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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 12/12/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico TE AN,
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. R.G. 1197/2023 pendente tra:
parte attrice: , con l'avv. Parte_1
PI ND e con l'avv. THURIN STEFAN,
parti convenute:
(dal 01/01/2025: ), codice Controparte_1 Controparte_2
fiscale: , con l'avv. BECCARO FRANCO CLAUDIO, P.IVA_1
, codice fiscale: , contumace. CP_3 P.IVA_2
OGGETTO
Risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI
per parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
In merito:
I. Condannare la , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante p.t. e la , in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., in solido tra loro a risarcire all'attore tutti i
danni patrimoniali e di qualunque altro genere e specie, mediante il
pagamento a favore dell'attore dell'importo complessivo di € 54.982,69 o
di quella somma maggiore o minore, che risulterà di giustizia, anche a
seguito di espletamento di CTU, oltre agli interessi ex art. 1284 comma 4
c.c. ed oltre alla rivalutazione dal giorno dell'incidente.
In ogni caso:
II. Con vittoria di spese ed onorari, comprese le spese dell'eventuale
consulenza tecnica e dell'invito alla negoziazione assistita.
In via istruttoria: … (omissis)”;
per la parte convenuta : Controparte_2
“In via pregiudiziale: dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
convenuta se ritenuto che l'attore abbia proceduto ai Controparte_1
Pag. 2 di 13 sensi dell'art. 2043 c.c.; con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al
15% di spese generali, CAP 4% . IVA 22%.1
Nel merito: respingere la domanda attorea infondata in fatto e diritto, con
condanna dell'attore alla rifusione integrale delle spese e compensi di lite,
oltre al 15% di spese generali, CAP 4%, IVA 22%
In via istruttoria: … (omissis)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'attore, sig. , agisce in Parte_1
giudizio contro la proprietaria della betoniera, targata I-EY037PS (doc. 3 di parte attrice), la e la relativa assicurazione, CP_3
l' (dal 01/01/2025: ), per Controparte_4 Controparte_2
ottenere dagli stessi il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura PORSCHE 918 SPYDER, targata D-SP918 (doc. 2 di parte attrice), a seguito dell'incidente stradale verificatosi il 22/09/2021 (verso le ore 12:15) nel Comune di Tirolo (BZ), sulla Via Passo Giovo (SS 44),
all'altezza dell'incrocio con Via Puren. 1 L'eccezione pregiudiziale non è stata riprodotta nelle conclusioni precisate all'udienza dell'11/12/2025.
Pag. 3 di 13 2. L'incidente si sarebbe verificato, secondo la ricostruzione offerta dall'attore, nel modo seguente: il sig. Parte_1
alla guida della propria autovettura, percorreva la SS 44 in
[...]
direzione di Merano quando, giunto all'intersezione con Via Puren, era costretto a compiere una “forte frenata” per evitare di collidere con la betoniera che “si immetteva nella Via Passo Giovo in direzione Merano,
violando il diritto di precedenza dell'attore”; dopodiché, però, a causa della visibilità sul fondo stradale ostacolata dalla betoniera, non riusciva a evitare di passare con la propria autovettura sopra “un conglomerato /
mattone bianco di tipo calcestruzzo / calcareo” presente in strada (“che
forse era anche stato perso dalla betoniera stessa”), il quale danneggiava
“il paraurti ed il sottofondo” della sua autovettura (foto dei danni: doc. 6 di parte attrice), causando un danno che successivamente è stato stimato dal
“TÜVRheinland” (doc. 7 di parte attrice) “in € 54.982,69” (atto di citazione, p. 2), il cui risarcimento costituisce, con rivalutazione e interessi,
il petitum attoreo (cfr. conclusioni di parte attrice sopra riportate).
3. Nella parte in diritto dell'atto di citazione, l'attore deduce la sussistenza del nesso causale tra la presunta violazione della precedenza da parte della betoniera e l'impatto con il mattone, sostenendo, alla stregua del “più
probabile che non”, che “qualora il conducente con la betoniera non
Pag. 4 di 13 avesse impedito la vista sul mattone, l'attore si sarebbe accorto
tempestivamente dello stesso e non lo avrebbe investito” (atto di citazione,
p. 4).
4. La convenuta assicurazione, (ora) , costituendosi, Controparte_2
eccepisce il difetto di legittimazione passiva, ritenendo “inibito fondare la
pretesa sulla base della previsione normativa ex art. 2043 cc.”, e contesta
“la domanda attorea sia sotto il profilo dell'an debeatur in quanto l'evento
è negato in relazione ad un profilo di responsabilità della , sia CP_3
sotto il profilo del quantum debeatur, poiché il danno appare
eccessivamente quantificato” (comparsa, p.
2 - cfr. in tal senso le conclusioni sopra riportate). La convenuta proprietaria della betoniera,
invece, è rimasta contumace.
5. L'argomento cruciale dedotto dalla convenuta assicurazione, con riferimento al merito della causa, si incentra sulla negazione che l'ipotizzata “mancata precedenza possa porsi in relazione causale con il
sinistro de quo”; al contrario, la convenuta ritiene che l'attore, se “fosse
proceduto ad una velocità congruamente moderata trattandosi di incrocio
stradale, avrebbe potuto sì, con ogni probabilità, evitare il residuo di
calcestruzzo (o comunque lo si voglia definire) sul manto stradale
potendolo avvistare per tempo e proseguire la marcia indisturbato”
Pag. 5 di 13 (comparsa conclusionale della parte convenuta, p. 3). Infatti, eliminando mentalmente la presenza della betoniera, l'attore “sarebbe stato comunque
preceduto da altri veicoli” con lo stesso effetto di limitare la prevedibilità
del mattone, con il quale non si sarebbe scontrato “se la sua condotta fosse
stata rispettosa dei precetti normativi”3 (comparsa conclusionale , p. 4).
6. L'attività istruttoria svolta nel corso del processo ha riguardato l'assunzione della testimonianza, per rogatoria internazionale, dell'unico testimone oculare del sinistro, ossia della moglie dell'attore4, sig.ra
, in data 06/02/2024, e l'espletamento di una CTU Persona_1
(a tale scopo il sottoscritto aveva rimesso la causa in istruttoria: cfr.
ordinanza dell'08/03/2025) sulla dinamica dell'incidente e sulla valutazione del danno all'autovettura attorea a cura del dott. ing.
[...]
la cui relazione finale è stata depositata il 22/07/2025. Con Per_2
ordinanza del 04/10/2025 il Giudice ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa per l'11/12/2025. Ora segue la sentenza. 3 Degno di nota è anche un altro argomento della convenuta assicurazione contro il nesso causale affermato dall'attore, formulato nella seguente domanda retorica: “come è possibile che l'attore, che lamenta una immissione sulla strada prioritaria da parte del veicolo industriale così ravvicinata da dover frenare energicamente, non abbia potuto osservare davanti a sé ad una distanza di pochissimi metri la presenza di uno ostacolo con tutta evidenza visibile sul manto stradale, e ciò prima della dedotta immissione del mezzo industriale” (comparsa p. 4).
Pag. 6 di 13 7. Alla luce delle risultanze degli atti e dei documenti processuali, in particolare della CTU espletata, si rileva che l'azione esperita dal sig.
si presenta infondata nel merito, Parte_1
per insussistenza, secondo il criterio civilistico in materia di causalità del
“più probabile che non”, della riconducibilità causale del sinistro alla condotta della betoniera della convenuta. E, qualora sul punto residuassero margini di dubbio, gli stessi andrebbero posti a carico dell'attore, poiché,
“in riferimento all'art. 2054 c.c., spetta all'attore dimostrare che l'evento
dannoso è stato causato da una condotta colposa del conducente del
veicolo antagonista. Non è il convenuto a dover dimostrare una dinamica
diversa da quella affermata dall'attore” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
30/03/2025, n. 8341).
8. Prima di motivare il rigetto della richiesta risarcitoria nel merito dell'an
debeatur, è opportuno soffermarsi brevemente sull'eccezione sollevata dalla convenuta assicurazione, riguardante la presunta mancanza della sua legittimazione passiva, in quanto (e nella misura in cui) l'attore avrebbe basato la propria richiesta risarcitoria sull'art. 2043 c.c. (principio della responsabilità aquiliana del neminem laedere), mentre l'art. 144 del D.L.vo
07/09/2005, n. 209, concederebbe l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore soltanto per danni da circolazione ai sensi dell'art. 2054
Pag. 7 di 13 c.c. L'eccezione è ictu oculi infondata e, perciò, va rigettata. A parte il rilievo di principio per cui il problema sollevato non può riguardare il difetto di legittimazione passiva, poiché la giurisprudenza di legittimità è
ormai consolidata nel senso che la legittimazione processuale (sia attiva sia passiva) è valutata sulla base della mera prospettazione dell'attore5, risulta assodato, già a livello di atto di citazione, che l'attore si riferisce all'art. 2043 come categoria onnicomprensiva della responsabilità
extracontrattuale, specificando subito che dal genus indicato “trovano
applicazione gli artt. 2049 e 2054 ss. c.c. nonché le disposizioni del codice
delle assicurazioni private, d.lgs. 07.09.2005, n. 209, ed ivi tra altro l'art.
144” (atto di citazione, pp. 1s), con il che risulta formulato un preciso richiamo alla specifica responsabilità extracontrattuale richiesto dalla convenuta assicurazione.
9. Anche se diretta contro i convenuti previsti dalle norme legislative, la domanda attorea non può essere accolta, poiché è rimasta priva di prova sufficiente in ordine alla causazione del danno riconducibile alla condotta
Pag. 8 di 13 del conducente della betoniera. Tanto si desume, in modo incontrovertibile,
dalla CTU del dott. ing. che, in applicazione dei Persona_2
metodi tecnico - scientifici più collaudati e consoni alle circostanze fattuali accertate (analisi di natura documentale e qualitativa per la mancanza di dati certi ed oggettivi non rilevati nell'immediatezza del fatto6 e ricostruzione grafica con software) e con “debita considerazione” (CTU, p.
27) della testimonianza resa dall'unico testimone oculare sig.ra
[...]
(riprodotta interamente nella stessa CTU: pp 9s), è giunto a Per_1
concludere che “da un punto di vista tecnico non è possibile determinare,
ancorché in maniera probabilistica, quale sia stata la dinamica del sinistro
e attribuire alla condotta dei due conducenti una precisa responsabilità”
(CTU, p. 28).
10. Il Giudice non ha motivo alcuno di discostarsi dagli esiti della CTU, la quale si rivela esaustiva (in particolare per la considerazione dei luoghi e delle due vetture in questione, nonché nell'analisi dei danni riportati dalla
Porsche), coerente (sia tra le singole parti della relazione e le conclusioni tratte dalle stesse, sia tra l'analisi delle circostanze fattuali e la
Pag. 9 di 13 ricostruzione mediante software) e supportata da un'analisi metodologica rigorosa (basata sull'impiego di calcoli conformi alla consolidata letteratura tecnica), con conclusioni che, perciò, a ragione “possono essere affermate
con un grado di probabilità quantomeno tale da rispettare – da un punto di
vista tecnico – il criterio della 'preponderanza dell'evidenza' ossia del 'più
probabile che non' (Cass. Civ. SS. UU., 11/01/2008, n. 581)” (CTU, p. 29).
11. Anzi, per più ragioni basilari il CTU è arrivato alla condivisibile conclusione di essere impossibilitato di ricostruire, neppure in modo probabilistico, la dinamica del sinistro in questione e, perciò di potersi esprimere sulle relative responsabilità dei due coinvolti. Infatti, “da un
punto di vista squisitamente tecnico … mancano gli elementi minimi per
poter definire la cinematica dell'evento, cioè posizioni e velocità dei
veicoli, e neppure sono stati forniti riscontri in merito alla natura e alla
posizione del mattone/conglomerato cementizio investito, né è stato chiarito se si trovasse già a terra oppure fosse caduto dalla betoniera7”
(CTU, p. 13). In particolare, “data la carenza di elementi oggettivi di
riscontro come le tracce di frenata o scarrocciamento, le deformazioni e i
danni da impatto sui veicoli oppure alle pertinenze della strada, non è
possibile individuare con ragionevole certezza la posizione e la velocità 7 La testimone sig.ra ha dichiarato di non avere visto che il mattone fosse caduto Persona_1 dalla betoniera: cfr. la risposta alla domanda 12 (verbale d'udienza depositato il 02/04/2024).
Pag. 10 di 13 della Porsche 918” (CTU, p. 17). Con una durata della frenata di 3,3
secondi, la Porsche avrebbe avuto “una velocità iniziale di circa 150 km/h”,
risultato, però, “difficile … da dimostrare” (CTU, p. 21). “Pertanto, da un
punto di vista tecnico non è possibile determinare ancorché in maniere
probabilistica quale sia stata la condotta dei due conducenti e le rispettive
responsabilità” (CTU, p. 22).
12. Per completezza si aggiunge, in diritto, che il conducente della betoniera, dato l'esito della CTU e la mancata prova che il mattone (o,
comunque, l'agglomerato) fosse caduto dalla medesima, non può essere ritenuto responsabile della presenza dell'ostacolo sulla strada. Anzi, la circostanza che il veicolo precedente abbia impedito la visibilità
dell'ostacolo non integra un comportamento colposo giuridicamente rilevante, trattandosi di una situazione rientrante nella normale dinamica della circolazione stradale, rispetto alla quale il conducente che segue deve adottare tutte le cautele necessarie (cfr. l'art. 141, comma 2, C.d.S.). Infatti,
il conducente che precede non ha alcun dovere giuridico di assicurarsi che chi lo segue possa vedere cosa c'è sulla strada davanti a lui. Sarebbe un obbligo impossibile da rispettare e contrario alla logica della circolazione stradale.
Pag. 11 di 13 13. Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c.
in forza del quale esse devono essere poste a carico della parte attrice soccombente e rifuse alla parte convenuta vittoriosa. La liquidazione del compenso di avvocato, indicato nel dispositivo della sentenza, avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione da €
52.001 a € 260.000, parametri medi per le fasi di studio, introduzione,
istruttoria e decisione. Le spese della CTU restano definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. RG. 1197/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta
; Controparte_2
2. rigetta la domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice
[...]
nei confronti delle parti convenute Parte_1
e ; Controparte_2 CP_3
3. condanna la parte attrice a Parte_1
rimborsare alla parte convenuta , a titolo di spese di Controparte_2
Pag. 12 di 13 lite, € 14.103,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie,
CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e le spese successive occorrende;
4. le spese liquidate per la CTU restano definitivamente a carico della parte attrice . Parte_1
Così deciso in Bolzano (BZ), il 12/12/2025.
Il Giudice
TE AN
(firma digitale)
Pag. 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Si precisa che l'atto di citazione è stato erroneamente indirizzato contro , ma la convenuta CP_2
, costituendosi in giudizio, ha sanato l'erronea vocatio in ius. Controparte_1 4 L'attore ha ritenuto utile precisare che i coniugi hanno scelto la separazione dei beni (cfr. contratto matrimoniale per atto notarile: doc. 15 di parte attrice). 5 Si cfr. il chiarimento ad opera della Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 16/02/2016, n. 2951: “Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva,
l'azione sarà inammissibile”. 6 Siccome “sulla sede stradale non sono intervenute le autorità nell'immediato né sono state rilevate o documentate tracce di frenata e di scarrocciamento da parte di nessuno dei veicoli coinvolti e nemmeno danni alla sede stradale o alle relative pertinenze, mancano i dati certi ed oggettivi per effettuare una ricostruzione quantitativa del sinistro, pertanto, si è proceduto ad un'analisi di natura qualitativa” (CTU,
p. 3).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico TE AN,
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. R.G. 1197/2023 pendente tra:
parte attrice: , con l'avv. Parte_1
PI ND e con l'avv. THURIN STEFAN,
parti convenute:
(dal 01/01/2025: ), codice Controparte_1 Controparte_2
fiscale: , con l'avv. BECCARO FRANCO CLAUDIO, P.IVA_1
, codice fiscale: , contumace. CP_3 P.IVA_2
OGGETTO
Risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI
per parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
In merito:
I. Condannare la , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante p.t. e la , in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., in solido tra loro a risarcire all'attore tutti i
danni patrimoniali e di qualunque altro genere e specie, mediante il
pagamento a favore dell'attore dell'importo complessivo di € 54.982,69 o
di quella somma maggiore o minore, che risulterà di giustizia, anche a
seguito di espletamento di CTU, oltre agli interessi ex art. 1284 comma 4
c.c. ed oltre alla rivalutazione dal giorno dell'incidente.
In ogni caso:
II. Con vittoria di spese ed onorari, comprese le spese dell'eventuale
consulenza tecnica e dell'invito alla negoziazione assistita.
In via istruttoria: … (omissis)”;
per la parte convenuta : Controparte_2
“In via pregiudiziale: dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
convenuta se ritenuto che l'attore abbia proceduto ai Controparte_1
Pag. 2 di 13 sensi dell'art. 2043 c.c.; con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al
15% di spese generali, CAP 4% . IVA 22%.1
Nel merito: respingere la domanda attorea infondata in fatto e diritto, con
condanna dell'attore alla rifusione integrale delle spese e compensi di lite,
oltre al 15% di spese generali, CAP 4%, IVA 22%
In via istruttoria: … (omissis)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'attore, sig. , agisce in Parte_1
giudizio contro la proprietaria della betoniera, targata I-EY037PS (doc. 3 di parte attrice), la e la relativa assicurazione, CP_3
l' (dal 01/01/2025: ), per Controparte_4 Controparte_2
ottenere dagli stessi il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura PORSCHE 918 SPYDER, targata D-SP918 (doc. 2 di parte attrice), a seguito dell'incidente stradale verificatosi il 22/09/2021 (verso le ore 12:15) nel Comune di Tirolo (BZ), sulla Via Passo Giovo (SS 44),
all'altezza dell'incrocio con Via Puren. 1 L'eccezione pregiudiziale non è stata riprodotta nelle conclusioni precisate all'udienza dell'11/12/2025.
Pag. 3 di 13 2. L'incidente si sarebbe verificato, secondo la ricostruzione offerta dall'attore, nel modo seguente: il sig. Parte_1
alla guida della propria autovettura, percorreva la SS 44 in
[...]
direzione di Merano quando, giunto all'intersezione con Via Puren, era costretto a compiere una “forte frenata” per evitare di collidere con la betoniera che “si immetteva nella Via Passo Giovo in direzione Merano,
violando il diritto di precedenza dell'attore”; dopodiché, però, a causa della visibilità sul fondo stradale ostacolata dalla betoniera, non riusciva a evitare di passare con la propria autovettura sopra “un conglomerato /
mattone bianco di tipo calcestruzzo / calcareo” presente in strada (“che
forse era anche stato perso dalla betoniera stessa”), il quale danneggiava
“il paraurti ed il sottofondo” della sua autovettura (foto dei danni: doc. 6 di parte attrice), causando un danno che successivamente è stato stimato dal
“TÜVRheinland” (doc. 7 di parte attrice) “in € 54.982,69” (atto di citazione, p. 2), il cui risarcimento costituisce, con rivalutazione e interessi,
il petitum attoreo (cfr. conclusioni di parte attrice sopra riportate).
3. Nella parte in diritto dell'atto di citazione, l'attore deduce la sussistenza del nesso causale tra la presunta violazione della precedenza da parte della betoniera e l'impatto con il mattone, sostenendo, alla stregua del “più
probabile che non”, che “qualora il conducente con la betoniera non
Pag. 4 di 13 avesse impedito la vista sul mattone, l'attore si sarebbe accorto
tempestivamente dello stesso e non lo avrebbe investito” (atto di citazione,
p. 4).
4. La convenuta assicurazione, (ora) , costituendosi, Controparte_2
eccepisce il difetto di legittimazione passiva, ritenendo “inibito fondare la
pretesa sulla base della previsione normativa ex art. 2043 cc.”, e contesta
“la domanda attorea sia sotto il profilo dell'an debeatur in quanto l'evento
è negato in relazione ad un profilo di responsabilità della , sia CP_3
sotto il profilo del quantum debeatur, poiché il danno appare
eccessivamente quantificato” (comparsa, p.
2 - cfr. in tal senso le conclusioni sopra riportate). La convenuta proprietaria della betoniera,
invece, è rimasta contumace.
5. L'argomento cruciale dedotto dalla convenuta assicurazione, con riferimento al merito della causa, si incentra sulla negazione che l'ipotizzata “mancata precedenza possa porsi in relazione causale con il
sinistro de quo”; al contrario, la convenuta ritiene che l'attore, se “fosse
proceduto ad una velocità congruamente moderata trattandosi di incrocio
stradale, avrebbe potuto sì, con ogni probabilità, evitare il residuo di
calcestruzzo (o comunque lo si voglia definire) sul manto stradale
potendolo avvistare per tempo e proseguire la marcia indisturbato”
Pag. 5 di 13 (comparsa conclusionale della parte convenuta, p. 3). Infatti, eliminando mentalmente la presenza della betoniera, l'attore “sarebbe stato comunque
preceduto da altri veicoli” con lo stesso effetto di limitare la prevedibilità
del mattone, con il quale non si sarebbe scontrato “se la sua condotta fosse
stata rispettosa dei precetti normativi”3 (comparsa conclusionale , p. 4).
6. L'attività istruttoria svolta nel corso del processo ha riguardato l'assunzione della testimonianza, per rogatoria internazionale, dell'unico testimone oculare del sinistro, ossia della moglie dell'attore4, sig.ra
, in data 06/02/2024, e l'espletamento di una CTU Persona_1
(a tale scopo il sottoscritto aveva rimesso la causa in istruttoria: cfr.
ordinanza dell'08/03/2025) sulla dinamica dell'incidente e sulla valutazione del danno all'autovettura attorea a cura del dott. ing.
[...]
la cui relazione finale è stata depositata il 22/07/2025. Con Per_2
ordinanza del 04/10/2025 il Giudice ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa per l'11/12/2025. Ora segue la sentenza. 3 Degno di nota è anche un altro argomento della convenuta assicurazione contro il nesso causale affermato dall'attore, formulato nella seguente domanda retorica: “come è possibile che l'attore, che lamenta una immissione sulla strada prioritaria da parte del veicolo industriale così ravvicinata da dover frenare energicamente, non abbia potuto osservare davanti a sé ad una distanza di pochissimi metri la presenza di uno ostacolo con tutta evidenza visibile sul manto stradale, e ciò prima della dedotta immissione del mezzo industriale” (comparsa p. 4).
Pag. 6 di 13 7. Alla luce delle risultanze degli atti e dei documenti processuali, in particolare della CTU espletata, si rileva che l'azione esperita dal sig.
si presenta infondata nel merito, Parte_1
per insussistenza, secondo il criterio civilistico in materia di causalità del
“più probabile che non”, della riconducibilità causale del sinistro alla condotta della betoniera della convenuta. E, qualora sul punto residuassero margini di dubbio, gli stessi andrebbero posti a carico dell'attore, poiché,
“in riferimento all'art. 2054 c.c., spetta all'attore dimostrare che l'evento
dannoso è stato causato da una condotta colposa del conducente del
veicolo antagonista. Non è il convenuto a dover dimostrare una dinamica
diversa da quella affermata dall'attore” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
30/03/2025, n. 8341).
8. Prima di motivare il rigetto della richiesta risarcitoria nel merito dell'an
debeatur, è opportuno soffermarsi brevemente sull'eccezione sollevata dalla convenuta assicurazione, riguardante la presunta mancanza della sua legittimazione passiva, in quanto (e nella misura in cui) l'attore avrebbe basato la propria richiesta risarcitoria sull'art. 2043 c.c. (principio della responsabilità aquiliana del neminem laedere), mentre l'art. 144 del D.L.vo
07/09/2005, n. 209, concederebbe l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore soltanto per danni da circolazione ai sensi dell'art. 2054
Pag. 7 di 13 c.c. L'eccezione è ictu oculi infondata e, perciò, va rigettata. A parte il rilievo di principio per cui il problema sollevato non può riguardare il difetto di legittimazione passiva, poiché la giurisprudenza di legittimità è
ormai consolidata nel senso che la legittimazione processuale (sia attiva sia passiva) è valutata sulla base della mera prospettazione dell'attore5, risulta assodato, già a livello di atto di citazione, che l'attore si riferisce all'art. 2043 come categoria onnicomprensiva della responsabilità
extracontrattuale, specificando subito che dal genus indicato “trovano
applicazione gli artt. 2049 e 2054 ss. c.c. nonché le disposizioni del codice
delle assicurazioni private, d.lgs. 07.09.2005, n. 209, ed ivi tra altro l'art.
144” (atto di citazione, pp. 1s), con il che risulta formulato un preciso richiamo alla specifica responsabilità extracontrattuale richiesto dalla convenuta assicurazione.
9. Anche se diretta contro i convenuti previsti dalle norme legislative, la domanda attorea non può essere accolta, poiché è rimasta priva di prova sufficiente in ordine alla causazione del danno riconducibile alla condotta
Pag. 8 di 13 del conducente della betoniera. Tanto si desume, in modo incontrovertibile,
dalla CTU del dott. ing. che, in applicazione dei Persona_2
metodi tecnico - scientifici più collaudati e consoni alle circostanze fattuali accertate (analisi di natura documentale e qualitativa per la mancanza di dati certi ed oggettivi non rilevati nell'immediatezza del fatto6 e ricostruzione grafica con software) e con “debita considerazione” (CTU, p.
27) della testimonianza resa dall'unico testimone oculare sig.ra
[...]
(riprodotta interamente nella stessa CTU: pp 9s), è giunto a Per_1
concludere che “da un punto di vista tecnico non è possibile determinare,
ancorché in maniera probabilistica, quale sia stata la dinamica del sinistro
e attribuire alla condotta dei due conducenti una precisa responsabilità”
(CTU, p. 28).
10. Il Giudice non ha motivo alcuno di discostarsi dagli esiti della CTU, la quale si rivela esaustiva (in particolare per la considerazione dei luoghi e delle due vetture in questione, nonché nell'analisi dei danni riportati dalla
Porsche), coerente (sia tra le singole parti della relazione e le conclusioni tratte dalle stesse, sia tra l'analisi delle circostanze fattuali e la
Pag. 9 di 13 ricostruzione mediante software) e supportata da un'analisi metodologica rigorosa (basata sull'impiego di calcoli conformi alla consolidata letteratura tecnica), con conclusioni che, perciò, a ragione “possono essere affermate
con un grado di probabilità quantomeno tale da rispettare – da un punto di
vista tecnico – il criterio della 'preponderanza dell'evidenza' ossia del 'più
probabile che non' (Cass. Civ. SS. UU., 11/01/2008, n. 581)” (CTU, p. 29).
11. Anzi, per più ragioni basilari il CTU è arrivato alla condivisibile conclusione di essere impossibilitato di ricostruire, neppure in modo probabilistico, la dinamica del sinistro in questione e, perciò di potersi esprimere sulle relative responsabilità dei due coinvolti. Infatti, “da un
punto di vista squisitamente tecnico … mancano gli elementi minimi per
poter definire la cinematica dell'evento, cioè posizioni e velocità dei
veicoli, e neppure sono stati forniti riscontri in merito alla natura e alla
posizione del mattone/conglomerato cementizio investito, né è stato chiarito se si trovasse già a terra oppure fosse caduto dalla betoniera7”
(CTU, p. 13). In particolare, “data la carenza di elementi oggettivi di
riscontro come le tracce di frenata o scarrocciamento, le deformazioni e i
danni da impatto sui veicoli oppure alle pertinenze della strada, non è
possibile individuare con ragionevole certezza la posizione e la velocità 7 La testimone sig.ra ha dichiarato di non avere visto che il mattone fosse caduto Persona_1 dalla betoniera: cfr. la risposta alla domanda 12 (verbale d'udienza depositato il 02/04/2024).
Pag. 10 di 13 della Porsche 918” (CTU, p. 17). Con una durata della frenata di 3,3
secondi, la Porsche avrebbe avuto “una velocità iniziale di circa 150 km/h”,
risultato, però, “difficile … da dimostrare” (CTU, p. 21). “Pertanto, da un
punto di vista tecnico non è possibile determinare ancorché in maniere
probabilistica quale sia stata la condotta dei due conducenti e le rispettive
responsabilità” (CTU, p. 22).
12. Per completezza si aggiunge, in diritto, che il conducente della betoniera, dato l'esito della CTU e la mancata prova che il mattone (o,
comunque, l'agglomerato) fosse caduto dalla medesima, non può essere ritenuto responsabile della presenza dell'ostacolo sulla strada. Anzi, la circostanza che il veicolo precedente abbia impedito la visibilità
dell'ostacolo non integra un comportamento colposo giuridicamente rilevante, trattandosi di una situazione rientrante nella normale dinamica della circolazione stradale, rispetto alla quale il conducente che segue deve adottare tutte le cautele necessarie (cfr. l'art. 141, comma 2, C.d.S.). Infatti,
il conducente che precede non ha alcun dovere giuridico di assicurarsi che chi lo segue possa vedere cosa c'è sulla strada davanti a lui. Sarebbe un obbligo impossibile da rispettare e contrario alla logica della circolazione stradale.
Pag. 11 di 13 13. Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c.
in forza del quale esse devono essere poste a carico della parte attrice soccombente e rifuse alla parte convenuta vittoriosa. La liquidazione del compenso di avvocato, indicato nel dispositivo della sentenza, avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione da €
52.001 a € 260.000, parametri medi per le fasi di studio, introduzione,
istruttoria e decisione. Le spese della CTU restano definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. RG. 1197/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta
; Controparte_2
2. rigetta la domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice
[...]
nei confronti delle parti convenute Parte_1
e ; Controparte_2 CP_3
3. condanna la parte attrice a Parte_1
rimborsare alla parte convenuta , a titolo di spese di Controparte_2
Pag. 12 di 13 lite, € 14.103,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie,
CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e le spese successive occorrende;
4. le spese liquidate per la CTU restano definitivamente a carico della parte attrice . Parte_1
Così deciso in Bolzano (BZ), il 12/12/2025.
Il Giudice
TE AN
(firma digitale)
Pag. 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Si precisa che l'atto di citazione è stato erroneamente indirizzato contro , ma la convenuta CP_2
, costituendosi in giudizio, ha sanato l'erronea vocatio in ius. Controparte_1 4 L'attore ha ritenuto utile precisare che i coniugi hanno scelto la separazione dei beni (cfr. contratto matrimoniale per atto notarile: doc. 15 di parte attrice). 5 Si cfr. il chiarimento ad opera della Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 16/02/2016, n. 2951: “Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva,
l'azione sarà inammissibile”. 6 Siccome “sulla sede stradale non sono intervenute le autorità nell'immediato né sono state rilevate o documentate tracce di frenata e di scarrocciamento da parte di nessuno dei veicoli coinvolti e nemmeno danni alla sede stradale o alle relative pertinenze, mancano i dati certi ed oggettivi per effettuare una ricostruzione quantitativa del sinistro, pertanto, si è proceduto ad un'analisi di natura qualitativa” (CTU,
p. 3).