Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 02/01/2026, n. 15
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa sottoscrizione dell'atto

    L'atto impugnato risulta sottoscritto digitalmente con contestuale attestato di conformità, in conformità con la normativa vigente in materia di formazione e emissione di documenti digitali. La notifica in formato analogico di un documento informatico sottoscritto digitalmente è valida se la conformità è attestata da un pubblico ufficiale.

  • Rigettato
    Omessa motivazione dell'atto

    La motivazione dell'atto è sufficiente in quanto sono indicati gli elementi essenziali della pretesa impositiva, i criteri di valutazione correlati al caso concreto e il richiamo agli atti presupposti (delibere comunali) assolve all'obbligo di motivazione per relationem.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione della pretesa tributaria

    L'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2020 doveva essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, ovvero entro il 31/12/2025. L'avviso è stato notificato il 23/04/2025, pertanto nel rispetto del termine prescrizionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 02/01/2026, n. 15
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 15
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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