CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 13/01/2026, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 211/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore PULEIO FRANCESCO, Giudice RESTA ANTONELLA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4262/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - ON - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002806000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002806000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002806000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002806000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2008
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002806000 IRPEF-ALTRO 2006
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002806000 IRPEF-ALTRO 2007 - COM PREV IPOTEC n. 29376202500002806000 IRPEF-ALTRO 2008
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002806000 IRPEF-ALTRO 2009
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002806000 IRPEF-ALTRO 2010
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002806000 IVA-ALTRO 2006
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002806000 IVA-ALTRO 2008
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002806000 IVA-ALTRO 2009
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002806000 IVA-ALTRO 2010
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002806000 IRAP 2007
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002806000 IRAP 2008
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002806000 IRAP 2009 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - ON - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100027530845000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100027530845000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100027530845000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110023179034000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110023179034000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110023179034000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110074626836000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110074626836000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110074626836000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110074626836000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120000846174000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120016059257000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120016059257000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120016059257000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120071379806000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120071379806000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120071379806000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130048087228000 IRPEF-ALTRO 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130048087228000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 11.7.2025, depositato il 15.3.2023 presso la Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
29376202500002806000, notificata in data 18.6.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate
– ON ha chiesto il pagamento della somma di complessivi € 163.162,70 entro 30 giorni, pena l'iscrizione di ipoteca sui beni intestati all'odierno ricorrente, per il mancato pagamento di diverse cartelle, tra le quali le cartelle di pagamento n.
29320100027530845000, n. 29320110023179034000, n. 29320110074626836000, n.
29320120000846174000, n. 29320120016059257000, n. 29320120071379806000 e n.
29320130048087228000, (ad esclusione di quanto nelle stesse indicato a titolo di contributi), anch'esse impugnate, eccependo la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per: 1) difetto di motivazione e per violazione del diritto al contraddittorio preventivo, in quanto privo di una specifica indicazione degli immobili oggetto di possibile iscrizione ipotecaria, nonché dei relativi dati catastali, del valore dei beni e dei criteri di calcolo delle somme accessorie (interessi di mora e spese); 2) mancata notifica delle cartelle di pagamento;
3) prescrizione e decadenza conseguente alla mancata notifica delle cartelle;
4) prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi. Ha chiesto, quindi, che venga dichiarata la nullità e/o annullabilità della comunicazione preventiva di ipoteca.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Prov.le di Catania, costituita in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto le cartelle sono state regolarmente notificate e contestato, inoltre, tutte le eccezioni di parte ricorrente.
L'Agenzia delle Entrate – ON, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si
è costituita in giudizio.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All'udienza del 15 dicembre la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nonostante l'ordine dei motivi proposti, va preliminarmente esaminato il secondo motivo di impugnazione, il quale implica una soluzione immediata della vicenda in ossequio alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio. Con tale motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto la nullità della comunicazione e delle cartelle sottostanti impugnate, stante la loro omessa notifica. Ebbene, a fronte di tale eccezione, ADE ha prodotto in giudizio la copia delle relate di notifica delle cartelle di pagamento da cui risulta che queste sono state consegnate a persona diversa dal destinatario. Risulta, altresì, che la distinta di accettazione delle relative raccomandate informative è stata consegnata al Consorzio
Stabile Olimpo. Manca agli atti, però, la prova dell'invio della raccomandata informativa al destinatario delle cartelle, nella specie il ricorrente, per cui il procedimento notificatorio non sì è perfezionato e, quindi, l'eccezione è fondata e conseguentemente le cartelle impugnate richiamate nella comunicazione impugnata vanno annullate. La Corte, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, annulla solo le cartelle di pagamento impugnate con conseguenziale riduzione della somma richiesta, pena l'iscrizione ipotecaria.
Le spese di lite, considerato l'esito del giudizio, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, sezione quindicesima, in parziale accoglimento del ricorso, annulla solo le cartelle di pagamento impugnate con conseguenziale riduzione della somma richiesta, pena l'iscrizione ipotecaria.
Le spese di giudizio vengono compensate tra le parti.
Così deciso in Catania il 15 dicembre 2025.
Presidente est.
NU CI
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore PULEIO FRANCESCO, Giudice RESTA ANTONELLA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4262/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - ON - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002806000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002806000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002806000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002806000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2008
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002806000 IRPEF-ALTRO 2006
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002806000 IRPEF-ALTRO 2007 - COM PREV IPOTEC n. 29376202500002806000 IRPEF-ALTRO 2008
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002806000 IRPEF-ALTRO 2009
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002806000 IRPEF-ALTRO 2010
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002806000 IVA-ALTRO 2006
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002806000 IVA-ALTRO 2008
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002806000 IVA-ALTRO 2009
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002806000 IVA-ALTRO 2010
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002806000 IRAP 2007
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002806000 IRAP 2008
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500002806000 IRAP 2009 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - ON - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100027530845000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100027530845000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100027530845000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110023179034000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110023179034000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110023179034000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110074626836000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110074626836000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110074626836000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110074626836000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120000846174000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120016059257000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120016059257000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120016059257000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120071379806000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120071379806000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120071379806000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130048087228000 IRPEF-ALTRO 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130048087228000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 11.7.2025, depositato il 15.3.2023 presso la Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
29376202500002806000, notificata in data 18.6.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate
– ON ha chiesto il pagamento della somma di complessivi € 163.162,70 entro 30 giorni, pena l'iscrizione di ipoteca sui beni intestati all'odierno ricorrente, per il mancato pagamento di diverse cartelle, tra le quali le cartelle di pagamento n.
29320100027530845000, n. 29320110023179034000, n. 29320110074626836000, n.
29320120000846174000, n. 29320120016059257000, n. 29320120071379806000 e n.
29320130048087228000, (ad esclusione di quanto nelle stesse indicato a titolo di contributi), anch'esse impugnate, eccependo la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per: 1) difetto di motivazione e per violazione del diritto al contraddittorio preventivo, in quanto privo di una specifica indicazione degli immobili oggetto di possibile iscrizione ipotecaria, nonché dei relativi dati catastali, del valore dei beni e dei criteri di calcolo delle somme accessorie (interessi di mora e spese); 2) mancata notifica delle cartelle di pagamento;
3) prescrizione e decadenza conseguente alla mancata notifica delle cartelle;
4) prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi. Ha chiesto, quindi, che venga dichiarata la nullità e/o annullabilità della comunicazione preventiva di ipoteca.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Prov.le di Catania, costituita in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto le cartelle sono state regolarmente notificate e contestato, inoltre, tutte le eccezioni di parte ricorrente.
L'Agenzia delle Entrate – ON, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si
è costituita in giudizio.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All'udienza del 15 dicembre la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nonostante l'ordine dei motivi proposti, va preliminarmente esaminato il secondo motivo di impugnazione, il quale implica una soluzione immediata della vicenda in ossequio alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio. Con tale motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto la nullità della comunicazione e delle cartelle sottostanti impugnate, stante la loro omessa notifica. Ebbene, a fronte di tale eccezione, ADE ha prodotto in giudizio la copia delle relate di notifica delle cartelle di pagamento da cui risulta che queste sono state consegnate a persona diversa dal destinatario. Risulta, altresì, che la distinta di accettazione delle relative raccomandate informative è stata consegnata al Consorzio
Stabile Olimpo. Manca agli atti, però, la prova dell'invio della raccomandata informativa al destinatario delle cartelle, nella specie il ricorrente, per cui il procedimento notificatorio non sì è perfezionato e, quindi, l'eccezione è fondata e conseguentemente le cartelle impugnate richiamate nella comunicazione impugnata vanno annullate. La Corte, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, annulla solo le cartelle di pagamento impugnate con conseguenziale riduzione della somma richiesta, pena l'iscrizione ipotecaria.
Le spese di lite, considerato l'esito del giudizio, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, sezione quindicesima, in parziale accoglimento del ricorso, annulla solo le cartelle di pagamento impugnate con conseguenziale riduzione della somma richiesta, pena l'iscrizione ipotecaria.
Le spese di giudizio vengono compensate tra le parti.
Così deciso in Catania il 15 dicembre 2025.
Presidente est.
NU CI