3 della citata legge n. 127/80 e' il seguente:
"Le ostetriche che alla data di entata in vigore della presente legge risultino iscrite all'Enpao e contemporaneamente ad altra forma di previdenza obbligatoria, pur cessando dall'obbligo dell'iscrizione, conservano tuttavia la facolta' di proseguire nell'assicurazione con le stesse modalita' previste dalla presente legge. Tale facolta' deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
- Il testo del terzo comma dell'art. 3 della citata legge n. 127/80 e' il seguente:
"L'iscritta che goda del trattamento di pensione di vecchiaia a carico dell'ente e continui a svolgere attivita' professionale, e' tenuta al versamento del contributo in misura ridotta del 50 per cento. In tal caso avra' diritto alla rivalutazione della pensione al compimento dei cinque anni dal pensionamento e in ragione, per ogni anno di ulteriore contribuzione, dello 0,9 per cento della media annua del reddito imponibile dichiarato nel quinquennio considerato".
2. Alle ostetriche iscritte all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche alla data del 30 giugno 1990, ivi comprese quelle che hanno esercitato la facolta' di proseguire nell'assicurazione presso l'Ente stesso ai sensi del sesto comma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1980, n. 127 , sono restituiti, a domanda, i contributi versati, maggiorati degli interessi al tasso legale. Tale domanda deve essere presentata al commissario liquidatore del predetto Ente entro il 31 dicembre 1990 o, successivamente a tale data, al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.
3. Le ostetriche iscritte alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali ai sensi del comma 1 possono riscattare, con oneri a proprio carico e con domanda da presentare entro il 31 dicembre 1990, un numero di anni non superiore a quello di iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche, e comunque non superiore a ventiquattro, mediante versamento, entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dei contributi vigenti nella gestione speciale stessa in ciascuno degli anni compresi nel periodo riscattato, maggiorati degli interessi al tasso legale.
4. Le ostetriche titolari di trattamento pensionistico a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche alla data del 30 giugno 1990, che proseguano l'esercizio della libera professione, sono escluse dall'iscrizione alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali ed hanno diritto, a domanda, alla restituzione dei contributi, maggiorati degli interessi al tasso legale, versati a norma del terzo comma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1980, n. 127 , e che non abbiano gia' dato titolo alla rivalutazione della pensione prevista da detto comma. Tale domanda deve essere presentata al commissario liquidatore del predetto Ente entro il 31 dicembre 1990 o, successivamente a tale data, al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.
Note all'art. 2:
- Il testo del sesto comma dell'art. 3 della citata legge n. 127/80 e' il seguente:
"Le ostetriche che alla data di entata in vigore della presente legge risultino iscrite all'Enpao e contemporaneamente ad altra forma di previdenza obbligatoria, pur cessando dall'obbligo dell'iscrizione, conservano tuttavia la facolta' di proseguire nell'assicurazione con le stesse modalita' previste dalla presente legge. Tale facolta' deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
- Il testo del terzo comma dell'art. 3 della citata legge n. 127/80 e' il seguente:
"L'iscritta che goda del trattamento di pensione di vecchiaia a carico dell'ente e continui a svolgere attivita' professionale, e' tenuta al versamento del contributo in misura ridotta del 50 per cento. In tal caso avra' diritto alla rivalutazione della pensione al compimento dei cinque anni dal pensionamento e in ragione, per ogni anno di ulteriore contribuzione, dello 0,9 per cento della media annua del reddito imponibile dichiarato nel quinquennio considerato".