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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/11/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 1478/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
28.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 11.06.2025 da , rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. CATTOLICO INCALDANA DANIELA, e da rappresentato e Parte_2 difeso dall'avv. UCCIERO NICOLA;
tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in VILLA DI BRIANO (CE) in data
07.08.1977 dal quale sono nati figli, attualmente maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
a) I coniugi vivranno separati: nello specifico, mentre il sig. continuerà Parte_2 ad abitare presso la casa coniugale in locazione sita in Mondragone (CE), via Genova n.
28, sostenendone il canone, la sig.ra trasferirà la propria residenza Parte_1 presso la di lei figlia, , sita in Mondragone (CE), via Goito n. 14; Parte_3
b) I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti;
c) Ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; 1 visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e , Parte_1 Parte_2 nato il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLA DI BRIANO (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 28, parte II, serie A, anno 1977);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 28.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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