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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 02/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
D'ONOFRIO IDA, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3053/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Marcellino - Piazza Municipio 81030 San Marcellino CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. - 05846321213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 507 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4870/2025 depositato il 12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente
Resistente: L'Avv. Russso insite per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4/7/2025 alla CTP di Caserta e notificato alla società I.G.E. S.R.L., in persona del legale rapp.te pro tempore, nonché al Comune di San Marcellino, in persona del sindaco p.t., la parte ricorrente, Ricorrente_1, ha impugnato l'Dell'avviso di accertamento esecutivo n. 507 del 13.03.2025 (per omesso o parziale versamento) anno d'imposta 2020, notificato il 23.04.2025, deducendo l'illegittimità dell'atto impugnato di intimazione per omessa motivazione, omessa sottoscrizione dell'atto e nonché per intervenuta prescrizione delle pretesa tributaria ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato avendo presentato
Si è costituita la società Italia Gestioni Esattoriali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore
ADER - mentre non si è costituito il Comune di San Marcellino, malgrado la regolare notifica del ricorso- che ha contestato l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato.
Il Giudice Monocratico all'udienza del 12.11.2025 all'esito della discussione ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Passando al merito, va rilevato che non risulta fondata la preliminare contestazione relativa all'omessa sottoscrizione dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato in quanto l'atto impugnato risulta sottoscritto digitalmente con contestuale attestato di conformità.
Tanto rilevato occorre osservare che la formazione e l'emissione di documenti digitali in luogo di quelli cartacei è il principio generale, previsto sia a livello europeo dal Regolamento comunitario IDAS applicabile dal 1/7/2016, sia dall'art. 40 del CAD e dal d.P.C.M. del 13/11/2014. Occorre distinguere tra atti “nell'esercizio” dell'attività di controllo e gli atti successivi “all'esito” dell'attività di controllo fiscale.
Ne consegue che il divieto all'utilizzo della firma digitale non è riferibile, quindi, agli avvisi di accertamento
Al riguardo, si osserva che la Suprema Corte ha affermato, con una recente pronuncia che “il divieto all'utilizzo della firma digitale non è riferibile, quindi, agli avvisi di accertamento. Non sussistendo alcun indispensabile o necessario collegamento tra documento informatico e notifica a mezzo PEC, nulla impedisce che una copia analogica di un documento informatico conforme all'originale venga notificato secondo le regole ordinarie della notifica a mezzo a posta” (Cass. n. 1150/2021).
Ne consegue che le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La Suprema Corte, con la sentenza richiamata, si è espressa in senso favorevole alle ragioni erariali sul tema della validità di un avviso di accertamento sottoscritto digitalmente e notificato in forma cartacea prima della modifica dell'articolo 2, commi 6 e 6-bis, del codice dell'amministrazione digitale (Cad – d.lgs.
n. 82/2005), operata con il decreto legislativo n. 217/2017, in vigore dal 27 gennaio 2018. Si tratta di un tema assai controverso nella giurisprudenza di merito. Secondo un preciso orientamento la locuzione precedentemente prevista (atti emessi «nell'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale
») va riferita solo alle verifiche e indagini, precedenti all'emissione dell'atto impositivo.
La modifica, che ha disposto l'applicazione anche per gli atti di accertamento e liquidazione, pur non rappresentando norma interpretativa retroattiva, conferma che nell'ordinamento esista una distinzione tra la fase prodromica del controllo ossia accessi ispezioni e verifiche e quella successiva dell'atto impositivo.
Da qui l'applicazione anche per il passato della firma digitale per cui l'atto nativo digitale notificato deve essere ritualmente sottoscritto con firma digitale, potendo solo la mancata sottoscrizione determinare la nullità dell'atto stesso, fatta salva la possibilità di ascriverne comunque la paternità certa, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo (Cass., sez. un., 24/09/2018, n. 22438).
Principio, quello appena richiamato, all'evidenza applicabile anche all'atto impugnato che nella specie;
il ricorrente, tra l'altro non ne ha contestato la difformità all'originale, dovendo rilevare in proposito che una copia dell'atto è conservata nell'archivio dell'ufficio che lo ha emesso.
A nulla rileva che l'atto sia stato notificato in formato analogico avendo, innegabilmente, la notifica raggiunto lo scopo, portando l'atto a conoscenza del destinatario che, inverso, si è difeso anche nel merito ( v. da ultimo)Cassazione civile sez. III, 11/02/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 11/02/2021), n.3571
Va rilevato inoltre che non risulta fondato neanche l'ultimo motivo di opposizione con il quale è stato lamentato difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Emerge invero dalla lettura degli atti essendo stati indicati tutti gli elementi essenziali della pretesa impositiva.
Al riguardo occorre evidenziare che l'univoca giurisprudenza di legittimità è ferma nel ribadire il principio
(cfr. Cassazione civile, sez. trib., 25/03/2011, n. 6928¸ Cass., sentenza del 10 marzo 2006, n. 5348 ;
Cass. 4632/03), secondo il quale: «la motivazione non può considerarsi nulla se ha i requisiti minimi che consentono di individuare la pretesa impositiva sì da assicurare il duplice risultato di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nella fase contenziosa e consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa, e perciò che è sufficiente, al fine di escludere la nullità dell'atto che l'avviso indichi i criteri di valutazione correlati al caso concreto, salva la prova, in fase contenziosa, degli elementi di fatto che giustifichino, secondo quei criteri, il quantum accertato, che il contribuente ha facoltà di contrastare anche in base a criteri diversi da quelli utilizzati dall'Ufficio».
Neppure fondata risulta la doglianza relativa alla omessa indicazione di quota fissa e di quota variabile del tributo atteso che nel provvedimento amministrativo finale risultano richiamati gli atti atti presupposti – come nel caso di specie le delibere con le quali sono state determinate le quote – per cui l'obbligo di motivazione si reputa correttamente assolto, per relationem, in quanto l'indicazione del diretto collegamento consequenziale con i detti atti prodromici esplicita le ragioni della scelta dell'Amministrazione e il richiamo agli stessi atti consente all'interessato di avervi accesso, e ciò anche laddove l'atto cui si rinvia non sia allegato al provvedimento, essendo sufficiente che esso sia indicato e reso disponibile all'interessato (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 09/05/2013, n. 782).
Infondata si reputa, infine l'eccezione di prescrizione in quanto l'avviso di accertamento in questione, essendo riferito all'anno di imposta 2020 avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno di imposta. Nel caso in esame trattandosi del tributo TARI relativo all'anno di imposta 2020, la pretesa tributaria si prescriverebbe il 31/12/2025.
Ciò rilevato risulta che l'avviso è stato notificato il 23/04/2025 e quindi nel pieno rispetto del termine prescrizionale.
Il ricorso va, pertanto, rigettato mentre si reputa opportuno comepnsare le spese di lite
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
spese compensate
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
D'ONOFRIO IDA, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3053/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Marcellino - Piazza Municipio 81030 San Marcellino CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. - 05846321213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 507 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4870/2025 depositato il 12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente
Resistente: L'Avv. Russso insite per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4/7/2025 alla CTP di Caserta e notificato alla società I.G.E. S.R.L., in persona del legale rapp.te pro tempore, nonché al Comune di San Marcellino, in persona del sindaco p.t., la parte ricorrente, Ricorrente_1, ha impugnato l'Dell'avviso di accertamento esecutivo n. 507 del 13.03.2025 (per omesso o parziale versamento) anno d'imposta 2020, notificato il 23.04.2025, deducendo l'illegittimità dell'atto impugnato di intimazione per omessa motivazione, omessa sottoscrizione dell'atto e nonché per intervenuta prescrizione delle pretesa tributaria ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato avendo presentato
Si è costituita la società Italia Gestioni Esattoriali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore
ADER - mentre non si è costituito il Comune di San Marcellino, malgrado la regolare notifica del ricorso- che ha contestato l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato.
Il Giudice Monocratico all'udienza del 12.11.2025 all'esito della discussione ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Passando al merito, va rilevato che non risulta fondata la preliminare contestazione relativa all'omessa sottoscrizione dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato in quanto l'atto impugnato risulta sottoscritto digitalmente con contestuale attestato di conformità.
Tanto rilevato occorre osservare che la formazione e l'emissione di documenti digitali in luogo di quelli cartacei è il principio generale, previsto sia a livello europeo dal Regolamento comunitario IDAS applicabile dal 1/7/2016, sia dall'art. 40 del CAD e dal d.P.C.M. del 13/11/2014. Occorre distinguere tra atti “nell'esercizio” dell'attività di controllo e gli atti successivi “all'esito” dell'attività di controllo fiscale.
Ne consegue che il divieto all'utilizzo della firma digitale non è riferibile, quindi, agli avvisi di accertamento
Al riguardo, si osserva che la Suprema Corte ha affermato, con una recente pronuncia che “il divieto all'utilizzo della firma digitale non è riferibile, quindi, agli avvisi di accertamento. Non sussistendo alcun indispensabile o necessario collegamento tra documento informatico e notifica a mezzo PEC, nulla impedisce che una copia analogica di un documento informatico conforme all'originale venga notificato secondo le regole ordinarie della notifica a mezzo a posta” (Cass. n. 1150/2021).
Ne consegue che le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La Suprema Corte, con la sentenza richiamata, si è espressa in senso favorevole alle ragioni erariali sul tema della validità di un avviso di accertamento sottoscritto digitalmente e notificato in forma cartacea prima della modifica dell'articolo 2, commi 6 e 6-bis, del codice dell'amministrazione digitale (Cad – d.lgs.
n. 82/2005), operata con il decreto legislativo n. 217/2017, in vigore dal 27 gennaio 2018. Si tratta di un tema assai controverso nella giurisprudenza di merito. Secondo un preciso orientamento la locuzione precedentemente prevista (atti emessi «nell'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale
») va riferita solo alle verifiche e indagini, precedenti all'emissione dell'atto impositivo.
La modifica, che ha disposto l'applicazione anche per gli atti di accertamento e liquidazione, pur non rappresentando norma interpretativa retroattiva, conferma che nell'ordinamento esista una distinzione tra la fase prodromica del controllo ossia accessi ispezioni e verifiche e quella successiva dell'atto impositivo.
Da qui l'applicazione anche per il passato della firma digitale per cui l'atto nativo digitale notificato deve essere ritualmente sottoscritto con firma digitale, potendo solo la mancata sottoscrizione determinare la nullità dell'atto stesso, fatta salva la possibilità di ascriverne comunque la paternità certa, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo (Cass., sez. un., 24/09/2018, n. 22438).
Principio, quello appena richiamato, all'evidenza applicabile anche all'atto impugnato che nella specie;
il ricorrente, tra l'altro non ne ha contestato la difformità all'originale, dovendo rilevare in proposito che una copia dell'atto è conservata nell'archivio dell'ufficio che lo ha emesso.
A nulla rileva che l'atto sia stato notificato in formato analogico avendo, innegabilmente, la notifica raggiunto lo scopo, portando l'atto a conoscenza del destinatario che, inverso, si è difeso anche nel merito ( v. da ultimo)Cassazione civile sez. III, 11/02/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 11/02/2021), n.3571
Va rilevato inoltre che non risulta fondato neanche l'ultimo motivo di opposizione con il quale è stato lamentato difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Emerge invero dalla lettura degli atti essendo stati indicati tutti gli elementi essenziali della pretesa impositiva.
Al riguardo occorre evidenziare che l'univoca giurisprudenza di legittimità è ferma nel ribadire il principio
(cfr. Cassazione civile, sez. trib., 25/03/2011, n. 6928¸ Cass., sentenza del 10 marzo 2006, n. 5348 ;
Cass. 4632/03), secondo il quale: «la motivazione non può considerarsi nulla se ha i requisiti minimi che consentono di individuare la pretesa impositiva sì da assicurare il duplice risultato di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nella fase contenziosa e consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa, e perciò che è sufficiente, al fine di escludere la nullità dell'atto che l'avviso indichi i criteri di valutazione correlati al caso concreto, salva la prova, in fase contenziosa, degli elementi di fatto che giustifichino, secondo quei criteri, il quantum accertato, che il contribuente ha facoltà di contrastare anche in base a criteri diversi da quelli utilizzati dall'Ufficio».
Neppure fondata risulta la doglianza relativa alla omessa indicazione di quota fissa e di quota variabile del tributo atteso che nel provvedimento amministrativo finale risultano richiamati gli atti atti presupposti – come nel caso di specie le delibere con le quali sono state determinate le quote – per cui l'obbligo di motivazione si reputa correttamente assolto, per relationem, in quanto l'indicazione del diretto collegamento consequenziale con i detti atti prodromici esplicita le ragioni della scelta dell'Amministrazione e il richiamo agli stessi atti consente all'interessato di avervi accesso, e ciò anche laddove l'atto cui si rinvia non sia allegato al provvedimento, essendo sufficiente che esso sia indicato e reso disponibile all'interessato (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 09/05/2013, n. 782).
Infondata si reputa, infine l'eccezione di prescrizione in quanto l'avviso di accertamento in questione, essendo riferito all'anno di imposta 2020 avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno di imposta. Nel caso in esame trattandosi del tributo TARI relativo all'anno di imposta 2020, la pretesa tributaria si prescriverebbe il 31/12/2025.
Ciò rilevato risulta che l'avviso è stato notificato il 23/04/2025 e quindi nel pieno rispetto del termine prescrizionale.
Il ricorso va, pertanto, rigettato mentre si reputa opportuno comepnsare le spese di lite
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
spese compensate