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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/07/2025, n. 7565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7565 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
n. 6577/2019 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6577/2019 RGAC e vertente
TRA
e , in proprio e quali genitori dei minori Parte_1 Parte_2 Per_1
e , elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Pietro
[...] Persona_2
Castellino 109 presso gli avv.ti Domenico Triunfo e Isabella Zungaro, dai quali sono rappresentati e difesi come da procura a margine dell'atto di citazione
ATTORI
E
in persona del l.r.p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Luca Giordano 23 presso l'avv. Gianpiero Esposito, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni da perdita idrica
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
pagina 1 di 6 e , in proprio e quali genitori dei minori Parte_1 Parte_2 Per_1
e hanno convenuto nel presente giudizio la
[...] Persona_2 CP_2
chiedendo di condannare l'azienda speciale convenuta a risarcire i danni subiti
[...] dagli attori per due distinti cedimenti strutturali causati da una dispersione di acqua da una condotta idrica gestita dalla convenuta e situata in Napoli sotto la sede stradale di Via Po, in adiacenza al fabbricato di Via Tevere 79 di proprietà degli attori e nel quale vivevano, episodi verificatisi il primo tra il 30/11 e il 2/12/2017, ed il secondo il 27/9/2028 – danni da liquidare così: “- in favore della sig.ra : € Parte_2
150.000,00, a titolo di danno non patrimoniale;
€ 15.532,00 a titolo di danno patrimoniale per la consulenza psicodiagnostica e per il percorso psicoterapeutico da intraprendere;
il tutto oltre interessi e rivalutazione;
- in favore del dott. : € 2.331,17 per danni Pt_1 subiti all'immobile, oltre l'importo che il Giudice Vorrà liquidare in via equitativa a titolo di danno non patrimoniale;
il tutto oltre interessi e rivalutazione;
- in favore dei piccoli e , l'importo che il Giudice Vorrà liquidare in via equitativa a titolo Persona_2 Per_1 di danno non patrimoniale;
il tutto oltre interessi e rivalutazione;
- in favore di entrambi i coniugi: € 1.200,00 per rimborso delle spese per i pasti fatti fuori casa;
€ 2.140,00 per rimborso della spesa per consumo di carburante;
il tutto oltre interessi e rivalutazione;
”, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita l'as chiedendo CP_1 di rigettare le domande degli attori perché inammissibili ed infondate, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria sono stati escussi i testi e Testimone_1 Tes_2
ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio medica dal dr.
[...] Persona_3
; ora la causa va decisa.
[...]
Relativamente al primo episodio cui ci si riferisce in citazione, quello verificatosi tra il 30/11 ed il 2/12/2017, si è svolto dinanzi a questo Tribunale un accertamento tecnico preventivo promosso dal Via Po Parte_3
40, all'esito del quale il CTU arch. ha accertato che: “Il Condominio Persona_4 [...]
,denominato “ si trova all'incrocio di via Tevere con via Po, nelle Parte_4 Pt_5 immediate vicinanze di tale incrocio, dove si trova il civico n. 79 di via Tevere, si è avuta una perdita d'acqua per la rottura della condotta della ABC proveniente dalla parte di via Po;
A causa della perdita d'acqua, dalle indagini effettuate si è potuto rilevare un movimento rotatorio della struttura dell'edificio che si è andato man mano assestando e che alla data del 22/12/2017 si è abbassato in corrispondenza della parete investita dalla perdita d'acqua di 0,7 mm (in corrispondenza del punto di rilevamento 6 (sulla parete investita dalla perdita d'acqua) con fulcro nel punto di rilevamento 3 ed innalzamento in corrispondenza del punto di rilevamento 1 di 0,1 mm (parete lato opposto).”; l'appartamento di proprietà di Parte_1
subì danni per € 2.331,17, come da dettagliato computo metrico del CTU;
in data
[...]
19/1/2018 il Comune di Napoli certificò “l'eliminato pericolo dovuto alla rottura della condotta ABC, nell'immobile di Via Tevere n° 79”. che gestiva la condotta CP_1 idrica dalla quale fuoriuscì l'acqua che danneggiò il fabbricato in Napoli alla Via Tevere 79, è responsabile dell'evento ex art. 2051 cc, e al di là di ipotesi formulate negli scritti pagina 2 di 6 difensivi sulle cause dell'evento, non ha provato il caso fortuito, per cui risponde dei danni subiti dagli attori. Per quanto concerne il secondo episodio, vi è una scheda d'intervento dei Vigili del Fuoco di Napoli, relativa alla palazzina in Napoli alla Via Tevere 79, in cui si legge:
“ERA PRESENTE L'AMMINISTRATORE E RICHIEDENTE DELLO STABILE INTERESSATO DAL FENOMENO SIG. CONFORTO NATO IL 18/03/78 IDENTIFICATO CON PAT. Per_5
U1Z257879P, IL QUALE CI FACEVA NOTARE CHE ALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO 28 SCALA A UN CEDIMENTO DEL MARCIAPIEDE CONDOMINIALE E UN AVVALLAMENTO DEL PAVIMENTO DEL VANO ANDRONE. CI RECAVAMO NEGLI SCANTINATI SOTTOSTANTI A TALE EDIFICIO DOVE ERANO INTERESSATI DA VECCHI DISSESTI DOVUTI DA UNA VECCHIA INFILTRAZIONE DI ACQUA CAUSATA DALLA ROTTURA DI UNA TUBAZIONE IDRICA DI PROPRIETA' ABC, MA L'AMMINISTRATORE CI FACEVA NOTARE ALCUNE NUOVE INFILTRAZIONI D'ACQUA NEI CANTINATI STESSI. L'AMMINISTRATORE CI INFORMAVA CHE NELLE ORE PRECEDENTI ERA STATA CHIUSA L'ACQUA DALL' ABC ALLA STESSA TUBAZIONE IN PRECEDENZA RIPARATA LOCALIZZATA ALLE SPALLE DI TALE FABBRICATO CHE FA ANGOLO VIA PO, IN QUANTO ALCUNI CONDOMINI AVEVANO RISCONTRATO FUORIUSCITA D'ACQUA DA UN CHIUSINO POSTO NEL LOCALE ADIACENTE ALL'INGRESSO DELLA SCALA IN OGGETTO IN PROSSIMITA' DI TALE TUBAZIONE CHE PROBABILMENTE SI SAREBBE INFILTRATA ANCHE NELLA PAVIMENTAZIONE DEL PIANO STRADALE.”; in un successivo provvedimento del Comune di Napoli si legge:
nel gennaio 2019 la società comunicò di avere effettuato l'intervento di CP_3 risanamento con resine espandenti presso un edificio a Napoli in Via Tevere angolo Via Po, quello in cui si trova l'appartamento degli attori. Sempre applicando l'art. 2051 cc, a dichiarata responsabile anche di questo secondo evento. CP_1
Dunque, l'azienda speciale convenuta è responsabile degli eventi dannosi lamentati dagli attori – come del resto è stata dichiarata responsabile dei due eventi da questo Tribunale con le sentenze 6225/2022 e 2686/2024 emesse da questo Tribunale su domande proposte dal alla Via Tevere 79, quando il termine per depositare Parte_3
pagina 3 di 6 documenti in questo giudizio erano già scaduti. Pertanto, è tenuta a CP_1 rimborsare i danni subiti dagli attori a causa delle perdite idriche di cui è responsabile. L'attrice lamenta un danno di tipo biologico per il trauma psichico Parte_2 causato dai due eventi. Il CTU medico nominato nel corso del presente giudizio ha accertato che a causa degli eventi per cui è giudizio ha subito un disturbo Parte_2 post traumatico da stress di grado gravissimo “potendosi correttamente inquadrare in un danno biologico attuale pari al 30%” in soggetto che all'epoca dei fatti (comprensivi del secondo evento) aveva l'età di anni 43 – percentuale che va aumentata del 10% per tener conto degli aspetti relazionali incisi dalla patologia, per cui si sale al 33%; su tale valutazione, esaurientemente giustificata dal CTU, parte convenuta non ha mosso osservazioni, mentre parte attrice ha mosso osservazioni alle quali il CTU ha risposto. Secondo il CTU, però, “tenuto conto della mancata messa in atto di cure e/o consulenze specialistiche, a cui si è attribuito un peso di circa 1/3 quale fattore concorrente alla cronicizzazione e all'ingravescenza della patologia, incidendone quindi anche sulla gravità stessa della patologia, il danno biologico complessivo finale riconoscibile è pari al 20% (venti per cento).”; va però osservato che non è chiaro quanto la paziente fosse in grado di rendersi conto da sola che fosse possibile sottoporsi a cure e migliorare la propria condizione patologica, e di determinarsi a sottoporvisi;
se poi fosse stata necessaria una iniziativa dei familiari perché si sottoponesse alle cure, Parte_2 dell'omessa iniziativa non potrebbe essere considerata responsabile Parte_2 pertanto, non si ritiene corretto applicare tale coefficiente di riduzione. Applicando la tabella elaborata dal Tribunale di Milano per l'anno 2018, per il danno non patrimoniale subito da per la lesione dell'integrità psichica riportata, è liquidabile la Parte_2 somma di € 176.915 (non sono state addotte valide ragioni per personalizzare il risarcimento), per cui va interamente riconosciuta quella di € 150.000 richiesta in citazione. Vanno aggiunti € 1532 per la CT di parte, mentre il danno futuro per percorso psicoterapeutico da intraprendere non è stato più richiesto in sede di precisazione delle conclusioni, pur dettagliatamente formulate. L'attore ha subito il danno patrimoniale di € 2331,17, come sopra si è Parte_1 detto, e poi un danno non patrimoniale per il disagio per non avere potuto disporre della propria abitazione per un periodo di tempo a causa della perdita d'acqua imputabile all'azienda speciale convenuta. Come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 404/1988 esiste un “fondamentale diritto umano all'abitazione riscontrabile nell'art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (New York, 10 dicembre 1948) e nell'art. 11 del Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali (approvato il 16 dicembre 1966 dall'Assemblea generale della Nazioni Unite é ratificato dall'Italia il 15 settembre 1978, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 25 ottobre 1977, n. 881).”; quindi, impedendo a qualcuno di godere della propria abitazione, si viola un suo diritto fondamentale, un diritto inviolabile dell'uomo protetto dall'art. 2 Cost.. Nel caso di , tale diritto fondamentale venne violato tra il 2/12/2017, quando Parte_1
l'attore colla famiglia fu costretto a lasciare l'abitazione, e il 19/1/2018, quando venne certificato l'eliminato pericolo: 49 giorni in tutto;
non si ritiene invece che il secondo pagina 4 di 6 episodio, pur contribuendo ad incidere sul danno psichico subito da , Parte_2 abbia leso il diritto all'abitazione dell'attore, perché non venne ordinato di evacuare il suo appartamento – e se nonostante ciò, per paura gli attori si allontanarono, ciò non può essere imputato ad Per liquidare tale forma di danno, si ritiene di poter CP_1 utilizzare come parametro utile il valore locativo dell'immobile reso temporaneamente indisponibile per gli attori, moltiplicato per tre a causa del forte disagio subito per aver dovuto improvvisamente lasciare la propria abitazione, e ciò per ciascuno degli attori che hanno chiesto tale tipo di danno, come da tabella finale contenuta nell'atto di citazione e non modificata entro il primo termine ex art. 183.6 cpc. Per un appartamento in Napoli, zona Soccavo, di vani catastali 6,5 equivalenti a mq 130, appare realistico un valore locativo mensile di 860, cifra che proiettata su 49 giorni è pari ad € 1.404; tale cifra moltiplicata per 3 sale ad € 4.212. Ciò vale per , maggiorenne. Parte_1
Per i minori e , 7 e 10 anni all'epoca dei fatti, Persona_1 Persona_2 appare equo liquidare il quadruplo del valore locativo, perché hanno subito evidentemente un danno maggiore degli adulti, considerata la loro maggior fragilità di bambini: quindi, € 5616 ciascuno. Restano da esaminare il danno per consumo di carburante, quello per pranzo fuori casa per 6 mesi, quello per “acquisto di vestiario e vari generi di prima necessità”. Sono stati escussi due testi, un'amica di , e il fratello di , i quali Parte_2 Parte_1 hanno riferito delle difficoltà di vita incontrate dagli attori, causate dal fatto che furono costretti a trasferirsi presso l'abitazione dei genitori di , in Via Emilio Scaglione Parte_2
356 – a 8,7 km di distanza dall'abitazione degli attori, in Via Tevere 79, secondo l'estratto Google Maps in atti. In base alla documentazione in atti, a dicembre 2017 e gennaio 2018 l'automobile Fiat Idea di percorse km Parte_2
4263; di questi, 17,4 km giornalieri (8,7 per 2: andata e ritorno) possono essere ragionevolmente imputati alla distanza tra l'abitazione temporanea e quella effettiva degli attori, e quindi in tutto km (17,4 per 49=) 852,60; poiché in totale furono spesi nel periodo € 750 di carburante, può essere stimato per eccesso un costo aggiuntivo di € 150 per la maggior distanza dell'alloggio temporaneo degli attori dai luoghi da loro frequentati. Poi, vi è il costo dei pranzi fuori casa, in pizzerie e tavole calde, che come riferito dai testi fu costretta a fare coi figli essendo indisponibile la propria Parte_2 abitazione per cucinare, ed avendo comunque meno tempo l'attrice a disposizione a causa degli spostamenti più lunghi (ma non sempre: a volta mangiavano da qualche amico o parente in zona, come pure riferito dai testi); si può stimare un costo aggiuntivo di almeno 30 euro - 10 a persona per 30 giorni di pranzi aggiuntivi, pari ad € 900, ossia 450 ciascuno per e . Non va liquidata una somma per gli effetti Parte_2 Controparte_4 personali acquistati dopo lo sgombero del 2/12/2017 dalla famiglia Persona_6 per non essere riusciti a portare con loro tutto quel che serviva, vestiario, biancheria, soprabiti, quaderni, libri, penne, come riferito dai testi: si presume che gli oggetti acquistati in quella occasione furono poi comunque utili agli attori, e si sarebbe dovuto dimostrare che si trattava di doppioni inutili.
pagina 5 di 6 In definitiva, l'azienda speciale convenuta va condannata a pagare agli attori le seguenti somme: a € (150.000 + 150 per CTP + 150 per carburante + 450 =) Parte_2
150.750; a € (2331,17 + 4212 + 450 =) 6.993,17; a e Parte_1 Persona_1
€ 5.616 ciascuno;
per ogni avente diritto, oltre rivalutazione Persona_2 secondo indici Istat dal 19/1/2018 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 19/12/2018 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 19/12/2018 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6577/2019 tra: Parte_1
e , in proprio e quali genitori dei minori e
[...] Parte_2 Persona_1
; as ABC Napoli, convenuta;
così provvede: Persona_2
1) Condanna la convenuta as ABC Napoli a pagare agli attori, a titolo di risarcimento per i fatti per cui è causa, le seguenti somme: a € 150.750; a Parte_2
€ 6.993,17; a € 5.616; a Parte_1 Persona_1 Persona_2
€ 5.616; per ogni avente diritto, oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 19/1/2018 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 19/12/2018 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 19/12/2018 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
2) Condanna la convenuta a rimborsare all'attrice ogni somma da Parte_2 questa pagata al CTU medico in forza dei decreti di liquidazione in atti;
3) Condanna la convenuta a rimborsare agli attori le spese del giudizio, che liquida in € 545 per esborsi ed € 16.000 per compenso, oltre spese generali, Iva Cpa, con distrazione in favore degli avv.ti Domenico Triunfo e Isabella Zangaro. Così deciso in Napoli in data 31/7/2025 Il giudice unico pagina 6 di 6
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6577/2019 RGAC e vertente
TRA
e , in proprio e quali genitori dei minori Parte_1 Parte_2 Per_1
e , elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Pietro
[...] Persona_2
Castellino 109 presso gli avv.ti Domenico Triunfo e Isabella Zungaro, dai quali sono rappresentati e difesi come da procura a margine dell'atto di citazione
ATTORI
E
in persona del l.r.p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Luca Giordano 23 presso l'avv. Gianpiero Esposito, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni da perdita idrica
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
pagina 1 di 6 e , in proprio e quali genitori dei minori Parte_1 Parte_2 Per_1
e hanno convenuto nel presente giudizio la
[...] Persona_2 CP_2
chiedendo di condannare l'azienda speciale convenuta a risarcire i danni subiti
[...] dagli attori per due distinti cedimenti strutturali causati da una dispersione di acqua da una condotta idrica gestita dalla convenuta e situata in Napoli sotto la sede stradale di Via Po, in adiacenza al fabbricato di Via Tevere 79 di proprietà degli attori e nel quale vivevano, episodi verificatisi il primo tra il 30/11 e il 2/12/2017, ed il secondo il 27/9/2028 – danni da liquidare così: “- in favore della sig.ra : € Parte_2
150.000,00, a titolo di danno non patrimoniale;
€ 15.532,00 a titolo di danno patrimoniale per la consulenza psicodiagnostica e per il percorso psicoterapeutico da intraprendere;
il tutto oltre interessi e rivalutazione;
- in favore del dott. : € 2.331,17 per danni Pt_1 subiti all'immobile, oltre l'importo che il Giudice Vorrà liquidare in via equitativa a titolo di danno non patrimoniale;
il tutto oltre interessi e rivalutazione;
- in favore dei piccoli e , l'importo che il Giudice Vorrà liquidare in via equitativa a titolo Persona_2 Per_1 di danno non patrimoniale;
il tutto oltre interessi e rivalutazione;
- in favore di entrambi i coniugi: € 1.200,00 per rimborso delle spese per i pasti fatti fuori casa;
€ 2.140,00 per rimborso della spesa per consumo di carburante;
il tutto oltre interessi e rivalutazione;
”, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita l'as chiedendo CP_1 di rigettare le domande degli attori perché inammissibili ed infondate, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria sono stati escussi i testi e Testimone_1 Tes_2
ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio medica dal dr.
[...] Persona_3
; ora la causa va decisa.
[...]
Relativamente al primo episodio cui ci si riferisce in citazione, quello verificatosi tra il 30/11 ed il 2/12/2017, si è svolto dinanzi a questo Tribunale un accertamento tecnico preventivo promosso dal Via Po Parte_3
40, all'esito del quale il CTU arch. ha accertato che: “Il Condominio Persona_4 [...]
,denominato “ si trova all'incrocio di via Tevere con via Po, nelle Parte_4 Pt_5 immediate vicinanze di tale incrocio, dove si trova il civico n. 79 di via Tevere, si è avuta una perdita d'acqua per la rottura della condotta della ABC proveniente dalla parte di via Po;
A causa della perdita d'acqua, dalle indagini effettuate si è potuto rilevare un movimento rotatorio della struttura dell'edificio che si è andato man mano assestando e che alla data del 22/12/2017 si è abbassato in corrispondenza della parete investita dalla perdita d'acqua di 0,7 mm (in corrispondenza del punto di rilevamento 6 (sulla parete investita dalla perdita d'acqua) con fulcro nel punto di rilevamento 3 ed innalzamento in corrispondenza del punto di rilevamento 1 di 0,1 mm (parete lato opposto).”; l'appartamento di proprietà di Parte_1
subì danni per € 2.331,17, come da dettagliato computo metrico del CTU;
in data
[...]
19/1/2018 il Comune di Napoli certificò “l'eliminato pericolo dovuto alla rottura della condotta ABC, nell'immobile di Via Tevere n° 79”. che gestiva la condotta CP_1 idrica dalla quale fuoriuscì l'acqua che danneggiò il fabbricato in Napoli alla Via Tevere 79, è responsabile dell'evento ex art. 2051 cc, e al di là di ipotesi formulate negli scritti pagina 2 di 6 difensivi sulle cause dell'evento, non ha provato il caso fortuito, per cui risponde dei danni subiti dagli attori. Per quanto concerne il secondo episodio, vi è una scheda d'intervento dei Vigili del Fuoco di Napoli, relativa alla palazzina in Napoli alla Via Tevere 79, in cui si legge:
“ERA PRESENTE L'AMMINISTRATORE E RICHIEDENTE DELLO STABILE INTERESSATO DAL FENOMENO SIG. CONFORTO NATO IL 18/03/78 IDENTIFICATO CON PAT. Per_5
U1Z257879P, IL QUALE CI FACEVA NOTARE CHE ALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO 28 SCALA A UN CEDIMENTO DEL MARCIAPIEDE CONDOMINIALE E UN AVVALLAMENTO DEL PAVIMENTO DEL VANO ANDRONE. CI RECAVAMO NEGLI SCANTINATI SOTTOSTANTI A TALE EDIFICIO DOVE ERANO INTERESSATI DA VECCHI DISSESTI DOVUTI DA UNA VECCHIA INFILTRAZIONE DI ACQUA CAUSATA DALLA ROTTURA DI UNA TUBAZIONE IDRICA DI PROPRIETA' ABC, MA L'AMMINISTRATORE CI FACEVA NOTARE ALCUNE NUOVE INFILTRAZIONI D'ACQUA NEI CANTINATI STESSI. L'AMMINISTRATORE CI INFORMAVA CHE NELLE ORE PRECEDENTI ERA STATA CHIUSA L'ACQUA DALL' ABC ALLA STESSA TUBAZIONE IN PRECEDENZA RIPARATA LOCALIZZATA ALLE SPALLE DI TALE FABBRICATO CHE FA ANGOLO VIA PO, IN QUANTO ALCUNI CONDOMINI AVEVANO RISCONTRATO FUORIUSCITA D'ACQUA DA UN CHIUSINO POSTO NEL LOCALE ADIACENTE ALL'INGRESSO DELLA SCALA IN OGGETTO IN PROSSIMITA' DI TALE TUBAZIONE CHE PROBABILMENTE SI SAREBBE INFILTRATA ANCHE NELLA PAVIMENTAZIONE DEL PIANO STRADALE.”; in un successivo provvedimento del Comune di Napoli si legge:
nel gennaio 2019 la società comunicò di avere effettuato l'intervento di CP_3 risanamento con resine espandenti presso un edificio a Napoli in Via Tevere angolo Via Po, quello in cui si trova l'appartamento degli attori. Sempre applicando l'art. 2051 cc, a dichiarata responsabile anche di questo secondo evento. CP_1
Dunque, l'azienda speciale convenuta è responsabile degli eventi dannosi lamentati dagli attori – come del resto è stata dichiarata responsabile dei due eventi da questo Tribunale con le sentenze 6225/2022 e 2686/2024 emesse da questo Tribunale su domande proposte dal alla Via Tevere 79, quando il termine per depositare Parte_3
pagina 3 di 6 documenti in questo giudizio erano già scaduti. Pertanto, è tenuta a CP_1 rimborsare i danni subiti dagli attori a causa delle perdite idriche di cui è responsabile. L'attrice lamenta un danno di tipo biologico per il trauma psichico Parte_2 causato dai due eventi. Il CTU medico nominato nel corso del presente giudizio ha accertato che a causa degli eventi per cui è giudizio ha subito un disturbo Parte_2 post traumatico da stress di grado gravissimo “potendosi correttamente inquadrare in un danno biologico attuale pari al 30%” in soggetto che all'epoca dei fatti (comprensivi del secondo evento) aveva l'età di anni 43 – percentuale che va aumentata del 10% per tener conto degli aspetti relazionali incisi dalla patologia, per cui si sale al 33%; su tale valutazione, esaurientemente giustificata dal CTU, parte convenuta non ha mosso osservazioni, mentre parte attrice ha mosso osservazioni alle quali il CTU ha risposto. Secondo il CTU, però, “tenuto conto della mancata messa in atto di cure e/o consulenze specialistiche, a cui si è attribuito un peso di circa 1/3 quale fattore concorrente alla cronicizzazione e all'ingravescenza della patologia, incidendone quindi anche sulla gravità stessa della patologia, il danno biologico complessivo finale riconoscibile è pari al 20% (venti per cento).”; va però osservato che non è chiaro quanto la paziente fosse in grado di rendersi conto da sola che fosse possibile sottoporsi a cure e migliorare la propria condizione patologica, e di determinarsi a sottoporvisi;
se poi fosse stata necessaria una iniziativa dei familiari perché si sottoponesse alle cure, Parte_2 dell'omessa iniziativa non potrebbe essere considerata responsabile Parte_2 pertanto, non si ritiene corretto applicare tale coefficiente di riduzione. Applicando la tabella elaborata dal Tribunale di Milano per l'anno 2018, per il danno non patrimoniale subito da per la lesione dell'integrità psichica riportata, è liquidabile la Parte_2 somma di € 176.915 (non sono state addotte valide ragioni per personalizzare il risarcimento), per cui va interamente riconosciuta quella di € 150.000 richiesta in citazione. Vanno aggiunti € 1532 per la CT di parte, mentre il danno futuro per percorso psicoterapeutico da intraprendere non è stato più richiesto in sede di precisazione delle conclusioni, pur dettagliatamente formulate. L'attore ha subito il danno patrimoniale di € 2331,17, come sopra si è Parte_1 detto, e poi un danno non patrimoniale per il disagio per non avere potuto disporre della propria abitazione per un periodo di tempo a causa della perdita d'acqua imputabile all'azienda speciale convenuta. Come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 404/1988 esiste un “fondamentale diritto umano all'abitazione riscontrabile nell'art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (New York, 10 dicembre 1948) e nell'art. 11 del Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali (approvato il 16 dicembre 1966 dall'Assemblea generale della Nazioni Unite é ratificato dall'Italia il 15 settembre 1978, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 25 ottobre 1977, n. 881).”; quindi, impedendo a qualcuno di godere della propria abitazione, si viola un suo diritto fondamentale, un diritto inviolabile dell'uomo protetto dall'art. 2 Cost.. Nel caso di , tale diritto fondamentale venne violato tra il 2/12/2017, quando Parte_1
l'attore colla famiglia fu costretto a lasciare l'abitazione, e il 19/1/2018, quando venne certificato l'eliminato pericolo: 49 giorni in tutto;
non si ritiene invece che il secondo pagina 4 di 6 episodio, pur contribuendo ad incidere sul danno psichico subito da , Parte_2 abbia leso il diritto all'abitazione dell'attore, perché non venne ordinato di evacuare il suo appartamento – e se nonostante ciò, per paura gli attori si allontanarono, ciò non può essere imputato ad Per liquidare tale forma di danno, si ritiene di poter CP_1 utilizzare come parametro utile il valore locativo dell'immobile reso temporaneamente indisponibile per gli attori, moltiplicato per tre a causa del forte disagio subito per aver dovuto improvvisamente lasciare la propria abitazione, e ciò per ciascuno degli attori che hanno chiesto tale tipo di danno, come da tabella finale contenuta nell'atto di citazione e non modificata entro il primo termine ex art. 183.6 cpc. Per un appartamento in Napoli, zona Soccavo, di vani catastali 6,5 equivalenti a mq 130, appare realistico un valore locativo mensile di 860, cifra che proiettata su 49 giorni è pari ad € 1.404; tale cifra moltiplicata per 3 sale ad € 4.212. Ciò vale per , maggiorenne. Parte_1
Per i minori e , 7 e 10 anni all'epoca dei fatti, Persona_1 Persona_2 appare equo liquidare il quadruplo del valore locativo, perché hanno subito evidentemente un danno maggiore degli adulti, considerata la loro maggior fragilità di bambini: quindi, € 5616 ciascuno. Restano da esaminare il danno per consumo di carburante, quello per pranzo fuori casa per 6 mesi, quello per “acquisto di vestiario e vari generi di prima necessità”. Sono stati escussi due testi, un'amica di , e il fratello di , i quali Parte_2 Parte_1 hanno riferito delle difficoltà di vita incontrate dagli attori, causate dal fatto che furono costretti a trasferirsi presso l'abitazione dei genitori di , in Via Emilio Scaglione Parte_2
356 – a 8,7 km di distanza dall'abitazione degli attori, in Via Tevere 79, secondo l'estratto Google Maps in atti. In base alla documentazione in atti, a dicembre 2017 e gennaio 2018 l'automobile Fiat Idea di percorse km Parte_2
4263; di questi, 17,4 km giornalieri (8,7 per 2: andata e ritorno) possono essere ragionevolmente imputati alla distanza tra l'abitazione temporanea e quella effettiva degli attori, e quindi in tutto km (17,4 per 49=) 852,60; poiché in totale furono spesi nel periodo € 750 di carburante, può essere stimato per eccesso un costo aggiuntivo di € 150 per la maggior distanza dell'alloggio temporaneo degli attori dai luoghi da loro frequentati. Poi, vi è il costo dei pranzi fuori casa, in pizzerie e tavole calde, che come riferito dai testi fu costretta a fare coi figli essendo indisponibile la propria Parte_2 abitazione per cucinare, ed avendo comunque meno tempo l'attrice a disposizione a causa degli spostamenti più lunghi (ma non sempre: a volta mangiavano da qualche amico o parente in zona, come pure riferito dai testi); si può stimare un costo aggiuntivo di almeno 30 euro - 10 a persona per 30 giorni di pranzi aggiuntivi, pari ad € 900, ossia 450 ciascuno per e . Non va liquidata una somma per gli effetti Parte_2 Controparte_4 personali acquistati dopo lo sgombero del 2/12/2017 dalla famiglia Persona_6 per non essere riusciti a portare con loro tutto quel che serviva, vestiario, biancheria, soprabiti, quaderni, libri, penne, come riferito dai testi: si presume che gli oggetti acquistati in quella occasione furono poi comunque utili agli attori, e si sarebbe dovuto dimostrare che si trattava di doppioni inutili.
pagina 5 di 6 In definitiva, l'azienda speciale convenuta va condannata a pagare agli attori le seguenti somme: a € (150.000 + 150 per CTP + 150 per carburante + 450 =) Parte_2
150.750; a € (2331,17 + 4212 + 450 =) 6.993,17; a e Parte_1 Persona_1
€ 5.616 ciascuno;
per ogni avente diritto, oltre rivalutazione Persona_2 secondo indici Istat dal 19/1/2018 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 19/12/2018 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 19/12/2018 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6577/2019 tra: Parte_1
e , in proprio e quali genitori dei minori e
[...] Parte_2 Persona_1
; as ABC Napoli, convenuta;
così provvede: Persona_2
1) Condanna la convenuta as ABC Napoli a pagare agli attori, a titolo di risarcimento per i fatti per cui è causa, le seguenti somme: a € 150.750; a Parte_2
€ 6.993,17; a € 5.616; a Parte_1 Persona_1 Persona_2
€ 5.616; per ogni avente diritto, oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 19/1/2018 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 19/12/2018 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 19/12/2018 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
2) Condanna la convenuta a rimborsare all'attrice ogni somma da Parte_2 questa pagata al CTU medico in forza dei decreti di liquidazione in atti;
3) Condanna la convenuta a rimborsare agli attori le spese del giudizio, che liquida in € 545 per esborsi ed € 16.000 per compenso, oltre spese generali, Iva Cpa, con distrazione in favore degli avv.ti Domenico Triunfo e Isabella Zangaro. Così deciso in Napoli in data 31/7/2025 Il giudice unico pagina 6 di 6