CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 15/01/2026, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 313/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente e Relatore
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6237/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002259000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002259000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002259000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002259000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002259000 IVA-ALTRO 2003 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002259000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002259000 CONTRIBUTO UNIFICATO
TRIBUTARIO 2003
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002259000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002259000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002259000 IRAP 2003
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso numero RG 6237/2025, notificato in data 15/10/2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Rag. Difensore_1, ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ricevuta in data 20/07/2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate - Riscossione preannunciava l'iscrizione di ipoteca a fronte di un debito complessivo di € 49.121,06, derivante da diverse cartelle di pagamento e da un avviso di accertamento. Il ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto per omessa notifica degli atti presupposti, sostenendo di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento e l'avviso di accertamento elencati. Ha inoltre dedotto l'intervenuta prescrizione del credito relativo alla cartella di pagamento n. 293 2012 00718725 04.
Ha formulato istanza di sospensione dell'atto impugnato, chiedendo l'annullamento integrale dello stesso, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione con controdeduzioni depositate in data
03/12/2025, eccependo in via preliminare il parziale difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione a crediti di natura non tributaria contenuti in una delle cartelle. Nel merito, ha contestato le deduzioni avversarie, sostenendo la regolarità delle notifiche di tutti gli atti presupposti e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in quanto interrotta da successivi atti e dalla richiesta di rateizzazione presentata dal contribuente. Ha concluso per il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Alla camera di consiglio del 14/01/2026, fissata per la discussione dell'istanza di sospensione, il Collegio, ritenuta la causa matura per la decisione nel merito e accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, ha deciso di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 47-ter del
Codice del processo tributario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di parziale difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente. Dall'esame degli atti emerge che la cartella di pagamento n. 29320220073617276000 include, tra le altre, somme dovute a titolo di "Spese processuali". Tali crediti non hanno natura tributaria. Secondo un consolidato principio, la giurisdizione nelle controversie aventi ad oggetto l'iscrizione ipotecaria si determina in base alla natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento. Ne consegue che per i crediti non tributari la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, mentre per quelli tributari spetta al giudice tributario.
Pertanto, questa Corte deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione limitatamente alle somme iscritte a ruolo per spese processuali nella suddetta cartella. La competenza per territorio di questa Corte è invece radicata, essendo proposta la controversia nei confronti dell'agente della riscossione che ha sede nella circoscrizione.
Nel merito, il ricorrente lamenta la mancata notifica di tutti gli atti presupposti alla comunicazione di iscrizione ipotecaria. Tale doglianza costituisce un requisito di ammissibilità per far valere vizi inerenti ad atti pregressi autonomamente impugnabili, come le cartelle di pagamento.
Per quanto concerne la cartella di pagamento n. 29320120071872504, il ricorrente ha eccepito, oltre al vizio di notifica, l'intervenuta prescrizione del credito. Tale cartella, secondo quanto indicato dall'agente della riscossione, sarebbe stata notificata in data 14/07/2013. I crediti erariali per la riscossione di IRPEF e IVA si prescrivono nel termine ordinario decennale, mentre il diritto alla riscossione delle sanzioni si prescrive nel termine di cinque anni. Facendo decorrere i termini dalla data di notifica indicata, il termine quinquennale per le sanzioni è spirato in data 14/07/2018, mentre quello decennale per le imposte è spirato in data
14/07/2023. L'atto impugnato è stato notificato al contribuente solo in data 20/07/2025, quando i termini di prescrizione erano già decorsi. La resistente non ha fornito prova di atti interruttivi validamente notificati nel periodo intermedio. Di conseguenza, la pretesa creditoria relativa a tale cartella deve ritenersi estinta per prescrizione.
Per le restanti cartelle di pagamento (n. 29320180005745144002, n. 29320220073617175 e n. 2932022
0073617276), notificate, secondo la documentazione prodotta dalla resistente, nel corso del 2023,
l'eccezione di prescrizione è palesemente infondata, non essendo decorso il relativo termine. In relazione al vizio di omessa notifica, si osserva che l'agente della riscossione ha prodotto gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, la cui produzione è sufficiente a provare il perfezionamento della notifica. A fronte di tale produzione, grava sul destinatario l'onere di provare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione dell'atto, ovvero che il plico non conteneva l'atto che si assume spedito, prova che nel caso di specie non è stata fornita. Pertanto, per tali cartelle, il ricorso è infondato.
In ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributario, questa Corte, avendo accertato l'invalidità parziale del provvedimento impugnato per l'intervenuta prescrizione di una delle pretese creditorie sottostanti, non può annullare in toto l'iscrizione ipotecaria. Il giudice è tenuto a ricondurre la misura cautelare alla sua corretta dimensione, annullandola solo per la parte relativa al credito prescritto e ordinando la conseguente riduzione dell'ipoteca.
La parziale soccombenza reciproca delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione ai crediti di natura non tributaria (spese processuali) portati dalla cartella di pagamento n. 29320220073617276000, rimettendo le parti dinanzi al Giudice
Ordinario competente.
2. Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata limitatamente alle somme derivanti dalla cartella di pagamento n. 29320120071872504, in quanto il relativo credito è estinto per intervenuta prescrizione.
3. Rigetta il ricorso per il resto.
4. Ordina all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di ridurre l'iscrizione ipotecaria in conformità alla presente decisione.
5. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, il 14 gennaio 2026.
Il Presidente estensore
Dott. Flavio Rampello
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente e Relatore
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6237/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002259000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002259000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002259000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002259000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002259000 IVA-ALTRO 2003 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002259000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002259000 CONTRIBUTO UNIFICATO
TRIBUTARIO 2003
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002259000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002259000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002259000 IRAP 2003
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso numero RG 6237/2025, notificato in data 15/10/2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Rag. Difensore_1, ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ricevuta in data 20/07/2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate - Riscossione preannunciava l'iscrizione di ipoteca a fronte di un debito complessivo di € 49.121,06, derivante da diverse cartelle di pagamento e da un avviso di accertamento. Il ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto per omessa notifica degli atti presupposti, sostenendo di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento e l'avviso di accertamento elencati. Ha inoltre dedotto l'intervenuta prescrizione del credito relativo alla cartella di pagamento n. 293 2012 00718725 04.
Ha formulato istanza di sospensione dell'atto impugnato, chiedendo l'annullamento integrale dello stesso, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione con controdeduzioni depositate in data
03/12/2025, eccependo in via preliminare il parziale difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione a crediti di natura non tributaria contenuti in una delle cartelle. Nel merito, ha contestato le deduzioni avversarie, sostenendo la regolarità delle notifiche di tutti gli atti presupposti e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in quanto interrotta da successivi atti e dalla richiesta di rateizzazione presentata dal contribuente. Ha concluso per il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Alla camera di consiglio del 14/01/2026, fissata per la discussione dell'istanza di sospensione, il Collegio, ritenuta la causa matura per la decisione nel merito e accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, ha deciso di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 47-ter del
Codice del processo tributario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di parziale difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente. Dall'esame degli atti emerge che la cartella di pagamento n. 29320220073617276000 include, tra le altre, somme dovute a titolo di "Spese processuali". Tali crediti non hanno natura tributaria. Secondo un consolidato principio, la giurisdizione nelle controversie aventi ad oggetto l'iscrizione ipotecaria si determina in base alla natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento. Ne consegue che per i crediti non tributari la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, mentre per quelli tributari spetta al giudice tributario.
Pertanto, questa Corte deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione limitatamente alle somme iscritte a ruolo per spese processuali nella suddetta cartella. La competenza per territorio di questa Corte è invece radicata, essendo proposta la controversia nei confronti dell'agente della riscossione che ha sede nella circoscrizione.
Nel merito, il ricorrente lamenta la mancata notifica di tutti gli atti presupposti alla comunicazione di iscrizione ipotecaria. Tale doglianza costituisce un requisito di ammissibilità per far valere vizi inerenti ad atti pregressi autonomamente impugnabili, come le cartelle di pagamento.
Per quanto concerne la cartella di pagamento n. 29320120071872504, il ricorrente ha eccepito, oltre al vizio di notifica, l'intervenuta prescrizione del credito. Tale cartella, secondo quanto indicato dall'agente della riscossione, sarebbe stata notificata in data 14/07/2013. I crediti erariali per la riscossione di IRPEF e IVA si prescrivono nel termine ordinario decennale, mentre il diritto alla riscossione delle sanzioni si prescrive nel termine di cinque anni. Facendo decorrere i termini dalla data di notifica indicata, il termine quinquennale per le sanzioni è spirato in data 14/07/2018, mentre quello decennale per le imposte è spirato in data
14/07/2023. L'atto impugnato è stato notificato al contribuente solo in data 20/07/2025, quando i termini di prescrizione erano già decorsi. La resistente non ha fornito prova di atti interruttivi validamente notificati nel periodo intermedio. Di conseguenza, la pretesa creditoria relativa a tale cartella deve ritenersi estinta per prescrizione.
Per le restanti cartelle di pagamento (n. 29320180005745144002, n. 29320220073617175 e n. 2932022
0073617276), notificate, secondo la documentazione prodotta dalla resistente, nel corso del 2023,
l'eccezione di prescrizione è palesemente infondata, non essendo decorso il relativo termine. In relazione al vizio di omessa notifica, si osserva che l'agente della riscossione ha prodotto gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, la cui produzione è sufficiente a provare il perfezionamento della notifica. A fronte di tale produzione, grava sul destinatario l'onere di provare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione dell'atto, ovvero che il plico non conteneva l'atto che si assume spedito, prova che nel caso di specie non è stata fornita. Pertanto, per tali cartelle, il ricorso è infondato.
In ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributario, questa Corte, avendo accertato l'invalidità parziale del provvedimento impugnato per l'intervenuta prescrizione di una delle pretese creditorie sottostanti, non può annullare in toto l'iscrizione ipotecaria. Il giudice è tenuto a ricondurre la misura cautelare alla sua corretta dimensione, annullandola solo per la parte relativa al credito prescritto e ordinando la conseguente riduzione dell'ipoteca.
La parziale soccombenza reciproca delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione ai crediti di natura non tributaria (spese processuali) portati dalla cartella di pagamento n. 29320220073617276000, rimettendo le parti dinanzi al Giudice
Ordinario competente.
2. Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata limitatamente alle somme derivanti dalla cartella di pagamento n. 29320120071872504, in quanto il relativo credito è estinto per intervenuta prescrizione.
3. Rigetta il ricorso per il resto.
4. Ordina all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di ridurre l'iscrizione ipotecaria in conformità alla presente decisione.
5. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, il 14 gennaio 2026.
Il Presidente estensore
Dott. Flavio Rampello