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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 10/02/2026, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2264/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10198/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli - Via Bracco 20 80134 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Corte D'Appello Salerno - Viale Unita' D'Italia, Indirizzo_1 Salerno SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250030802188000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2466/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 08 maggio 2025 all'Agenzia delle Entrate IO (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADER”) la società S.A.V.A. & C SOCIETA' ANONIMA E VENDITA
APPARTAMENTI S.r.l. in persona del legale rappresentate p.t. dott. Nominativo_1, impugna la cartella di pagamento n. 071-2005-00308021 88 000 notificata il 12 marzo 2025 avente per oggetto il contributo giudiziario per l'anno 2024 per complessivi €.684,71.
Con l'unico motivo di ricorso viene eccepita l'illegittimità della cartella di pagamento per infondatezza della pretesa tributaria risultando già regolarmente pagata. In particolare eccepisce la ricorrente di avere già regolarmente pagato il tributo richiesto con la cartella di pagamento.
Conclude la ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratasi antistatario.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 30 maggio 2025.
In data 04 giugno 2025 si costituisce in giudizio l'ADER eccependo l'incompetenza territoriale della Corte di Napoli in favore di quella di Salerno, l'inammissibilità del ricorso, la carenza di legittimazione passiva, la correttezza della notifica della cartella impugnata, la necessità di integrare il contradditorio con l'Ente impositore.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso ed in subordine, in caso di accoglimento, con la condanna dell'Ente impositore al pagamento delle spese di lite anche nei confronti dell'ADER.
In data 08 luglio 2025 si costituisce in giudizio il Resistente_1 aderendo in via preliminare all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'ADER. Nel merito sostiene il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza del ricorso in quanto la contribuente, dopo aver proceduto al pagamento del tributo non lo avrebbe comunicato al creditore innescando la procedura di recupero del credito.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso ed in subordine, in caso di accoglimento, con la condanna dell'Ente impositore al pagamento delle spese di lite anche nei confronti dell'ADER.
In data 08 gennaio 2026 la ricorrente deposita memoria illustrativa allegando il provvedimento di sgravio chiedendo quindi la cessazione della materia del contendere ed insistendo sulla condanna alle spese di lite. La causa viene trattata il giorno 10 febbraio 2026 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte esamina e rigetta l'eccezione sollevata dall'ADER inerente il difetto di legittimazione di questa Corte in favore della Corte di giustizia di primo grado di Salerno, eccezione alla quale ha aderito anche il Resistente_1. Sul punto occorre precisare che la ricorrente non ha impugnato l'invito bonario ex artt. 16 e 248 TUSG emesso dalla Corte d'Appello di Salerno ma la cartella di pagamento emessa dall'ADER.
L'eccezione è quindi rigettata.
Osserva la Corte che il giudizio vada dichiarato parzialmente per cessazione della materia del contendere.
Ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. sent. n. 19533/11 e nello stesso senso, per l'ipotesi di sostituzione dell'atto impugnato cfr. Cass. n. 17119/07) “le ipotesi comunemente definite di cessazione della materia del contendere si differenziano da quelle - comportanti l'estinzione del processo civile - di rinuncia agli atti (art. 306 c.p.c.), giacché le prime presuppongono che cessi totalmente la posizione di contrasto tra le parti per il sopravvenire, nel corso del giudizio, di circostanze sostanziali idonee a privare la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia… Una di queste ipotesi è certamente rappresentata dal fatto che, nel processo tributario, sopravvenga l'annullamento in autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale (in tal senso, Cass. n. 10379/2011; Cass. n. 19947/2010)”. Argomenta al riguardo la Corte di Cassazione che oggetto del processo tributario, atteso il meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio che lo caratterizza, non è l'accertamento della pretesa tributaria da condursi attraverso una diretta ricognizione della disciplina applicabile e dei fatti rilevanti sulla base di essa, bensì l'accertamento della legittimità della pretesa in quanto avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in tale atto indicati, con la conseguenza che, nel caso di eliminazione dell'atto, il processo concernente l'impugnazione non può proseguire per sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere una pronuncia sulla legittimità di un atto ormai non più esistente.
In ordine alle spese di lite osserva la Corte che il ricorso introduttivo è stato proposto solo nei confronti dell'ADER sollevando quale unica eccezione il merito della pretesa senza sollevare vizi propri dell'atto impugnato. Sussistono quindi gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite tra le Parti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Napoli all'udienza del giorno 10 febbraio 2026.
Il giudice
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10198/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli - Via Bracco 20 80134 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Corte D'Appello Salerno - Viale Unita' D'Italia, Indirizzo_1 Salerno SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250030802188000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2466/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 08 maggio 2025 all'Agenzia delle Entrate IO (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADER”) la società S.A.V.A. & C SOCIETA' ANONIMA E VENDITA
APPARTAMENTI S.r.l. in persona del legale rappresentate p.t. dott. Nominativo_1, impugna la cartella di pagamento n. 071-2005-00308021 88 000 notificata il 12 marzo 2025 avente per oggetto il contributo giudiziario per l'anno 2024 per complessivi €.684,71.
Con l'unico motivo di ricorso viene eccepita l'illegittimità della cartella di pagamento per infondatezza della pretesa tributaria risultando già regolarmente pagata. In particolare eccepisce la ricorrente di avere già regolarmente pagato il tributo richiesto con la cartella di pagamento.
Conclude la ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratasi antistatario.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 30 maggio 2025.
In data 04 giugno 2025 si costituisce in giudizio l'ADER eccependo l'incompetenza territoriale della Corte di Napoli in favore di quella di Salerno, l'inammissibilità del ricorso, la carenza di legittimazione passiva, la correttezza della notifica della cartella impugnata, la necessità di integrare il contradditorio con l'Ente impositore.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso ed in subordine, in caso di accoglimento, con la condanna dell'Ente impositore al pagamento delle spese di lite anche nei confronti dell'ADER.
In data 08 luglio 2025 si costituisce in giudizio il Resistente_1 aderendo in via preliminare all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'ADER. Nel merito sostiene il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza del ricorso in quanto la contribuente, dopo aver proceduto al pagamento del tributo non lo avrebbe comunicato al creditore innescando la procedura di recupero del credito.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso ed in subordine, in caso di accoglimento, con la condanna dell'Ente impositore al pagamento delle spese di lite anche nei confronti dell'ADER.
In data 08 gennaio 2026 la ricorrente deposita memoria illustrativa allegando il provvedimento di sgravio chiedendo quindi la cessazione della materia del contendere ed insistendo sulla condanna alle spese di lite. La causa viene trattata il giorno 10 febbraio 2026 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte esamina e rigetta l'eccezione sollevata dall'ADER inerente il difetto di legittimazione di questa Corte in favore della Corte di giustizia di primo grado di Salerno, eccezione alla quale ha aderito anche il Resistente_1. Sul punto occorre precisare che la ricorrente non ha impugnato l'invito bonario ex artt. 16 e 248 TUSG emesso dalla Corte d'Appello di Salerno ma la cartella di pagamento emessa dall'ADER.
L'eccezione è quindi rigettata.
Osserva la Corte che il giudizio vada dichiarato parzialmente per cessazione della materia del contendere.
Ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. sent. n. 19533/11 e nello stesso senso, per l'ipotesi di sostituzione dell'atto impugnato cfr. Cass. n. 17119/07) “le ipotesi comunemente definite di cessazione della materia del contendere si differenziano da quelle - comportanti l'estinzione del processo civile - di rinuncia agli atti (art. 306 c.p.c.), giacché le prime presuppongono che cessi totalmente la posizione di contrasto tra le parti per il sopravvenire, nel corso del giudizio, di circostanze sostanziali idonee a privare la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia… Una di queste ipotesi è certamente rappresentata dal fatto che, nel processo tributario, sopravvenga l'annullamento in autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale (in tal senso, Cass. n. 10379/2011; Cass. n. 19947/2010)”. Argomenta al riguardo la Corte di Cassazione che oggetto del processo tributario, atteso il meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio che lo caratterizza, non è l'accertamento della pretesa tributaria da condursi attraverso una diretta ricognizione della disciplina applicabile e dei fatti rilevanti sulla base di essa, bensì l'accertamento della legittimità della pretesa in quanto avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in tale atto indicati, con la conseguenza che, nel caso di eliminazione dell'atto, il processo concernente l'impugnazione non può proseguire per sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere una pronuncia sulla legittimità di un atto ormai non più esistente.
In ordine alle spese di lite osserva la Corte che il ricorso introduttivo è stato proposto solo nei confronti dell'ADER sollevando quale unica eccezione il merito della pretesa senza sollevare vizi propri dell'atto impugnato. Sussistono quindi gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite tra le Parti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Napoli all'udienza del giorno 10 febbraio 2026.
Il giudice