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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 6083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6083 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile
R.G. 1696/2018
All'udienza collegiale del giorno 22/10/2025 ore 11:35
Presidente Dott. AN Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. MANNUCCI LUIGI Avv. Cerqua in sostituzione
Appellato/i
Controparte_1 Avv. FERRARESI DOMENICO Presente
Controparte_2 Avv. DI GIOIA GIOVAN CANDIDO Avv. Rosati in sostituzione
Controparte_3 Avv. COLETTI PIERFILIPPO Presente
Controparte_4 Avv. GELLI PAOLO Avv. Leo in sostituzione
Controparte_5 Avv. COLETTI PIERFILIPPO Presente
CP_4 Avv. GELLI PAOLO Avv. Leo in sostituzione
*** L'avv. Cerqua insiste nelle contestazioni mosse alla CTU. La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti difensivi. La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE AN Perinelli Federica d'Amato Assistente giudiziario 1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. AN Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 22.10.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1696 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 riunita alla causa civile in grado d'appello r.g.n.1785 dell'anno
2018, vertenti
TRA
Parte_2
(c.f. ), in persona del l.r.p.t. domiciliata presso il difensore avv.
[...] P.IVA_1
Luigi Mannucci che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE nel proc. n.1696/2018
APPELLATA nel proc. n.1785/2018
E
( ), domiciliato presso i difensori avv.ti Controparte_2 CodiceFiscale_1
VA ID Di IO ed AN Di IO che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
APPELLATO nel proc. n. 1696/2018
APPELLANTE nel proc. n. 1785/2018
E
( ), domiciliata presso il difensore avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
DO RE che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE INCIDENTALE
2
E
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., domiciliata Controparte_4 P.IVA_2 presso il difensore avv. Paolo Gelli che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
E
(c.f ), in persona del Controparte_6 P.IVA_3
l.r.p.t., domiciliata presso i difensori avv.ti Pierfilippo Coletti e Stefania Coletti che la rappresentano e difendono giusta procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.2141/2018 pubblicata in data 31.01.2018 dal
Tribunale di Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 1/03/2018 l'
[...] ha proposto appello contro la sentenza n.2141/2018 Parte_2 pubblicata in data 31.01.2018 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile r.g.n.46925/2014, promosso da nei confronti dell' Controparte_1 Pt_1 [...]
, Parte_2 Controparte_2 [...]
e avente ad oggetto Controparte_7 Controparte_4 responsabilità medica.
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “è pur tuttavia opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo, consistente nella domanda svolta con ricorso Con ex art. 702 bis c.p.c. da di condanna dell Osp. e Controparte_1 Parte_3 del dott. al risarcimento di danni patiti in conseguenza della condotta negligente ed CP_2 imperita dei sanitari della struttura convenuta in occasione del ricovero del 19.11.2004 e successivo parto cesareo i quali avevano omesso di svolgere necessari atti terapeutici prima di procedere all'intervento demolitivo di isterectomia, avevano omesso di svolgere il necessario controllo intracavitario alla ricerca di residui placentari, avevano posto in essere un inadeguato supporto anestesiologico e omesso di effettuare le necessarie trasfusioni così determinando la necessità di procedere ad isterectomia per fronteggiare l'emorragia insorta in seguito al parto cesareo come peraltro già oggetto di procedimento per consulenza preventiva a fini conciliativi ex art. 696 bis c.p.c. proposta tra le stesse parti. Deduceva la responsabilità della struttura convenuta e del dott. e deduceva di aver patito danni non CP_2
3 patrimoniali e patrimoniali (sotto forma di danno emergente da spese mediche e spese di CTP
e di mediazione) liquidabili nella somma di € 200.000 oltre interessi e rivalutazione con vittoria Con di spese. La convenuta . si costituiva contestando in Parte_2 Parte_1 via preliminare la legittimità del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. per vizi procedurali e per omesso svolgimento del tentativo di conciliazione nonché del rito sommario adottato. Nel merito contestava gli avversi assunti sia sotto il profilo dell'assenza di responsabilità, che di carenza di nesso causale anche alla luce della particolare complessità del caso clinico affrontato. Contestava, poi, l'an ed il quantum dei danni lamentati. Chiedeva in ogni caso essere autorizzato a chiamare in causa la per essere da questa Controparte_3 garantito e manlevato in virtù di polizza per la responsabilità professionale per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea. Concludeva nel merito chiedendo il rigetto della domanda ed in via subordinata per l'ipotesi di accoglimento dichiararsi la tenuta a CP_3 manlevare l' da ogni conseguenza pregiudizievole derivata dal giudizio. Parte_2
Si costituiva evidenziando in primo luogo di non aver effettuato l'intervento di Controparte_2 parto cesareo con asportazione dell'utero oggetto del giudizio il quale era stato eseguito dal dott. con la supervisione nella fase terminale del Primario dott. Controparte_9 Per_1
. Evidenziava di aver unicamente assistito all'intervento quale medico di guardia in sala
[...] parto e che non era ravvisabile alcuna responsabilità solidale dello stesso. Deduceva che il era litisconsorte necessario e che dunque doveva ritenersi lesiva del principio del CP_9 contraddittorio sia la procedura ex art. 696 bis c.p.c. svolta in sua assenza a seguito della rinuncia da parte della alla domanda nei suoi confronti, che il presente giudizio. CP_1
Eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva. Nel merito contestava la fondatezza della domanda evidenziando la particolare complessità del caso. Eccepiva la prescrizione del diritto ai sensi dell'art.2947 c.c. Chiedeva in ogni caso essere autorizzato a chiamare in causa la per essere da questa garantito e manlevato in virtù di polizza per la responsabilità CP_10 professionale per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea. Con comparsa si costituiva la dichiarando di accettare il contraddittorio nei soli confronti della chiamante CP_11 az. . Contestava l'adozione del rito sommario. Quanto alla domanda di garanzia Parte_2 eccepiva l'inoperatività della polizza trattandosi di polizza in regime claims made con retroattività sino al 31.12.2004. Evidenziava, inoltre, che per i sinistri in retroattività era previsto un massimale aggregato unico di € 5.000.000 che a seguito di pagamenti già effettuati risultava un massimale residuo di € 88.957,69. Chiedeva in ogni caso applicarsi l'art.1910 c.c. con ripartizione dell'obbligo di manleva tra le due assicurazioni operanti. In ordine alla domanda attorea ne deduceva l'infondatezza sia nell'an che nel quantum. Con comparsa si
4 costituiva l' ontestando l'adozione del rito sommario. Quanto alla domanda di garanzia CP_10 eccepiva la prescrizione del diritto per inutile decorso del termine biennale dalla richiesta di risarcimento del danno pervenuta all'assicurato dalla Chiedeva in ogni caso CP_2 CP_1 applicarsi l'art.1910 c.c. con ripartizione dell'obbligo di manleva tra le assicurazioni operanti.
Evidenziava le condizioni contrattuali in termini di massimale, franchigia e scoperto. In ordine alla domanda attorea ne deduceva l'infondatezza sia nell'an che nel quantum. Chiedeva chiamarsi in causa tutti i medici che avevano partecipato all'intervento chirurgico affinché venisse accertata la loro quota di responsabilità al fine di agire in manleva nei loro confronti.
Con provvedimento del 10.3.2015 veniva disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: accoglie la domanda di nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2 [...]
e per l'effetto li condanna in solido tra loro Parte_2 al risarcimento del danno liquidato nella complessiva somma di € 117.367,69 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
rigetta le domanda svolte da e Controparte_2 [...]
; condanna e Parte_2 Controparte_2 [...]
in solido tra loro alla refusione delle spese Parte_2 processuali in favore di che liquida in € 13.430 per compensi ed € 675 per Controparte_1 spese oltre accessori come per legge;
condanna e Controparte_2 [...]
in solido tra loro alla refusione delle spese processuali Parte_2 in favore di e che liquida in € 13.430 per Controparte_7 Controparte_12 compensi oltre accessori come per legge;
condanna e Controparte_2 [...]
in solido tra loro alla refusione delle spese di CTU.”. Parte_2
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal essa introduce in realtà una questione CP_2 concernente l'accertamento in concreto dell'effettiva titolarità (nel caso, dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio e cioè dell'identificabilità del soggetto tenuto alla prestazione risarcitoria richiesta dall'attrice ed attiene quindi al merito della controversia, nell'ambito del quale verranno trattate. Occorre infatti distinguere "tra legittimazione al processo e titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione e deve essere condivisa l'affermazione per cui il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva ma anche passiva, attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda" (Cass. S.U. 16 febbraio 2016 n. 2951). Va peraltro rilevato che la ha dedotto la responsabilità solidale del quale medico CP_1 CP_2
5 assistente all'intervento chirurgico fonte di responsabilità.
Sussiste, pertanto, la legittimazione passiva del Va peraltro rilevato che costituisce CP_2 principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Corte di legittimità, l'affermazione secondo cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili. L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c., ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito, va intesa in senso non assoluto ma relativo, sicché ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti e anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse, ovvero le diverse conseguenze dannose derivanti da quell'evento unitario, le quali potranno assumere rilievo ai fini dell'eventuale azione di regresso tra i danneggianti. Costituisce, tuttavia, ius receptum il rilievo in forza del quale il Giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna. Deriva da quanto precede che, allorché il presunto autore di un fatto illecito - convenuto in giudizio unitamente ad altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore - nega la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti alcuna domanda, ma si limita a svolgere - ancorché assuma che, in realtà, gli altri convenuti siano responsabili esclusivi del fatto - delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti della domanda attrice. Perché le ricordate argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese e integrino, ex art. 99 c.p.c. e ss. delle
"domande", nei confronti degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale (diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggianti) è, invece, indispensabile che il detto convenuto, richieda espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al
6 verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella semplice richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda, palesemente, non può essere introdotta, per la prima volta, in sede di precisazione delle conclusioni o in grado di appello, né, a maggior ragione, in sede di giudizio di legittimità. Nel caso di specie, dunque, da un lato non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario passivo, in quanto l'attrice, avendo diritto di pretendere da ciascun condebitore il pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni subiti, instaura nei loro confronti cause scindibili, e dunque non può ritenersi che sussista un vizio di integrità del contraddittorio nel presente giudizio per non avere la citato anche il medico primo operatore dott. CP_1 CP_9 dall'altro deve rilevarsi che né il né la hanno svolto azione di CP_2 Parte_2 regresso nei confronti di altri responsabili in solido né chiesto accertarsi le quote di responsabilità da imputarsi a ciascuno dei soggetti intervenuti. Quanto all'eccezione di prescrizione deve rilevarsi che la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito a partire dagli anni novanta ha gradualmente fatto confluire tutte le fattispecie di responsabilità nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguenza dell'applicazione dei correlativi regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale, quanto alla struttura sanitaria, ravvisando la fonte di tale tipo di responsabilità nella conclusione, al momento della
"accettazione" del paziente nella struttura, di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità avente ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere sanitario che prestazioni secondarie ed accessorie quali quelle assistenziali e latu senso alberghiere. La responsabilità dell'ente ha, così, assunto carattere contrattuale in relazione sia a fatti di inadempimento proprio della struttura che alle condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art.1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari. Quanto al medico dipendente, la giurisprudenza, valorizzando la sussistenza di un rapporto in cui il paziente si affida alle cure del medico ed il medico accetta di prestargliele, ha accolto la qualificazione della fonte del rapporto medico dipendente- paziente in termini di "contatto sociale". La Corte di cassazione, con sentenza del 22.01.1999
n. 589 ha affermato, infatti, che «l'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale" ha natura contrattuale». L'affermata natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, ha poi trovato l'ulteriore conforto delle Sezioni Unite
Civili della Suprema Corte di Cassazione, le quali con la ormai notissima sentenza dell'Il gennaio 2008, n. 577 hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica,
7 affermando che, "per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria"(cfr. anche Cass. 25.2.2005, n. 4058). Tale inquadramento giuridico non viene meno neanche a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 189 del 2012 c.d. legge Balduzzi che, con riferimento alla disciplina della responsabilità penale del medico fa salvo "l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.". Innanzitutto, quanto al caso di specie, la legge non contiene alcuna specificazione relativa alla natura della responsabilità della struttura sanitaria che, pertanto, rimane quella delineata dalla giurisprudenza richiamata, avendo espressamente limitato il riferimento all'art. 2043 c.c. al solo "esercente la professione sanitaria". Deve ritenersi, inoltre, in generale, che con tale inciso il legislatore non abbia inteso imporre una qualificazione giuridica della responsabilità del sanitario come extracontrattuale (con applicazione della disciplina conseguente soprattutto in termini di prescrizione e di onere della prova), ma semplicemente fare salvo il diritto al risarcimento del danno in sede civile. Rimane quindi possibile per il giudice qualificare tale responsabilità come contrattuale ove si fondi su un contatto giuridico qualificato. Occorre, infine, evidenziare che anche la recentissima Legge di riforma della responsabilità Sanitaria L. 24 del 8.3.2017 (inapplicabile al caso di specie ratione temporis) ribadisce che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228
c.c. (mentre afferma che i sanitari rispondono del loro operato in base all'art. 2043 c.c. a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente). Si ritiene, pertanto, che nel caso in esame, concernente un'ipotesi di responsabilità di una struttura sanitaria e del sanitario ivi operante debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale. Si tratta, in particolare: a) di un contratto atipico, con effetti protettivi nei confronti del terzo, che fa sorgere a carico della casa di cura privata o dell'ente ospedaliero pubblico, accanto ad obblighi lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, di quello paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni;
b) di un contratto a prestazioni corrispettive in quanto fa sorgere anche l'obbligazione di versare il corrispettivo per la prestazione resa dalla struttura sanitaria (pubblica o privata), restando irrilevante che
8 questa obbligazione sia estinta dal paziente, dal suo assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente. La responsabilità contrattuale di tale struttura nei confronti del paziente può dunque derivare, a norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore. Dalla identificazione della responsabilità oggetto di causa quale responsabilità contrattuale discende l'applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa, ripartizione dell'onere della prova. Attesa, dunque, l'applicabilità della prescrizione decennale, deve ritenersi che a fronte dell'intervento eseguito nel novembre 2004 ed a prescindere da una precisa identificazione della data di decorrenza eventualmente successiva nonché da atti interruttivi (domande stragiudiziali, proposizione del ricorso ex art. 696 bis c.p.c.), la prescrizione alla data di introduzione del presente giudizio (10 luglio 2014) non si era maturata. Con riferimento all'onere probatorio le S.U. della Suprema Corte con la sentenza n. 577/2008 hanno affermato che "l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante" (sul punto vedi anche Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass.,
11/11/2005, n. 22894). Il paziente, dunque, non è tenuto anche a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità (da ultimo v. Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass.,
21/6/2004, n. 11488). Ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, occorre dunque verificare: a) l'esistenza del contratto con la convenuta b) se vi sia un danno causalmente riconducibile all'operato dei sanitari della struttura;
(b) in caso di risposta affermativa al quesito sub (b), se la condotta dei sanitari sia ad essi imputabile a titolo di colpa. In altre parole, solo dopo aver riscontrato l'esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il tema della esistenza della colpa e dell'onere della prova. E' necessario preliminarmente, dunque, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del medico, dovendosi dimostrare che il peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento del medico. Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo al convenuto. Provata la sussistenza del nesso causale, in base alla presunzione relativa alla imputabilità per colpa (negligenza o
9 imperizia professionale) di tale omissione al convenuto- professionista sanitario, sarà quest'ultimo, a dover provare, al fine di vincere tale presunzione semplice, la correttezza delle modalità diagnostiche e terapeutiche seguite, ossia della non imputabilità a colpa dell'inadempimento (omissione diagnostica o terapeutica) o, ancora, della insussistenza della omissione addebitata (effettuazione di ogni azione, manovra o prescrizione, in concreto e data la situazione del paziente e le emergenze cliniche disponibili e accertabili con la ordinaria diligenza del professionista appartenente alla categoria). Infatti, "gli eventuali dubbi - residuanti all'esito dell'istruttoria, anche tecnica - circa la effettiva efficacia impeditiva (se non superabili secondo il criterio logico-argomentativo del più probabile che non) ricadono a carico (e a sfavore) dell'attore - paziente danneggiato, onerato della prova del nesso eziologico;
i dubbi attinenti all'evitabilità dell'inadempimento e del fatto lesivo mediante l'impiego della debita diligenza o perizia, ovvero di comportamento adeguato alle leges artis in concreto confacenti alla situazione clinico-patologica del paziente, invece, rimangono a carico del professionista (e della azienda sanitaria pubblica o privata da cui questi dipende), stante la presunzione di colpa di cui all'art. 1218 c.c., da superarsi ad opera del debitore- danneggiante, mediante adeguata prova. Per quanto, dunque, attiene al primo punto va rilevato che non è contestato che la venne ricoverata il 19.11.2004 presso l'Ospedale San CP_1
VAni DD trasferita dall'Ospedale di LA per sindrome gestosica alla 35° settimana di gravidanza ed un quadro clinico di preeclampsia e che in tale struttura il
23.11.2004 venne sottoposta a parto cesareo e conseguentemente ad isterectomia subtotale dal dott. quale chirurgo operatore con il come assistente. Sicché può ritenersi CP_9 CP_2 dimostrata la conclusione del contratto avente ad oggetto prestazioni sanitarie tra la ed CP_1
i convenuti. Quanto al profilo della sussistenza del nesso causale deve rilevarsi che la CTU svolta nel presente giudizio, le cui conclusioni possono senz'altro essere recepite in questa sede essendo fondate su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su di uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione sanitaria prodotta, anche alla luce delle conformi conclusioni cui erano pervenuti anche i
CCTTUU in sede di ATP ex art. 696 bis c.p.c. consente di ritenere sussistente il nesso causale tra le condotte omissive e commissive dei sanitari e la necessità di procedere ad isterectomia con conseguente pregiudizio delle condizioni psico fisiche della In particolare dalla CTU CP_1 emerge che la profonda ipossia non corretta tempestivamente con la somministrazione di sangue intero unitamente alla presenza intracavitaria di residui di placenta ha contribuito a determinare l'atonia dell'utero che insieme alla omessa somministrazione di ossitocina hanno determinato la necessità di effettuare l'isterectomia. Per quanto poi attiene al profilo della
10 colpa va evidenziato che in base alle CC.TT.UU è possibile innanzi tutto affermare che la patologia dalla quale era affetta la all'ingresso all'Ospedale la poneva in CP_1 Parte_2 una situazione ad alto rischio ostetrico e che i Protocolli in tali condizioni prevedono una sequenza di presidi terapeutici da porre in essere dei quali l'isterectomia è solo l'ultimo previsto in caso di inefficacia di tutti gli altri non demolitivi. In particolare, gli interventi possono essere farmacologici con utilizzo di farmaci uterotonici ed emostatici e solo successivamente chirurgici previa esplorazione della cavità uterina per la verifica di completa rimozione della placenta ossia emostasi selettiva, compressione uterina o tamponamento endouterino mediante catetere a palloncino. Tale essendo la sequenza corretta "il ricorso all'isterectomia senza aver prima tentato misure conservative semplici, rapide ed efficaci, potrebbe essere considerato un overtreatment".
Ciò posto va, in primo luogo osservato che in prima battuta occorreva ripristinare il volume ematico. Nel caso di specie risulta che nonostante le indagini di laboratorio evidenzino un profondo stato anemico con punte di anemia che raggiungono i 2,15 milioni di globuli rossi
(valori normali 4,2-5,4) ed una emoglobina di 6,70 (valori normali 12-14), i sanitari somministrano solo una sacca di plasma ed una di sangue intero (benché fossero state richieste
2 unità di sangue e 4 di plasma). I consulenti evidenziano, inoltre, che nelle donne in preeclampsia, quale la la somministrazione di fluidi benché appaia migliorare CP_1
l'emodinamica e gli indici nel breve periodo, presenta effetti avversi sulla coagulazione che determinano la ripresa o l'aumento del sanguinamento. A fronte della somministrazione di fluidi in dosi elevate, dunque, i sanitari avrebbero dovuto procedere a somministrare un maggior quantitativo di sangue intero. Emerge, poi, un ulteriore profilo colposo dato dalla non adeguata somministrazione farmacologica di ossitocina. Il CTU sottolinea, infatti, che "una somministrazione più generosa di ossitocina (farmaco con effetto farmacologico di contrazione del muscolo uterino) per via endovenosa avrebbe contribuito alla fisiologica contrazione ed involuzione dell'utero". Emerge, poi, che anche l'atto operatorio non è stato eseguito in maniera corretta in quanto si sono rilevati in corso di esame istologico dell'utero asportato frammenti di materiale placentare che non dovevano essere in utero e che laddove i sanitari avessero correttamente proceduto ad una accurata revisione della cavità uterina si sarebbe potuto evitare la ritenzione di tessuto placentare che determinò atonia uterina avendo
"indebolito la capacità di contrazione dell'organo uterino forse anche immettendo in circolo fattori che hanno contrastato la coagulazione del sangue" (vd CTU Cimino). "La profusa metrorragia provocò, molto probabilmente, oltre ad una anemia severa, una alterazione dell'assetto coagulativo con peggioramento dello stato emorragico" (vd. CTU Per_2
11 ). I sanitari, dunque, a fronte di tale situazione clinica procedettero direttamente Per_3 all'intervento demolitivo senza attuare le manovre nell'ordine sequenziale sopra evidenziato.
In relazione a tali condotte colpose ed in particolare per quanto attiene alla posizione del deve sottolinearsi che nel caso di equipe chirurgica ogni sanitario è tenuto ad osservare CP_2 gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Principio dal quale discende che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio o facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio. In tale contesto non può esservi dubbio che incombeva anche sul CP_2 la verifica della correttezza della terapia adottata e del controllo della corretta revisione della cavità uterina. Accertata dunque la responsabilità del e della struttura va esaminato il CP_2 profilo della quantificazione dei danni patiti dalla alla luce della ormai consolidata CP_1 interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 c.c. e tenendo presente la bipolarità tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale. All'esito della CTU risulta accertato che la ha riportato a seguito della condotta colposa della struttura e del CP_1 sanitario convenuto postumi diversi da quelli del trattamento correttamente praticato rappresentati da "isterectomia subtotale ed annessiectomia destra", e dunque un danno alla capacità di riproduzione attraverso le vie naturali per la asportazione dell'utero e dell'annesso di destra che si può valutare nella misura del 25% nonché un maggior periodo da inabilità temporanea valutabile nella misura di giorni quindici al 100% e di giorni quindici al 50%.
Circa il "quantum", questo Tribunale non ignora il contenuto della sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011 secondo la quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. Fermo restando l'adesione di questo giudice al principio fondante tale pronuncia, ossia essere l'equità non soltanto "regola del caso concreto" ma anche "parità di trattamento" e preso atto che la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato dalla stessa pronuncia, deriva da una 'operazione di natura sostanzialmente ricognitiva, il Tribunale, in attesa del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto, reputa però adeguato a perseguire lo scopo indicato, liquidare il danno accertato sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma. In particolare, giova
12 osservare che il fondamento dello strumento della tabella è la media dei precedenti giudiziari in un dato ambito territoriale e la finalità è quella di uniformare i criteri di liquidazione del danno: i dati in essa contenuti, peraltro, non devono essere applicati automaticamente, bensì con apprezzamento anche delle c.d. condizioni personalizzanti, tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, anche per evitare l'eventualità che possa giungersi a liquidazioni puramente simboliche o irrisorie (Cass. civ., Sez. III, 25 maggio 2007, n. 12247; Cass. civ., Sez. 111, 11 gennaio 2007, n. 392; Cass. civ., Sez. 111, 25 agosto 2006, n. 18489; Cass. civ., Sez. 111, 20 marzo 2006, n. 6088; Cass. civ., Sez. 111, 30 gennaio 2006, n. 1877). Nello specifico, la tabella adottata presso il Tribunale di Roma risulta elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento (non standardizzato, come quello milanese, con limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e i postumi riportati) che rimane fisso e che viene tuttavia integrato, in un'ottica ampia di personalizzazione, attraverso il potere equitativo del giudice esplicato sulla base delle circostanze del caso concreto, ossia dei fatti allegati e provati nel procedimento.
Giova peraltro osservare che la Corte di cassazione, in recente arresto (cfr. sent. n. 5243/2014) ha evidenziato l'incompatibilità tra i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità
(espressi segnatamente dalle sentenze gemelle) e l'utilizzo di tabelle diverse dalle milanesi non in assoluto, bensì nelle precipue ipotesi in cui non venga indicata la provenienza delle tabelle applicate o esse non consentano una liquidazione omnicomprensiva del danno non patrimoniale, ossia laddove si basino su un sistema di liquidazione che non consideri tutte le componenti non patrimoniali del danno, tra cui il c.d. danno morale. Si sottolinea, in tale contesto, come le tabelle elaborate presso il Tribunale di Roma soddisfino appieno l'esigenza suddetta: per la liquidazione della componente di danno non patrimoniale ulteriore rispetto al biologico il sistema prevede infatti una forbice percentuale progressiva a scaglioni di dieci punti in dieci punti, sicché ad ogni punto di invalidità è riferibile il valore finale e omnicomprensivo del ristoro, secondo parametri oggettivi (fondati naturalmente sull'età e sui postumi) suscettibili del necessario adeguamento alle caratteristiche del caso concreto in base alla valutazione equitativa del giudicante. Alla luce delle tabelle normalmente in uso presso questo Tribunale del 2017, dunque, il danno biologico risarcibile, tenuto conto dell'età dell'attrice all'epoca dei fatti, è pari ad € 72.029,07 per invalidità permanente ed € 1623 per invalidità temporanea totale ed € 811,5 per invalidità temporanea parziale al 50% per un totale di € 74.463,57. Per quanto, invece, riguarda i danni non patrimoniali diversi lamentati dall'attrice va considerato che il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza psichica
13 e fisica, ossia il vecchio danno morale, potrà (e dovrà) continuare ad influire sulla concreta liquidazione del danno, sotto forma di adeguamento del danno non patrimoniale genericamente inteso, unitariamente considerato alla condizione che dette sofferenze siano allegate e provate, anche per presunzioni. Sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il giudice se reputa che la "voce" del danno non patrimoniale intesa come "sofferenza soggettiva" non sia adeguatamente ristorata, in considerazione del complessivo danno non patrimoniale subito dal soggetto, con la sola applicazione dei predetti valori monetari, è tenuto ad operare un' "adeguata personalizzazione" del danno non patrimoniale, liquidando, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che risarcisca integralmente il pregiudizio patito dalla vittima.
Nel caso de quo rivestendo il fatto gli estremi del reato, ontologicamente considerato, di lesioni colpose, compete alla danneggiata anche il ristoro del danno morale in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di
"patema d'animo transeunte” e di "spavento"), apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni anche in considerazione della consistente menomazione fisica con ripercussioni sulla vita di relazione della danneggiata in relazione all'impossibilità di avere figli in considerazione della giovane età. Pertanto, in base alle valutazioni sopra svolte il danno deve essere personalizzato e adeguato al caso specifico. Si reputa pertanto di aumentare la somma come sopra indicata sino alla somma di euro 96.803. Sull'originario importo totale dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devalutato al novembre 2004 di € 80.669,17 che si ottiene mediante ricorso al noto deflattore ISTAT per l'anno 2004 (mese di novembre data dell'intervento) sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056
c.c., secondo il più accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. Cass. del
17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito. Tale danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte (sent. del 17.2.1995
n.1712), sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT per un totale da risarcire di € 117.367,69. Passando all'esame della domanda di garanzia svolta dall nei confronti della va preliminarmente valutata Parte_2 CP_3
l'eccezione di inoperatività della polizza in virtù della clausola claims made in essa contenuta.
Come noto il contratto di assicurazione per responsabilità civile con clausola claims made (a richiesta fatta) si caratterizza per il fatto che la copertura è condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di vigenza della polizza (o anche in un delimitato arco
14 temporale successivo, ove sia pattuita la c.d. sunset close), laddove, secondo lo schema denominato "loss occurrence", o "insorgenza del danno", sul quale è conformato il modello delineato nell'art. 1917 c.c., la copertura opera in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande risarcitorie, insorte nel periodo di durata del contratto. La dottrina e la giurisprudenza nel corso degli anni ha ricondotto le clausole claims made in due grandi categorie: a) clausole c.d. miste o impure, che prevedono l'operatività della copertura assicurativa solo quando tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano nel periodo di efficacia del contratto, con retrodatazione della garanzia, in taluni casi, come quello dedotto in giudizio, alle condotte poste in essere anteriormente (in genere due o tre anni dalla stipula del contratto); b) clausole c.d. pure, destinate alla manleva di tutte le richieste risarcitorie inoltrate dal danneggiato all'assicurato e da questi all'assicurazione nel periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito. Sul punto va rilevato che con la recentissima sentenza a SU n. 9140 del 06/05/2016 la Suprema
Corte ha statuito che "Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (cd. clausola "claims made" mista o impura), non è vessatoria, ma, in presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero - ove applicabile la disciplina del d.lgs. n.
206 del 2005 - per il fatto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali;
la relativa valutazione va effettuata dal giudice di merito ed
è incensurabile in sede di legittimità quando congruamente motivata". La Suprema Corte con tale decisivo arresto ha risolto la vexata quaestio relativa alla natura della clausola come limitativa della responsabilità, per gli effetti dell'art.1341 c.c., ovvero dell'oggetto del contratto, tenendo conto che, in linea generale, per clausole limitative della responsabilità si intendono quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito
(Cass. civ. 7 agosto 2014, n. 17783; Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8235; Cass. civ. 10 novembre
2009, n. 23741), affermando che "In siffatta prospettiva si predica che si ha delimitazione dell'oggetto quando la clausola negoziale ha lo scopo di stabilire gli obblighi concretamente assunti dalle parti, laddove è delimitativa della responsabilità quella che ha l'effetto di escludere una responsabilità che, rientrando, in tesi, nell'oggetto, sarebbe altrimenti insorta.
Orbene, funzionale al divisato obbiettivo esegetico è anzitutto la considerazione che il fatto
15 accaduto durante il tempo dell'assicurazione di cui parla l'art. 1917 c.c., non può essere identificato con la richiesta di risarcimento: non par dubbio infatti che il lemma inserito all'interno di un contesto normativo in cui sono espressamente esclusi dall'area della risarcibilità i danni derivati dai fatti dolosi (art. 1917, comma 1, ultimo periodo); in cui sono imposti all'assicurato, con decorrenza dalla data del sinistro, significativi oneri informativi
(art. 1913 cod. civ.); e in cui, infine, è espressamente sancito e disciplinato l'obbligo di salvataggio (art. 1914 c.c.) - si riferisce inequivocabilmente alla vicenda storica di cui l'assicurato deve rispondere (cfr. Cass. civ. 15 marzo 2005, n. 5624). Il che, se vale a far tracimare i contratti assicurativi con clausola claims made pura fuori della fattispecie ipotetica delineata nell'art. 1917 cod. civ., non è invece sufficiente a suffragare l'assunto secondo cui anche la clausola claims made mista inciderebbe sulla tipologia stessa del rischio garantito nel senso che questo non sarebbe più la responsabilità tout court, ma la responsabilità reclamata. L'affermazione che, si ripete, è certamente sostenibile con riferimento ai contratti assicurativi con clausola claims made pura, non resiste, con riguardo alle altre, al dirimente rilievo che, nell'ambito dell'assicurazione della responsabilità civile, il sinistro delle cui conseguenze patrimoniali l'assicurato intende traslare il rischio sul garante, è collegato non solo alla condotta dell'assicurato danneggiante, ma altresì alla richiesta risarcitoria avanzata dal danneggiato, essendo fin troppo ovvio che ove al comportamento lesivo non faccia seguito alcuna domanda di ristoro, nessun diritto all'indennizzo – e specularmente nessun obbligo di manleva insorgeranno a favore e a carico dei soggetti del rapporto assicurativo. Se tutto questo
è vero, il discostamento dal modello codicistico introdotto dalla clausola claims made impura, che è quella che qui interessa, mirando a circoscrivere la copertura assicurativa in dipendenza di un fattore temporale aggiuntivo, rispetto al dato costituito dall'epoca in cui è stata realizzata la condotta lesiva, si inscrive a pieno titolo nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, entro i quali, a norma dell'art. 1905 c.c., l'assicuratore è tenuto a risarcire il danno sofferto dall'assicurato. E poiché non è seriamente predicabile che l'assicurazione della responsabilità civile sia ontologicamente incompatibile con tale disposizione, il patto claims made è volto in definitiva a stabilire quali siano, rispetto all'archetipo fissato dall'art. 1917 c.c., i sinistri indennizzabili, così venendo a delimitare l'oggetto, piuttosto che la responsabilità". In base a tale conclusione che si ritiene di condividere deve ritenersi nel caso di specie non vessatoria e pienamente valida ed operante la clausola apposta al contratto di assicurazione stipulato dalla con la che prevedeva Parte_2 Controparte_13
l'operatività per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione (31.12.2008 31.12.2011) a condizioni che le richieste siano
16 conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia ovvero anche antecedenti purché entro il 31.12.2004. Atteso, peraltro, che benché la richiesta di risarcimento del danno da parte della è pervenuta alla struttura convenuta nel periodo CP_1 di validità della polizza, i fatti colposi risalgono a periodo antecedente sia alla validità della polizza che al periodo di retroattività della stessa, va rigettata la domanda di garanzia svolta.
Del pari va rigettata la domanda di garanzia svolta dal nei confronti della CP_2 CP_4 dovendo essere accolta l'eccezione di prescrizione da questa formulata. Occorre infatti rilevare che un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che sebbene non richieda l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Va, inoltre, chiarito che la comunicazione prevista dall'art 2952 cod. civ è diretta soltanto a far conoscere all'assicuratore che il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno in via giudiziale o stragiudiziale;
essa mira a sospendere il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile o non sia prescritto, e tende altresì a porre l'assicuratore in grado di cooperare con l'assicurato o di sostituirsi ad esso, allo scopo di evitare o ridurre il risarcimento del danno richiesto. Diversa, invece, l'ipotesi di effettivo esercizio del diritto a cui la prescrizione si riferisce in cui non si fa riferimento all'istituto della sospensione ma a quello della interruzione, a norma dell'art 2943 cod. civ, con applicazione dell'art 2945 stesso cod. civ quanto agli effetti ed alla durata di essa.
Nel caso di specie dalla lettura della documentazione versata in atti risulta che il CP_2 ricevette in data 11.1.2012 la prima richiesta di risarcimento del danno, recante la data del
7.12.2011 da parte della e che sino alla data della notifica dell'atto di chiamata in causa CP_1 all del 13.1.2015, il non ha mai esercitato il diritto derivante dalla polizza CP_10 CP_2 stipulata. Quanto alla presunta comunicazione datata 22.9.2011 che il afferma in CP_2 realtà essere del 22.9.2012 va rilevato che essa non risulta né spedita né ricevuta dall CP_10
o dal suo agente. Il documento infatti consta di un foglio dattiloscritto sottoscritto dal CP_2 con il quale si fa riferimento ad una informativa del 22.9.2012 inoltrata dall'Organismo di
Mediazione Forense e ad una "informativa di richiesta risarcitoria da me fattavi il 19.9.2011".
Né alcuna prova dell'intervenuta comunicazione all'assicuratore della richiesta di risarcimento del danno da parte della e della conseguente sospensione del decorso del termine ai sensi CP_1 del cit. co. 4 dell'art. 2952 c.c. può trarsi in via indiretta dal doc. 3 di parte Tale CP_2 documento, infatti, a prescindere dal valore probatorio di una stampa di una mail
17 apparentemente proveniente dalla RI e RI S.r.l. -agente Unipol- soggetto terzo a fronte di una espressa contestazione da parte dell risulta talmente generica da non Parte_4 consentire nemmeno di individuare il contenuto della comunicazione che peraltro sarebbe avvenuta "telefonicamente" in spregio all'art. 6 delle condizioni di contratto che imponeva l'avviso scritto. Risulta, infine, che alla data dell'8.11.2014 in cui il inoltrò all CP_2 CP_10 la copia del ricorso ex art.702 bis c.p.c. la prescrizione era già integralmente maturata. Le spese anche dei terzi chiamati seguono la soccombenza e vanno poste a carico della
[...]
e del in solido tra loro nella misura Parte_2 CP_2 liquidata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014. Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico di e del in solido.”. Parte_2 CP_2
§ 5. - Con l'atto di appello l' Parte_2 ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “a) in via cautelare, sospendere
[...]
l'efficacia esecutiva delta sentenza appellata per tutti i motivi sopra meglio specificati. b) in accoglimento dei motivi di appello proposti ed in totale riforma della sentenza n. 2141/18, accertare e dichiarare la violazione ed errata applicazione dell'art. 2236 c.c. e l'applicabilità nel caso di tale fattispecie e per l'effetto in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare che nulla è dovuto dall' Parte_2 alla sig.ra ovvero ridurre il risarcimento già attribuito alla sig.ra nella Controparte_1 CP_1 minor somma che parrà di giustizia dall'Ecc.ma Corte adita, condannando la Controparte_6
al pagamento dell'importo che sarà stabilito a titolo di risarcimento in favore
[...] della Sig.ra c) in accoglimento dei motivi di appello proposti ed in totale Controparte_1 riforma della sentenza n.2141/18, nella denegata ipotesi che si ravvisi una qualche responsabilità dell , Parte_2 accertare e dichiarare la vessatoria/nullità delle clausole contenute delle polizze n.2106/32/1004 e 521/32/001 e per l'effetto stabilire che è Controparte_6 tenuta a garantire e manlevare l' da qualsiasi conseguenza ritenuta pregiudizievole Pt_1 condannare la al pagamento dell'importo che sarà stabilito Controparte_6
a titolo di risarcimento in favore della Sig.ra d) Con vittoria di spese Controparte_1 competenze ed onorari di causa. oltre I.V.A e C.P.A. e spese generali come per legge.”
§ 5.1 - Con l'atto di appello ritualmente notificato nel proc. n.1785/2018 ha Controparte_2 chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: a) in via cautelare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
b) in accoglimento dei motivi dell'appello annullare e/o riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, respingere le domande risarcitorie
18 proposte dalla sig.ra nei confronti del dr. c) in via Controparte_1 Controparte_2 subordinata istruttoria disporre la rinnovazione della CTU per verificare, alla luce dell'art.2236 c.c.; delle osservazioni alla CTU di primo grado formulate dal dr. Per_4
delle censure dedotte con il presente appello;
degli atti di causa e, in particolare, della
[...] cartella clinica, la correttezza o meno dell'intervento di asportazione dell'utero alla sig.ra effettuato in data 23.11.2004 dal dr. Mathyas Finsinger, tenendo conto dei Controparte_1 singoli ruoli e delle corrispondenti eventuali diverse responsabilità dei chirurghi e degli anestesisti che hanno partecipato a detto intervento determinando la graduazione delle eventuali rispettive colpe;
d) in via subordinata limitare la eventuale condanna del dr. CP_2 al marginale ruolo dallo stesso avuto nell'intervento effettuato in data 23.11.2004 dal
[...] dr. Mathyas Finsinger nei confronti della sig.ra e) sempre in via subordinata Controparte_1 dichiarare l'obbligo della di manlevare il dr. per la Controparte_4 Controparte_2 eventuale responsabilità professionale inerente l'intervento nei confronti della sig.ra CP_1
con relativa condanna della stessa al pagamento delle eventuali
[...] Controparte_4 somme poste a carico del dr. Con vittoria di spese, competenze ed onorari per Controparte_2
i due gradi di giudizio.”.
§ 5.2 - costituitasi con comparsa depositata il 2.07.2018 nel proc.n.1696/2018 Controparte_1 ha resistito al gravame, rassegnando le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa, in via preliminare rigettare la richiesta di sospensiva formulata dall' ; nel merito, rigettare Parte_2 integralmente l'appello proposto dall' Parte_2
avverso la sentenza n.2141/18 del Tribunale di Roma, per le motivazioni di cui in
[...] premessa. Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.”, mentre nel proc.n.1785/2018 costituitasi con tempestiva comparsa depositata l'8.06.2018 ha resistito al gravame e spiegato appello incidentale rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa, in via preliminare rigettare la richiesta di sospensiva formulata dal
Dott nel merito rigettare integralmente l'appello proposto dal Dott. Controparte_2 CP_2 avverso la sentenza n.2141/18 del Tribunale di Roma, ed al contempo, in accoglimento del dispiegato appello incidentale avverso la medesima sentenza, condannare l'
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., ed il Dott Parte_2
in solido tra loro: al pagamento in favore della Sig.ra delle Controparte_2 Controparte_1 spese legali relative alla fase cautelare ante causam promossa ex art.696 bis c.p.c. da liquidarsi secondo i vigenti parametri forensi, ed al rimborso delle spese vive dalla medesima sostenute in quella sede, e nell'ambito del procedimento di mediazione, pari come detto a complessivi
19 euro 3.127,60; al pagamento in favore della Sig.ra dell'ulteriore importo derivante dalla CP_1 differenza tra la somma liquidatale da Giudice di primo grado sulla base delle tabelle da
Tribunale di Roma, e quella che le sarebbe spettata in base alla corretta adozione delle tabelle del Tribunale di Milano, oltre interessi e rivalutazione monetaria.”
§ 5.3 - ostituitasi nel proc.n.1696/2018 con comparsa Controparte_4 depositata il 28.06.2018 ha resistito al gravame rassegnando le seguenti conclusioni “Conclude chiedendo l'integrale accoglimento dell'appello con conseguente totale riforma della sentenza impugnata nelle parti in cui ha accolto la domanda attrice sulla base della responsabilità in capo alla struttura sanitaria e al dr. Solo in denegata ipotesi di riforma della Controparte_2 impugnata sentenza nell'ambito del rapporto assicurativo accertare in ogni caso l'esistenza di diverse assicurazioni a copertura del medesimo rischio R.C. discendente dall'espletamento dell'attività medica e, per l'effetto, dichiarata l'applicabilità dell'art. 1910 cod. civ., fornire alla titolo immediato per esercitare l'azione di regresso con condanna Controparte_4 alla ripetizione delle somme, nei confronti della/delle compagnie assicuratrici dei convenuti per la ripartizione proporzionale dell'indennità in ragione dei massimali dei rispettivi contratti limitando in ogni caso la misura del risarcimento alla percentuale di responsabilità del dott.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di questa fase del giudizio” mentre nel CP_2 procedimento r.g.n.1785 in atto di costituzione sono state svolte le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita procedere all'accoglimento dei motivi di appello del dr. contrassegnati dalle lettere A, B, C, D, E, G e H con conseguente integrale riforma CP_2 della sentenza impugnata nelle parti in cui ha accolto la domanda attrice sulla base della responsabilità in capo al dr. Voglia altresì rigettare il motivo d'appello Controparte_2 contrassegnato con la lettera F per l'intervenuta prescrizione dei diritti nascenti dal contratto assicurativo contratto dall'appellante. In denegata ipotesi di riforma dell'appello sul punto F accertare in ogni caso l'esistenza di diverse assicurazioni a copertura del medesimo rischio
R.C. discendente dall'espletamento dell'attività medica e, per l'effetto, dichiarata l'applicabilità dell'art. 1910 cod. civ., fornire alla titolo immediato Controparte_4 per esercitare l'azione di regresso con condanna alla ripetizione delle somme, nei confronti della/delle compagnie assicuratrici dei convenuti per la ripartizione proporzionale dell'indennità in ragione dei massimali dei rispettivi contratti limitando in ogni caso la misura del risarcimento alla percentuale di responsabilità del dott. Con vittoria di spese, CP_2 competenze ed onorari di questa fase del giudizio. Si produce la copia notificata dell'atto di appello”.
§ 5.4 - divenuta in corso di Controparte_14
20 causa , costituitasi con comparsa depositata l'8.06.2018 Controparte_6 nel proc.n.1696/2018 ha resistito al gravame rassegnando le seguenti conclusioni “Piaccia alla
Eccellentissima Corte, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, respingere integralmente, perché inammissibile ed infondata l'impugnazione proposta dall
[...]
nei confronti della Parte_2 [...]
, riguardante i capi 2 e 4 della impugnata sentenza, pronunciando Controparte_15 secondo giustizia sul gravame proposto dall'appellante nei confronti di sui Controparte_1 restanti capi con ogni conseguente pronuncia e con la condanna dell'appellante
[...]
alla refusione delle spese e dei Parte_2 compensi del grado in favore dell'appellata ” mentre nel Controparte_15 proc.n.1785/2018 ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, pronunciare secondo giustizia sul gravame e sulle istanze istruttorie proposte dall'appellante dott. con ogni conseguente pronuncia. Con Controparte_2 condanna di chi di ragione alla refusione delle spese e dei compensi del grado”.
§ 6. – Rigettate le istanze di sospensione ex art.283 c.p.c. e disposta nuova c.t.u. medico legale la causa veniva rinviata all'odierna udienza per essere discussa e decisa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..
§ 7. – All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello principale dell' Parte_2
è articolato in tre motivi.
[...]
§ 8.1. - Con il primo motivo intestato “NULLITA' DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE
E/O ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ART. 112 c.p.c. e ART. 2236 c.c.” parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha omesso di prendere in considerazione l'art.2236 c.c. specificamente invocato nelle difese di primo grado, nonostante lo stesso Tribunale nelle motivazioni della sentenza impugnata avesse evidenziato che la patologia da cui era affetta la all'ingresso dell'Ospedale San VAni la poneva in una CP_1 situazione ad alto rischio ostetrico.
Evidenziava quindi la storia clinica della paziente emersa anche dalle risultanze della c.t.u. per cui trattavasi di "paziente affetta da sindrome gestosica alla 35° settimana di gravidanza, cardiopatica, diabete mellito" e il grave quadro clinico che l'aveva accompagnata all'ingresso nel nosocomio atteso la paziente il giorno 19/11/2004 alle ore 14,35 era stata ricoverata presso il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Roma con Parte_1 diagnosi in ingresso di "gestosi bisintomatica" ipertensione arteriosa e proteinuria oltre a IUGR
21 (ritardo di crescita intrauterina) con la conseguenza che il quadro clinico era complesso già prima dell'accesso nel nosocomio.
§ 8.2 - Con il secondo motivo intestato “VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE
DELLE CLAUSOLE DELLE POLIZZE N.2106/32/1004 E 521/32/001 ED ERRATA
VALUTAZIONE IN MERITO ALLA LORO VESSATORIETA'” parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado per l'errata interpretazione/valutazione delle polizze versate in giudizio la n.2106/232/1004 e n.521/32/001 e delle clausole in esse contenute stante la loro vessatorietà.
In particolare, l'appellante ha censurato il seguente passaggio motivazionale (a pag. 18 dal rigo n.14 al rigo n.29): "Il patto claims made è volto in definitiva a stabilire quali siano, rispetto all'archetipo fissato dall'art. 1917 c.c. i sinistri indennizzabili, così venendo a delimitare l'oggetto, piuttosto che la responsabilità. In base a tale conclusione che si ritiene di condividere deve ritenersi nel caso di specie non vessatoria e pienamente valida ed operante la clausola apposta al contratto di assicurazione stipulato dall' Parte_2
con la cattolica ass.ni che prevedeva l'operatività per le richieste di risarcimento
[...] presentate per la prima volta nel corso di efficacia dell'assicurazione (31.12.2008-31.12.2011)
a condizioni che le richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante ii periodo di validità della garanzia ovvero anche antecedenti purché entro ii 31.12/2004. Atteso, peraltro, che benché la richiesta di risarcimento da parte della è pervenuta alla struttura CP_1 convenuta nel periodo di validità della polizza, i fatti colposi risalgono a periodo antecedente sia alla validità della polizza che al periodo di retroattività della stessa, va rigettata la domanda di garanzia svolta”.
Precisava che l'assunto si poneva in contrasto con la documentazione versata in atti e con la recente giurisprudenza in materia di polizze claims made, in quanto dalla documentazione prodotta in primo grado dal nosocomio, emergeva chiaramente che il sinistro doveva ritenersi in copertura di due distinte polizze, sia della polizza n. 2106/32/1004, sia della n. 521/32/001.
Soggiungeva che l'Ente aveva versato per la polizza n. 2106/32/1004 con validità dal 2008 al
2011 un premio annuo pari ad € 3.019.361,96 ed a fronte di tale esborso economico la
Compagnia Assicurativa garantiva un massimale complessivo per ogni singolo sinistro riguardante la garanzia per responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro pari ad
€ 5.200.000,00, inoltre che il sinistro per cui è causa era avvenuto nel periodo di vigenza della polizza n.2106/32/1004, mentre la richiesta di risarcimento formulata dalla controparte era pervenuta al in epoca di poco successiva al 31/12/2011. Parte_5
Evidenziato che la richiesta di risarcimento danni costituiva un atto di parte rispetto al quale il
22 rimaneva del tutto estraneo, veniva quindi contestata l'illegittimità/vessatorietà Parte_5 della clausola n.11 della polizza n. 2106/32/1004 nella parte in cui faceva derivare l'operatività della garanzia da un evento imprevisto ed imprevedibile il cui compimento era rimesso a soggetti estranei al rapporto contrattuale di assicurazione, causando in tal modo una evidente sproporzione del sinallagma contrattuale in favore della Compagnia Assicuratrice.
Deduceva inoltre che la Compagnia aveva previsto anche un periodo di retroattività per i sinistri avvenuti prima del 31/12/2008, ma non oltre il 31/12/2004, nel quale impegnava a garantire l' fino alla concorrenza di € 5.000.000,00. Pt_1
Quanto alla polizza n.521/32/001 con validità dal 30/06/2007 al 31/12/2008 evidenziava di aver versato il premio annuo di € 3.092.024,54 mentre a fronte di tale esborso economico la aveva garantito un massimale complessivo per ogni singolo sinistro Parte_6 riguardante la garanzia per responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro pari ad
€ 5.200.000,00.
Precisava che nelle condizioni specifiche a parziale rettifica dell'art.11 delle condizioni di assicurazione "validità temporale dell'assicurazione" si era previsto che, relativamente alla garanzia RCT, l'assicurazione valeva per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste fossero conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia e che la polizza si intendeva operante per le richieste di risarcimento danni conseguenti a fatti colposi posti in essere prima del 30/06/2007, ma non precedentemente al 30.06.2000.
Deduceva quindi che entrambe le polizze erano state depositate nel primo grado di giudizio, ma il Tribunale non ne aveva tenuto conto evidenziando che la validità della polizza finiva per essere rimessa ad una condizione meramente potestativa del danneggiato.
Indi richiamava, oltre a giurisprudenza di merito, anche Cass.civ.n.5624/2005 in cui si erano affrontate le questioni circa la validità di dette polizze e la vessatorietà di simili clausole che incidevano sia sulla libertà negoziale del contraente che sul principio di libera concorrenza sul mercato assicurativo.
Richiamava inoltre il recente orientamento della S.C. che, con la sentenza n.10506/2017 aveva stabilito che la claims made inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un'azienda ospedaliera costituiva un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c. in quanto realizzava un ingiusto e sproporzionato vantaggio per l'assicuratore.
Precisava che nel caso di specie, attraverso le claims made la Compagnia assicurativa giungeva a limitare fortemente la garanzia da prestare al nosocomio, nonostante la continuità temporale delle due polizze stipulate e nonostante il rilevante importo pagato a titolo di premio, pertanto
23 chiedeva che in totale riforma della sentenza appellata venisse dichiarata la vessatorietà/nullità delle clausole contenute nelle menzionate polizze, con obbligo per la Controparte_6 di manlevare l' per il risarcimento riconosciuto in favore della sig.ra Parte_2
Controparte_1
§ 8.3 - Con il terzo motivo intestato “ERRONEITA' DELLA CTU E DELLA SENTENZA
IMPUGNATA” l'appellante censurava la sentenza di primo grado per aver recepito le risultanze della c.t.u. nonostante l'ausiliario non avesse tenuto nel debito conto le osservazioni del proprio c.t.p. dott. ritenendole erroneamente identiche a quelle del dott. Per_5 Per_4
Precisava che dalla c.t.u. era emerso che: 1) la sig.ra si trovava ricoverata presso CP_1
l'Ospedale di LA dal 14 novembre 2004; 2) al momento del ricovero presso l'Ospedale di
LA risultava già affetta da "sindrome gestosica 350 settimana, cardiopatica, diabete mellito”
3) l'esame ecografico eseguito nell'ospedale di LA evidenziava: "presentazione podalica, dorso a destra, placenta posteriore fundica di secondo grado" 4) sempre ad LA, alla paziente venivano eseguiti esami di laboratorio che evidenziavano una diminuzione delle proteine ematiche, un aumento della uricemia e del D-Dimero ed in considerazione del quadro clinico di preclampsia la paziente veniva trasferita in Ambulanza presso l'ospedale Parte_2
di Roma;
5) in data 19 novembre 2004 la sig.ra veniva ricoverata presso il
[...] CP_1 nosocomio appellante, con diagnosi: gestosi bisintomatica (ipertensione arteriosa c proteniuria) oltre a IUGR (ritardo di crescita intrauterina); durante l'atto operatorio insorgevano gravi complicanze, in quanto nonostante la somministrazione di NA l'utero rimaneva atonico e insorgeva una copiosa emorragia;
5) solo a causa della vasta emorragia che non rispondeva alla terapia di NA, veniva praticata isterectomia subtotale, quale unica soluzione per salvare la vita della paziente.
Indi contestava la CTU, redatta nel precedente grado nella parte in cui scriveva: "Durante l'atto operatorio si manifestò una copiosa emorragia sostenuta da atonia uterina, in queste condizioni sarebbe stato opportuno somministrare sangue intero al fine di mantenere un livello dell'emoglobina al di sopra di 8-9" mentre in realtà come rilevato dal c.t.p. dott. non Per_5 esisteva alcuna indicazione alla trasfusione intraoperatoria di sangue intero ed il valore di emoglobina espresso in g/Dl al sotto del quale era consigliabile la trasfusione di emazie concentrate e non di sangue intero come, erroneamente, affermava il CTU era pari a 6-6,5 gfDl, mentre il valore dell'emoglobina della sig.ra durante tutto l'intervento chirurgico era CP_1 superiore, tenuto conto che in gravidanza si verifica un'espansione del volume ematico pari al
45%.
Contestava inoltre anche l'ulteriore assunto contenuto nella CTU, relativo ad una negligenza
24 del personale medico per non avere somministrato una maggiore dose di ossitocina, in quanto i protocolli e le linee guida sconsigliavano di somministrare ulteriori dosi di ossitocina dopo il fallimento dei primi tentativi, giacché ponevano la paziente ad alto rischio cardiaco.
Conseguentemente impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui si era motivato: "I protocolli in tali condizioni prevedono una sequenza di presidi terapeutici da porre in essere quali l'isterectomia è solo l'ultimo previsto in caso di efficacia di tutti gli altri non demolitivi.
In particolare, gli interventi possono essere farmacologici con utilizzo di farmaci uterotonici ed emostatici e solo successivamente chirurgici previa esplorazione della cavità uterina per la verifica di completa rimozione della placenta ossia di emostasi selettiva compressione uterina o tamponamento endouterino mediante catetere a palloncino" non essendosi viceversa valutato l'operato dei sanitari del nosocomio che avevano provveduto a somministrare farmaci per ripristinare la tonicità dell'utero, attendendo per circa un'ora che facessero effetto e solo dopo aver verificato la mancata risposta positiva a tale somministrazione avevano praticato l'unico intervento atto a scongiurare il decesso della paziente.
Chiedeva pertanto disporsi la rinnovazione della ctu ed in totale riforma della sentenza impugnata statuirsi che non sussisteva responsabilità professionale dell'
[...]
. Parte_2
§ 9. - L'appello di nel proc.n.1785/2018 è articolato in unico motivo Controparte_2 con il quale ha chiesto riformarsi la sentenza di primo grado nella parte in cui non è stato disposto l'accertamento delle quote di responsabilità da imputarsi a ciascuno dei soggetti che avevano partecipato all'intervento della sig.ra in data 23.11.2004, dovendosi Controparte_1 ridurre il danno a proprio carico in misura proporzionale al ruolo assolutamente marginale dallo stesso avuto nell'intervento tenuto conto della responsabilità determinante degli anestesisti riconosciuta nella c.t.u..
Evidenziava in ogni caso la nullità della c.t.u. espletata nel ricorso ex art.696 bis c.p.c. per la mancata chiamata in giudizio del litisconsorte necessario dr. autore dell'intervento CP_9 di parto cesareo e di asportazione dell'utero nei confronti della paziente censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che "dalla CTU emerge che la profonda ipossia non corretta tempestivamente con la somministrazione di sangue intero unitamente alla presenza intracavitaria di residui di placenta ha contribuito a determinare l'atonia dell'utero che insieme alla omessa somministrazione di ossitocina hanno determinato la necessità di effettuare l'isterectomia", chiedendo la modifica di tale ricostruzione nel senso che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza, alla paziente era stato somministrato sia sangue intero che ossitocina, atteso che la CTU espletata aveva dato atto della avvenuta
25 somministrazione di una sacca di sangue intero, nonché di ossitocina, pur ritenendone necessaria una maggiore quantità.
Deduceva, che, per quanto risultava dalla pag.17 della cartella clinica il dr. aveva CP_9 dichiarato di avere effettuato “Accurata emostasi e controllo della cavità addominale, drenaggio in para a caduta nel cavo peritoneale” mentre nessun rilievo aveva il rinvenimento in sede di esame istologico di frammenti di materiale placentare, trattandosi di placenta accreta.
Censurava inoltre la c.t.u. evidenziando che non era vero che si passò direttamente all'intervento demolitivo, in quanto per circa un'ora si era tentato con appropriati farmaci uterotonici ed emostatici di contrastare l'atonia uterina e la connessa copiosa emorragia, quindi alle ore 2,30, visto l'insuccesso dei farmaci, la persistenza della copiosa emorragia e le gravi condizioni della sig.ra il dr. decise di effettuare l'isterectomia sub totale per eliminare la fonte CP_1 CP_9 dell'emorragia e salvare la vita alla paziente.
Contestava inoltre il riconoscimento del danno morale in quanto nessun accertamento sulla sussistenza del reato di lesioni colpose era stato effettuato dal giudice penale, con conseguente assoluta incompetenza del giudice civile ad effettuare tale valutazione.
Evidenziava inoltre che la sentenza non poteva limitarsi ad un generico richiamo alla CTU ed alla trascrizione di una serie di fatti e atti, a fronte delle contestazioni motivatamente mosse dal
CTP, atteso che laddove ad una consulenza tecnica d'ufficio erano state mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intendeva disattenderle aveva l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza la possibilità di limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si fosse fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte.
Contestava inoltre l'applicabilità al caso di specie ed in particolare alla propria posizione dei principi in materia di responsabilità per l'equipe chirurgica, atteso che il primo operatore chirurgico era il dr in posizione apicale e gerarchicamente sovraordinata che aveva la CP_9 responsabilità del personale più giovane ed un ruolo di controllo, sussistendo con lo stesso un rapporto di tipo subordinato e non di specialista equivalente e interdipendente, non essendovi nesso tra il proprio operato e il danno richiesto dalla paziente.
Deduceva tenuto conto del principio dell'affidamento che il suo ruolo era limitato ad aiutare la manualità dell'intervento del primo operatore, senza dover verificare il suo operato e che a voler ritenere sussistente un controllo reciproco lo stesso era esigibile solo in caso di errori evidenti, nel caso di specie insussistenti in quanto non riguardanti la terapia adottata quanto la graduazione dei quantitativi.
Allegava inoltre che la sentenza di primo grado non aveva correttamente valutato la propria
26 eccezione di prescrizione quinquennale quale desumibile dalla l.n.189/2012 come successivamente confermato dalla l.n.24/2017, con la conseguenza che essendo stato eseguito l'intervento in data 23.11.2004 e non risultando atti interruttivi prima del 23.11.2009 il diritto al risarcimento si era prescritto.
Censurava inoltre la sentenza di primo grado nella parte in cui si era evidenziato che “Nel caso di specie dalla lettura della documentazione versata in atti risulta che il ricevette in CP_2 data 11.1.2012 la prima richiesta di risarcimento del danno, recante la data del 7.12.2011 da parte della e che sino alla data della notifica dell'atto di chiamata in causa all CP_1 CP_10 del 13.01.2015, il non ha mai esercitato il diritto derivante dalla polizza stipulata.....Né CP_2 alcuna prova dell'intervenuta comunicazione all'assicuratore della richiesta di risarcimento del danno da parte della e della conseguente sospensione del decorso del termine ai sensi CP_1 del cit. co.4 dell'art.2952 c.c. può trarsi in via indiretta dal doc.3 di parte Tale CP_2 documento, infatti, a prescindere dal valore probatorio di una stampa di una mail apparentemente proveniente dalla RI e RI s.r.l. -agente Unipol- soggetto terzo a fronte di una espressa contestazione da parte dell risulta talmente generica da non Parte_4 consentire nemmeno di individuare il contenuto della comunicazione che peraltro sarebbe avvenuta "telefonicamente" in spregio all'art 6 delle condizioni di contralto che imponeva l'avviso scritto" deducendo che se la Compagnia aveva aperto il sinistro nel 2011, come si evinceva dall'intestazione ed indicazione del sinistro, era evidente che ciò era avvenuto a seguito di regolare comunicazione dell'assicurato della domanda stragiudiziale della paziente.
Deduceva che stante la decorrenza della prescrizione biennale dalla data dell'11.01.2012 in cui il aveva ricevuto la richiesta risarcitoria, la e-mail del 7.11.2013 della costituiva CP_2 CP_10 valido atto dimostrativo della avvenuta sospensione della prescrizione, proveniente dalla stessa
Compagnia che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza, non l'aveva né contestata, né disconosciuta e, quindi, era perfettamente valida.
Rilevava altresì che anche la lettera raccomandata della del 13.11.2014 (doc. n. 4 CP_4 allegato alla comparsa di costituzione), inviata per conoscenza anche alla "
[...]
, recava nell'oggetto "sx Unipol 5852/2011/30197 dott. ig.ra Controparte_16 CP_2
", confermando l'avvenuta comunicazione delle domande risarcitorie della Controparte_1 sig.ra da parte del dr. sin dal 2011, non sussistendo la presunta genericità della CP_1 CP_2
e-mail del 7.11.2013 sia per lo specifico oggetto, sia per il riferimento alle "eventuali compagnie che assicuravano il dr. , sia per la richiesta della "documentazione medica relativa al CP_9 caso", sia per la disposta acquisizione della "prima richiesta di risarcimento pervenuta dalla controparte", elementi che dimostravano inequivocabilmente la completezza della
27 comunicazione effettuata dal dr. CP_2
Inoltre, evidenziava che gli "accordi telefonici" richiamati nella corrispondenza si riferivano alla documentazione che doveva essere prodotta e non a comunicazione del dr. atteso CP_2 che il termine "accordi" riguardava intese bilaterali e non la comunicazione unilaterale del dr.
CP_2
§ 10 - ha a sua volta spiegato appello incidentale articolato in due motivi. Controparte_1
§ 10.1 - Con il primo motivo intestato “OMESSA PRONUNCIA IN ORDINE ALLA
RICHIESTA DI AN AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL
PROCEDIMENTO EX ART.696 BIS C.P.C. E PER QUELLO DI MEDIAZIONE.”
l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non si sono liquidate anche le spese di a.t.p., inclusi i compensi legali – a.t.p. ritualmente acquisita al merito – ed inoltre le spese per la procedura di mediazione.
Chiedeva quindi il riconoscimento in proprio favore dell'importo pari ad euro 48,40 per la mediazione e le spese del procedimento ex art.696 bis c.p.c. inclusi esborsi pari ad euro 233,00 per iscrizione al ruolo, euro 170,16 per la richiesta copie ai fini della notifica, euro 68,44 per le notifiche ed euro 2.656,00 per gli onorari corrisposti al CTU, per un totale di euro 3.127,60.
§ 10.2 - Con il secondo motivo intestato “ERRONEA APPLICAZIONE DELLE TABELLE
DEL TRIBUNALE DI ROMA IN SEDE DI LIQUIDAZIONE DEI DANNI” deduceva che il giudice di primo grado aveva ignorato e disapplicato i principi evidenziati dalla S.C. con la sentenza n.12408/2011, recepiti nella successiva giurisprudenza di legittimità e sin anche dall'adita Corte d'appello, per cui, la liquidazione del danno non patrimoniale doveva avvenire previa applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano e non di quelle romane.
Evidenziava quindi che dalla diversa applicazione le era derivato il pregiudizio costituito dal minore importo liquidato in suo favore dalla sentenza impugnata rispetto a quello che le sarebbe spettato in base alla corretta adozione delle tabelle meneghine e nello specifico - in base alle
Tabelle di Milano del 2018 ed al grado di invalidità permanente del 25% nonché al periodo di inabilità temporanea riconosciuti dal c.t.u. in primo grado - avrebbe avuto diritto ad un importo minimo di euro 117.609,00, su cui avrebbe dovuto poi essere operata una personalizzazione per le motivazioni esposte nell'atto introduttivo e nella comparsa conclusionale, cui aggiungere interessi e rivalutazione, con importo complessivo superiore rispetto agli euro 117.367,69 liquidati dal Tribunale in primo grado.
§ 11. – Ciò posto deve procedersi seguendo l'ordine dei diversi gravami e quanto all'appello dell'Azienda ospedaliera deve osservarsi che lo stesso è infondato, risultando diversamente fondati quello del sanitario dott. in relazione alla responsabilità d'equipe e quello della CP_2
28 paziente circa l'applicazione delle tabelle milanesi ed in parte per il rimborso delle spese CP_1 sostenute per la mediazione e per l'a.t.p..
§ 12. – Passando al primo motivo (§ 8.1) di gravame dell' ospedaliera Pt_1 Parte_2 deve osservarsi che lo stesso non coglie nel segno, stante l'inapplicabilità dell'art.2236 c.c. alla struttura ospedaliera, trattandosi di disposizione operante sul versante della singola prestazione d'opera professionale non potendosi traslare simile disposizione al contratto di “spedalità” con il nosocomio, caratterizzato, oltretutto, dalla predisposizione di ben più ampio assetto di prestazioni e misure, incluso il rispetto e l'applicazione delle linee guida e dei protocolli medici.
Come infatti osservato in parte motiva da Cass.civ.n.1620/2012 “…Le Sezioni Unite di questa
Corte (Cass., SSUU 11 gennaio 2008 n. 577) hanno precisato che la responsabilità della struttura ospedaliera, fondata sul "contatto sociale", ha natura contrattuale. Ne consegue che, in virtù del contratto, la struttura deve fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori. Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 cod. civ., e, per quanto concerne le prestazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto d'opera professionale e di fondare semmai la responsabilità dell'ente per fatto del dipendente sulla base dell'art. 1228 cod. civ.”.
Fermo quanto sopra, di natura dirimente, non potendosi applicare in detti termini - ad avviso del Collegio - il paradigma della responsabilità del sanitario su quello della responsabilità della struttura ospedaliera, a volersi diversamente opinare, deve in ogni caso osservarsi che la disposizione in esame è stata invero genericamente invocata dal nosocomio, mediante il sintetico passaggio contenuto a pag.n.10 della comparsa di costituzione in primo grado di seguito trascritto “Durante il parto, insorsero alcune complicazioni, prima e dopo l'estrazione del feto ed a causa dell'atonia dell'utero, si manifestava una massiva ed inarrestabile emorragia. Nonostante le misure poste in essere dai sanitari per contrastare l'emorragia,
l'utero rimaneva atonico, costringendo i medici presenti in sala parto a praticare tempestivamente un'isterectomia subtotale dall'alto in basso con annessictomia destra”.
Orbene, tali sintetiche allegazioni, in difetto di alcuna specifica allegazione circa le problematiche di speciale difficoltà da risolversi nel caso specifico riconosciute in linee-guida o letteratura medica, non consente alcun esonero di responsabilità della struttura ospedaliera
29 che doveva anzitutto evidenziare le problematiche insorte nel corso del taglio cesareo, quindi le difficoltà di risoluzione alla luce appunto delle leges artis e delle linee guida approntante per l'evenienza, essendo diversamente emerso dalla c.t.u. svolta nel presente grado di giudizio che
“secondo la migliore conoscenza scientifica dell'epoca e le linee guida già esistenti, possiamo affermare, secondo il più probabile che non, che la condotta censurabile riguarda l'anestesista al quale spetta l'assistenza delle funzioni vitali dell'operata e la gestione delle pratiche infusive. Infatti, se avesse provveduto allo stretto controllo della paziente e avesse trasfuso sangue e/o emazie concentrate, la situazione avrebbe potuto dare al primo operatore Dott.
maggior tempo per effettuare approcci conservativi…”, senza che sia stata affatto Per_6 evidenziata la speciale difficoltà delle attività da svolgersi.
In particolare, i c.t.u. hanno evidenziato le raccomandazioni del Ministero della Salute del 2008
(di seguito trascritte) per la gestione dell'emorragia post-partum, ricalcanti le raccomandazioni scientifiche che da oltre un decennio (così a pag.n.28 della relazione) e quindi alla data di effettuazione del cesareo (2004), erano invalse nello specifico settore e tra queste appunto 1) il dotarsi di un protocollo scritto per la pronta disponibilità del sangue, nonché per il tempestivo intervento di figure professionali non presenti in reparto;
2) l'impostare un adeguato trattamento dello shock emorragico, per evitare la deplezione del letto vascolare e prevenire l'instaurarsi di una coagulazione intravasale disseminata;
3) in caso di alterazioni gravi della coagulazione correggere tali deficit somministrando, secondo necessità, dosi adeguate di piastrine, plasma,
AT III o concentrati dei fattori della coagulazione e soltanto in caso di necessità, procedere infine all'isterectomia.
Dunque, nel caso specifico, l'Ente ospedaliero non ha dedotto alcunché in merito alla speciale difficoltà del caso, tantomeno ha dedotto o comprovato alcunché in merito alla speciale difficoltà in relazione ai protocolli adottati per la gestione dello stesso, tenuto conto delle specifiche censure mosse dalla paziente nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado per cui (cfr., pag.n.7 ricorso ex art.702 bis c.p.c.) non era giustificabile la mancata osservanza da parte dei sanitari delle procedure previste dalle linee guida in materia di emorragia post partum ed in particolare l'aver eseguito l'intervento senza prima aver tentato di contenere l'emorragia mediante la somministrazione di dosi di utero protonici di emostatici e di unità sangue, né soprattutto aver effettuato una revisione della cavità uterina grazie alla quale si sarebbe potuto scoprire la causa scatenante del fenomeno ovvero la ritenzione di un residuo di placenta all'interno dell'utero.
Dunque, nel caso di specie, non risulta essere stata affatto specificamente prospettata la questione della speciale difficoltà, peraltro esclusa dalle risultanze della c.t.u. svolta nel
30 presente grado di giudizio, dovendosi procedere ad una trasfusione di sangue evenienza pienamente prevedibile nell'ambito di un intervento chirurgico.
A ciò deve inoltre aggiungersi che in materia di allegazione e prova sottesa all'applicazione dell'art.2236 c.c. la S.C. (cfr., Cass.civ.n.15732/2018) ha evidenziato che la distinzione fra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà di cui all'art. 2236 c.c., non rileva quale criterio di ripartizione dell'onere della prova, ma soltanto ai fini della valutazione del grado della diligenza e del corrispondente grado della colpa con la conseguenza che grava su colui che l'eccepisce, sia l'onere di dimostrare la particolare difficoltà della prestazione, sia l'onere di provare che il risultato della stessa, non rispondente a quello convenuto, è dipeso da fatto a sé non imputabile in quanto non ascrivibile alla propria condotta conforme alla diligenza qualificata, dovuta in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, aspetti che nel caso di specie non sono stati minimamente dedotti dalla struttura ospedaliera nel passaggio sopra evidenziato della costituzione in primo grado, tantomeno comprovati.
Quanto al secondo motivo (§ 8.2) relativo alla copertura assicurativa deve osservarsi che anche detto motivo è infondato, atteso che - a prescindere dalla formazione del giudicato esterno invocato dalla Compagnia assicuratrice, a fronte di medesime questioni postesi tra le parti in relazione alla polizza 2106/32/1004, invero, non riscontrato dalla pronuncia della Cassazione richiamata dalla Compagnia, non essendo giudice del merito - la S.C. ha evidenziato quanto alle polizze con clausole on claims made basis, con pronuncia peraltro resa tra le stesse odierne parti in causa (cfr., Cass.civ.n.9275/2023) che “questa Corte ha da ultimo chiarito (Cass., Sez.
U.n.22437/2018) che il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917 c.c., comma 1, consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322 c.c., comma 2, ma alla verifica, ai sensi dell'art.1322 c.c., comma 1, della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale: tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto - sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti” soggiungendo con osservazioni valevoli anche nel caso di specie che “ribadita pertanto la legittimità del modello della claims made, deve rilevarsi che la ricorrente non ha dedotto elementi deponenti nel senso della non rispondenza, in concreto, della conformazione del tipo ai limiti derivanti dal complesso dell'ordinamento
31 giuridico, limitandosi a contestare genericamente la stessa utilizzabilità della clausola (ormai definitivamente affermata a livello normativo e giurisprudenziale)”.
Invero nel caso di specie l'appellante non risulta aver affatto chiaramente e specificamente prospettato – nel senso evidenziato dalla S.C. circa la causa in concreto perseguita dalle parti - alcuna specifica doglianza in merito all'atteggiarsi degli interessi sottesi al contratto invocato ed allo squilibrio in relazione allo specifico massimale garantito tenuto conto del premio versato quanto invero allegato e prospettato genericamente la questione mediante meri richiami di giurisprudenza ed evidenziato l'operatività della polizza rimessa non tanto alla data di verificazione del sinistro quanto alla decisione del danneggiato di denunziare l'errore medico con la richiesta risarcitoria ed a ciò in particolare collegando lo squilibrio, tuttavia come evidenziato dalla S.C., trattasi di modello contrattuale oramai pacificamente ammesso dalla giurisprudenza e pertanto il motivo va rigettato.
Dunque, nel caso di specie, risalendo la condotta al novembre 2004 e prevendendosi nell'art.11 della polizza l'estensione al rischio cd. pregresso non oltre il 31.12.2004 risulta pienamente condivisibile e rispettoso delle previsioni contrattuali il rigetto della domanda di manleva da parte del primo giudice che ha così motivato sul punto “Atteso, peraltro, che benché la richiesta di risarcimento del danno da parte della è pervenuta alla struttura convenuta nel periodo CP_1 di validità della polizza, i fatti colposi risalgono a periodo antecedente sia alla validità della polizza che al periodo di retroattività della stessa, va rigettata la domanda di garanzia svolta”.
Quanto poi alla polizza 521/32/001 – ferme le considerazioni già svolte – deve evidenziarsi che l'Azienda ospedaliera nella comparsa di primo grado ha specificamente invocato la copertura della polizza n.2106 (cfr., pag.n.14), quindi, come correttamente osservato dalla difesa della la richiesta di applicazione di diversa polizza costituisce domanda nuova e come tale CP_3 inammissibile.
Passando infine al terzo motivo (§ 8.3) relativo alla erroneità della c.t.u. posta a fondamento della decisione di primo grado deve osservarsi che anche la relazione di c.t.u. svolta nel presente grado di giudizio è pervenuta ad individuare la responsabilità in capo alla struttura ed in particolare in capo all'anestesista per non essersi effettuata adeguata trasfusione tale da prevenire (secondo il criterio invalso in materia, del più probabile che non, cfr.,
Cass.civ.SS.UU.n.576/2008 e ss.) l'isterectomia.
In particolare, i c.t.u. dopo aver adeguatamente ripercorso le linee guida da seguirsi nel caso di specie quali richiamate nell'esame del primo motivo – tra cui appunto la somministrazione di sangue - hanno evidenziato che dalla cartella clinica non risultava la somministrazione di sangue che era avvenuta solo al rientro in reparto dopo l'intervento chirurgico.
32 I c.t.u. hanno quindi così concluso “Premettendo che un cesareo precoce, nelle condizioni in cui si è presentato il caso de quo, comporta delle complicanze che possono anche essere fatali, secondo la migliore conoscenza scientifica dell'epoca e le linee guida già esistenti, possiamo affermare, secondo il più probabile che non, che la condotta censurabile riguarda l'anestesista al quale spetta l'assistenza delle funzioni vitali dell'operata e la gestione delle pratiche infusive. Infatti, se avesse provveduto allo stretto controllo della paziente e avesse trasfuso sangue e/o emazie concentrate, la situazione avrebbe potuto dare al primo operatore Dott.
maggior tempo per effettuare approcci conservativi senza rischiare la vita della Per_6 paziente. Pertanto, non si rilevano censure nei confronti del primo operatore Dott. e Per_6 del Dott. . CP_2
Da quanto precede risulta quindi che la responsabilità della struttura debba essere affermata in relazione al solo aspetto delle trasfusioni – inadempimento qualificato specificamente allegato dalla paziente in atto introduttivo del giudizio – senza che possa ascriversi specifica censura in capo ai chirurghi che nel caso di specie non è emersa dalle risultanze delle operazioni peritali.
Ne consegue a fronte delle risultanze della c.t.u. e di quanto riscontrabile dalla cartella clinica in atti che tenuto conto del riparto dell'onere della prova per cui (cfr., Cass.civ.n.26700/2018) in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, la paziente nel caso di specie ha dimostrato il nesso causale dipeso dalla mancata trasfusione mentre l'Azienda ospedaliera che risponde anche dell'operato dei sanitari ex art.1228 c.c. non ha viceversa comprovato la diligenza richiesta secondo le linee guida evidenziate dai c.t.u. che nel richiamare “gli approcci conservativi” hanno inteso far riferimento alla probabilità di scongiurare con tali approcci l'isterectomia, tale il senso del passaggio della relazione dei c.t.u. sopra riportato ed evidenziato.
Dunque, la c.t.u. può essere posta a fondamento della decisione avendo risposto in maniera esauriente e motivata ai quesiti sottoposti ed alle osservazioni delle parti.
§ 13. – Passando all'appello del medico (§ 9) deve evidenziarsi che l'impugnazione è fondata in relazione all'assenza di responsabilità in capo al sanitario non avendo questi posto alcuna condotta causalmente efficiente nel lamentato danno, con ciò ricollegandosi alle risultanze testé ripercorse, atteso che i c.t.u. hanno escluso la responsabilità del dott. collaboratore del CP_2
33 primo operatore, avendo il collegio peritale ascritto la responsabilità nell'occorso in capo all'anestesista ed escluso espressamente quella del dott. CP_2
Orbene, a tale riguardo la S.C. (Cass.civ.n.2060/2018) ha evidenziato che l'obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell'equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni lui affidate, ma anche il controllo sull'operato e sugli errori altrui, tuttavia, purché siano evidenti e soprattutto non settoriali mentre nel caso di specie i c.t.u. hanno posto in evidenza un errore di carattere settoriale proprio dell'anestesista.
Sul punto giovi richiamare Cass.pen.n.27314/2017 per cui in tema di colpa professionale, in caso di intervento chirurgico in "equipe", il principio per cui ogni sanitario è tenuto a vigilare sulla correttezza dell'attività altrui, se del caso ponendo rimedio ad errori che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenza scientifiche del professionista medio, non opera in relazione alle fasi dell'intervento in cui i ruoli e i compiti di ciascun operatore sono nettamente distinti, dovendo trovare applicazione il diverso principio dell'affidamento per cui può rispondere dell'errore o dell'omissione solo colui che abbia in quel momento la direzione dell'intervento o che abbia commesso un errore riferibile alla sua specifica competenza medica, non potendosi trasformare l'onere di vigilanza in un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasione negli spazi di competenza altrui.
Per tale specifico aspetto deve richiamarsi quanto evidenziato dai c.t.u. a pag.n.36 e 37 della loro relazione “Sta di fatto che dell'equipe chirurgica fa parte anche l'anestesista, specialista deputato all'assistenza delle funzioni vitali dell'operata e a lui spetta la gestione delle pratiche infusive, essendo il chirurgo impegnato sul campo operatorio. Pertanto, la responsabilità della richiesta e della somministrazione di sangue e/o di emazie concentrate o di coagulanti, ove indicati, spetta a tale figura specialistica, corresponsabile dell'atto operatorio. Come in precedenza riportato, dalla scheda anestesiologica non risultano somministrazioni di farmaci coagulanti, sangue o emazie concentrate. Solo una sacca di plasma”.
Ne consegue, quindi, che l'appello in relazione a tale specifico aspetto deve essere accolto con rigetto della domanda risarcitoria svolta dalla paziente nei confronti del sanitario, risultando comunque infondato il gravame in relazione alla natura extracontrattuale della responsabilità e conseguente operatività del termine di prescrizione quinquennale, atteso che secondo
Cass.civ.n.9085 del 2006 e ss. conformi, in tema di responsabilità civile nell'attività medico - chirurgica, l'ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico proprio dipendente ed anche l'obbligazione di quest'ultimo nei confronti del paziente, ancorché non
34 fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura contrattuale, atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso, con la conseguenza che alla responsabilità contrattuale del medico per il danno alla persona, causato da imperizia nell'esecuzione di un'operazione chirurgica, si applica l'ordinario termine di prescrizione decennale, dovendosi altresì considerare che tale inquadramento giuridico – come osservato anche dal Tribunale - non può dirsi venuto meno neanche a seguito dell'entrata in vigore della L.n.189 del 2012 c.d. legge Balduzzi, che, con riferimento alla disciplina della responsabilità penale del medico nel far salvo "l'obbligo di cui all'art.2043 c.c." non ha comunque inteso imporre alcuna qualificazione giuridica della responsabilità del sanitario come extracontrattuale, ma semplicemente far salvo il diritto al risarcimento del danno in ambito civile, restando salva per il giudice la possibilità di qualificare tale responsabilità come contrattuale ove si fondi, come nel caso di specie, su un contatto giuridico qualificato, tantomeno tale possibilità è venuta meno nel caso in esame con la legge (l.n.24/2017) di riforma della responsabilità sanitaria, ratione temporis inapplicabile.
Resta infine assorbita la questione relativa alla copertura assicurativa della richiesta CP_4 dall'appellante soltanto in via subordinata, in caso di conferma delle domande risarcitorie della paziente.
§ 14. - Venendo infine all'appello di quanto al primo motivo (§ 10.1) deve Controparte_1 ritenersi– non essendosi il Tribunale pronunciato, nonostante vi fosse stata specifica domanda in atto introduttivo - che lo stesso risulta fondato in relazione sia per gli esborsi sostenuti per la mediazione pari ad euro 48,40 comprovati mediante quietanza (doc.n.6) quanto per le spese legali e le spese vive pari ad euro 233,00 per iscrizione, euro 148,92 per copie, euro 27,68 per le notifiche sostenute per il procedimento di cui all'art.696 bis c.p.c. ritualmente acquisito dal giudice di primo grado, mentre non sono stati comprovati mediante medesime modalità gli esborsi relativi al pagamento dei c.t.u., rinvenendosi in atti (doc.n.7 e 8) solo il decreto di liquidazione del giudice dell'a.t.p. e le fatture dei medici senza che sia stata depositata alcuna prova di pagamento.
Quanto poi alle spese legali del procedimento ex art.696 bis c.p.c. deve osservarsi che secondo
Cass.civ.n.29850/2023 le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente in detto procedimento, quindi saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente.
35 Ne consegue quindi che tenuto conto del valore della causa quale evidenziato in seguito debbono liquidarsi per il procedimento ex art.696 bis c.p.c. per fase di studio euro 1.134,00, per fase introduttiva euro 992,00 per fase istruttoria euro 1.701,00 per complessivi euro 3.827,00 applicati i valori medi di fase.
Passando al secondo motivo (§ 10.2) lo stesso è fondato atteso che secondo
Cass.civ.n.12408/2011 (e ss. conformi) nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito.
Orbene nel caso di specie applicando le tabelle milanesi vigenti alla data di liquidazione effettuata da parte primo giudice (tabelle milanesi 2014 cfr., Cass.n.8839/2025, risalendo al marzo 2018 le successive) la liquidazione sarebbe stata la seguente:
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2014
Età della danneggiata alla data del sinistro 26 anni
Percentuale di invalidità permanente 25%
Punto danno biologico € 3.697,16
Punto danno non patrimoniale € 5.213,00
Punto base I.T.T. € 96,00
36 Giorni di invalidità temporanea totale 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 80.875,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 114.034,00
Invalidità temporanea totale € 1.440,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 720,00
Totale danno biologico temporaneo € 2.160,00
Totale generale: € 116.194,00
Dunque, il danno liquidabile, comprensivo delle ripercussioni di natura soggettiva quali evidenziate dal primo giudice è pari ad euro 116.194,00 superiore quindi agli euro 96.803,00 riconosciuti dal Tribunale di Roma in applicazione delle locali tabelle.
Effettuata quindi la devalutazione all'epoca del sinistro (euro 97.152,17) e calcolato il lucro cessante per il mancato godimento dell'importo risarcitorio con le stesse modalità stabilite dal primo giudice – oramai coperte dal giudicato – l'ammontare del risarcimento alla data di emissione della sentenza di primo grado ascende ad euro 140.984,20 ossia al 20.11.2017, cui aggiungere gli interessi legali da detta data sino al soddisfo, ciò per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al "quantum" dovuto il carattere di debito di valuta, in virtù del disposto di cui all'art.1282 c.c..
Ne consegue che l'importo aggiuntivo da riconoscersi all'appellante ammonta ad euro CP_1
23.616,51 (ossia euro 140.984,20 – 117.367,69) al 20.11.2017 cui aggiungere gli interessi legali da detta data sino al soddisfo.
Non può procedersi ad alcuna personalizzazione in considerazione della ricomprensione nell'invalidità accertata di tutte le ripercussioni connesse all'intervento di isterectomia, vieppiù essendo stata richiesta genericamente in atto introduttivo (cfr., Cass.civ.n.24471/2014).
Deve trovare quindi applicazione anche al caso di specie quanto osservato da
Cass.civ.n.8839/2025 per cui in tema di risarcimento dei danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta, cioè secondo i parametri vigenti alla data della pattuizione convenzionale stipulata tra le parti, ovvero del pagamento
37 spontaneamente effettuato dal soggetto obbligato, o della pronuncia (anche non definitiva) resa sulla domanda risarcitoria formulata in sede giurisdizionale o arbitrale, restando preclusa, una volta quantificato il danno con una di tali modalità, l'applicazione di criteri di liquidazione elaborati in epoca successiva.
In conclusione, l'appello dell'Azienda ospedaliera deve essere rigettato, mentre quello del dott.
e di debbono essere accolti nei termini sopra evidenziati. CP_2 Controparte_1
§ 15. – Le spese di lite del grado nei rapporti tra e Parte_2 CP_1 seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto
[...] del disputatum applicato il quinto scaglione di valore (da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) in euro 2.977,00 per fase di studio, euro 1.911,00 per fase introduttiva, euro 4.326,00 per fase di trattazione ed euro 5.103,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase.
§ 16. – Nei rapporti tra e per il presente grado debbono trovare Controparte_2 Controparte_1 la medesima liquidazione che precede con parziale compensazione della metà in considerazione del rigetto dei motivi relativi alla prescrizione e così anche per il primo grado con liquidazione di euro 2.552,00 per fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 5.670,00 per fase di trattazione ed euro 4.253,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase, cui poi applicare la evidenziata parziale compensazione della metà.
§ 17. – Nei rapporti tra e la liquidazione delle spese del presente Parte_2 CP_3 grado deve avvenire secondo soccombenza con medesimi valori di fase di cui al punto § 15 che precede, senza alcuna parziale compensazione in ragione dell'integrale soccombenza.
§ 18. – In relazione ai rapporti tra tutte le altre parti le spese del grado possono trovare integrale compensazione.
§ 19. – Quanto alle spese di c.t.u. dei due gradi di merito debbono porsi definitivamente a carico dell' ospedaliera. Pt_1
§ 20. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante
[...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Parte_2
a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
e sugli appelli incidentali di Parte_2 Controparte_2
e avverso la sentenza n. 2141/2018 pubblicata in data 31.01.2018 dal Tribunale Controparte_1 di Roma, così provvede:
1) Rigetta l'appello dell' . Parte_2
38 2) In parziale accoglimento dell'appello del dott. - confermata nel resto la Controparte_2 sentenza di primo grado – rigetta le domande risarcitorie svolte da nei confronti Controparte_1 del dott. Controparte_2
3) In parziale accoglimento dell'appello incidentale di condanna l' Controparte_1 [...] in persona del l.r.p.t. al Parte_2 risarcimento dei danni patiti da che si liquidano in ulteriori euro 23.616,51 Controparte_1 rispetto a quanto già riconosciuto dalla sentenza di primo grado (euro 117.367,69), oltre interessi legali dal 20.11.2017 sino all'effettivo soddisfo, oltre euro 48,40 per spese di mediazione e interessi legali come sopra determinati.
4) Condanna l'appellante Parte_2 in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese del grado in favore di liquidate Controparte_1 in euro 14.317,00 per compensi professionali, oltre euro 804,00 per esborsi, spese forfettarie iva e cpa, cui aggiungere le spese per il procedimento ex art.696 bis c.p.c. liquidate in euro
3.827,00 per compensi, euro 409,60 per esborsi, oltre spese forfettarie iva e cpa.
5) Condanna alla rifusione delle spese del grado in favore di Controparte_1 Controparte_2 liquidate già effettuata la parziale compensazione di cui in parte motiva in euro 7.158,50 per compensi professionali, oltre euro 846,32 per esborsi, spese forfettarie iva e cpa e quanto al primo grado liquidate già effettuata la parziale compensazione di cui in parte motiva in euro
7.051,50 oltre spese forfettarie, iva e cpa.
6) Condanna l'appellante Parte_2 in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese del grado in favore di Controparte_17
liquidate in euro 14.317,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie
[...] iva e cpa.
7) Compensa le spese del grado tra tutte le altre parti in causa.
8) Pone le spese di c.t.u., come già liquidate nel presente grado e nel primo grado, definitivamente a carico della sola Azienda ospedaliera complesso ospedaliero Parte_2 addolorata.
9) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del
2002 a carico dell'appellante Parte_2
.
[...]
Roma, 22.10.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. AN Perinelli
39
R.G. 1696/2018
All'udienza collegiale del giorno 22/10/2025 ore 11:35
Presidente Dott. AN Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. MANNUCCI LUIGI Avv. Cerqua in sostituzione
Appellato/i
Controparte_1 Avv. FERRARESI DOMENICO Presente
Controparte_2 Avv. DI GIOIA GIOVAN CANDIDO Avv. Rosati in sostituzione
Controparte_3 Avv. COLETTI PIERFILIPPO Presente
Controparte_4 Avv. GELLI PAOLO Avv. Leo in sostituzione
Controparte_5 Avv. COLETTI PIERFILIPPO Presente
CP_4 Avv. GELLI PAOLO Avv. Leo in sostituzione
*** L'avv. Cerqua insiste nelle contestazioni mosse alla CTU. La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti difensivi. La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE AN Perinelli Federica d'Amato Assistente giudiziario 1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. AN Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 22.10.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1696 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 riunita alla causa civile in grado d'appello r.g.n.1785 dell'anno
2018, vertenti
TRA
Parte_2
(c.f. ), in persona del l.r.p.t. domiciliata presso il difensore avv.
[...] P.IVA_1
Luigi Mannucci che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE nel proc. n.1696/2018
APPELLATA nel proc. n.1785/2018
E
( ), domiciliato presso i difensori avv.ti Controparte_2 CodiceFiscale_1
VA ID Di IO ed AN Di IO che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
APPELLATO nel proc. n. 1696/2018
APPELLANTE nel proc. n. 1785/2018
E
( ), domiciliata presso il difensore avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
DO RE che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE INCIDENTALE
2
E
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., domiciliata Controparte_4 P.IVA_2 presso il difensore avv. Paolo Gelli che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
E
(c.f ), in persona del Controparte_6 P.IVA_3
l.r.p.t., domiciliata presso i difensori avv.ti Pierfilippo Coletti e Stefania Coletti che la rappresentano e difendono giusta procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.2141/2018 pubblicata in data 31.01.2018 dal
Tribunale di Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 1/03/2018 l'
[...] ha proposto appello contro la sentenza n.2141/2018 Parte_2 pubblicata in data 31.01.2018 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile r.g.n.46925/2014, promosso da nei confronti dell' Controparte_1 Pt_1 [...]
, Parte_2 Controparte_2 [...]
e avente ad oggetto Controparte_7 Controparte_4 responsabilità medica.
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “è pur tuttavia opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo, consistente nella domanda svolta con ricorso Con ex art. 702 bis c.p.c. da di condanna dell Osp. e Controparte_1 Parte_3 del dott. al risarcimento di danni patiti in conseguenza della condotta negligente ed CP_2 imperita dei sanitari della struttura convenuta in occasione del ricovero del 19.11.2004 e successivo parto cesareo i quali avevano omesso di svolgere necessari atti terapeutici prima di procedere all'intervento demolitivo di isterectomia, avevano omesso di svolgere il necessario controllo intracavitario alla ricerca di residui placentari, avevano posto in essere un inadeguato supporto anestesiologico e omesso di effettuare le necessarie trasfusioni così determinando la necessità di procedere ad isterectomia per fronteggiare l'emorragia insorta in seguito al parto cesareo come peraltro già oggetto di procedimento per consulenza preventiva a fini conciliativi ex art. 696 bis c.p.c. proposta tra le stesse parti. Deduceva la responsabilità della struttura convenuta e del dott. e deduceva di aver patito danni non CP_2
3 patrimoniali e patrimoniali (sotto forma di danno emergente da spese mediche e spese di CTP
e di mediazione) liquidabili nella somma di € 200.000 oltre interessi e rivalutazione con vittoria Con di spese. La convenuta . si costituiva contestando in Parte_2 Parte_1 via preliminare la legittimità del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. per vizi procedurali e per omesso svolgimento del tentativo di conciliazione nonché del rito sommario adottato. Nel merito contestava gli avversi assunti sia sotto il profilo dell'assenza di responsabilità, che di carenza di nesso causale anche alla luce della particolare complessità del caso clinico affrontato. Contestava, poi, l'an ed il quantum dei danni lamentati. Chiedeva in ogni caso essere autorizzato a chiamare in causa la per essere da questa Controparte_3 garantito e manlevato in virtù di polizza per la responsabilità professionale per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea. Concludeva nel merito chiedendo il rigetto della domanda ed in via subordinata per l'ipotesi di accoglimento dichiararsi la tenuta a CP_3 manlevare l' da ogni conseguenza pregiudizievole derivata dal giudizio. Parte_2
Si costituiva evidenziando in primo luogo di non aver effettuato l'intervento di Controparte_2 parto cesareo con asportazione dell'utero oggetto del giudizio il quale era stato eseguito dal dott. con la supervisione nella fase terminale del Primario dott. Controparte_9 Per_1
. Evidenziava di aver unicamente assistito all'intervento quale medico di guardia in sala
[...] parto e che non era ravvisabile alcuna responsabilità solidale dello stesso. Deduceva che il era litisconsorte necessario e che dunque doveva ritenersi lesiva del principio del CP_9 contraddittorio sia la procedura ex art. 696 bis c.p.c. svolta in sua assenza a seguito della rinuncia da parte della alla domanda nei suoi confronti, che il presente giudizio. CP_1
Eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva. Nel merito contestava la fondatezza della domanda evidenziando la particolare complessità del caso. Eccepiva la prescrizione del diritto ai sensi dell'art.2947 c.c. Chiedeva in ogni caso essere autorizzato a chiamare in causa la per essere da questa garantito e manlevato in virtù di polizza per la responsabilità CP_10 professionale per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea. Con comparsa si costituiva la dichiarando di accettare il contraddittorio nei soli confronti della chiamante CP_11 az. . Contestava l'adozione del rito sommario. Quanto alla domanda di garanzia Parte_2 eccepiva l'inoperatività della polizza trattandosi di polizza in regime claims made con retroattività sino al 31.12.2004. Evidenziava, inoltre, che per i sinistri in retroattività era previsto un massimale aggregato unico di € 5.000.000 che a seguito di pagamenti già effettuati risultava un massimale residuo di € 88.957,69. Chiedeva in ogni caso applicarsi l'art.1910 c.c. con ripartizione dell'obbligo di manleva tra le due assicurazioni operanti. In ordine alla domanda attorea ne deduceva l'infondatezza sia nell'an che nel quantum. Con comparsa si
4 costituiva l' ontestando l'adozione del rito sommario. Quanto alla domanda di garanzia CP_10 eccepiva la prescrizione del diritto per inutile decorso del termine biennale dalla richiesta di risarcimento del danno pervenuta all'assicurato dalla Chiedeva in ogni caso CP_2 CP_1 applicarsi l'art.1910 c.c. con ripartizione dell'obbligo di manleva tra le assicurazioni operanti.
Evidenziava le condizioni contrattuali in termini di massimale, franchigia e scoperto. In ordine alla domanda attorea ne deduceva l'infondatezza sia nell'an che nel quantum. Chiedeva chiamarsi in causa tutti i medici che avevano partecipato all'intervento chirurgico affinché venisse accertata la loro quota di responsabilità al fine di agire in manleva nei loro confronti.
Con provvedimento del 10.3.2015 veniva disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: accoglie la domanda di nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2 [...]
e per l'effetto li condanna in solido tra loro Parte_2 al risarcimento del danno liquidato nella complessiva somma di € 117.367,69 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
rigetta le domanda svolte da e Controparte_2 [...]
; condanna e Parte_2 Controparte_2 [...]
in solido tra loro alla refusione delle spese Parte_2 processuali in favore di che liquida in € 13.430 per compensi ed € 675 per Controparte_1 spese oltre accessori come per legge;
condanna e Controparte_2 [...]
in solido tra loro alla refusione delle spese processuali Parte_2 in favore di e che liquida in € 13.430 per Controparte_7 Controparte_12 compensi oltre accessori come per legge;
condanna e Controparte_2 [...]
in solido tra loro alla refusione delle spese di CTU.”. Parte_2
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal essa introduce in realtà una questione CP_2 concernente l'accertamento in concreto dell'effettiva titolarità (nel caso, dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio e cioè dell'identificabilità del soggetto tenuto alla prestazione risarcitoria richiesta dall'attrice ed attiene quindi al merito della controversia, nell'ambito del quale verranno trattate. Occorre infatti distinguere "tra legittimazione al processo e titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione e deve essere condivisa l'affermazione per cui il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva ma anche passiva, attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda" (Cass. S.U. 16 febbraio 2016 n. 2951). Va peraltro rilevato che la ha dedotto la responsabilità solidale del quale medico CP_1 CP_2
5 assistente all'intervento chirurgico fonte di responsabilità.
Sussiste, pertanto, la legittimazione passiva del Va peraltro rilevato che costituisce CP_2 principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Corte di legittimità, l'affermazione secondo cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili. L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c., ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito, va intesa in senso non assoluto ma relativo, sicché ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti e anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse, ovvero le diverse conseguenze dannose derivanti da quell'evento unitario, le quali potranno assumere rilievo ai fini dell'eventuale azione di regresso tra i danneggianti. Costituisce, tuttavia, ius receptum il rilievo in forza del quale il Giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna. Deriva da quanto precede che, allorché il presunto autore di un fatto illecito - convenuto in giudizio unitamente ad altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore - nega la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti alcuna domanda, ma si limita a svolgere - ancorché assuma che, in realtà, gli altri convenuti siano responsabili esclusivi del fatto - delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti della domanda attrice. Perché le ricordate argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese e integrino, ex art. 99 c.p.c. e ss. delle
"domande", nei confronti degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale (diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggianti) è, invece, indispensabile che il detto convenuto, richieda espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al
6 verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella semplice richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda, palesemente, non può essere introdotta, per la prima volta, in sede di precisazione delle conclusioni o in grado di appello, né, a maggior ragione, in sede di giudizio di legittimità. Nel caso di specie, dunque, da un lato non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario passivo, in quanto l'attrice, avendo diritto di pretendere da ciascun condebitore il pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni subiti, instaura nei loro confronti cause scindibili, e dunque non può ritenersi che sussista un vizio di integrità del contraddittorio nel presente giudizio per non avere la citato anche il medico primo operatore dott. CP_1 CP_9 dall'altro deve rilevarsi che né il né la hanno svolto azione di CP_2 Parte_2 regresso nei confronti di altri responsabili in solido né chiesto accertarsi le quote di responsabilità da imputarsi a ciascuno dei soggetti intervenuti. Quanto all'eccezione di prescrizione deve rilevarsi che la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito a partire dagli anni novanta ha gradualmente fatto confluire tutte le fattispecie di responsabilità nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguenza dell'applicazione dei correlativi regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale, quanto alla struttura sanitaria, ravvisando la fonte di tale tipo di responsabilità nella conclusione, al momento della
"accettazione" del paziente nella struttura, di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità avente ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere sanitario che prestazioni secondarie ed accessorie quali quelle assistenziali e latu senso alberghiere. La responsabilità dell'ente ha, così, assunto carattere contrattuale in relazione sia a fatti di inadempimento proprio della struttura che alle condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art.1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari. Quanto al medico dipendente, la giurisprudenza, valorizzando la sussistenza di un rapporto in cui il paziente si affida alle cure del medico ed il medico accetta di prestargliele, ha accolto la qualificazione della fonte del rapporto medico dipendente- paziente in termini di "contatto sociale". La Corte di cassazione, con sentenza del 22.01.1999
n. 589 ha affermato, infatti, che «l'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale" ha natura contrattuale». L'affermata natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, ha poi trovato l'ulteriore conforto delle Sezioni Unite
Civili della Suprema Corte di Cassazione, le quali con la ormai notissima sentenza dell'Il gennaio 2008, n. 577 hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica,
7 affermando che, "per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria"(cfr. anche Cass. 25.2.2005, n. 4058). Tale inquadramento giuridico non viene meno neanche a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 189 del 2012 c.d. legge Balduzzi che, con riferimento alla disciplina della responsabilità penale del medico fa salvo "l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.". Innanzitutto, quanto al caso di specie, la legge non contiene alcuna specificazione relativa alla natura della responsabilità della struttura sanitaria che, pertanto, rimane quella delineata dalla giurisprudenza richiamata, avendo espressamente limitato il riferimento all'art. 2043 c.c. al solo "esercente la professione sanitaria". Deve ritenersi, inoltre, in generale, che con tale inciso il legislatore non abbia inteso imporre una qualificazione giuridica della responsabilità del sanitario come extracontrattuale (con applicazione della disciplina conseguente soprattutto in termini di prescrizione e di onere della prova), ma semplicemente fare salvo il diritto al risarcimento del danno in sede civile. Rimane quindi possibile per il giudice qualificare tale responsabilità come contrattuale ove si fondi su un contatto giuridico qualificato. Occorre, infine, evidenziare che anche la recentissima Legge di riforma della responsabilità Sanitaria L. 24 del 8.3.2017 (inapplicabile al caso di specie ratione temporis) ribadisce che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228
c.c. (mentre afferma che i sanitari rispondono del loro operato in base all'art. 2043 c.c. a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente). Si ritiene, pertanto, che nel caso in esame, concernente un'ipotesi di responsabilità di una struttura sanitaria e del sanitario ivi operante debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale. Si tratta, in particolare: a) di un contratto atipico, con effetti protettivi nei confronti del terzo, che fa sorgere a carico della casa di cura privata o dell'ente ospedaliero pubblico, accanto ad obblighi lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, di quello paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni;
b) di un contratto a prestazioni corrispettive in quanto fa sorgere anche l'obbligazione di versare il corrispettivo per la prestazione resa dalla struttura sanitaria (pubblica o privata), restando irrilevante che
8 questa obbligazione sia estinta dal paziente, dal suo assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente. La responsabilità contrattuale di tale struttura nei confronti del paziente può dunque derivare, a norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore. Dalla identificazione della responsabilità oggetto di causa quale responsabilità contrattuale discende l'applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa, ripartizione dell'onere della prova. Attesa, dunque, l'applicabilità della prescrizione decennale, deve ritenersi che a fronte dell'intervento eseguito nel novembre 2004 ed a prescindere da una precisa identificazione della data di decorrenza eventualmente successiva nonché da atti interruttivi (domande stragiudiziali, proposizione del ricorso ex art. 696 bis c.p.c.), la prescrizione alla data di introduzione del presente giudizio (10 luglio 2014) non si era maturata. Con riferimento all'onere probatorio le S.U. della Suprema Corte con la sentenza n. 577/2008 hanno affermato che "l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante" (sul punto vedi anche Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass.,
11/11/2005, n. 22894). Il paziente, dunque, non è tenuto anche a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità (da ultimo v. Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass.,
21/6/2004, n. 11488). Ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, occorre dunque verificare: a) l'esistenza del contratto con la convenuta b) se vi sia un danno causalmente riconducibile all'operato dei sanitari della struttura;
(b) in caso di risposta affermativa al quesito sub (b), se la condotta dei sanitari sia ad essi imputabile a titolo di colpa. In altre parole, solo dopo aver riscontrato l'esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il tema della esistenza della colpa e dell'onere della prova. E' necessario preliminarmente, dunque, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del medico, dovendosi dimostrare che il peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento del medico. Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo al convenuto. Provata la sussistenza del nesso causale, in base alla presunzione relativa alla imputabilità per colpa (negligenza o
9 imperizia professionale) di tale omissione al convenuto- professionista sanitario, sarà quest'ultimo, a dover provare, al fine di vincere tale presunzione semplice, la correttezza delle modalità diagnostiche e terapeutiche seguite, ossia della non imputabilità a colpa dell'inadempimento (omissione diagnostica o terapeutica) o, ancora, della insussistenza della omissione addebitata (effettuazione di ogni azione, manovra o prescrizione, in concreto e data la situazione del paziente e le emergenze cliniche disponibili e accertabili con la ordinaria diligenza del professionista appartenente alla categoria). Infatti, "gli eventuali dubbi - residuanti all'esito dell'istruttoria, anche tecnica - circa la effettiva efficacia impeditiva (se non superabili secondo il criterio logico-argomentativo del più probabile che non) ricadono a carico (e a sfavore) dell'attore - paziente danneggiato, onerato della prova del nesso eziologico;
i dubbi attinenti all'evitabilità dell'inadempimento e del fatto lesivo mediante l'impiego della debita diligenza o perizia, ovvero di comportamento adeguato alle leges artis in concreto confacenti alla situazione clinico-patologica del paziente, invece, rimangono a carico del professionista (e della azienda sanitaria pubblica o privata da cui questi dipende), stante la presunzione di colpa di cui all'art. 1218 c.c., da superarsi ad opera del debitore- danneggiante, mediante adeguata prova. Per quanto, dunque, attiene al primo punto va rilevato che non è contestato che la venne ricoverata il 19.11.2004 presso l'Ospedale San CP_1
VAni DD trasferita dall'Ospedale di LA per sindrome gestosica alla 35° settimana di gravidanza ed un quadro clinico di preeclampsia e che in tale struttura il
23.11.2004 venne sottoposta a parto cesareo e conseguentemente ad isterectomia subtotale dal dott. quale chirurgo operatore con il come assistente. Sicché può ritenersi CP_9 CP_2 dimostrata la conclusione del contratto avente ad oggetto prestazioni sanitarie tra la ed CP_1
i convenuti. Quanto al profilo della sussistenza del nesso causale deve rilevarsi che la CTU svolta nel presente giudizio, le cui conclusioni possono senz'altro essere recepite in questa sede essendo fondate su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su di uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione sanitaria prodotta, anche alla luce delle conformi conclusioni cui erano pervenuti anche i
CCTTUU in sede di ATP ex art. 696 bis c.p.c. consente di ritenere sussistente il nesso causale tra le condotte omissive e commissive dei sanitari e la necessità di procedere ad isterectomia con conseguente pregiudizio delle condizioni psico fisiche della In particolare dalla CTU CP_1 emerge che la profonda ipossia non corretta tempestivamente con la somministrazione di sangue intero unitamente alla presenza intracavitaria di residui di placenta ha contribuito a determinare l'atonia dell'utero che insieme alla omessa somministrazione di ossitocina hanno determinato la necessità di effettuare l'isterectomia. Per quanto poi attiene al profilo della
10 colpa va evidenziato che in base alle CC.TT.UU è possibile innanzi tutto affermare che la patologia dalla quale era affetta la all'ingresso all'Ospedale la poneva in CP_1 Parte_2 una situazione ad alto rischio ostetrico e che i Protocolli in tali condizioni prevedono una sequenza di presidi terapeutici da porre in essere dei quali l'isterectomia è solo l'ultimo previsto in caso di inefficacia di tutti gli altri non demolitivi. In particolare, gli interventi possono essere farmacologici con utilizzo di farmaci uterotonici ed emostatici e solo successivamente chirurgici previa esplorazione della cavità uterina per la verifica di completa rimozione della placenta ossia emostasi selettiva, compressione uterina o tamponamento endouterino mediante catetere a palloncino. Tale essendo la sequenza corretta "il ricorso all'isterectomia senza aver prima tentato misure conservative semplici, rapide ed efficaci, potrebbe essere considerato un overtreatment".
Ciò posto va, in primo luogo osservato che in prima battuta occorreva ripristinare il volume ematico. Nel caso di specie risulta che nonostante le indagini di laboratorio evidenzino un profondo stato anemico con punte di anemia che raggiungono i 2,15 milioni di globuli rossi
(valori normali 4,2-5,4) ed una emoglobina di 6,70 (valori normali 12-14), i sanitari somministrano solo una sacca di plasma ed una di sangue intero (benché fossero state richieste
2 unità di sangue e 4 di plasma). I consulenti evidenziano, inoltre, che nelle donne in preeclampsia, quale la la somministrazione di fluidi benché appaia migliorare CP_1
l'emodinamica e gli indici nel breve periodo, presenta effetti avversi sulla coagulazione che determinano la ripresa o l'aumento del sanguinamento. A fronte della somministrazione di fluidi in dosi elevate, dunque, i sanitari avrebbero dovuto procedere a somministrare un maggior quantitativo di sangue intero. Emerge, poi, un ulteriore profilo colposo dato dalla non adeguata somministrazione farmacologica di ossitocina. Il CTU sottolinea, infatti, che "una somministrazione più generosa di ossitocina (farmaco con effetto farmacologico di contrazione del muscolo uterino) per via endovenosa avrebbe contribuito alla fisiologica contrazione ed involuzione dell'utero". Emerge, poi, che anche l'atto operatorio non è stato eseguito in maniera corretta in quanto si sono rilevati in corso di esame istologico dell'utero asportato frammenti di materiale placentare che non dovevano essere in utero e che laddove i sanitari avessero correttamente proceduto ad una accurata revisione della cavità uterina si sarebbe potuto evitare la ritenzione di tessuto placentare che determinò atonia uterina avendo
"indebolito la capacità di contrazione dell'organo uterino forse anche immettendo in circolo fattori che hanno contrastato la coagulazione del sangue" (vd CTU Cimino). "La profusa metrorragia provocò, molto probabilmente, oltre ad una anemia severa, una alterazione dell'assetto coagulativo con peggioramento dello stato emorragico" (vd. CTU Per_2
11 ). I sanitari, dunque, a fronte di tale situazione clinica procedettero direttamente Per_3 all'intervento demolitivo senza attuare le manovre nell'ordine sequenziale sopra evidenziato.
In relazione a tali condotte colpose ed in particolare per quanto attiene alla posizione del deve sottolinearsi che nel caso di equipe chirurgica ogni sanitario è tenuto ad osservare CP_2 gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Principio dal quale discende che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio o facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio. In tale contesto non può esservi dubbio che incombeva anche sul CP_2 la verifica della correttezza della terapia adottata e del controllo della corretta revisione della cavità uterina. Accertata dunque la responsabilità del e della struttura va esaminato il CP_2 profilo della quantificazione dei danni patiti dalla alla luce della ormai consolidata CP_1 interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 c.c. e tenendo presente la bipolarità tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale. All'esito della CTU risulta accertato che la ha riportato a seguito della condotta colposa della struttura e del CP_1 sanitario convenuto postumi diversi da quelli del trattamento correttamente praticato rappresentati da "isterectomia subtotale ed annessiectomia destra", e dunque un danno alla capacità di riproduzione attraverso le vie naturali per la asportazione dell'utero e dell'annesso di destra che si può valutare nella misura del 25% nonché un maggior periodo da inabilità temporanea valutabile nella misura di giorni quindici al 100% e di giorni quindici al 50%.
Circa il "quantum", questo Tribunale non ignora il contenuto della sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011 secondo la quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. Fermo restando l'adesione di questo giudice al principio fondante tale pronuncia, ossia essere l'equità non soltanto "regola del caso concreto" ma anche "parità di trattamento" e preso atto che la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato dalla stessa pronuncia, deriva da una 'operazione di natura sostanzialmente ricognitiva, il Tribunale, in attesa del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto, reputa però adeguato a perseguire lo scopo indicato, liquidare il danno accertato sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma. In particolare, giova
12 osservare che il fondamento dello strumento della tabella è la media dei precedenti giudiziari in un dato ambito territoriale e la finalità è quella di uniformare i criteri di liquidazione del danno: i dati in essa contenuti, peraltro, non devono essere applicati automaticamente, bensì con apprezzamento anche delle c.d. condizioni personalizzanti, tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, anche per evitare l'eventualità che possa giungersi a liquidazioni puramente simboliche o irrisorie (Cass. civ., Sez. III, 25 maggio 2007, n. 12247; Cass. civ., Sez. 111, 11 gennaio 2007, n. 392; Cass. civ., Sez. 111, 25 agosto 2006, n. 18489; Cass. civ., Sez. 111, 20 marzo 2006, n. 6088; Cass. civ., Sez. 111, 30 gennaio 2006, n. 1877). Nello specifico, la tabella adottata presso il Tribunale di Roma risulta elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento (non standardizzato, come quello milanese, con limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e i postumi riportati) che rimane fisso e che viene tuttavia integrato, in un'ottica ampia di personalizzazione, attraverso il potere equitativo del giudice esplicato sulla base delle circostanze del caso concreto, ossia dei fatti allegati e provati nel procedimento.
Giova peraltro osservare che la Corte di cassazione, in recente arresto (cfr. sent. n. 5243/2014) ha evidenziato l'incompatibilità tra i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità
(espressi segnatamente dalle sentenze gemelle) e l'utilizzo di tabelle diverse dalle milanesi non in assoluto, bensì nelle precipue ipotesi in cui non venga indicata la provenienza delle tabelle applicate o esse non consentano una liquidazione omnicomprensiva del danno non patrimoniale, ossia laddove si basino su un sistema di liquidazione che non consideri tutte le componenti non patrimoniali del danno, tra cui il c.d. danno morale. Si sottolinea, in tale contesto, come le tabelle elaborate presso il Tribunale di Roma soddisfino appieno l'esigenza suddetta: per la liquidazione della componente di danno non patrimoniale ulteriore rispetto al biologico il sistema prevede infatti una forbice percentuale progressiva a scaglioni di dieci punti in dieci punti, sicché ad ogni punto di invalidità è riferibile il valore finale e omnicomprensivo del ristoro, secondo parametri oggettivi (fondati naturalmente sull'età e sui postumi) suscettibili del necessario adeguamento alle caratteristiche del caso concreto in base alla valutazione equitativa del giudicante. Alla luce delle tabelle normalmente in uso presso questo Tribunale del 2017, dunque, il danno biologico risarcibile, tenuto conto dell'età dell'attrice all'epoca dei fatti, è pari ad € 72.029,07 per invalidità permanente ed € 1623 per invalidità temporanea totale ed € 811,5 per invalidità temporanea parziale al 50% per un totale di € 74.463,57. Per quanto, invece, riguarda i danni non patrimoniali diversi lamentati dall'attrice va considerato che il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza psichica
13 e fisica, ossia il vecchio danno morale, potrà (e dovrà) continuare ad influire sulla concreta liquidazione del danno, sotto forma di adeguamento del danno non patrimoniale genericamente inteso, unitariamente considerato alla condizione che dette sofferenze siano allegate e provate, anche per presunzioni. Sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il giudice se reputa che la "voce" del danno non patrimoniale intesa come "sofferenza soggettiva" non sia adeguatamente ristorata, in considerazione del complessivo danno non patrimoniale subito dal soggetto, con la sola applicazione dei predetti valori monetari, è tenuto ad operare un' "adeguata personalizzazione" del danno non patrimoniale, liquidando, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che risarcisca integralmente il pregiudizio patito dalla vittima.
Nel caso de quo rivestendo il fatto gli estremi del reato, ontologicamente considerato, di lesioni colpose, compete alla danneggiata anche il ristoro del danno morale in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di
"patema d'animo transeunte” e di "spavento"), apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni anche in considerazione della consistente menomazione fisica con ripercussioni sulla vita di relazione della danneggiata in relazione all'impossibilità di avere figli in considerazione della giovane età. Pertanto, in base alle valutazioni sopra svolte il danno deve essere personalizzato e adeguato al caso specifico. Si reputa pertanto di aumentare la somma come sopra indicata sino alla somma di euro 96.803. Sull'originario importo totale dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devalutato al novembre 2004 di € 80.669,17 che si ottiene mediante ricorso al noto deflattore ISTAT per l'anno 2004 (mese di novembre data dell'intervento) sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056
c.c., secondo il più accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. Cass. del
17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito. Tale danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte (sent. del 17.2.1995
n.1712), sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT per un totale da risarcire di € 117.367,69. Passando all'esame della domanda di garanzia svolta dall nei confronti della va preliminarmente valutata Parte_2 CP_3
l'eccezione di inoperatività della polizza in virtù della clausola claims made in essa contenuta.
Come noto il contratto di assicurazione per responsabilità civile con clausola claims made (a richiesta fatta) si caratterizza per il fatto che la copertura è condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di vigenza della polizza (o anche in un delimitato arco
14 temporale successivo, ove sia pattuita la c.d. sunset close), laddove, secondo lo schema denominato "loss occurrence", o "insorgenza del danno", sul quale è conformato il modello delineato nell'art. 1917 c.c., la copertura opera in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande risarcitorie, insorte nel periodo di durata del contratto. La dottrina e la giurisprudenza nel corso degli anni ha ricondotto le clausole claims made in due grandi categorie: a) clausole c.d. miste o impure, che prevedono l'operatività della copertura assicurativa solo quando tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano nel periodo di efficacia del contratto, con retrodatazione della garanzia, in taluni casi, come quello dedotto in giudizio, alle condotte poste in essere anteriormente (in genere due o tre anni dalla stipula del contratto); b) clausole c.d. pure, destinate alla manleva di tutte le richieste risarcitorie inoltrate dal danneggiato all'assicurato e da questi all'assicurazione nel periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito. Sul punto va rilevato che con la recentissima sentenza a SU n. 9140 del 06/05/2016 la Suprema
Corte ha statuito che "Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (cd. clausola "claims made" mista o impura), non è vessatoria, ma, in presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero - ove applicabile la disciplina del d.lgs. n.
206 del 2005 - per il fatto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali;
la relativa valutazione va effettuata dal giudice di merito ed
è incensurabile in sede di legittimità quando congruamente motivata". La Suprema Corte con tale decisivo arresto ha risolto la vexata quaestio relativa alla natura della clausola come limitativa della responsabilità, per gli effetti dell'art.1341 c.c., ovvero dell'oggetto del contratto, tenendo conto che, in linea generale, per clausole limitative della responsabilità si intendono quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito
(Cass. civ. 7 agosto 2014, n. 17783; Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8235; Cass. civ. 10 novembre
2009, n. 23741), affermando che "In siffatta prospettiva si predica che si ha delimitazione dell'oggetto quando la clausola negoziale ha lo scopo di stabilire gli obblighi concretamente assunti dalle parti, laddove è delimitativa della responsabilità quella che ha l'effetto di escludere una responsabilità che, rientrando, in tesi, nell'oggetto, sarebbe altrimenti insorta.
Orbene, funzionale al divisato obbiettivo esegetico è anzitutto la considerazione che il fatto
15 accaduto durante il tempo dell'assicurazione di cui parla l'art. 1917 c.c., non può essere identificato con la richiesta di risarcimento: non par dubbio infatti che il lemma inserito all'interno di un contesto normativo in cui sono espressamente esclusi dall'area della risarcibilità i danni derivati dai fatti dolosi (art. 1917, comma 1, ultimo periodo); in cui sono imposti all'assicurato, con decorrenza dalla data del sinistro, significativi oneri informativi
(art. 1913 cod. civ.); e in cui, infine, è espressamente sancito e disciplinato l'obbligo di salvataggio (art. 1914 c.c.) - si riferisce inequivocabilmente alla vicenda storica di cui l'assicurato deve rispondere (cfr. Cass. civ. 15 marzo 2005, n. 5624). Il che, se vale a far tracimare i contratti assicurativi con clausola claims made pura fuori della fattispecie ipotetica delineata nell'art. 1917 cod. civ., non è invece sufficiente a suffragare l'assunto secondo cui anche la clausola claims made mista inciderebbe sulla tipologia stessa del rischio garantito nel senso che questo non sarebbe più la responsabilità tout court, ma la responsabilità reclamata. L'affermazione che, si ripete, è certamente sostenibile con riferimento ai contratti assicurativi con clausola claims made pura, non resiste, con riguardo alle altre, al dirimente rilievo che, nell'ambito dell'assicurazione della responsabilità civile, il sinistro delle cui conseguenze patrimoniali l'assicurato intende traslare il rischio sul garante, è collegato non solo alla condotta dell'assicurato danneggiante, ma altresì alla richiesta risarcitoria avanzata dal danneggiato, essendo fin troppo ovvio che ove al comportamento lesivo non faccia seguito alcuna domanda di ristoro, nessun diritto all'indennizzo – e specularmente nessun obbligo di manleva insorgeranno a favore e a carico dei soggetti del rapporto assicurativo. Se tutto questo
è vero, il discostamento dal modello codicistico introdotto dalla clausola claims made impura, che è quella che qui interessa, mirando a circoscrivere la copertura assicurativa in dipendenza di un fattore temporale aggiuntivo, rispetto al dato costituito dall'epoca in cui è stata realizzata la condotta lesiva, si inscrive a pieno titolo nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, entro i quali, a norma dell'art. 1905 c.c., l'assicuratore è tenuto a risarcire il danno sofferto dall'assicurato. E poiché non è seriamente predicabile che l'assicurazione della responsabilità civile sia ontologicamente incompatibile con tale disposizione, il patto claims made è volto in definitiva a stabilire quali siano, rispetto all'archetipo fissato dall'art. 1917 c.c., i sinistri indennizzabili, così venendo a delimitare l'oggetto, piuttosto che la responsabilità". In base a tale conclusione che si ritiene di condividere deve ritenersi nel caso di specie non vessatoria e pienamente valida ed operante la clausola apposta al contratto di assicurazione stipulato dalla con la che prevedeva Parte_2 Controparte_13
l'operatività per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione (31.12.2008 31.12.2011) a condizioni che le richieste siano
16 conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia ovvero anche antecedenti purché entro il 31.12.2004. Atteso, peraltro, che benché la richiesta di risarcimento del danno da parte della è pervenuta alla struttura convenuta nel periodo CP_1 di validità della polizza, i fatti colposi risalgono a periodo antecedente sia alla validità della polizza che al periodo di retroattività della stessa, va rigettata la domanda di garanzia svolta.
Del pari va rigettata la domanda di garanzia svolta dal nei confronti della CP_2 CP_4 dovendo essere accolta l'eccezione di prescrizione da questa formulata. Occorre infatti rilevare che un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che sebbene non richieda l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Va, inoltre, chiarito che la comunicazione prevista dall'art 2952 cod. civ è diretta soltanto a far conoscere all'assicuratore che il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno in via giudiziale o stragiudiziale;
essa mira a sospendere il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile o non sia prescritto, e tende altresì a porre l'assicuratore in grado di cooperare con l'assicurato o di sostituirsi ad esso, allo scopo di evitare o ridurre il risarcimento del danno richiesto. Diversa, invece, l'ipotesi di effettivo esercizio del diritto a cui la prescrizione si riferisce in cui non si fa riferimento all'istituto della sospensione ma a quello della interruzione, a norma dell'art 2943 cod. civ, con applicazione dell'art 2945 stesso cod. civ quanto agli effetti ed alla durata di essa.
Nel caso di specie dalla lettura della documentazione versata in atti risulta che il CP_2 ricevette in data 11.1.2012 la prima richiesta di risarcimento del danno, recante la data del
7.12.2011 da parte della e che sino alla data della notifica dell'atto di chiamata in causa CP_1 all del 13.1.2015, il non ha mai esercitato il diritto derivante dalla polizza CP_10 CP_2 stipulata. Quanto alla presunta comunicazione datata 22.9.2011 che il afferma in CP_2 realtà essere del 22.9.2012 va rilevato che essa non risulta né spedita né ricevuta dall CP_10
o dal suo agente. Il documento infatti consta di un foglio dattiloscritto sottoscritto dal CP_2 con il quale si fa riferimento ad una informativa del 22.9.2012 inoltrata dall'Organismo di
Mediazione Forense e ad una "informativa di richiesta risarcitoria da me fattavi il 19.9.2011".
Né alcuna prova dell'intervenuta comunicazione all'assicuratore della richiesta di risarcimento del danno da parte della e della conseguente sospensione del decorso del termine ai sensi CP_1 del cit. co. 4 dell'art. 2952 c.c. può trarsi in via indiretta dal doc. 3 di parte Tale CP_2 documento, infatti, a prescindere dal valore probatorio di una stampa di una mail
17 apparentemente proveniente dalla RI e RI S.r.l. -agente Unipol- soggetto terzo a fronte di una espressa contestazione da parte dell risulta talmente generica da non Parte_4 consentire nemmeno di individuare il contenuto della comunicazione che peraltro sarebbe avvenuta "telefonicamente" in spregio all'art. 6 delle condizioni di contratto che imponeva l'avviso scritto. Risulta, infine, che alla data dell'8.11.2014 in cui il inoltrò all CP_2 CP_10 la copia del ricorso ex art.702 bis c.p.c. la prescrizione era già integralmente maturata. Le spese anche dei terzi chiamati seguono la soccombenza e vanno poste a carico della
[...]
e del in solido tra loro nella misura Parte_2 CP_2 liquidata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014. Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico di e del in solido.”. Parte_2 CP_2
§ 5. - Con l'atto di appello l' Parte_2 ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “a) in via cautelare, sospendere
[...]
l'efficacia esecutiva delta sentenza appellata per tutti i motivi sopra meglio specificati. b) in accoglimento dei motivi di appello proposti ed in totale riforma della sentenza n. 2141/18, accertare e dichiarare la violazione ed errata applicazione dell'art. 2236 c.c. e l'applicabilità nel caso di tale fattispecie e per l'effetto in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare che nulla è dovuto dall' Parte_2 alla sig.ra ovvero ridurre il risarcimento già attribuito alla sig.ra nella Controparte_1 CP_1 minor somma che parrà di giustizia dall'Ecc.ma Corte adita, condannando la Controparte_6
al pagamento dell'importo che sarà stabilito a titolo di risarcimento in favore
[...] della Sig.ra c) in accoglimento dei motivi di appello proposti ed in totale Controparte_1 riforma della sentenza n.2141/18, nella denegata ipotesi che si ravvisi una qualche responsabilità dell , Parte_2 accertare e dichiarare la vessatoria/nullità delle clausole contenute delle polizze n.2106/32/1004 e 521/32/001 e per l'effetto stabilire che è Controparte_6 tenuta a garantire e manlevare l' da qualsiasi conseguenza ritenuta pregiudizievole Pt_1 condannare la al pagamento dell'importo che sarà stabilito Controparte_6
a titolo di risarcimento in favore della Sig.ra d) Con vittoria di spese Controparte_1 competenze ed onorari di causa. oltre I.V.A e C.P.A. e spese generali come per legge.”
§ 5.1 - Con l'atto di appello ritualmente notificato nel proc. n.1785/2018 ha Controparte_2 chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: a) in via cautelare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
b) in accoglimento dei motivi dell'appello annullare e/o riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, respingere le domande risarcitorie
18 proposte dalla sig.ra nei confronti del dr. c) in via Controparte_1 Controparte_2 subordinata istruttoria disporre la rinnovazione della CTU per verificare, alla luce dell'art.2236 c.c.; delle osservazioni alla CTU di primo grado formulate dal dr. Per_4
delle censure dedotte con il presente appello;
degli atti di causa e, in particolare, della
[...] cartella clinica, la correttezza o meno dell'intervento di asportazione dell'utero alla sig.ra effettuato in data 23.11.2004 dal dr. Mathyas Finsinger, tenendo conto dei Controparte_1 singoli ruoli e delle corrispondenti eventuali diverse responsabilità dei chirurghi e degli anestesisti che hanno partecipato a detto intervento determinando la graduazione delle eventuali rispettive colpe;
d) in via subordinata limitare la eventuale condanna del dr. CP_2 al marginale ruolo dallo stesso avuto nell'intervento effettuato in data 23.11.2004 dal
[...] dr. Mathyas Finsinger nei confronti della sig.ra e) sempre in via subordinata Controparte_1 dichiarare l'obbligo della di manlevare il dr. per la Controparte_4 Controparte_2 eventuale responsabilità professionale inerente l'intervento nei confronti della sig.ra CP_1
con relativa condanna della stessa al pagamento delle eventuali
[...] Controparte_4 somme poste a carico del dr. Con vittoria di spese, competenze ed onorari per Controparte_2
i due gradi di giudizio.”.
§ 5.2 - costituitasi con comparsa depositata il 2.07.2018 nel proc.n.1696/2018 Controparte_1 ha resistito al gravame, rassegnando le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa, in via preliminare rigettare la richiesta di sospensiva formulata dall' ; nel merito, rigettare Parte_2 integralmente l'appello proposto dall' Parte_2
avverso la sentenza n.2141/18 del Tribunale di Roma, per le motivazioni di cui in
[...] premessa. Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.”, mentre nel proc.n.1785/2018 costituitasi con tempestiva comparsa depositata l'8.06.2018 ha resistito al gravame e spiegato appello incidentale rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa, in via preliminare rigettare la richiesta di sospensiva formulata dal
Dott nel merito rigettare integralmente l'appello proposto dal Dott. Controparte_2 CP_2 avverso la sentenza n.2141/18 del Tribunale di Roma, ed al contempo, in accoglimento del dispiegato appello incidentale avverso la medesima sentenza, condannare l'
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., ed il Dott Parte_2
in solido tra loro: al pagamento in favore della Sig.ra delle Controparte_2 Controparte_1 spese legali relative alla fase cautelare ante causam promossa ex art.696 bis c.p.c. da liquidarsi secondo i vigenti parametri forensi, ed al rimborso delle spese vive dalla medesima sostenute in quella sede, e nell'ambito del procedimento di mediazione, pari come detto a complessivi
19 euro 3.127,60; al pagamento in favore della Sig.ra dell'ulteriore importo derivante dalla CP_1 differenza tra la somma liquidatale da Giudice di primo grado sulla base delle tabelle da
Tribunale di Roma, e quella che le sarebbe spettata in base alla corretta adozione delle tabelle del Tribunale di Milano, oltre interessi e rivalutazione monetaria.”
§ 5.3 - ostituitasi nel proc.n.1696/2018 con comparsa Controparte_4 depositata il 28.06.2018 ha resistito al gravame rassegnando le seguenti conclusioni “Conclude chiedendo l'integrale accoglimento dell'appello con conseguente totale riforma della sentenza impugnata nelle parti in cui ha accolto la domanda attrice sulla base della responsabilità in capo alla struttura sanitaria e al dr. Solo in denegata ipotesi di riforma della Controparte_2 impugnata sentenza nell'ambito del rapporto assicurativo accertare in ogni caso l'esistenza di diverse assicurazioni a copertura del medesimo rischio R.C. discendente dall'espletamento dell'attività medica e, per l'effetto, dichiarata l'applicabilità dell'art. 1910 cod. civ., fornire alla titolo immediato per esercitare l'azione di regresso con condanna Controparte_4 alla ripetizione delle somme, nei confronti della/delle compagnie assicuratrici dei convenuti per la ripartizione proporzionale dell'indennità in ragione dei massimali dei rispettivi contratti limitando in ogni caso la misura del risarcimento alla percentuale di responsabilità del dott.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di questa fase del giudizio” mentre nel CP_2 procedimento r.g.n.1785 in atto di costituzione sono state svolte le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita procedere all'accoglimento dei motivi di appello del dr. contrassegnati dalle lettere A, B, C, D, E, G e H con conseguente integrale riforma CP_2 della sentenza impugnata nelle parti in cui ha accolto la domanda attrice sulla base della responsabilità in capo al dr. Voglia altresì rigettare il motivo d'appello Controparte_2 contrassegnato con la lettera F per l'intervenuta prescrizione dei diritti nascenti dal contratto assicurativo contratto dall'appellante. In denegata ipotesi di riforma dell'appello sul punto F accertare in ogni caso l'esistenza di diverse assicurazioni a copertura del medesimo rischio
R.C. discendente dall'espletamento dell'attività medica e, per l'effetto, dichiarata l'applicabilità dell'art. 1910 cod. civ., fornire alla titolo immediato Controparte_4 per esercitare l'azione di regresso con condanna alla ripetizione delle somme, nei confronti della/delle compagnie assicuratrici dei convenuti per la ripartizione proporzionale dell'indennità in ragione dei massimali dei rispettivi contratti limitando in ogni caso la misura del risarcimento alla percentuale di responsabilità del dott. Con vittoria di spese, CP_2 competenze ed onorari di questa fase del giudizio. Si produce la copia notificata dell'atto di appello”.
§ 5.4 - divenuta in corso di Controparte_14
20 causa , costituitasi con comparsa depositata l'8.06.2018 Controparte_6 nel proc.n.1696/2018 ha resistito al gravame rassegnando le seguenti conclusioni “Piaccia alla
Eccellentissima Corte, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, respingere integralmente, perché inammissibile ed infondata l'impugnazione proposta dall
[...]
nei confronti della Parte_2 [...]
, riguardante i capi 2 e 4 della impugnata sentenza, pronunciando Controparte_15 secondo giustizia sul gravame proposto dall'appellante nei confronti di sui Controparte_1 restanti capi con ogni conseguente pronuncia e con la condanna dell'appellante
[...]
alla refusione delle spese e dei Parte_2 compensi del grado in favore dell'appellata ” mentre nel Controparte_15 proc.n.1785/2018 ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, pronunciare secondo giustizia sul gravame e sulle istanze istruttorie proposte dall'appellante dott. con ogni conseguente pronuncia. Con Controparte_2 condanna di chi di ragione alla refusione delle spese e dei compensi del grado”.
§ 6. – Rigettate le istanze di sospensione ex art.283 c.p.c. e disposta nuova c.t.u. medico legale la causa veniva rinviata all'odierna udienza per essere discussa e decisa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..
§ 7. – All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello principale dell' Parte_2
è articolato in tre motivi.
[...]
§ 8.1. - Con il primo motivo intestato “NULLITA' DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE
E/O ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ART. 112 c.p.c. e ART. 2236 c.c.” parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha omesso di prendere in considerazione l'art.2236 c.c. specificamente invocato nelle difese di primo grado, nonostante lo stesso Tribunale nelle motivazioni della sentenza impugnata avesse evidenziato che la patologia da cui era affetta la all'ingresso dell'Ospedale San VAni la poneva in una CP_1 situazione ad alto rischio ostetrico.
Evidenziava quindi la storia clinica della paziente emersa anche dalle risultanze della c.t.u. per cui trattavasi di "paziente affetta da sindrome gestosica alla 35° settimana di gravidanza, cardiopatica, diabete mellito" e il grave quadro clinico che l'aveva accompagnata all'ingresso nel nosocomio atteso la paziente il giorno 19/11/2004 alle ore 14,35 era stata ricoverata presso il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Roma con Parte_1 diagnosi in ingresso di "gestosi bisintomatica" ipertensione arteriosa e proteinuria oltre a IUGR
21 (ritardo di crescita intrauterina) con la conseguenza che il quadro clinico era complesso già prima dell'accesso nel nosocomio.
§ 8.2 - Con il secondo motivo intestato “VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE
DELLE CLAUSOLE DELLE POLIZZE N.2106/32/1004 E 521/32/001 ED ERRATA
VALUTAZIONE IN MERITO ALLA LORO VESSATORIETA'” parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado per l'errata interpretazione/valutazione delle polizze versate in giudizio la n.2106/232/1004 e n.521/32/001 e delle clausole in esse contenute stante la loro vessatorietà.
In particolare, l'appellante ha censurato il seguente passaggio motivazionale (a pag. 18 dal rigo n.14 al rigo n.29): "Il patto claims made è volto in definitiva a stabilire quali siano, rispetto all'archetipo fissato dall'art. 1917 c.c. i sinistri indennizzabili, così venendo a delimitare l'oggetto, piuttosto che la responsabilità. In base a tale conclusione che si ritiene di condividere deve ritenersi nel caso di specie non vessatoria e pienamente valida ed operante la clausola apposta al contratto di assicurazione stipulato dall' Parte_2
con la cattolica ass.ni che prevedeva l'operatività per le richieste di risarcimento
[...] presentate per la prima volta nel corso di efficacia dell'assicurazione (31.12.2008-31.12.2011)
a condizioni che le richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante ii periodo di validità della garanzia ovvero anche antecedenti purché entro ii 31.12/2004. Atteso, peraltro, che benché la richiesta di risarcimento da parte della è pervenuta alla struttura CP_1 convenuta nel periodo di validità della polizza, i fatti colposi risalgono a periodo antecedente sia alla validità della polizza che al periodo di retroattività della stessa, va rigettata la domanda di garanzia svolta”.
Precisava che l'assunto si poneva in contrasto con la documentazione versata in atti e con la recente giurisprudenza in materia di polizze claims made, in quanto dalla documentazione prodotta in primo grado dal nosocomio, emergeva chiaramente che il sinistro doveva ritenersi in copertura di due distinte polizze, sia della polizza n. 2106/32/1004, sia della n. 521/32/001.
Soggiungeva che l'Ente aveva versato per la polizza n. 2106/32/1004 con validità dal 2008 al
2011 un premio annuo pari ad € 3.019.361,96 ed a fronte di tale esborso economico la
Compagnia Assicurativa garantiva un massimale complessivo per ogni singolo sinistro riguardante la garanzia per responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro pari ad
€ 5.200.000,00, inoltre che il sinistro per cui è causa era avvenuto nel periodo di vigenza della polizza n.2106/32/1004, mentre la richiesta di risarcimento formulata dalla controparte era pervenuta al in epoca di poco successiva al 31/12/2011. Parte_5
Evidenziato che la richiesta di risarcimento danni costituiva un atto di parte rispetto al quale il
22 rimaneva del tutto estraneo, veniva quindi contestata l'illegittimità/vessatorietà Parte_5 della clausola n.11 della polizza n. 2106/32/1004 nella parte in cui faceva derivare l'operatività della garanzia da un evento imprevisto ed imprevedibile il cui compimento era rimesso a soggetti estranei al rapporto contrattuale di assicurazione, causando in tal modo una evidente sproporzione del sinallagma contrattuale in favore della Compagnia Assicuratrice.
Deduceva inoltre che la Compagnia aveva previsto anche un periodo di retroattività per i sinistri avvenuti prima del 31/12/2008, ma non oltre il 31/12/2004, nel quale impegnava a garantire l' fino alla concorrenza di € 5.000.000,00. Pt_1
Quanto alla polizza n.521/32/001 con validità dal 30/06/2007 al 31/12/2008 evidenziava di aver versato il premio annuo di € 3.092.024,54 mentre a fronte di tale esborso economico la aveva garantito un massimale complessivo per ogni singolo sinistro Parte_6 riguardante la garanzia per responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro pari ad
€ 5.200.000,00.
Precisava che nelle condizioni specifiche a parziale rettifica dell'art.11 delle condizioni di assicurazione "validità temporale dell'assicurazione" si era previsto che, relativamente alla garanzia RCT, l'assicurazione valeva per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste fossero conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia e che la polizza si intendeva operante per le richieste di risarcimento danni conseguenti a fatti colposi posti in essere prima del 30/06/2007, ma non precedentemente al 30.06.2000.
Deduceva quindi che entrambe le polizze erano state depositate nel primo grado di giudizio, ma il Tribunale non ne aveva tenuto conto evidenziando che la validità della polizza finiva per essere rimessa ad una condizione meramente potestativa del danneggiato.
Indi richiamava, oltre a giurisprudenza di merito, anche Cass.civ.n.5624/2005 in cui si erano affrontate le questioni circa la validità di dette polizze e la vessatorietà di simili clausole che incidevano sia sulla libertà negoziale del contraente che sul principio di libera concorrenza sul mercato assicurativo.
Richiamava inoltre il recente orientamento della S.C. che, con la sentenza n.10506/2017 aveva stabilito che la claims made inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un'azienda ospedaliera costituiva un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c. in quanto realizzava un ingiusto e sproporzionato vantaggio per l'assicuratore.
Precisava che nel caso di specie, attraverso le claims made la Compagnia assicurativa giungeva a limitare fortemente la garanzia da prestare al nosocomio, nonostante la continuità temporale delle due polizze stipulate e nonostante il rilevante importo pagato a titolo di premio, pertanto
23 chiedeva che in totale riforma della sentenza appellata venisse dichiarata la vessatorietà/nullità delle clausole contenute nelle menzionate polizze, con obbligo per la Controparte_6 di manlevare l' per il risarcimento riconosciuto in favore della sig.ra Parte_2
Controparte_1
§ 8.3 - Con il terzo motivo intestato “ERRONEITA' DELLA CTU E DELLA SENTENZA
IMPUGNATA” l'appellante censurava la sentenza di primo grado per aver recepito le risultanze della c.t.u. nonostante l'ausiliario non avesse tenuto nel debito conto le osservazioni del proprio c.t.p. dott. ritenendole erroneamente identiche a quelle del dott. Per_5 Per_4
Precisava che dalla c.t.u. era emerso che: 1) la sig.ra si trovava ricoverata presso CP_1
l'Ospedale di LA dal 14 novembre 2004; 2) al momento del ricovero presso l'Ospedale di
LA risultava già affetta da "sindrome gestosica 350 settimana, cardiopatica, diabete mellito”
3) l'esame ecografico eseguito nell'ospedale di LA evidenziava: "presentazione podalica, dorso a destra, placenta posteriore fundica di secondo grado" 4) sempre ad LA, alla paziente venivano eseguiti esami di laboratorio che evidenziavano una diminuzione delle proteine ematiche, un aumento della uricemia e del D-Dimero ed in considerazione del quadro clinico di preclampsia la paziente veniva trasferita in Ambulanza presso l'ospedale Parte_2
di Roma;
5) in data 19 novembre 2004 la sig.ra veniva ricoverata presso il
[...] CP_1 nosocomio appellante, con diagnosi: gestosi bisintomatica (ipertensione arteriosa c proteniuria) oltre a IUGR (ritardo di crescita intrauterina); durante l'atto operatorio insorgevano gravi complicanze, in quanto nonostante la somministrazione di NA l'utero rimaneva atonico e insorgeva una copiosa emorragia;
5) solo a causa della vasta emorragia che non rispondeva alla terapia di NA, veniva praticata isterectomia subtotale, quale unica soluzione per salvare la vita della paziente.
Indi contestava la CTU, redatta nel precedente grado nella parte in cui scriveva: "Durante l'atto operatorio si manifestò una copiosa emorragia sostenuta da atonia uterina, in queste condizioni sarebbe stato opportuno somministrare sangue intero al fine di mantenere un livello dell'emoglobina al di sopra di 8-9" mentre in realtà come rilevato dal c.t.p. dott. non Per_5 esisteva alcuna indicazione alla trasfusione intraoperatoria di sangue intero ed il valore di emoglobina espresso in g/Dl al sotto del quale era consigliabile la trasfusione di emazie concentrate e non di sangue intero come, erroneamente, affermava il CTU era pari a 6-6,5 gfDl, mentre il valore dell'emoglobina della sig.ra durante tutto l'intervento chirurgico era CP_1 superiore, tenuto conto che in gravidanza si verifica un'espansione del volume ematico pari al
45%.
Contestava inoltre anche l'ulteriore assunto contenuto nella CTU, relativo ad una negligenza
24 del personale medico per non avere somministrato una maggiore dose di ossitocina, in quanto i protocolli e le linee guida sconsigliavano di somministrare ulteriori dosi di ossitocina dopo il fallimento dei primi tentativi, giacché ponevano la paziente ad alto rischio cardiaco.
Conseguentemente impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui si era motivato: "I protocolli in tali condizioni prevedono una sequenza di presidi terapeutici da porre in essere quali l'isterectomia è solo l'ultimo previsto in caso di efficacia di tutti gli altri non demolitivi.
In particolare, gli interventi possono essere farmacologici con utilizzo di farmaci uterotonici ed emostatici e solo successivamente chirurgici previa esplorazione della cavità uterina per la verifica di completa rimozione della placenta ossia di emostasi selettiva compressione uterina o tamponamento endouterino mediante catetere a palloncino" non essendosi viceversa valutato l'operato dei sanitari del nosocomio che avevano provveduto a somministrare farmaci per ripristinare la tonicità dell'utero, attendendo per circa un'ora che facessero effetto e solo dopo aver verificato la mancata risposta positiva a tale somministrazione avevano praticato l'unico intervento atto a scongiurare il decesso della paziente.
Chiedeva pertanto disporsi la rinnovazione della ctu ed in totale riforma della sentenza impugnata statuirsi che non sussisteva responsabilità professionale dell'
[...]
. Parte_2
§ 9. - L'appello di nel proc.n.1785/2018 è articolato in unico motivo Controparte_2 con il quale ha chiesto riformarsi la sentenza di primo grado nella parte in cui non è stato disposto l'accertamento delle quote di responsabilità da imputarsi a ciascuno dei soggetti che avevano partecipato all'intervento della sig.ra in data 23.11.2004, dovendosi Controparte_1 ridurre il danno a proprio carico in misura proporzionale al ruolo assolutamente marginale dallo stesso avuto nell'intervento tenuto conto della responsabilità determinante degli anestesisti riconosciuta nella c.t.u..
Evidenziava in ogni caso la nullità della c.t.u. espletata nel ricorso ex art.696 bis c.p.c. per la mancata chiamata in giudizio del litisconsorte necessario dr. autore dell'intervento CP_9 di parto cesareo e di asportazione dell'utero nei confronti della paziente censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che "dalla CTU emerge che la profonda ipossia non corretta tempestivamente con la somministrazione di sangue intero unitamente alla presenza intracavitaria di residui di placenta ha contribuito a determinare l'atonia dell'utero che insieme alla omessa somministrazione di ossitocina hanno determinato la necessità di effettuare l'isterectomia", chiedendo la modifica di tale ricostruzione nel senso che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza, alla paziente era stato somministrato sia sangue intero che ossitocina, atteso che la CTU espletata aveva dato atto della avvenuta
25 somministrazione di una sacca di sangue intero, nonché di ossitocina, pur ritenendone necessaria una maggiore quantità.
Deduceva, che, per quanto risultava dalla pag.17 della cartella clinica il dr. aveva CP_9 dichiarato di avere effettuato “Accurata emostasi e controllo della cavità addominale, drenaggio in para a caduta nel cavo peritoneale” mentre nessun rilievo aveva il rinvenimento in sede di esame istologico di frammenti di materiale placentare, trattandosi di placenta accreta.
Censurava inoltre la c.t.u. evidenziando che non era vero che si passò direttamente all'intervento demolitivo, in quanto per circa un'ora si era tentato con appropriati farmaci uterotonici ed emostatici di contrastare l'atonia uterina e la connessa copiosa emorragia, quindi alle ore 2,30, visto l'insuccesso dei farmaci, la persistenza della copiosa emorragia e le gravi condizioni della sig.ra il dr. decise di effettuare l'isterectomia sub totale per eliminare la fonte CP_1 CP_9 dell'emorragia e salvare la vita alla paziente.
Contestava inoltre il riconoscimento del danno morale in quanto nessun accertamento sulla sussistenza del reato di lesioni colpose era stato effettuato dal giudice penale, con conseguente assoluta incompetenza del giudice civile ad effettuare tale valutazione.
Evidenziava inoltre che la sentenza non poteva limitarsi ad un generico richiamo alla CTU ed alla trascrizione di una serie di fatti e atti, a fronte delle contestazioni motivatamente mosse dal
CTP, atteso che laddove ad una consulenza tecnica d'ufficio erano state mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intendeva disattenderle aveva l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza la possibilità di limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si fosse fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte.
Contestava inoltre l'applicabilità al caso di specie ed in particolare alla propria posizione dei principi in materia di responsabilità per l'equipe chirurgica, atteso che il primo operatore chirurgico era il dr in posizione apicale e gerarchicamente sovraordinata che aveva la CP_9 responsabilità del personale più giovane ed un ruolo di controllo, sussistendo con lo stesso un rapporto di tipo subordinato e non di specialista equivalente e interdipendente, non essendovi nesso tra il proprio operato e il danno richiesto dalla paziente.
Deduceva tenuto conto del principio dell'affidamento che il suo ruolo era limitato ad aiutare la manualità dell'intervento del primo operatore, senza dover verificare il suo operato e che a voler ritenere sussistente un controllo reciproco lo stesso era esigibile solo in caso di errori evidenti, nel caso di specie insussistenti in quanto non riguardanti la terapia adottata quanto la graduazione dei quantitativi.
Allegava inoltre che la sentenza di primo grado non aveva correttamente valutato la propria
26 eccezione di prescrizione quinquennale quale desumibile dalla l.n.189/2012 come successivamente confermato dalla l.n.24/2017, con la conseguenza che essendo stato eseguito l'intervento in data 23.11.2004 e non risultando atti interruttivi prima del 23.11.2009 il diritto al risarcimento si era prescritto.
Censurava inoltre la sentenza di primo grado nella parte in cui si era evidenziato che “Nel caso di specie dalla lettura della documentazione versata in atti risulta che il ricevette in CP_2 data 11.1.2012 la prima richiesta di risarcimento del danno, recante la data del 7.12.2011 da parte della e che sino alla data della notifica dell'atto di chiamata in causa all CP_1 CP_10 del 13.01.2015, il non ha mai esercitato il diritto derivante dalla polizza stipulata.....Né CP_2 alcuna prova dell'intervenuta comunicazione all'assicuratore della richiesta di risarcimento del danno da parte della e della conseguente sospensione del decorso del termine ai sensi CP_1 del cit. co.4 dell'art.2952 c.c. può trarsi in via indiretta dal doc.3 di parte Tale CP_2 documento, infatti, a prescindere dal valore probatorio di una stampa di una mail apparentemente proveniente dalla RI e RI s.r.l. -agente Unipol- soggetto terzo a fronte di una espressa contestazione da parte dell risulta talmente generica da non Parte_4 consentire nemmeno di individuare il contenuto della comunicazione che peraltro sarebbe avvenuta "telefonicamente" in spregio all'art 6 delle condizioni di contralto che imponeva l'avviso scritto" deducendo che se la Compagnia aveva aperto il sinistro nel 2011, come si evinceva dall'intestazione ed indicazione del sinistro, era evidente che ciò era avvenuto a seguito di regolare comunicazione dell'assicurato della domanda stragiudiziale della paziente.
Deduceva che stante la decorrenza della prescrizione biennale dalla data dell'11.01.2012 in cui il aveva ricevuto la richiesta risarcitoria, la e-mail del 7.11.2013 della costituiva CP_2 CP_10 valido atto dimostrativo della avvenuta sospensione della prescrizione, proveniente dalla stessa
Compagnia che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza, non l'aveva né contestata, né disconosciuta e, quindi, era perfettamente valida.
Rilevava altresì che anche la lettera raccomandata della del 13.11.2014 (doc. n. 4 CP_4 allegato alla comparsa di costituzione), inviata per conoscenza anche alla "
[...]
, recava nell'oggetto "sx Unipol 5852/2011/30197 dott. ig.ra Controparte_16 CP_2
", confermando l'avvenuta comunicazione delle domande risarcitorie della Controparte_1 sig.ra da parte del dr. sin dal 2011, non sussistendo la presunta genericità della CP_1 CP_2
e-mail del 7.11.2013 sia per lo specifico oggetto, sia per il riferimento alle "eventuali compagnie che assicuravano il dr. , sia per la richiesta della "documentazione medica relativa al CP_9 caso", sia per la disposta acquisizione della "prima richiesta di risarcimento pervenuta dalla controparte", elementi che dimostravano inequivocabilmente la completezza della
27 comunicazione effettuata dal dr. CP_2
Inoltre, evidenziava che gli "accordi telefonici" richiamati nella corrispondenza si riferivano alla documentazione che doveva essere prodotta e non a comunicazione del dr. atteso CP_2 che il termine "accordi" riguardava intese bilaterali e non la comunicazione unilaterale del dr.
CP_2
§ 10 - ha a sua volta spiegato appello incidentale articolato in due motivi. Controparte_1
§ 10.1 - Con il primo motivo intestato “OMESSA PRONUNCIA IN ORDINE ALLA
RICHIESTA DI AN AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL
PROCEDIMENTO EX ART.696 BIS C.P.C. E PER QUELLO DI MEDIAZIONE.”
l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non si sono liquidate anche le spese di a.t.p., inclusi i compensi legali – a.t.p. ritualmente acquisita al merito – ed inoltre le spese per la procedura di mediazione.
Chiedeva quindi il riconoscimento in proprio favore dell'importo pari ad euro 48,40 per la mediazione e le spese del procedimento ex art.696 bis c.p.c. inclusi esborsi pari ad euro 233,00 per iscrizione al ruolo, euro 170,16 per la richiesta copie ai fini della notifica, euro 68,44 per le notifiche ed euro 2.656,00 per gli onorari corrisposti al CTU, per un totale di euro 3.127,60.
§ 10.2 - Con il secondo motivo intestato “ERRONEA APPLICAZIONE DELLE TABELLE
DEL TRIBUNALE DI ROMA IN SEDE DI LIQUIDAZIONE DEI DANNI” deduceva che il giudice di primo grado aveva ignorato e disapplicato i principi evidenziati dalla S.C. con la sentenza n.12408/2011, recepiti nella successiva giurisprudenza di legittimità e sin anche dall'adita Corte d'appello, per cui, la liquidazione del danno non patrimoniale doveva avvenire previa applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano e non di quelle romane.
Evidenziava quindi che dalla diversa applicazione le era derivato il pregiudizio costituito dal minore importo liquidato in suo favore dalla sentenza impugnata rispetto a quello che le sarebbe spettato in base alla corretta adozione delle tabelle meneghine e nello specifico - in base alle
Tabelle di Milano del 2018 ed al grado di invalidità permanente del 25% nonché al periodo di inabilità temporanea riconosciuti dal c.t.u. in primo grado - avrebbe avuto diritto ad un importo minimo di euro 117.609,00, su cui avrebbe dovuto poi essere operata una personalizzazione per le motivazioni esposte nell'atto introduttivo e nella comparsa conclusionale, cui aggiungere interessi e rivalutazione, con importo complessivo superiore rispetto agli euro 117.367,69 liquidati dal Tribunale in primo grado.
§ 11. – Ciò posto deve procedersi seguendo l'ordine dei diversi gravami e quanto all'appello dell'Azienda ospedaliera deve osservarsi che lo stesso è infondato, risultando diversamente fondati quello del sanitario dott. in relazione alla responsabilità d'equipe e quello della CP_2
28 paziente circa l'applicazione delle tabelle milanesi ed in parte per il rimborso delle spese CP_1 sostenute per la mediazione e per l'a.t.p..
§ 12. – Passando al primo motivo (§ 8.1) di gravame dell' ospedaliera Pt_1 Parte_2 deve osservarsi che lo stesso non coglie nel segno, stante l'inapplicabilità dell'art.2236 c.c. alla struttura ospedaliera, trattandosi di disposizione operante sul versante della singola prestazione d'opera professionale non potendosi traslare simile disposizione al contratto di “spedalità” con il nosocomio, caratterizzato, oltretutto, dalla predisposizione di ben più ampio assetto di prestazioni e misure, incluso il rispetto e l'applicazione delle linee guida e dei protocolli medici.
Come infatti osservato in parte motiva da Cass.civ.n.1620/2012 “…Le Sezioni Unite di questa
Corte (Cass., SSUU 11 gennaio 2008 n. 577) hanno precisato che la responsabilità della struttura ospedaliera, fondata sul "contatto sociale", ha natura contrattuale. Ne consegue che, in virtù del contratto, la struttura deve fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori. Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 cod. civ., e, per quanto concerne le prestazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto d'opera professionale e di fondare semmai la responsabilità dell'ente per fatto del dipendente sulla base dell'art. 1228 cod. civ.”.
Fermo quanto sopra, di natura dirimente, non potendosi applicare in detti termini - ad avviso del Collegio - il paradigma della responsabilità del sanitario su quello della responsabilità della struttura ospedaliera, a volersi diversamente opinare, deve in ogni caso osservarsi che la disposizione in esame è stata invero genericamente invocata dal nosocomio, mediante il sintetico passaggio contenuto a pag.n.10 della comparsa di costituzione in primo grado di seguito trascritto “Durante il parto, insorsero alcune complicazioni, prima e dopo l'estrazione del feto ed a causa dell'atonia dell'utero, si manifestava una massiva ed inarrestabile emorragia. Nonostante le misure poste in essere dai sanitari per contrastare l'emorragia,
l'utero rimaneva atonico, costringendo i medici presenti in sala parto a praticare tempestivamente un'isterectomia subtotale dall'alto in basso con annessictomia destra”.
Orbene, tali sintetiche allegazioni, in difetto di alcuna specifica allegazione circa le problematiche di speciale difficoltà da risolversi nel caso specifico riconosciute in linee-guida o letteratura medica, non consente alcun esonero di responsabilità della struttura ospedaliera
29 che doveva anzitutto evidenziare le problematiche insorte nel corso del taglio cesareo, quindi le difficoltà di risoluzione alla luce appunto delle leges artis e delle linee guida approntante per l'evenienza, essendo diversamente emerso dalla c.t.u. svolta nel presente grado di giudizio che
“secondo la migliore conoscenza scientifica dell'epoca e le linee guida già esistenti, possiamo affermare, secondo il più probabile che non, che la condotta censurabile riguarda l'anestesista al quale spetta l'assistenza delle funzioni vitali dell'operata e la gestione delle pratiche infusive. Infatti, se avesse provveduto allo stretto controllo della paziente e avesse trasfuso sangue e/o emazie concentrate, la situazione avrebbe potuto dare al primo operatore Dott.
maggior tempo per effettuare approcci conservativi…”, senza che sia stata affatto Per_6 evidenziata la speciale difficoltà delle attività da svolgersi.
In particolare, i c.t.u. hanno evidenziato le raccomandazioni del Ministero della Salute del 2008
(di seguito trascritte) per la gestione dell'emorragia post-partum, ricalcanti le raccomandazioni scientifiche che da oltre un decennio (così a pag.n.28 della relazione) e quindi alla data di effettuazione del cesareo (2004), erano invalse nello specifico settore e tra queste appunto 1) il dotarsi di un protocollo scritto per la pronta disponibilità del sangue, nonché per il tempestivo intervento di figure professionali non presenti in reparto;
2) l'impostare un adeguato trattamento dello shock emorragico, per evitare la deplezione del letto vascolare e prevenire l'instaurarsi di una coagulazione intravasale disseminata;
3) in caso di alterazioni gravi della coagulazione correggere tali deficit somministrando, secondo necessità, dosi adeguate di piastrine, plasma,
AT III o concentrati dei fattori della coagulazione e soltanto in caso di necessità, procedere infine all'isterectomia.
Dunque, nel caso specifico, l'Ente ospedaliero non ha dedotto alcunché in merito alla speciale difficoltà del caso, tantomeno ha dedotto o comprovato alcunché in merito alla speciale difficoltà in relazione ai protocolli adottati per la gestione dello stesso, tenuto conto delle specifiche censure mosse dalla paziente nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado per cui (cfr., pag.n.7 ricorso ex art.702 bis c.p.c.) non era giustificabile la mancata osservanza da parte dei sanitari delle procedure previste dalle linee guida in materia di emorragia post partum ed in particolare l'aver eseguito l'intervento senza prima aver tentato di contenere l'emorragia mediante la somministrazione di dosi di utero protonici di emostatici e di unità sangue, né soprattutto aver effettuato una revisione della cavità uterina grazie alla quale si sarebbe potuto scoprire la causa scatenante del fenomeno ovvero la ritenzione di un residuo di placenta all'interno dell'utero.
Dunque, nel caso di specie, non risulta essere stata affatto specificamente prospettata la questione della speciale difficoltà, peraltro esclusa dalle risultanze della c.t.u. svolta nel
30 presente grado di giudizio, dovendosi procedere ad una trasfusione di sangue evenienza pienamente prevedibile nell'ambito di un intervento chirurgico.
A ciò deve inoltre aggiungersi che in materia di allegazione e prova sottesa all'applicazione dell'art.2236 c.c. la S.C. (cfr., Cass.civ.n.15732/2018) ha evidenziato che la distinzione fra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà di cui all'art. 2236 c.c., non rileva quale criterio di ripartizione dell'onere della prova, ma soltanto ai fini della valutazione del grado della diligenza e del corrispondente grado della colpa con la conseguenza che grava su colui che l'eccepisce, sia l'onere di dimostrare la particolare difficoltà della prestazione, sia l'onere di provare che il risultato della stessa, non rispondente a quello convenuto, è dipeso da fatto a sé non imputabile in quanto non ascrivibile alla propria condotta conforme alla diligenza qualificata, dovuta in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, aspetti che nel caso di specie non sono stati minimamente dedotti dalla struttura ospedaliera nel passaggio sopra evidenziato della costituzione in primo grado, tantomeno comprovati.
Quanto al secondo motivo (§ 8.2) relativo alla copertura assicurativa deve osservarsi che anche detto motivo è infondato, atteso che - a prescindere dalla formazione del giudicato esterno invocato dalla Compagnia assicuratrice, a fronte di medesime questioni postesi tra le parti in relazione alla polizza 2106/32/1004, invero, non riscontrato dalla pronuncia della Cassazione richiamata dalla Compagnia, non essendo giudice del merito - la S.C. ha evidenziato quanto alle polizze con clausole on claims made basis, con pronuncia peraltro resa tra le stesse odierne parti in causa (cfr., Cass.civ.n.9275/2023) che “questa Corte ha da ultimo chiarito (Cass., Sez.
U.n.22437/2018) che il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917 c.c., comma 1, consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322 c.c., comma 2, ma alla verifica, ai sensi dell'art.1322 c.c., comma 1, della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale: tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto - sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti” soggiungendo con osservazioni valevoli anche nel caso di specie che “ribadita pertanto la legittimità del modello della claims made, deve rilevarsi che la ricorrente non ha dedotto elementi deponenti nel senso della non rispondenza, in concreto, della conformazione del tipo ai limiti derivanti dal complesso dell'ordinamento
31 giuridico, limitandosi a contestare genericamente la stessa utilizzabilità della clausola (ormai definitivamente affermata a livello normativo e giurisprudenziale)”.
Invero nel caso di specie l'appellante non risulta aver affatto chiaramente e specificamente prospettato – nel senso evidenziato dalla S.C. circa la causa in concreto perseguita dalle parti - alcuna specifica doglianza in merito all'atteggiarsi degli interessi sottesi al contratto invocato ed allo squilibrio in relazione allo specifico massimale garantito tenuto conto del premio versato quanto invero allegato e prospettato genericamente la questione mediante meri richiami di giurisprudenza ed evidenziato l'operatività della polizza rimessa non tanto alla data di verificazione del sinistro quanto alla decisione del danneggiato di denunziare l'errore medico con la richiesta risarcitoria ed a ciò in particolare collegando lo squilibrio, tuttavia come evidenziato dalla S.C., trattasi di modello contrattuale oramai pacificamente ammesso dalla giurisprudenza e pertanto il motivo va rigettato.
Dunque, nel caso di specie, risalendo la condotta al novembre 2004 e prevendendosi nell'art.11 della polizza l'estensione al rischio cd. pregresso non oltre il 31.12.2004 risulta pienamente condivisibile e rispettoso delle previsioni contrattuali il rigetto della domanda di manleva da parte del primo giudice che ha così motivato sul punto “Atteso, peraltro, che benché la richiesta di risarcimento del danno da parte della è pervenuta alla struttura convenuta nel periodo CP_1 di validità della polizza, i fatti colposi risalgono a periodo antecedente sia alla validità della polizza che al periodo di retroattività della stessa, va rigettata la domanda di garanzia svolta”.
Quanto poi alla polizza 521/32/001 – ferme le considerazioni già svolte – deve evidenziarsi che l'Azienda ospedaliera nella comparsa di primo grado ha specificamente invocato la copertura della polizza n.2106 (cfr., pag.n.14), quindi, come correttamente osservato dalla difesa della la richiesta di applicazione di diversa polizza costituisce domanda nuova e come tale CP_3 inammissibile.
Passando infine al terzo motivo (§ 8.3) relativo alla erroneità della c.t.u. posta a fondamento della decisione di primo grado deve osservarsi che anche la relazione di c.t.u. svolta nel presente grado di giudizio è pervenuta ad individuare la responsabilità in capo alla struttura ed in particolare in capo all'anestesista per non essersi effettuata adeguata trasfusione tale da prevenire (secondo il criterio invalso in materia, del più probabile che non, cfr.,
Cass.civ.SS.UU.n.576/2008 e ss.) l'isterectomia.
In particolare, i c.t.u. dopo aver adeguatamente ripercorso le linee guida da seguirsi nel caso di specie quali richiamate nell'esame del primo motivo – tra cui appunto la somministrazione di sangue - hanno evidenziato che dalla cartella clinica non risultava la somministrazione di sangue che era avvenuta solo al rientro in reparto dopo l'intervento chirurgico.
32 I c.t.u. hanno quindi così concluso “Premettendo che un cesareo precoce, nelle condizioni in cui si è presentato il caso de quo, comporta delle complicanze che possono anche essere fatali, secondo la migliore conoscenza scientifica dell'epoca e le linee guida già esistenti, possiamo affermare, secondo il più probabile che non, che la condotta censurabile riguarda l'anestesista al quale spetta l'assistenza delle funzioni vitali dell'operata e la gestione delle pratiche infusive. Infatti, se avesse provveduto allo stretto controllo della paziente e avesse trasfuso sangue e/o emazie concentrate, la situazione avrebbe potuto dare al primo operatore Dott.
maggior tempo per effettuare approcci conservativi senza rischiare la vita della Per_6 paziente. Pertanto, non si rilevano censure nei confronti del primo operatore Dott. e Per_6 del Dott. . CP_2
Da quanto precede risulta quindi che la responsabilità della struttura debba essere affermata in relazione al solo aspetto delle trasfusioni – inadempimento qualificato specificamente allegato dalla paziente in atto introduttivo del giudizio – senza che possa ascriversi specifica censura in capo ai chirurghi che nel caso di specie non è emersa dalle risultanze delle operazioni peritali.
Ne consegue a fronte delle risultanze della c.t.u. e di quanto riscontrabile dalla cartella clinica in atti che tenuto conto del riparto dell'onere della prova per cui (cfr., Cass.civ.n.26700/2018) in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, la paziente nel caso di specie ha dimostrato il nesso causale dipeso dalla mancata trasfusione mentre l'Azienda ospedaliera che risponde anche dell'operato dei sanitari ex art.1228 c.c. non ha viceversa comprovato la diligenza richiesta secondo le linee guida evidenziate dai c.t.u. che nel richiamare “gli approcci conservativi” hanno inteso far riferimento alla probabilità di scongiurare con tali approcci l'isterectomia, tale il senso del passaggio della relazione dei c.t.u. sopra riportato ed evidenziato.
Dunque, la c.t.u. può essere posta a fondamento della decisione avendo risposto in maniera esauriente e motivata ai quesiti sottoposti ed alle osservazioni delle parti.
§ 13. – Passando all'appello del medico (§ 9) deve evidenziarsi che l'impugnazione è fondata in relazione all'assenza di responsabilità in capo al sanitario non avendo questi posto alcuna condotta causalmente efficiente nel lamentato danno, con ciò ricollegandosi alle risultanze testé ripercorse, atteso che i c.t.u. hanno escluso la responsabilità del dott. collaboratore del CP_2
33 primo operatore, avendo il collegio peritale ascritto la responsabilità nell'occorso in capo all'anestesista ed escluso espressamente quella del dott. CP_2
Orbene, a tale riguardo la S.C. (Cass.civ.n.2060/2018) ha evidenziato che l'obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell'equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni lui affidate, ma anche il controllo sull'operato e sugli errori altrui, tuttavia, purché siano evidenti e soprattutto non settoriali mentre nel caso di specie i c.t.u. hanno posto in evidenza un errore di carattere settoriale proprio dell'anestesista.
Sul punto giovi richiamare Cass.pen.n.27314/2017 per cui in tema di colpa professionale, in caso di intervento chirurgico in "equipe", il principio per cui ogni sanitario è tenuto a vigilare sulla correttezza dell'attività altrui, se del caso ponendo rimedio ad errori che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenza scientifiche del professionista medio, non opera in relazione alle fasi dell'intervento in cui i ruoli e i compiti di ciascun operatore sono nettamente distinti, dovendo trovare applicazione il diverso principio dell'affidamento per cui può rispondere dell'errore o dell'omissione solo colui che abbia in quel momento la direzione dell'intervento o che abbia commesso un errore riferibile alla sua specifica competenza medica, non potendosi trasformare l'onere di vigilanza in un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasione negli spazi di competenza altrui.
Per tale specifico aspetto deve richiamarsi quanto evidenziato dai c.t.u. a pag.n.36 e 37 della loro relazione “Sta di fatto che dell'equipe chirurgica fa parte anche l'anestesista, specialista deputato all'assistenza delle funzioni vitali dell'operata e a lui spetta la gestione delle pratiche infusive, essendo il chirurgo impegnato sul campo operatorio. Pertanto, la responsabilità della richiesta e della somministrazione di sangue e/o di emazie concentrate o di coagulanti, ove indicati, spetta a tale figura specialistica, corresponsabile dell'atto operatorio. Come in precedenza riportato, dalla scheda anestesiologica non risultano somministrazioni di farmaci coagulanti, sangue o emazie concentrate. Solo una sacca di plasma”.
Ne consegue, quindi, che l'appello in relazione a tale specifico aspetto deve essere accolto con rigetto della domanda risarcitoria svolta dalla paziente nei confronti del sanitario, risultando comunque infondato il gravame in relazione alla natura extracontrattuale della responsabilità e conseguente operatività del termine di prescrizione quinquennale, atteso che secondo
Cass.civ.n.9085 del 2006 e ss. conformi, in tema di responsabilità civile nell'attività medico - chirurgica, l'ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico proprio dipendente ed anche l'obbligazione di quest'ultimo nei confronti del paziente, ancorché non
34 fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura contrattuale, atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso, con la conseguenza che alla responsabilità contrattuale del medico per il danno alla persona, causato da imperizia nell'esecuzione di un'operazione chirurgica, si applica l'ordinario termine di prescrizione decennale, dovendosi altresì considerare che tale inquadramento giuridico – come osservato anche dal Tribunale - non può dirsi venuto meno neanche a seguito dell'entrata in vigore della L.n.189 del 2012 c.d. legge Balduzzi, che, con riferimento alla disciplina della responsabilità penale del medico nel far salvo "l'obbligo di cui all'art.2043 c.c." non ha comunque inteso imporre alcuna qualificazione giuridica della responsabilità del sanitario come extracontrattuale, ma semplicemente far salvo il diritto al risarcimento del danno in ambito civile, restando salva per il giudice la possibilità di qualificare tale responsabilità come contrattuale ove si fondi, come nel caso di specie, su un contatto giuridico qualificato, tantomeno tale possibilità è venuta meno nel caso in esame con la legge (l.n.24/2017) di riforma della responsabilità sanitaria, ratione temporis inapplicabile.
Resta infine assorbita la questione relativa alla copertura assicurativa della richiesta CP_4 dall'appellante soltanto in via subordinata, in caso di conferma delle domande risarcitorie della paziente.
§ 14. - Venendo infine all'appello di quanto al primo motivo (§ 10.1) deve Controparte_1 ritenersi– non essendosi il Tribunale pronunciato, nonostante vi fosse stata specifica domanda in atto introduttivo - che lo stesso risulta fondato in relazione sia per gli esborsi sostenuti per la mediazione pari ad euro 48,40 comprovati mediante quietanza (doc.n.6) quanto per le spese legali e le spese vive pari ad euro 233,00 per iscrizione, euro 148,92 per copie, euro 27,68 per le notifiche sostenute per il procedimento di cui all'art.696 bis c.p.c. ritualmente acquisito dal giudice di primo grado, mentre non sono stati comprovati mediante medesime modalità gli esborsi relativi al pagamento dei c.t.u., rinvenendosi in atti (doc.n.7 e 8) solo il decreto di liquidazione del giudice dell'a.t.p. e le fatture dei medici senza che sia stata depositata alcuna prova di pagamento.
Quanto poi alle spese legali del procedimento ex art.696 bis c.p.c. deve osservarsi che secondo
Cass.civ.n.29850/2023 le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente in detto procedimento, quindi saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente.
35 Ne consegue quindi che tenuto conto del valore della causa quale evidenziato in seguito debbono liquidarsi per il procedimento ex art.696 bis c.p.c. per fase di studio euro 1.134,00, per fase introduttiva euro 992,00 per fase istruttoria euro 1.701,00 per complessivi euro 3.827,00 applicati i valori medi di fase.
Passando al secondo motivo (§ 10.2) lo stesso è fondato atteso che secondo
Cass.civ.n.12408/2011 (e ss. conformi) nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito.
Orbene nel caso di specie applicando le tabelle milanesi vigenti alla data di liquidazione effettuata da parte primo giudice (tabelle milanesi 2014 cfr., Cass.n.8839/2025, risalendo al marzo 2018 le successive) la liquidazione sarebbe stata la seguente:
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2014
Età della danneggiata alla data del sinistro 26 anni
Percentuale di invalidità permanente 25%
Punto danno biologico € 3.697,16
Punto danno non patrimoniale € 5.213,00
Punto base I.T.T. € 96,00
36 Giorni di invalidità temporanea totale 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 80.875,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 114.034,00
Invalidità temporanea totale € 1.440,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 720,00
Totale danno biologico temporaneo € 2.160,00
Totale generale: € 116.194,00
Dunque, il danno liquidabile, comprensivo delle ripercussioni di natura soggettiva quali evidenziate dal primo giudice è pari ad euro 116.194,00 superiore quindi agli euro 96.803,00 riconosciuti dal Tribunale di Roma in applicazione delle locali tabelle.
Effettuata quindi la devalutazione all'epoca del sinistro (euro 97.152,17) e calcolato il lucro cessante per il mancato godimento dell'importo risarcitorio con le stesse modalità stabilite dal primo giudice – oramai coperte dal giudicato – l'ammontare del risarcimento alla data di emissione della sentenza di primo grado ascende ad euro 140.984,20 ossia al 20.11.2017, cui aggiungere gli interessi legali da detta data sino al soddisfo, ciò per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al "quantum" dovuto il carattere di debito di valuta, in virtù del disposto di cui all'art.1282 c.c..
Ne consegue che l'importo aggiuntivo da riconoscersi all'appellante ammonta ad euro CP_1
23.616,51 (ossia euro 140.984,20 – 117.367,69) al 20.11.2017 cui aggiungere gli interessi legali da detta data sino al soddisfo.
Non può procedersi ad alcuna personalizzazione in considerazione della ricomprensione nell'invalidità accertata di tutte le ripercussioni connesse all'intervento di isterectomia, vieppiù essendo stata richiesta genericamente in atto introduttivo (cfr., Cass.civ.n.24471/2014).
Deve trovare quindi applicazione anche al caso di specie quanto osservato da
Cass.civ.n.8839/2025 per cui in tema di risarcimento dei danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta, cioè secondo i parametri vigenti alla data della pattuizione convenzionale stipulata tra le parti, ovvero del pagamento
37 spontaneamente effettuato dal soggetto obbligato, o della pronuncia (anche non definitiva) resa sulla domanda risarcitoria formulata in sede giurisdizionale o arbitrale, restando preclusa, una volta quantificato il danno con una di tali modalità, l'applicazione di criteri di liquidazione elaborati in epoca successiva.
In conclusione, l'appello dell'Azienda ospedaliera deve essere rigettato, mentre quello del dott.
e di debbono essere accolti nei termini sopra evidenziati. CP_2 Controparte_1
§ 15. – Le spese di lite del grado nei rapporti tra e Parte_2 CP_1 seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto
[...] del disputatum applicato il quinto scaglione di valore (da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) in euro 2.977,00 per fase di studio, euro 1.911,00 per fase introduttiva, euro 4.326,00 per fase di trattazione ed euro 5.103,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase.
§ 16. – Nei rapporti tra e per il presente grado debbono trovare Controparte_2 Controparte_1 la medesima liquidazione che precede con parziale compensazione della metà in considerazione del rigetto dei motivi relativi alla prescrizione e così anche per il primo grado con liquidazione di euro 2.552,00 per fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 5.670,00 per fase di trattazione ed euro 4.253,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase, cui poi applicare la evidenziata parziale compensazione della metà.
§ 17. – Nei rapporti tra e la liquidazione delle spese del presente Parte_2 CP_3 grado deve avvenire secondo soccombenza con medesimi valori di fase di cui al punto § 15 che precede, senza alcuna parziale compensazione in ragione dell'integrale soccombenza.
§ 18. – In relazione ai rapporti tra tutte le altre parti le spese del grado possono trovare integrale compensazione.
§ 19. – Quanto alle spese di c.t.u. dei due gradi di merito debbono porsi definitivamente a carico dell' ospedaliera. Pt_1
§ 20. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante
[...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Parte_2
a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
e sugli appelli incidentali di Parte_2 Controparte_2
e avverso la sentenza n. 2141/2018 pubblicata in data 31.01.2018 dal Tribunale Controparte_1 di Roma, così provvede:
1) Rigetta l'appello dell' . Parte_2
38 2) In parziale accoglimento dell'appello del dott. - confermata nel resto la Controparte_2 sentenza di primo grado – rigetta le domande risarcitorie svolte da nei confronti Controparte_1 del dott. Controparte_2
3) In parziale accoglimento dell'appello incidentale di condanna l' Controparte_1 [...] in persona del l.r.p.t. al Parte_2 risarcimento dei danni patiti da che si liquidano in ulteriori euro 23.616,51 Controparte_1 rispetto a quanto già riconosciuto dalla sentenza di primo grado (euro 117.367,69), oltre interessi legali dal 20.11.2017 sino all'effettivo soddisfo, oltre euro 48,40 per spese di mediazione e interessi legali come sopra determinati.
4) Condanna l'appellante Parte_2 in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese del grado in favore di liquidate Controparte_1 in euro 14.317,00 per compensi professionali, oltre euro 804,00 per esborsi, spese forfettarie iva e cpa, cui aggiungere le spese per il procedimento ex art.696 bis c.p.c. liquidate in euro
3.827,00 per compensi, euro 409,60 per esborsi, oltre spese forfettarie iva e cpa.
5) Condanna alla rifusione delle spese del grado in favore di Controparte_1 Controparte_2 liquidate già effettuata la parziale compensazione di cui in parte motiva in euro 7.158,50 per compensi professionali, oltre euro 846,32 per esborsi, spese forfettarie iva e cpa e quanto al primo grado liquidate già effettuata la parziale compensazione di cui in parte motiva in euro
7.051,50 oltre spese forfettarie, iva e cpa.
6) Condanna l'appellante Parte_2 in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese del grado in favore di Controparte_17
liquidate in euro 14.317,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie
[...] iva e cpa.
7) Compensa le spese del grado tra tutte le altre parti in causa.
8) Pone le spese di c.t.u., come già liquidate nel presente grado e nel primo grado, definitivamente a carico della sola Azienda ospedaliera complesso ospedaliero Parte_2 addolorata.
9) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del
2002 a carico dell'appellante Parte_2
.
[...]
Roma, 22.10.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. AN Perinelli
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