Sentenza 20 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2003, n. 4098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4098 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2003 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE4 098 /03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magis Lati President R.G.1 CICIRETTI .N.14313/00 Dott. Stefano Consigliere Dott. Fernando LUPI Cron.8385 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. LAMORGESE Cons. Rel. Dott. Antonio Ud. 21/11/02 Consigliere Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente: SENTENZA 1 sul ricorso proposto da: CLEAN MAGIC s.n.c. di PR RO & C., in persona del socio RO PR, elettivamente domiciliata in F presso l'avv.Roma via S. Tommaso D'Aquino 13. 75 Mario Lacagnina, che con l'avv. Joëlle Piccinino la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO MT I.N.A.I.L., in persona del dirigente generale della direzione centrale rischi dr. Ennio De Luca, nominato con delibera del consiglio di I.N.A.I.L., elettivamente domiciliatoamministrazione 1.777 1 in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli avv.ti Adriana Pignataro 自 Franco Quaranta, che 10 rappresentano e difendono, giusta procura speciale per atto notaio Carlo Federico Tuccari, in data 26 luglio 2000, rep. n. 54842; controricorrente - nonché
contro
- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza 11. 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Fonzo, Clementina Pulli e Antonietta Coretti, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la Bentenza del Tribunale di Milano n. 4517 depositata 1'8 aprile 2000 (R.G. lavoro n. 832/99). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2002 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Adriana Pignataro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 у SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 11 Tribunale di Milano, con la sentenza, indicata in epigrafe, ha confermato la decisione, appellata dalla soc. Clean Magic di PR RO C. con la quale il Pretore di Milano aveva rigettato la domanda avanzata dalla predetta società nei confronti dell'Inps e dell'Inail, di accertamento della natura autonoma dei rapporti di lavoro con TO ON e NI AC e della qualità di prestiti personali delle Sonume erogate a CE D'OS, PI D'OS e EL GO. Il giudice del gravame ha ritenuto che costoro sia gli ultimi tre che i primi due erano nell'ambito produttivo dell'azienda inseriti appellante e avevano svolto attività lavorativa alle dipendenze di questa, ciascuno ricevendo la retribuzione, ed il medesimo giudice ha inoltre evidenziato la inconsistenza della diversa causale, in relazione alle somme Versate agli stessi, sostenuta dalla società, la quale aveva invece afformato trattarsi di prestiti personali. Avverso la pronuncia del Tribunale la società soccombente ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati con memoria. 3 Gli istituti previdenziali intimati hanno resistito con distinti controricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione e addebita alla sentenza impugnata di non permettere la individuazione del criterio logico seguito per pervenire alla decisione adottata, in quanto le risultanze di causa sono, ad avviso della società, nel senso della sussistenza di rapporti di lavoro autonomo per tutte e cinque le posizioni lavorative, a cui gli istituti previdenziali, odierni resistenti, si sono riferiti;
sostiene inoltre che il Tribunale non ha dato alcuna spiegazione delle ragioni in base alle quali ha ritenuto inverosimile la giustificazione, data da езда società, del versamento delle Somme ad alcuni dei predetti lavoratori (prestiti). Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., e assume che il giudice del merito ha fondato il ĠU✪ convincimento sulla "incredibilità" "inverosimiglianza" delle prove espletate, adducendo un "fatto notorio", l'impossibilità cioè, 4 in base alla comune esperienza, di prestiti concessi a lavoratori senza alcuna garanzia e senza alcun patto scritto. I due motivi sono manifestamente infondati. Quanto al primo, va premesso che, secondo la consolidata costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. fra le più recenti, la sentenza 9 gennaio 2001 n. 224, 12 dicembre 2001 n. 15657} ai fini F della qualificazione del contratto di lavoro come autonomO 0 subordinato, Occorre accertare la sussistenza 0 meno del requisito della subordinazione, intesa come prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la dell'imprenditore, e perciò con direzione l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, essendo gli altri caratteri dell'attività (quali la sua continuità, l'orario di lavoro, il versamento а cadenze fisse della retribuzione) solo complementari sussidiari, compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato, sia con quello di lavoro autonomo. Si altresì sottolineato che costituisce apprezzamento di fatto, come tale insindacabile in Cassazione Бе correttamente motivato, la valutazione delle circostanze ritenute in concreto 5 idonee a far rientrare il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale. Nella specie, la ricorrente non rivolge le sue critiche sulla determinazione del criterio applicato dal Tribunale per affermare la subordinazione dei rapporti di lavoro in questione, ma sulla valutazione degli elementi di fatto presi in considerazione dal medesimo giudice per operare la qualificazione dei predetti rapporti, elementi che, a suo avviso, dimostrerebbero invece la natura autonoma delle attività lavorative prestate dal ON e dalla Мопасо e поп varrebbero а disattendere la tesi dei prestiti personali per le altre persone innanzi indicate. Ma le censure, limitate alla contrapposizione di una diversa valutazione degli elementi oggetto dell'apprezzamento del giudice e di una diversa ricostruzione dei fatti, senza che siano evidenziati insufficienze o contraddittorietà del dallo stesso seguito, sono ragionamento inammissibili, in quanto si risolvono in una richiesta di riesame del merito non consentita in sede di legittimità. Né il vizio di motivazione può ritenersi sotto il profilo, ribadito dalla ricorrente nelle memorie 6 illustrative depositate, che il Tribunale “şi è limitato ad aderire alla logica del giudice di primo grado senza motivare tale scelta, se ΠΟΠ con enunciazioni generiche e di principio", dovendo rilevarsi, oltre alla estrema indeterminatezza delle critiche formulate con l'ultima parte della doglianza, che legittima è la motivazione per relationem allorché il giudice di appello, richiamando nella sua pronuncia gli elementi essenziali della motivazione della sentenza di primo grado, non si limiti a farli propri ma, come essi nella specie, confuti le censure contro di formulate con i motivi di gravame (giurisprudenza costante, v. Cass. 19 luglio 2000 n. 9497, Cass. 10 aprile 2000 n. 4485). Relativamente al secondo motivo, per affermare la sua manifesta infondatezza 2 sufficiente osservare che la ricorrente non spiega affatto come la sentenza impugnaza abbia violato il principio della disponibilità delle prove posto dalla norma denunciata, e il lamentato riferimento al fatto notorio, di cui il giudice del merito avrebbe tenuto conto ai fini della decisione, non trova riscontro nella sentenza impugnata, risultando invece da questa che il Tribunale ha escluso 7 l'attendibilità della giustificazione fornita dalla ricorrente, genericamente come prestiti personali a CE D'OS, PI D'OS e EL GO, per le somme versate agli stessi, affermando, sulla base degli accertamenti compiuti, il diverso titolo di retribuzione per l'attività lavorativa espletata nell'azienda resistente. Il ricorso va dunque rigettato e la società ricorrente, per il criterio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 17,30 oltre ad euro 1.500,00=(millecinquecento} per onorari e per ciascuno dei resistenti. IN DA Così deciso in Roma, il 21 novembre 2002, di consiglio 1 Consigliere est. G Il Presidente O U I I Вилочно камогра T S G T I T N V N S I I M L 1 5 O O 2 Y V I I 9 O N 3 S T I I D 1 S CANCELLIERE N O 1 E S S - I U N 8 I - Y Ɑ S 4 CI A H 8 Depositato in Cancelleria I I T S . N V N Y ' O I 72948. 2003 N I T I 9 ' V foggi. O 8 S ' 1 S $ 0 IL CANCELLIERE V Q I