Rigetto
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/04/2025, n. 2960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2960 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02960/2025REG.PROV.COLL.
N. 01141/2024 REG.RIC.
N. 01205/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1141 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Virginia Cerullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero della Difesa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 1205 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Virginia Cerullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, non costituiti in giudizio;
per la riforma
quanto al ricorso n. 1141 del 2024:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Molise (sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti,
quanto al ricorso n. 1205 del 2024:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Molise (sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti,
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione, nel primo dei due giudizi, di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il Pres. Oberdan Forlenza e udito per l’appellante l’avvocato Silvia Pitolli per Virginia Cerullo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con l’appello r.g. n. 1141/2024, il signor -OMISSIS- impugna la sentenza 13 giugno 2023 -OMISSIS-, con la quale il TAR per il Molise, sez. I, ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso proposto avverso il provvedimento del Ministero della Difesa 18 luglio 2022, di irrogazione della sanzione disciplinare della perdita del grado per motivi disciplinari e cessazione dal servizio permanente.
La sentenza impugnata ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso per tardività del suo deposito.
Si legge nella sentenza impugnata che “dall’esame degli atti risulta che l’impugnativa è stata notificata al Ministero della Difesa e al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri in data 15 settembre 2022; il ricorso è stato però poi successivamente depositato solamente in data 10 novembre 2022”, con decorso del termine perentorio per il suo deposito, ex art. 45, c. 1, cpa., come eccepito dall’amministrazione statale costituita.
Benché il ricorrente abbia opposto che il ricorso era già stato inviato a mezzo pec in precedenza in data 30 settembre 2022, la sentenza afferma:
- “le regole proprie del processo amministrativo telematico . . . per quanto concerne, in particolare, il deposito del ricorso introduttivo e degli altri atti processuali ad esso assimilati (motivi aggiunti, ricorso incidentale, etc.) non consentono, invero, di reputare sufficiente al perfezionamento del deposito stesso il mero fatto de ricevimento delle due pec di avvenuta accettazione e consegna”;
- ai sensi dell’art. 13 delle norme di attuazione al c.p.a. e degli artt. 9 e 7 (rispettivamente) degli allegati 1 e 2 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021, “i difensori delle parti sono resi consapevoli del fatto che il procedimento di deposito del ricorso può intendersi perfezionato solo a seguito della ricezione della cd. terza PEC, ossia quella di cui al comma 4 del citato art. 7 (che contiene anche il n. di r.g. assegnato al ricorso);
- “pertanto, il fatto che nella presente vicenda l’avvocato di parte ricorrente avesse ricevuto, in occasione del suo tentativo di deposito del 30 settembre 2022, le prime due PEC di avvenuta accettazione e consenso, costituisce circostanza irrilevante ai fini del perfezionamento dell’iter di deposito dell’atto processuale, che in difetto di una cd. terza PEC favorevole non poteva in alcun modo essersi perfezionato”;
- inoltre, non sussiste la possibilità di riconoscere l’errore scusabile, posto che: i) “la normativa tecnica citata . . . rende evidente che il ricevimento delle sole due PEC di avvenuta accettazione e consegna del modulo di deposito costituiva una circostanza che non avrebbe potuto assicurare in alcun modo che il deposito in discussione si fosse perfezionato”; ii) la verifica del perfezionamento del deposito “è stata effettuata solo ben oltre un mese dopo, visto che il deposito non andato a buon fine era stato tentato il 30 settembre 2022, mentre quello regolare è stato effettuato il 10 novembre 2022”; iii) risulta la comunicazione “con la quale il sistema informatico con pec del 30 settembre 2022 . . . aveva debitamente notiziato il legale del ricorrente del fatto che il deposito del ricorso in questione non era allora andato a buon fine (mediante la cd. terza PEC)”, di modo che “la parte ricorrente sin dalla stessa data del 30 settembre 2022 aveva avuto piena conoscenza del fatto che il deposito del ricorso inizialmente tentato non si era perfezionato, e disponeva allora di un ampio periodo di tempo (di 15 gg.) per provvedere alla regolarizzazione del deposito”.
Avverso tale decisione vengono proposti i seguenti motivi di appello:
a) error in iudicando; violazione ed errata applicazione artt. 35, co. , let. a) e 45, co. 1 c.p.a.; artt. 37,44 e 156 cpa in coordinamento con gli artt. 21octies e 2 l. n. 241/1990, nonché con gli artt. 3, 24 e 97 Cost. e con gli artt. 21,41,47,52,53 e 54 CDFUE; eccesso di potere; violazione del diritto di difesa e di un ricorso effettivo alla giustizia; carenza di motivazione: ciò in quanto: a1) “in presenza di oggettive incertezze giurisprudenziali può concedersi alla parte appellante . . . il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile”, posto che vengono contestati “errori materiali nella compilazione del deposito telematico senza provvedere ad emendare prima del decorso del termine, avendo l’esponente prodotto a sostegno delle proprie ragioni non solo le ricevute di accettazione e consegna del sistema con il modulo precompilato e firmato avente data certa, dichiarando l’assenza dell’invio della terza PEC con l’indicazione dell’errore”; a2) “il legislatore ha disposto che fa fede la seconda PEC di consegna” di modo che “eventuali anomalie tecniche (codice errori) successive non rilevano in alcun modo sotto il profilo della validità e tempestività del deposito”; a3) occorre accordare priorità al “principio di legalità sostanziale su quello formale, principio qui violato dal giudice di primo grado”; a4) vi è violazione del numerus clausus dei casi di nullità del ricorso ex art. 44 c.p.a., né è stata disposta “alcuna nullità e/o inammissibiità e/o irricevibilità in caso di mancato deposito per errore del software e/o di deposito incolpevole”;
b) error in iudicando; omessa pronuncia sui n. 6 motivi di ricorso in relazione ai sollevati vizi di eccesso di potere e violazioni reiterate di leggi nazionali ed internazionali ed europee; mancata valutazione delle prove e omessa ammissione di mezzi di prova richiesti; manifesta irragionevolezza, arbitrarietà e travisamento dei fatti; omessa motivazione, perché la sentenza di irricevibilità ha determinato il Collegio di I grado a non entrare nel merito della questione; difetto di motivazione della sentenza impugnata.
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni statali intimate.
All’udienza di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
2. Con l’appello r.g. n. 1205/2024, il signor -OMISSIS- ha riproposto nuovamente il medesimo ricorso già proposto avverso la sentenza 13 giugno 2023 -OMISSIS- del TAR per il Molise, sez. I, ed avente il n. r.g. 1141/2024.
All’udienza di trattazione, la causa, previo avviso in udienza ex art. 73 c.p.a. in ordine a possibili profili di inammissibilità, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
3. Il Collegio deve innanzi tutto procedere alla riunione degli appelli, ai sensi dell’art. 91, comma 1, c.p.a., in quanto entrambi proposti avverso la medesima sentenza.
4. L’appello r.g. n. 1205/2024 deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, nella sostanza, riproduzione del precedente appello r.g. n. 1141/2024, già proposto (ed iscritto a ruolo) avverso la sentenza del TAR per il Molise -OMISSIS-/2023.
5. L’appello r.g. n. 1141/2024 è infondato e deve essere, pertanto, respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
5.1. Quest’ultima ha dichiarato irricevibile il ricorso instaurativo del giudizio di primo grado, in quanto entro il termine perentorio di trenta giorni, prescritto dall’art. 45 c.p.a. per il deposito del ricorso, quest’ultimo non è risultato depositato, secondo le regole che governano il processo amministrativo telematico.
A tal fine, il primo Giudice ha correttamente esposto quali siano le disposizioni in materia e, in particolare, quanto previsto dall’art. 7 , co. 5,, all. 2, del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021, in base al quale “ai fini del rispetto dei termini processuali, una volta ricevuto il messaggio di cui al comma 4, il deposito si considera effettuato nel momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della PEC, di cui al comma 3, lett. a)”.
Ciò significa che, perché l’atto processuale possa considerarsi depositato deve intervenire il messaggio di cui al citato co. 5 (cd. terza pec), che, nella sostanza, certifica l’intervenuto buon esito del deposito (anche “ai fini del rispetto dei termini processuali”), il cha rende quindi possibile che il predetto termine si intenda rispettato alla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 3, lett. a dell’art. 7 (cioè il messaggio inviato dal suo gestore all’avvocato “di avvenuta accettazione della PEC di deposito, con indicazione della data e dell’ora di accettazione”).
Come appare evidente, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante (v. sub a2 del primo motivo di appello), il legislatore ritiene compiuto il deposito dell’atto solo con l’emissione del terzo messaggio, pur disponendo che la data di deposito (una volta che questo sia confermato dal terzo messaggio) sia quella della prima comunicazione di deposito.
Nel caso di specie, tanto non si è verificato; né può assumere rilievo quanto dichiarato dall’appellante (sub lett. a1), in ordine ad una mancata ricezione della terza comunicazione.
Ed infatti, per un verso l’emissione di tale comunicazione – come riportato nella sentenza impugnata – risulta essere intervenuta; per altro verso, l’art. 7, co. 4 cit. prevede che detta “terza PEC” venga emessa dal sistema “entro le ore 24,00 del giorno lavorativo successivo alla ricezione della PEC di avvenuta consegna”; il che comporta, anche in caso di mancata ricezione, che il legale debba ritenersi allertato in ordine al perfezionamento del deposito e, di conseguenza, attivarsi perché questo pervenga a buon fine, così evitando di incorrere nella scadenza di termini perentori, ove previsti.
5.2. Le regole del processo amministrativo telematico definiscono le modalità tecnico-pratiche al rispetto delle quali le formalità processuali possano intendersi adempiute, anche ai fini del rispetto di termini perentori eventualmente previsti.
Ciò che la sentenza impugnata ha rilevato è proprio il mancato rispetto del termine decadenziale di deposito del ricorso instaurativo del giudizio.
E’ la norma primaria (art. 45 cpa) che dispone la perentorietà del termine, così come è sempre la norma primaria (art. 35, co. 1, lett. a) c.p.a) che prevede la declaratoria di irricevibilità del ricorso per tardività della notificazione o del deposito.
Le norme tecniche di gestione del PAT contribuiscono ad individuare, in relazione alla specificità di tale sistema, quando l’ “evento deposito” possa intendersi realizzato, tenuto conto del fatto che alla risalente traditio manuale del documento, certificata da ricevuta altrettanto documentale rilasciata dall’ufficio pubblico ricevente, si è ora sostituita una procedura “a distanza”, governata tecnicamente.
Né la violazione di tali disposizioni può essere intesa come una violazione di regole meramente (se non irragionevolmente) formali, dovendosi invece dare rilievo a (non meglio precisati in appello) aspetti sostanziali.
Le regole del processo, anche in particolare quelle che prevedono termini perentori, sono poste a garanzia del diritto alla tutela giurisdizionale (ex art. 24 Cost.) di tutte le parti processuali, sia di quelle che agiscono in giudizio sia di quelle in esso evocate. Esse agiscono in senso oggettivo, a disciplina del giusto processo tutelato dall’art. 111 Cost.
5.3. Né la sentenza si presenta “irragionevole” per non aver riconosciuto l’errore scusabile e quindi disposto la rimessione in termini del ricorrente.
Le regole di disciplina del processo amministrativo telematico si presentano come pienamente sensibili all’esigenza delle parti di acquisizione di certezze in ordine al buon esito dei depositi effettuati e, anche in relazione al tempo trascorso dalla loro introduzione, costituiscono ormai una conoscenza da ritenersi doverosamente acquisita da parte di chi accede ed utilizza il sistema.
Sono, dunque, non più attuali le problematiche naturalmente afferenti a una fase di prima applicazione.
A fronte di ciò, la disciplina dell’errore scusabile – proprio perché costituisce una deroga alle chiare prescrizioni di legge – è norma di stretta interpretazione, che deve essere “gestita” dal Giudice con estrema cautela, non potendo questi alterare il corretto contraddittorio (e quindi il reciproco diritto di difesa) delle parti nel giudizio.
Ne consegue che, alla luce di quanto sin qui esposto, la sentenza impugnata risulta esente da censure, laddove riporta la decisione (e le ragioni che la sorreggono) di non concedere l’errore scusabile.
6. L’infondatezza del primo motivo di appello rende superfluo l’esame del secondo motivo (sub lett. b) dell’esposizione in fatto), con il quale l’appellante si duole del mancato esame nel merito dei motivi di ricorso proposti in primo grado, peraltro senza riproporli nel dettaglio, ma semplicemente richiamandoli.
7. In conclusione, gli appelli, previa loro riunione, devono essere, rispettivamente, il primo (r.g. n. 1141/2024) rigettato, stante la sua infondatezza, ed il secondo (r.g. n. 1205/2024) dichiarato inammissibile.
La particolarità del giudizio e la mancata costituzione (in uno dei due appelli) delle parti evocate giustificano la compensazione di spese ed onorari del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda),
definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da TE RO (nn. 1141/2024 e 1205/2024 r.g.):
riunisce gli appelli;
rigetta l’appello r.g. n. 1141/2024;
dichiara inammissibile l’appello r.g. n. 1205/2024.
compensa tra le parti spese ed onorari del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante..
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente, Estensore
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.