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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/12/2025, n. 2036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2036 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 8276/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. ST LI, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'Avv. COSSU UMBERTO attore e
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ), in proprio e nella loro qualità di
[...] C.F._2
esercenti la responsabilità genitoriale di e;
CP_3 Per_1
nonché (CF ) e Parte_2 C.F._3 Pt_3
(CF ), in proprio e nella loro qualità di
[...] C.F._4
esercenti la responsabilità genitoriale su e Persona_2 [...]
, tutti assistiti e difesi dall'Avv. MEI MARIANNA Persona_3
convenuti
(C.F. ), sia in proprio che in CP_4 CodiceFiscale_5
qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore,
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Perra Pt_4 convenuta
(CF ), nella sua qualità di Controparte_5 C.F._6
esercente la responsabilità genitoriale di Persona_4
e rappresentato e difeso Controparte_6 Controparte_7
dall'Avv. Carlotta Siotto convenuto
, e CP_8 CP_9 Controparte_10
contumaci
CONCLUSIONI: per parte attrice: “chiede che l'ecc.mo Tribunale adito voglia, ogni contraria istanza disattesa: - accertare la proprietà dell'area e della palazzina uffici per cui è causa, sita a Cagliari con l'accesso da Viale la Plaia n° 17, distinta in Catasto al foglio 18, particella 7151, sub. 1, in capo a anche per effetto Parte_1
dell'acquisizione per usucapione e, per l'effetto, ordinare ai convenuti
l'immediato rilascio di detti area ed immobile;
- con il favore di spese e competenze del giudizio”; per i convenuti ed altri: “Si chiede che l'ill.mo Tribunale adito CP_1
Voglia: alla luce della premessa in fatto e in diritto di cui alla comparsa di costituzione esse vanno così riscritte:
1. accertata e dichiarata il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice, rigettare la domanda formulata dall'attore”.
2. nel merito, rigettare ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione, con vittoria di spese e compensi professionali”;
pag. 2/7 per la convenuta “Chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia CP_4
1) rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, C.P.A. ed IVA, come per legge”; per il convenuto “Tutto ciò premesso, il Sig., , CP_5 Controparte_5
con il ministero dello scrivente avvocato, chiede che l'ill.mo Tribunale adito Voglia: in via preliminare, dichiarare priva di legittimazione attiva
l' con ogni pronunzia conseguente anche in Parte_5
punto; nel Merito, in ipotesi che venga accertato il diritto di proprietà in capo all'attrice, accertare e dichiarare che l'occupazione dell'immobile è avvenuta in presenza di una causa di giustificazione o stato di necessità;
Per l'effetto accordare un congruo termine al per il Controparte_5
rilascio dell'immobile al fine di ottenere altro immobile, anche con
l'intervento del Comune di Cagliari, ove potersi trasferire unitamente alla propria famiglia;
con vittoria di spese e compensi professionali da distrarre in favore del sottoscritto difensore”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
evocato in giudizio i convenuti esponendo di essere proprietaria di un'area in Cagliari, distinta in catasto al foglio 18, particella 7171, sub. 1, con accesso da viale La Plaja n. 17, della superficie di oltre mq. 160.000, già oggetto di esproprio del 2.6.1920 nei confronti del Demanio dello Stato, debitamente trascritto il 6.2.1923, e trasferita all'Amministrazione delle
Ferrovie dello Stato con verbale di cessione del 24.5.1922, all'interno della quale sono stati edificati negli anni vari immobili, tutti aventi accesso dall'unico ingresso carrabile sopra indicato. Esponeva poi che il 2.3.2012 la pag. 3/7 Polizia di Stato accertava che alcuni di detti immobili erano stati oggetto di occupazione abusiva ad opera di terzi, mediante sostituzione del lucchetti del cancello che delimita l'area sulla quale essi insistono;
il successivo
15.3.2012 erano stati comunicati a i nomi degli occupanti;
in CP_11
data 24.5.2012 era stata sporta querela nei loro confronti;
mentre alcuni occupanti erano stati assolti dai reati loro contestati, con sentenza del
Tribunale di Cagliari n. 1075/2017, altri erano stati invece condannati, con successiva sentenza n. 1428/2021, per i reati p. e p. dagli artt. 633 e 639 bis c.p. L'attrice proponeva dunque azione di rivendicazione, instando per la condanna dei convenuti a restituire i beni illecitamente detenuti.
Si costituivano i convenuti i quali con separate comparse resistevano alla domanda, invocandone il rigetto ed eccependo che l'occupazione senza titolo, in sé non contestata, è avvenuta in stato di necessità alla luce delle loro condizioni di disagio sociale e reddituale.
Venivano depositate le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. e la causa veniva istruita con audizione di un teste. All'esito, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15 luglio 2027, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 30 ottobre 2025. Hanno depositato note scritte, nei termini all'uopo concessi, parte attrice e la convenuta CP_4
richiamando le conclusioni in precedenza rassegnate. e CP_2
in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale Controparte_1
sui figli minori e , nonchè e CP_3 Per_1 Parte_2 Pt_3
in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui figli
[...]
pag. 4/7 minori ed hanno depositato Persona_5 Persona_3
note scritte solo in data 29.10.2025 e dunque fuori termine.
Precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 190
c.p.c. di giorni 20 per deposito di conclusionali ed ulteriori giorni 20 per deposito di repliche. Nei detti termini, le parti depositavano i rispettivi scritti difensivi.
La domanda è fondata.
L'occupazione abusiva contestata da non è stata Parte_1
contestata, ma anzi è stata riconosciuta dai vari convenuti, i quali hanno solo eccepito la sussistenza dello stato di necessità.
La prova della proprietà richiesta dall'art. 948 c.c. è conseguita, da un lato mediante produzione dei titoli attestanti la derivazione del diritto della società attrice da un decreto di esproprio risalente al 1920, e dall'altro lato, ed in ogni caso, dal documentato decorso del periodo utile ai fini dell'usucapione, essendo stata l'occupazione illecita constata soltanto nel
2012, e dunque ben oltre la maturazione, dal 1920 o comunque dal 1922
(data del trasferimento dell'area in questione all'Amministrazione delle
) del ventennio utile ad usucapionem. Inoltre, gli Parte_1
occupanti, nel costituirsi, non hanno specificamente contestato l'appartenenza dei beni alla società rivendicante.
L'unico teste ammesso, , sentito all'udienza del 22.1.25, ha Testimone_1
dichiarato di non aver lavorato presso la palazzina uffici oggetto della contestata occupazione, ma di averla comunque frequentata durante il suo servizio in ferrovie, dal 1976 al dicembre 2001, perché essa era utilizzata come stabile del servizio approvvigionamenti. In tal modo risulta confermata la circostanza di cui al capitolo 2 dell'articolato di prova orale pag. 5/7 contenuto nelle memorie istruttorie di parte attrice, ovverosia che, dal
15.5.1979 al 16.10.2001, l'edificio oggetto dell'occupazione contestata era adibito ad uso a servizio dell'esercizio ferroviario ed era dunque utilizzato quotidianamente utilizzato da dipendenti del gruppo . Parte_1
Lo stato di necessità invocato dai convenuti, oltre a non esser stato dimostrato in punto di fatto, non autorizza comunque l'occupazione sine titulo contestata dalla società attrice, posto che la risposta all'emergenza abitativa –ove dimostrata– non può essere rappresentata dalla lesione del diritto dominicale altrui, che costituisce un atto illecito.
Da quanto precede consegue l'accoglimento della domanda e la condanna dei convenuti alle spese del presente giudizio, che seguono la loro soccombenza e sono determinate, tenendo conto della peculiarità della fattispecie, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i., ai minimi di tariffa, con applicazione dello scaglione di valore indeterminabile basso (da €
5.200,01 ad € 26.000), e dunque in complessivi € 2.540,00 (di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per quella introduttiva, € 840,00 per quella di trattazione ed € 851,00 per quella decisoria), oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
di: e , in proprio e nella qualità Controparte_1 CP_2
di esercenti la responsabilità genitoriale su e;
CP_3 Per_1
di e , in proprio e nella loro qualità di Parte_2 Parte_3
esercenti la responsabilità genitoriale su e Persona_5
pag. 6/7 di e Persona_3 CP_4 [...]
, in proprio che nella loro qualità di esercenti la CP_10
responsabilità genitoriale su;
di Parte_4 CP_5
e , in proprio e nella loro qualità di esercenti
[...] CP_9
la responsabilità genitoriale su Persona_4 [...]
e nonché di , la CP_6 Controparte_7 CP_8
accoglie, condannando i convenuti al rilascio dei beni immobili da essi occupati senza titolo, siti in Cagliari, con accesso da viale La Plaja n. 17, situati all'interno dell'area distinta in catasto al foglio 18, particella 7171, sub. 1, della superficie di oltre mq. 160.000.
Condanna i convenuti costituiti, in solido tra loro, al pagamento in favore della società attrice delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
10/12/2025.
Il giudice
ST LI
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 8276/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. ST LI, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'Avv. COSSU UMBERTO attore e
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ), in proprio e nella loro qualità di
[...] C.F._2
esercenti la responsabilità genitoriale di e;
CP_3 Per_1
nonché (CF ) e Parte_2 C.F._3 Pt_3
(CF ), in proprio e nella loro qualità di
[...] C.F._4
esercenti la responsabilità genitoriale su e Persona_2 [...]
, tutti assistiti e difesi dall'Avv. MEI MARIANNA Persona_3
convenuti
(C.F. ), sia in proprio che in CP_4 CodiceFiscale_5
qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore,
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Perra Pt_4 convenuta
(CF ), nella sua qualità di Controparte_5 C.F._6
esercente la responsabilità genitoriale di Persona_4
e rappresentato e difeso Controparte_6 Controparte_7
dall'Avv. Carlotta Siotto convenuto
, e CP_8 CP_9 Controparte_10
contumaci
CONCLUSIONI: per parte attrice: “chiede che l'ecc.mo Tribunale adito voglia, ogni contraria istanza disattesa: - accertare la proprietà dell'area e della palazzina uffici per cui è causa, sita a Cagliari con l'accesso da Viale la Plaia n° 17, distinta in Catasto al foglio 18, particella 7151, sub. 1, in capo a anche per effetto Parte_1
dell'acquisizione per usucapione e, per l'effetto, ordinare ai convenuti
l'immediato rilascio di detti area ed immobile;
- con il favore di spese e competenze del giudizio”; per i convenuti ed altri: “Si chiede che l'ill.mo Tribunale adito CP_1
Voglia: alla luce della premessa in fatto e in diritto di cui alla comparsa di costituzione esse vanno così riscritte:
1. accertata e dichiarata il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice, rigettare la domanda formulata dall'attore”.
2. nel merito, rigettare ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione, con vittoria di spese e compensi professionali”;
pag. 2/7 per la convenuta “Chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia CP_4
1) rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, C.P.A. ed IVA, come per legge”; per il convenuto “Tutto ciò premesso, il Sig., , CP_5 Controparte_5
con il ministero dello scrivente avvocato, chiede che l'ill.mo Tribunale adito Voglia: in via preliminare, dichiarare priva di legittimazione attiva
l' con ogni pronunzia conseguente anche in Parte_5
punto; nel Merito, in ipotesi che venga accertato il diritto di proprietà in capo all'attrice, accertare e dichiarare che l'occupazione dell'immobile è avvenuta in presenza di una causa di giustificazione o stato di necessità;
Per l'effetto accordare un congruo termine al per il Controparte_5
rilascio dell'immobile al fine di ottenere altro immobile, anche con
l'intervento del Comune di Cagliari, ove potersi trasferire unitamente alla propria famiglia;
con vittoria di spese e compensi professionali da distrarre in favore del sottoscritto difensore”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
evocato in giudizio i convenuti esponendo di essere proprietaria di un'area in Cagliari, distinta in catasto al foglio 18, particella 7171, sub. 1, con accesso da viale La Plaja n. 17, della superficie di oltre mq. 160.000, già oggetto di esproprio del 2.6.1920 nei confronti del Demanio dello Stato, debitamente trascritto il 6.2.1923, e trasferita all'Amministrazione delle
Ferrovie dello Stato con verbale di cessione del 24.5.1922, all'interno della quale sono stati edificati negli anni vari immobili, tutti aventi accesso dall'unico ingresso carrabile sopra indicato. Esponeva poi che il 2.3.2012 la pag. 3/7 Polizia di Stato accertava che alcuni di detti immobili erano stati oggetto di occupazione abusiva ad opera di terzi, mediante sostituzione del lucchetti del cancello che delimita l'area sulla quale essi insistono;
il successivo
15.3.2012 erano stati comunicati a i nomi degli occupanti;
in CP_11
data 24.5.2012 era stata sporta querela nei loro confronti;
mentre alcuni occupanti erano stati assolti dai reati loro contestati, con sentenza del
Tribunale di Cagliari n. 1075/2017, altri erano stati invece condannati, con successiva sentenza n. 1428/2021, per i reati p. e p. dagli artt. 633 e 639 bis c.p. L'attrice proponeva dunque azione di rivendicazione, instando per la condanna dei convenuti a restituire i beni illecitamente detenuti.
Si costituivano i convenuti i quali con separate comparse resistevano alla domanda, invocandone il rigetto ed eccependo che l'occupazione senza titolo, in sé non contestata, è avvenuta in stato di necessità alla luce delle loro condizioni di disagio sociale e reddituale.
Venivano depositate le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. e la causa veniva istruita con audizione di un teste. All'esito, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15 luglio 2027, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 30 ottobre 2025. Hanno depositato note scritte, nei termini all'uopo concessi, parte attrice e la convenuta CP_4
richiamando le conclusioni in precedenza rassegnate. e CP_2
in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale Controparte_1
sui figli minori e , nonchè e CP_3 Per_1 Parte_2 Pt_3
in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui figli
[...]
pag. 4/7 minori ed hanno depositato Persona_5 Persona_3
note scritte solo in data 29.10.2025 e dunque fuori termine.
Precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 190
c.p.c. di giorni 20 per deposito di conclusionali ed ulteriori giorni 20 per deposito di repliche. Nei detti termini, le parti depositavano i rispettivi scritti difensivi.
La domanda è fondata.
L'occupazione abusiva contestata da non è stata Parte_1
contestata, ma anzi è stata riconosciuta dai vari convenuti, i quali hanno solo eccepito la sussistenza dello stato di necessità.
La prova della proprietà richiesta dall'art. 948 c.c. è conseguita, da un lato mediante produzione dei titoli attestanti la derivazione del diritto della società attrice da un decreto di esproprio risalente al 1920, e dall'altro lato, ed in ogni caso, dal documentato decorso del periodo utile ai fini dell'usucapione, essendo stata l'occupazione illecita constata soltanto nel
2012, e dunque ben oltre la maturazione, dal 1920 o comunque dal 1922
(data del trasferimento dell'area in questione all'Amministrazione delle
) del ventennio utile ad usucapionem. Inoltre, gli Parte_1
occupanti, nel costituirsi, non hanno specificamente contestato l'appartenenza dei beni alla società rivendicante.
L'unico teste ammesso, , sentito all'udienza del 22.1.25, ha Testimone_1
dichiarato di non aver lavorato presso la palazzina uffici oggetto della contestata occupazione, ma di averla comunque frequentata durante il suo servizio in ferrovie, dal 1976 al dicembre 2001, perché essa era utilizzata come stabile del servizio approvvigionamenti. In tal modo risulta confermata la circostanza di cui al capitolo 2 dell'articolato di prova orale pag. 5/7 contenuto nelle memorie istruttorie di parte attrice, ovverosia che, dal
15.5.1979 al 16.10.2001, l'edificio oggetto dell'occupazione contestata era adibito ad uso a servizio dell'esercizio ferroviario ed era dunque utilizzato quotidianamente utilizzato da dipendenti del gruppo . Parte_1
Lo stato di necessità invocato dai convenuti, oltre a non esser stato dimostrato in punto di fatto, non autorizza comunque l'occupazione sine titulo contestata dalla società attrice, posto che la risposta all'emergenza abitativa –ove dimostrata– non può essere rappresentata dalla lesione del diritto dominicale altrui, che costituisce un atto illecito.
Da quanto precede consegue l'accoglimento della domanda e la condanna dei convenuti alle spese del presente giudizio, che seguono la loro soccombenza e sono determinate, tenendo conto della peculiarità della fattispecie, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i., ai minimi di tariffa, con applicazione dello scaglione di valore indeterminabile basso (da €
5.200,01 ad € 26.000), e dunque in complessivi € 2.540,00 (di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per quella introduttiva, € 840,00 per quella di trattazione ed € 851,00 per quella decisoria), oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
di: e , in proprio e nella qualità Controparte_1 CP_2
di esercenti la responsabilità genitoriale su e;
CP_3 Per_1
di e , in proprio e nella loro qualità di Parte_2 Parte_3
esercenti la responsabilità genitoriale su e Persona_5
pag. 6/7 di e Persona_3 CP_4 [...]
, in proprio che nella loro qualità di esercenti la CP_10
responsabilità genitoriale su;
di Parte_4 CP_5
e , in proprio e nella loro qualità di esercenti
[...] CP_9
la responsabilità genitoriale su Persona_4 [...]
e nonché di , la CP_6 Controparte_7 CP_8
accoglie, condannando i convenuti al rilascio dei beni immobili da essi occupati senza titolo, siti in Cagliari, con accesso da viale La Plaja n. 17, situati all'interno dell'area distinta in catasto al foglio 18, particella 7171, sub. 1, della superficie di oltre mq. 160.000.
Condanna i convenuti costituiti, in solido tra loro, al pagamento in favore della società attrice delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
10/12/2025.
Il giudice
ST LI
pag. 7/7