Articolo 3 della Legge 4 marzo 1994, n. 200
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27 marzo 1994
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1993-1995, valutato in lire 30 milioni annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica "Ministero degli affari esteri".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 27 marzo 1994