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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/12/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
180-1/ /2025 N.R.P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, Settore Procedure Concorsuali ed Esecuzioni Individuali, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
Dott.ssa Maria Troisi Giudice
Dott.ssa Rosa Amato Giudice rel.
Letto il ricorso ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII presentato da Parte_1
(C.F. ), residente in [...]N. 5 Comune C.F._1
CI (SA), rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCO CACCIOLA, con domicilio in
VIA CORSO GARIBALDI 124 SALERNO, volto ad ottenere l'apertura della propria liquidazione controllata;
Udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria;
Ritenuta la propria competenza;
Emette la seguente
SENTENZA
Risultano sussistenti i presupposti di cui agli artt. 268, co. 1 e 269 CCII, atteso che:
1) il debitore ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c)
e a) CCII, come può evincersi dalla relazione allegata a firma dell'OCC, dott. Per_1
[...]
2) nella suddetta relazione viene esposta la valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e viene illustrata la sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
3) sempre dalla relazione allegata a firma dell'OCC, oltre che dal ricorso, emerge che lo squilibrio della situazione debitoria dell'odierna ricorrente trova origine dalla chiusura, avvenuta poco dopo l'apertura nel 2006, dell'attività imprenditoriale di videoteca con distributori automatici, nonché dalla successiva collaborazione con una Cooperativa, caratterizzata da pagamenti discontinui. Tale situazione è stata ulteriormente aggravata
1 dall'assunzione del ruolo di amministratrice e dalla prestazione, nella qualità, di garanzia personale per anticipi su fatture richieste per i ritardi dei pagamenti da parte degli Enti pubblici.
Il nucleo familiare si compone della ricorrente, del coniuge che svolge attività lavorativa stabile, del figlio maggiorenne che svolge lavori saltuari e della figlia minorenne studentessa.
Non risulta proprietaria di beni mobili registrati ma di quote di immobili e mette a disposizione della procedura, al netto delle spese familiari, il reddito da lavoro dipendente derivante da contratto a tempo indeterminato con la qualifica di educatrice.
Ritenuto che la valutazione sulla sussistenza dei requisiti dell'esdebitazione andrà effettuata alla chiusura della procedura nel rispetto degli artt. 279, 280, 281 e 282 CCII;
Precisato che, come per legge, il compenso del liquidatore sarà stabilito dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275 CCII);
Rilevato che stante il disposto dell'art. 6 CCI, il compenso per le prestazioni rese dall'OCC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione, da liquidarsi in termini unitari dal g.d., mentre le spese legali di assistenza nel ricorso per apertura della liquidazione controllata o dell'advisor non possono ritenersi in prededuzione e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge (così Trib. Torino
3.8.2023);
Rilevato inoltre che il debitore ha chiesto disporsi misure protettive e cautelari al fine di consentire l'attuazione della procedura;
Ritenuto che non vi siano norme che prevedono l'applicazione di tali misure alla procedura attivata su istanza del debitore e che, d'altra parte, non sussista il periculum sotteso alle misure richieste, posto che parte ricorrente, con il presente procedimento, ha messo a disposizione dei creditori la liquidazione di tutti i beni e, pertanto, le procedure esecutive pendenti non ledono tale interesse;
al contrario, il liquidatore valuterà nel programma di liquidazione l'opportunità di proseguire le procedure esecutive pendenti acquisendone il ricavato al fine di distribuire l'attivo tra i creditori ammessi, evitando dilazioni nel tempo, essendo le attività liquidatorie già iniziate, e la maturazione di spese superflue in prededuzione;
Ritenuto, da ultimo, di dover nominare il liquidatore, ai sensi dell'art. 270 CCII, scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di Corte d'Appello cui appartiene questo tribunale, non avendo il gestore nominato dall'OCC effettuato una adeguata e critica valutazione delle cause dell'indebitamento (con particolare riferimento alla collocazione temporale delle attività lavorative precedentemente svolte e alla “malattia” indicata alla pagina alla sola
2 pagina n. 10 del ricorso quale causa dell'indebitamento, senza alcuna ulteriore indicazione o approfondimento al riguardo) né una chiara individuazione della fonte e della consistenza del reddito mensile e del patrimonio immobiliare;
P.Q.M.
Letto l'art. 270 CCII e in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV
(strumenti di regolazione della crisi)
DICHIARA
L'apertura della liquidazione controllata a carico di (C.F. Parte_1
). C.F._1
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Maria Troisi e liquidatore il dott. Persona_2
ORDINA
Al debitore il deposito in Cancelleria entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
SS
Ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni dal deposito della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
si applica l'art. 10 co. 3 CCII;
ORDINA
La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;
ordina, altresì, al liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in relazione a tutti i beni immobili e mobili registrati intestati al debitore, dovendo essere tutti messi a disposizione della procedura;
il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
DISPONE
Che, ai sensi dell'art. 268 co.4, lett.b CCII non sarà compreso nella liquidazione lo stipendio del debitore nei limiti di quanto necessario al mantenimento nella misura di €.
850,00, importo inferiore rispetto a quanto richiesto, in ottica di un bilanciamento necessario tra le ingenti pretese dei creditori per i quali sarà plausibilmente possibile una minima soddisfazione rispetto all'attivo liquidabile prospettato in ricorso, e un minimo sacrificio delle esigenze di mantenimento della ricorrente;
il nucleo familiare della debitrice, infatti, riesce a sostenersi, oltre che con il reddito della ricorrente, anche con quello da lavoro dipendente del coniuge (per €. 1.200,00 mensili, non oggetto della presente procedura) e del figlio
3 maggiorenne che svolge lavori saltuari;
ordina, pertanto, al liquidatore di controllare la regolarità della consegna di ogni eccedenza di tale quota di reddito in qualsiasi modo percepito da mettere a disposizione mensilmente dal debitore in favore della massa e di riferire al g.d. ogni eventuale omissione;
RIGETTA
L'istanza di concessione di misure protettive e/o cautelari.
AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitore, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore.
DISPONE
Che il liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
che il liquidatore provveda a notificare la sentenza ai sensi dell'art. 270 co.4 CCII al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Manda alla Cancelleria le comunicazioni di legge al ricorrente, all'OCC e al liquidatore.
Così deciso nella camera di consiglio del 25/11/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Rosa Amato Dott. Salvatore Di Lonardo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, Settore Procedure Concorsuali ed Esecuzioni Individuali, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
Dott.ssa Maria Troisi Giudice
Dott.ssa Rosa Amato Giudice rel.
Letto il ricorso ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII presentato da Parte_1
(C.F. ), residente in [...]N. 5 Comune C.F._1
CI (SA), rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCO CACCIOLA, con domicilio in
VIA CORSO GARIBALDI 124 SALERNO, volto ad ottenere l'apertura della propria liquidazione controllata;
Udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria;
Ritenuta la propria competenza;
Emette la seguente
SENTENZA
Risultano sussistenti i presupposti di cui agli artt. 268, co. 1 e 269 CCII, atteso che:
1) il debitore ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c)
e a) CCII, come può evincersi dalla relazione allegata a firma dell'OCC, dott. Per_1
[...]
2) nella suddetta relazione viene esposta la valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e viene illustrata la sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
3) sempre dalla relazione allegata a firma dell'OCC, oltre che dal ricorso, emerge che lo squilibrio della situazione debitoria dell'odierna ricorrente trova origine dalla chiusura, avvenuta poco dopo l'apertura nel 2006, dell'attività imprenditoriale di videoteca con distributori automatici, nonché dalla successiva collaborazione con una Cooperativa, caratterizzata da pagamenti discontinui. Tale situazione è stata ulteriormente aggravata
1 dall'assunzione del ruolo di amministratrice e dalla prestazione, nella qualità, di garanzia personale per anticipi su fatture richieste per i ritardi dei pagamenti da parte degli Enti pubblici.
Il nucleo familiare si compone della ricorrente, del coniuge che svolge attività lavorativa stabile, del figlio maggiorenne che svolge lavori saltuari e della figlia minorenne studentessa.
Non risulta proprietaria di beni mobili registrati ma di quote di immobili e mette a disposizione della procedura, al netto delle spese familiari, il reddito da lavoro dipendente derivante da contratto a tempo indeterminato con la qualifica di educatrice.
Ritenuto che la valutazione sulla sussistenza dei requisiti dell'esdebitazione andrà effettuata alla chiusura della procedura nel rispetto degli artt. 279, 280, 281 e 282 CCII;
Precisato che, come per legge, il compenso del liquidatore sarà stabilito dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275 CCII);
Rilevato che stante il disposto dell'art. 6 CCI, il compenso per le prestazioni rese dall'OCC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione, da liquidarsi in termini unitari dal g.d., mentre le spese legali di assistenza nel ricorso per apertura della liquidazione controllata o dell'advisor non possono ritenersi in prededuzione e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge (così Trib. Torino
3.8.2023);
Rilevato inoltre che il debitore ha chiesto disporsi misure protettive e cautelari al fine di consentire l'attuazione della procedura;
Ritenuto che non vi siano norme che prevedono l'applicazione di tali misure alla procedura attivata su istanza del debitore e che, d'altra parte, non sussista il periculum sotteso alle misure richieste, posto che parte ricorrente, con il presente procedimento, ha messo a disposizione dei creditori la liquidazione di tutti i beni e, pertanto, le procedure esecutive pendenti non ledono tale interesse;
al contrario, il liquidatore valuterà nel programma di liquidazione l'opportunità di proseguire le procedure esecutive pendenti acquisendone il ricavato al fine di distribuire l'attivo tra i creditori ammessi, evitando dilazioni nel tempo, essendo le attività liquidatorie già iniziate, e la maturazione di spese superflue in prededuzione;
Ritenuto, da ultimo, di dover nominare il liquidatore, ai sensi dell'art. 270 CCII, scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di Corte d'Appello cui appartiene questo tribunale, non avendo il gestore nominato dall'OCC effettuato una adeguata e critica valutazione delle cause dell'indebitamento (con particolare riferimento alla collocazione temporale delle attività lavorative precedentemente svolte e alla “malattia” indicata alla pagina alla sola
2 pagina n. 10 del ricorso quale causa dell'indebitamento, senza alcuna ulteriore indicazione o approfondimento al riguardo) né una chiara individuazione della fonte e della consistenza del reddito mensile e del patrimonio immobiliare;
P.Q.M.
Letto l'art. 270 CCII e in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV
(strumenti di regolazione della crisi)
DICHIARA
L'apertura della liquidazione controllata a carico di (C.F. Parte_1
). C.F._1
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Maria Troisi e liquidatore il dott. Persona_2
ORDINA
Al debitore il deposito in Cancelleria entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
SS
Ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni dal deposito della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
si applica l'art. 10 co. 3 CCII;
ORDINA
La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;
ordina, altresì, al liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in relazione a tutti i beni immobili e mobili registrati intestati al debitore, dovendo essere tutti messi a disposizione della procedura;
il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
DISPONE
Che, ai sensi dell'art. 268 co.4, lett.b CCII non sarà compreso nella liquidazione lo stipendio del debitore nei limiti di quanto necessario al mantenimento nella misura di €.
850,00, importo inferiore rispetto a quanto richiesto, in ottica di un bilanciamento necessario tra le ingenti pretese dei creditori per i quali sarà plausibilmente possibile una minima soddisfazione rispetto all'attivo liquidabile prospettato in ricorso, e un minimo sacrificio delle esigenze di mantenimento della ricorrente;
il nucleo familiare della debitrice, infatti, riesce a sostenersi, oltre che con il reddito della ricorrente, anche con quello da lavoro dipendente del coniuge (per €. 1.200,00 mensili, non oggetto della presente procedura) e del figlio
3 maggiorenne che svolge lavori saltuari;
ordina, pertanto, al liquidatore di controllare la regolarità della consegna di ogni eccedenza di tale quota di reddito in qualsiasi modo percepito da mettere a disposizione mensilmente dal debitore in favore della massa e di riferire al g.d. ogni eventuale omissione;
RIGETTA
L'istanza di concessione di misure protettive e/o cautelari.
AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitore, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore.
DISPONE
Che il liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
che il liquidatore provveda a notificare la sentenza ai sensi dell'art. 270 co.4 CCII al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Manda alla Cancelleria le comunicazioni di legge al ricorrente, all'OCC e al liquidatore.
Così deciso nella camera di consiglio del 25/11/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Rosa Amato Dott. Salvatore Di Lonardo
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