Sentenza 20 aprile 2004
Massime • 1
In tema di lesioni colpose, incombe al gestore di impianti sciistici l'obbligo di porre in essere ogni cautela per prevenire i pericoli anche esterni alla pista ai quali lo sciatore può andare incontro in caso di uscita dalla pista medesima, là dove la situazione dei luoghi renda probabile per conformazione naturale del percorso siffatta evenienza accidentale. (Nella fattispecie, la pista, battuta fino all'orlo, rendeva probabile, in mancanza di reti di protezione, lo scivolamento per il declivio al lato in caso di perdita di controllo da parte dello sciatore).
Commentario • 1
- 1. Incidente fuoripista, quali obblighi per il gestore delle piste? (Cass. 14606/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 dicembre 2019
Il gestore della pista da sci è titolare di una posizione di garanzia, in forza della quale può essere chiamato a rispondere dei reati di omicidio o lesioni colposi, per non aver impedito la verificazione dell'evento lesivo - nella specie la morte di uno sciatore - che aveva l'obbligo giuridico di impedire, sempre che sia possibile muovergli un rimprovero a titolo di colpa. Al di fuori dell'ambito della pista, il gestore non ha alcun potere di dominio sulle possibili fonti di pericolo per i terzi, nè alcun potere di organizzazione, intervento e vigilanza su di esse, con la conseguenza che egli non ha alcun obbligo di attivarsi per impedire il verificarsi di eventi lesivi nei confronti di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/04/2004, n. 27861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27861 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 20/04/2004
Dott. COSTANZO ZO - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 598
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - N. 41376/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH ZO, n. 4.8.1923, e dalla s.r.l. STAR in persona del legale rappresentante;
avverso la sentenza in data 21.1.2003 della Corte d'appello di Bologna;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHILIBERTI ALFONSO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito il difensore delle parti civili SQ e EL Avv. ZO Minichini, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato e del responsabile civile avv. Alessandro Gamberini, che ha chiesto accogliersi i ricorsi;
MOTIVI DI RICORSO
Con atti separati, ma di identico contenuto, in data 4.6.2003 ZO CH, imputato, e la s.r.l. Star, responsabile civile, hanno proposto ricorso avverso la sentenza in data 21.1.2003 della Corte d'appello di Bologna con la quale il CH veniva condannato alla pena di otto mesi di reclusione (pena sospesa) per il delitto di omicidio colposo in pregiudizio di MA SQ, ed alla complessiva pena di euro 3.097 di multa per lesioni colpose in danno di FA IC, NE TT e NI AO (pena non sospesa, applicandosi le sanzioni previste per il procedimento innanzi al giudice di pace), e veniva condannato in solido con il responsabile civile s.r.l. Star al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, eliminando la liquidazione equitativa del danno, fissata in favore delle parti civili SQ AV e EL RI, genitori di MA SQ ed attribuendo loro una provvisionale, analogamente a quanto già statuito dal giudice di primo grado in favore delle altre parti civili.
Il processo ha ad oggetto quattro incidenti, verificatisi sulle piste da sci alpino del comprensorio Cerreto Laghi, gestito dalla s.r.l. Star, rappresentante legale della quale era il CH, e precisamente: il 4.12.1996 la giovane MA SQ sulla pista Cerreto 2, cadendo nella discesa, per la pendenza della stessa, avendo perso conoscenza per l'urto contro la neve ghiacciata o contro un masso, finiva nel Canale Cerretano, dove annegava in pochi centimetri d'acqua;
il 16.1.1997 sulla stessa pista TT NE cadeva e finiva nello stesso canale fratturandosi una mano;
il 18.1.1998 AO NI cadeva sulla pista Cerreto Zero e scivolava passando sotto la rete di protezione e finendo contro un palo di sostegno incemento, riportando la frattura del bacino;
il 15.12.1998 IC FA cadeva sulla stessa pista e scivolava via prendendo il volo e finendo su di una strada asfaltata sottostante, riportando la frattura della base cranica e lo scoppio di una vertebra, cui facevano seguito tetraplegia, mieloplegia e mielopatia cervicale.
Lamentano i ricorrenti con il primo motivo la violazione dell'art. 40, comma 2, c.p., in quanto la Corte di merito, dopo aver correttamente escluso la ricostruzione della responsabilità in chiave commissiva, ritenuta dal primo giudice, ha ritenuto sussistere in capo all'esercente degli impianti di risalita una posizione di garanzia nei confronti dell'attività di discesa degli sciatori. Correttamente la Corte di merito rileva che l'evoluzione dell'attività sciistica, divenuta sport di massa, ha comportato che il gestore degli impianti di risalita, per rendere più appetibile l'utilizzo del suo prodotto, si dedica alla preparazione del fondo, all'innevamento ed alla manutenzione delle piste, prestazioni che possono ritenersi contenute nel contratto di ski-pass. Ciò però non autorizza a ritenere che esista in capo al gestore degli impianti un obbligo di tutela generalizzato che gli imponga di disporre ovunque protezioni per impedire eventi lesivi, anche laddove gli stessi possano realizzarsi all'esterno della pista: pertanto, in mancanza di una fonte normativa dell'obbligo, si può ritenere che il gestore degli impianti sia tenuto a garantire la sicurezza della pista attraverso la costante battitura e la continua manutenzione, affinché permangano i caratteri tecnico-morfologici sulla cui base è stata rilasciata la concessione e non presenti insidie e trabocchetti. Deve dunque trattarsi di sicurezza interna alla pista, non assoluta, in quanto lo sci si svolge in uno scenario comunque pericoloso, per essere i percorsi contornati da alberi, da rocce, da ripidi pendii, che costituiscono pericoli tipici, siccome dipendenti da situazioni di natura, in relazione al ritrovarsi tra tratti boscosi, rupestri, o con orografia di tale tipo.
Ne consegue che la protezione dello sciatore cessa ai bordi della pista, specie quando questa sia sufficientemente larga da consentire un percorso in sicurezza, non potendo certo ritenersi che tutto il percorso debba essere contornato da reti di protezione, cosa non prevista da alcuna delle normative regionali intervenute in materia. Nè può rinvenirsi la fonte, come ritiene il giudice di merito, nel principio cardine della responsabilità extracontrattuale del neminem laedere, in quanto non può fondarsi la responsabilità penale, tipica, sulla responsabilità atipica dell'art. 2043 c.c.. Dunque, esclusa una fonte normativa, la fonte dell'obbligo di garanzia può ricercarsi solo nella fonte contrattuale, ma le cautele richieste al gestore non possono prescindere dalle caratteristiche tecniche della pista e dalla preparazione degli sciatori che normalmente raffrontano, di tal che egli è tenuto a rimuovere unicamente quelle caratteristiche costituenti insidia o trabocchetto, ovvero quelle situazioni di pericolo superiori a quelle normale cui lo sciatore accetta di esporsi. Quanto ai pericoli esterni, lo sciatore è tenuto a farsene carico, ove si tratti di pericoli tipici, quali massi, boschi, piccoli corsi d'acqua, essendo dato di comune esperienza la probabile lesività di un'uscita di pista, mentre il gestore dovrà segnalarli o neutralizzarli ove si tratti di pericoli macroscopici o difficilmente fronteggiatoli, quali curve particolarmente strette in prossimità di un precipizio, sbarramenti improvvisi, ostacoli siti in mezzo alla pista.
Appare pertanto contraddittoria ed insufficiente la motivazione del giudice di merito che richiama le categorie dell'insidia e del trabocchetto senza misurarsi con la prevedibilità e la visibilità del pericolo.
Del pari è contraddittoria la motivazione laddove sembra prospettare un collegamento tra le prescrizioni poste dalla FISI e dalla FIS per l'uso agonistico della pista e l'insorgere di obblighi strutturali e costanti a protezione di essa, in quanto da un lato riconosce che tali prescrizioni non riguardano lo sci turistico e dall'altro afferma che ciò non vuoi dire che tali protezioni siano superflue per il normale sci da turismo.
Con un secondo motivo lamentano l'imputato ed il responsabile civile l'illogicità manifesta della motivazione in ordine all'affermazione della sussistenza di una posizione di garanzia in capo all'imputato, in quanto in via generale ed astratta la corte riconosce che il gestore sia tenuto a proteggere da insidie e trabocchetti, e dunque dal pericolo occulto, che deve presentare l'aspetto oggettivo della non visibilità e quello soggettivo della non prevedibilità, mentre in sede applicativa disattende il suo stesso dictum. Quanto alla pista Cerreto 2 si afferma la visibilità del canale Cerretano, seppur non buona (non ben visibile), in un punto in cui la pista era assai larga e di media difficoltà, di tal che non può attribuirsi la caratteristica di invisibilità ad un torrentello non ben visibile, oltretutto omettendo ogni valutazione del requisito dell'imprevedibilità del pericolo.
Quanto alla Cerreto Zero, incoerentemente si riconosce la visibilità sia del faggete lungo la discesa, sia della stradina sottoposta e nondimeno si afferma che il pericolo costituisce insidia o trabocchetto.
Con specifico riferimento all'episodio FA, i ricorrenti lamentano l'apoditticità di affermazioni quali l'esser logico che in questo punto gli sciatori lascino correre gli sci......, render prevedibile che una caduta porti direttamente fuori pista, l'esser un quinto livello in grado di padroneggiare una velocità di 40 kmh su quel tipo di pista.....
Con un terzo motivo lamentano i ricorrenti la violazione dell'art. 43 c.p. in ordine alla ricostruzione dell'elemento soggettivo della colpa, e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per non aver la Corte di merito motivato i profili colposi dell'imputazione.
Correttamente ha ritenuto la corte di merito che la recente normativa ragionale dell'Emilia Romagna non è applicabile ai fatti di specie, di tal che non può muoversi un addebito di colpa specifica, ma incoerentemente poi afferma che le eventuali omissioni ben possono essere ascritte a titolo di colpa generica. Per giunta non sono indicate le regole cautelari che si assumono violate, ne' i parametri di diligenza e prudenza cui commisurare la condotta dell'imputato, di tal che concorre il vizio di omessa motivazione.
La colpa generica comporta l'individuazione della regola cautelare attraverso i criteri della prevedibilità e prevenibilità, e dunque il gestore è tenuto ad osservare le cautele atte a scongiurare eventi lesivi prevedibili con la normale diligenza, purché non fisiologicamente correlati alla stessa attività, qualora intrinsecamente pericolosa come lo sci.
Tanto premesso, i ricorrenti esaminano le singole imputazioni. Quanto alla morte della SQ, osservano che nel punto la pista è larga circa 60 metri e l'esistenza all'esterno del bordo della pista di un modesto corso d'acqua non può definirsi insidia o trabocchetto relativo alla pista, soprattutto considerato che le piste presentano .sempre ostacoli pericolosi al loro esterno, quali alberi, sporgenze rocciose, dirupi, ostacoli comunque prevedibili ancorché non visibili da ogni punto della pista. La ragazzina, avventurandosi ai margini della pista, (presumibilmente a forte velocità, se ebbe a perder conoscenza per la caduta e per il conseguente impatto del capo sulla neve) doveva mettere in conto la possibilità che una caduta in velocità ed il conseguente prevedibile scivolamento l'avrebbero potuta proiettare sugli ostacoli fuori pista, e dunque nel sottostante corso d'acqua, abbastanza visibile siccome corrente in parallelo alla pista, senza che fosse costretta a rasentare il margine, data la larghezza della pista in quel punto. Dunque non v'era un pericolo occulto del percorso, ma esso era esterno e prevedibile, ne' la battitura della pista fino al suo estremo margine valeva a far ritenere imprevedibile resistenza, al di là di esso, dei normali ostacoli costituenti pericolo tipico.
Neanche può dirsi che il naturale declivio verso il torrentello sia idoneo a fondare una responsabilità in capo al CH, dato che fa parte dell'orografia l'esistenza di punti concavi e convessi, che non possono essere modificati senza alterare l'ambiente: chi si avventura ai margini della pista deve farlo con prudenza per evitare di finire fuori dal tracciato incorrendo in pericoli che ben sono prevedibili.
Non si può in sostanza creare un obbligo giuridico di evitare l'evento ex post, non essendovi un obbligo di cingere il percorso con reti, necessarie solo nei punti costituenti vera e propria insidia (ad es. pista particolarmente stretta e fiancheggiata da un precipizio, pista che confini con una strada. Nè va sottaciuto che la morte della SQ rappresenta senza dubbio un decorso causale atipico, risultato imprevedibile di uno sviluppo causale eccezionale:
contrariamente all'apodittica ed indimostrata affermazione secondo cui non è anomalo perdere i sensi a seguito di caduta sciando a velocità non particolarmente forte, rappresentano anomalo processo causale la caduta e l'immediato svenimento, il conseguente irrefrenabile scivolamento oltre il margine della pista per impossibilità di governare gli sci e la mancata resistenza all'annegamento, fatti che nel loro susseguirsi non costituiscono una serie causale tipica, di tal che l'evento è al di fuori del rischio che la pretesa norma cautelare tendeva a prevenire.
L'eccezionalità della serie causale fa venir meno anche l'elemento soggettivo della colpa, portando l'obbiettiva imprevedibilità alla soggettiva non prevedibilità e non evitabilità dell'evento. Quanto alle lesioni patite dalla NE, valgono gli stessi motivi, essendo il torrentello visibile, ed il fatto che non sia riuscita a controllare gli sci, ne' a porre in essere alcuna idonea manovra per rimanere in pista dimostra che essa persona offesa procedeva rasentando il limite della pista. Nè è fondata l'aggravante della previsione dell'evento sulla base dell'episodio SQ, dovendo farsi invece riferimento allo sciatore medio, di tal che se non si verificano altri incidenti del tipo di quello contestato (e non se ne sono verificati nei vent'anni di esercizio dell'impianto, secondo le affermazioni che, come vedremo, risultano smentite dei ricorrenti), non c'è ragione per adottare misure, dovendo ritenersi gli sciatori in grado di fronteggiare la situazione.
I ricorrenti contestano altresì ogni responsabilità in relazione all'episodio FA: l'incidente del quale costui è rimasto vittima si è verificato nella parte finale della pista Cerreto Zero in un tratto rettilineo della larghezza di 30 metri. Lo sciatore a seguito della caduta e dell'immediato distacco degli sci, dopo esser scivolato per un lungo tratto, è finito fuori pista cadendo su di una strada privata. Il punto di uscita dista ben 65 metri dall'ultima curva della pista, che era protetta da una rete di contenimento, ed il giudice a quo ha ritenuto ricorrere in capo al CH un obbligo giuridico di apporre reti di protezione anche a molta distanza dal curvone finale, sulla scorta di rilievi contraddittori, in quanto da un lato afferma che è logico che in questo tratto gli sciatori lascino scorrere gli sci verso la fine della pista, che è larga e non presenta difficoltà d'arresto, e dall'altro conclude sostenendo che al tempo stesso la configurazione di questo tratto di percorso, con curva quasi a gomito ed un piano che presenta alcune variazioni, per quanto modeste, di pendenza, rende prevedibile che una caduta porti lo sciatore fuori pista, senza possibilità di fermarsi prima (p. 26). Le reti furono apposte in ossequio a quanto previsto per omologare la pista a fini agonistici, ma ritiene la Corte distrettuale che tanto sia irrilevante per i casi oggetto di giudizio, non occupandosi la previsione normativa delle cautele per lo sci turistico, ma l'imposizione di determinate cautele per lo sci agonistico non significa che queste siano superflue per il normale sci turistico: da ciò la Corte avrebbe dovuto desumere l'inesistenza di un obbligo formale deducibile dalle prescrizioni dettate per l'omologazione delle piste, di tal che nessun obbligo di installare reti di protezione faceva capo al gestore degli impianti, salvo che in punti costituenti insidia o trabocchetto, che mancavano nella parte finale della pista. Nè l'aver il gestore mantenuto le reti oltre l'attività agonistica, pur indicativa dell'aver ritenuto necessaria la cautela anche per lo sci turistico, è indicativa dell'esistenza di un obbligo giuridico. Anzi le reti furono apposte per un tratto maggiore rispetto a quello imposto, ampliando così il CH le tutele per gli sciatori, ma non fu ritenuta necessaria in un tratto sufficientemente largo e diritto, che non presentava ostacoli e garantiva un'ampia visibilità. Non sussistevano pericoli atipici, considerato che gli alberi e la strada sottostante erano perfettamente visibili dagli sciatori, e segnatamente dal FA che aveva ripetuto più volte il percorso nella giornata: orbene, l'assoluta tipicità dei pericoli contraddice l'affermazione della sentenza secondo cui sarebbe stato bene apporre una rete di protezione anche dove elevati erano il rischio d'uscita e la pericolosità dei luoghi dove gli sciatori, in caso di uscita sarebbero terminati, ed in ogni caso non giustifica il sorgere di una posizione di garanzia o un rimprovero di colpa. Incongrue sono poi le affermazioni che l'assenza della rete nel tratto finale del curvone, dov'era ancora sussistente il pericolo d'uscita, non era prevedibile nè prevenutile da parte dello sciatore, e che era ben possibile che questi non avesse notato che la rete terminava in un tratto ancora pericoloso, alla luce del fatto che il FA certamente aveva notato dove terminava la rete, dopo una giornata trascorsa su quella pista. Incongruo è del pari il riferimento alla legislazione valdostana, volta a proteggere gli sciatori dalla contiguità di dirupi e da pericoli atipici, cui non può essere assimilato il modesto pendio in questione.
Quanto infine alle lesioni subite dal NI, la rete era finalizzata alla tutela degli atleti durante le competizioni: la collocazione esterna del palo rispetto alla pista non consente di annoverarlo tra i pericoli atipici.
Chiedono pertanto l'annullamento della decisione impugnata. Resistono con memoria ritualmente depositata le parti civili SQ AV e EL RI.
L'obbligo giuridico: a) la fonte.
Ritiene questa Corte che sussista l'obbligo di garanzia, sicuramente conseguente all'evoluzione dell'attività sciistica come sport di massa ed alla correlativa sottoposizione alle leggi del mercato e della concorrenza, che hanno arricchito l'obbligazione del gestore degli impianti di risalita di prestazioni accessorie, costituenti un pacchetto di servizi che trascendono il mero trasporto da valle a monte e riguardano l'intera attività dell'utente, quali la messa a disposizione di piste battute, innevate se del caso artificialmente, dotate delle necessarie misure di sicurezza. Se così non fosse, non avrebbe avuto senso la richiesta del CH di finanziamenti regionali per lavori attinenti la sistemazione delle piste, il potenziamento dell'innevamento artificiale e delle misure di sicurezza.
Nè può rilevare in senso contrario la sentenza 12.5.2000, n. 6113, della 3^ sezione civile di questa Corte, che ha escluso l'obbligo del gestore delle piste di predisporre cautele, distinguendo la pratica sportiva dalla gestione degli impianti, siccome relativa ad un incidente occorso nel 1988, epoca in cui lo sci da diporto era ancora in un'epoca pionieristica.
Segue: b) l'estensione.
D'altro canto i ricorrenti sostanzialmente non contestano l'esistenza di un siffatto obbligo, ma il suo contenuto.
Sostengono infatti che il pericolo da prevenire, oggetto della posizione di garanzia, è quello interno alla pista: indubbiamente l'obbligo di protezione - che è proiezione della posizione di garanzia - riguarda i pericoli atipici, cioè quelli che lo sciatore non si attende di trovare, diversi quindi da quelli connaturati a quel quid di pericolosità insito nell'attività, e deve escludersi che si possa dilatare sino a comprendervi i pericoli esterni. Nondimeno il gestore deve prevenire quei pericoli fisicamente esterni alle piste, ma cui si può andare incontro in caso di uscita di pista. Senz'altro va contrastato anche questo pericolo laddove la situazione renda altamente probabile che si fuoriesca, o per situazioni naturali, o per predisposizione strutturale, quale quella conseguente alla battitura della pista fino all'orlo, che rende inevitabile, per il naturale declivio, l'uscita di pista di chi venga a cadere in tratti con pendenza verso l'esterno.
I profili della colpa.
In ordine alla relativa censura, va poi detto che la colpa generica ben può essere fondata su quegli stessi aspetti di negligenza ed imprudenza che sono stati normativizzati proprio per la loro rilevanza, pur non essendo invocabile la norma che li prende in considerazione: quel che è colpa specifica laddove la norma che la individua è operante, ben può integrare la colpa generica laddove invece difetti l'operatività della norma, per i profili di imprudenza, imperizia, negligenza, che ha preso in considerazione e su cui si fonda.
Quanto all'aggravante della colpa con previsione, la censura deve investire l'intera motivazione del giudice a quo, mentre i ricorrenti trascurano la motivazione nella parte in cui fa riferimento ad altro episodio avvenuto tre giorni prima della morte della SQ. Ma anche a voler prescindere da tale episodio, che il CH sicuramente conosceva, nulla movendosi senza il suo placet, nonostante quanto accaduto alla SQ, si è lasciata permanere la situazione di pericolo. Nè l'aggravante può ritenersi compatibile solo con i reati commissivi puri, essendo attinente alla condotta, e il valore semantico del termine "condotta" adoperato in senso giuridico non coincide con un mutamento materialistico del mondo esterno, ma vi ricomprende anche il non agire laddove l'agire sia dovuto: pertanto ben si può versare in colpa con previsione quando un determinato evento sia dal soggetto che versa in colpa non già prevedibile, ma addirittura concretamente previsto come conseguenza della propria omissione.
Il rapporto di causalità.
Infondata è la doglianza secondo cui "Neanche può dirsi che il naturale declivio verso il torrentello..............", in quanto i ricorrenti in tal modo separano atomisticamente gli aspetti: il declivio invece non rileva in sè, ma assieme alla battitura della pista, fatta in modo tale da portare fuori pista lo sciatore che cada, non potendo questi governarsi per l'inclinazione che inesorabilmente lo porta allo scivolamento verso l'esterno. E quanto ai pericoli esterni, che i ricorrenti ritengono non rilevanti, siccome secondo le loro affermazioni fuori da posizioni di garanzia, gli stessi contraddittoriamente ammettono la necessità di protezioni per punti in cui l'insidia è esterna alla pista (pista particolarmente stretta e fiancheggiata da un precipizio, pista che confini con una strada, cfr. p. 17 dei motivi di ricorso della Star s.r.l. c.p. 16 dei motivi di ricorso del CH).
La qualificazione dell'elemento soggettivo del reato come colpa ha la sua essenza negli elementi della prevedibilità e prevenibilità, connotazioni che riguardano colui della cui colpa si discute e non già colui nei cui confronti il reato colposo è consumato, mentre gli stessi aspetti hanno rilievo quale patrimonio soggettivo del leso in ordine alla sussistenza dell'insidia o del trabocchetto, e non può dirsi illogica la motivazione che ravvisi un insidia nella non buona visibilità, durante la discesa, del torrentello: è ovvio peraltro che se non vi è visibilità piena del pericolo, non vi è neanche prevedibilità, di tal che ultroneo sarebbe motivare su tale aspetto.
Del pari è infondata la stessa doglianza in ordine all'insidia che ha provocato gli incidenti occorsi lungo la pista Cerreto Zero:
inconferente è il richiamo alla visibilità, dato che la corte di merito non si fonda su tale aspetto per ravvisare l'insidia, ma sulla circostanza che non è prevedibile che una caduta porti direttamente fuori di pista, affermazione tutt'altro che apodittica, ma fondata sulle risultanze di causa, e precisamente sugli effetti materiali conseguenti.
Il rapporto di causalità è stato contestato soprattutto per la morte della SQ, ma va detto che esattamente si è affermato che la serie causale non è atipica, ma l'evento morte è prevedibile esito di una caduta, di cui non rappresenta conseguenza eccezionale (non è una deviazione dall'ordinario) lo svenimento (ben possibile in caso di caduta ed urto con la testa sul suolo) con scivolamento e la caduta sottostante resa possibile dal declivio naturale e dalla battitura integrale, anche nei margini, della pista. Il declivio che porta fuori pista costituisce sicuramente insidia, se il FA, pur senza gli sci ai piedi ebbe a scivolare per lungo tratto senza potersi fermare ed a finire sulla strada sottostante. Nè può escludersi il carattere d'insidiosità di detto declivio per il fatto che esso dipende dall'orografia della zona, rilevando oggettivamente l'insidia, ancor più se creata da una battitura della pista che la levighi eliminando ogni irregolarità naturale che possa trattenere il corpo di chi cada con gli sci.
Quanto specificamente all'episodio di cui fu vittima il FA poco rileva l'esistenza delle reti per tratto più lungo di quanto necessario per ottenere l'omologazione per lo sci agonistico, e l'esistenza del pericolo atipico, contestata dai ricorrenti, rettamente è stata ravvisata ancora nel naturale declivio totalmente battuto che portò inevitabilmente l'offeso a finir fuori pista (cfr. p. 26 della sentenza di appello).
Non può ravvisarsi nella sentenza impugnata la contraddittorietà lamentata nei termini sopra descritti relativamente alla motivazione della responsabilità per questo episodio: non si tratta di affermazioni relative allo stesso oggetto e quindi contraddittorie, ma l'una riguarda la facilità di arresto, l'altra le conseguenze in caso di caduta. Nè appare illogico ritenere, come la sentenza ha fatto con congrua motivazione fondata sulla logica e sull'id quod plerumque accidit, che l'offeso non avesse notato la limitata estensione della rete.
Men che meno può escludersi l'atipicità del pericolo costituito dal sollevamento della rete, che consentì al NI di finire contro un pilone passandovi sotto.
Conclusione.
Il ricorso va pertanto rigettato, ed il rigetto comporta la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali ed al ristoro delle spese processuali in favore delle parti civili AV SQ e RI EL, intervenute in questo grado, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento, pure in solido, in favore delle parti civili SQ AV e EL RI delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 2150,00 di cui euro 1800,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, e CPA. Così deciso in Roma, il 20 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2004