Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/04/2004, n. 27861
CASS
Sentenza 20 aprile 2004

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Massime1

In tema di lesioni colpose, incombe al gestore di impianti sciistici l'obbligo di porre in essere ogni cautela per prevenire i pericoli anche esterni alla pista ai quali lo sciatore può andare incontro in caso di uscita dalla pista medesima, là dove la situazione dei luoghi renda probabile per conformazione naturale del percorso siffatta evenienza accidentale. (Nella fattispecie, la pista, battuta fino all'orlo, rendeva probabile, in mancanza di reti di protezione, lo scivolamento per il declivio al lato in caso di perdita di controllo da parte dello sciatore).

Commentario1

  • 1Incidente fuoripista, quali obblighi per il gestore delle piste? (Cass. 14606/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 dicembre 2019

    Il gestore della pista da sci è titolare di una posizione di garanzia, in forza della quale può essere chiamato a rispondere dei reati di omicidio o lesioni colposi, per non aver impedito la verificazione dell'evento lesivo - nella specie la morte di uno sciatore - che aveva l'obbligo giuridico di impedire, sempre che sia possibile muovergli un rimprovero a titolo di colpa. Al di fuori dell'ambito della pista, il gestore non ha alcun potere di dominio sulle possibili fonti di pericolo per i terzi, nè alcun potere di organizzazione, intervento e vigilanza su di esse, con la conseguenza che egli non ha alcun obbligo di attivarsi per impedire il verificarsi di eventi lesivi nei confronti di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/04/2004, n. 27861
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27861
Data del deposito : 20 aprile 2004

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