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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 12/12/2024, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 254/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 13:04, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 254/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZURRU Parte_1 C.F._1
MARGHERITA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ZURRU MARGHERITA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PIETRO TACCA 1 57123 LIVORNO presso il difensore avv.
MINICUCCI MASSIMILIANO
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso avverso avviso di addebito depositato in data 26.2.2024 adiva il Parte_2
Giudice del lavoro affinché fossero accolte le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA, se del caso inaudita altera parte: 1) sussistendo i presupposti di legge (fumus boni iuris ed il periculum in mora), disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 361 2023 0001415688000 notificato in data 18 gennaio 2024 contenente la richiesta di pagamento della somma di euro 40.824,58, dall' nonché di tutti gli CP_1 atti presupposti, dipendenti, conseguenti e strumentali;
2) ordinare ex art. 700 e ss cpc, a tutte le parti resistenti di astenersi, fino alla definizione del presente ricorso e dall'altro giudizio iscritto e pendente presso il Tribunale di Roma
(rg1748/2022) dall'iscrizione a ruolo di ulteriori importi per il medesimo titolo e da qualsiasi altro attoeventualmente finalizzato alla riscossione;
NEL MERITO: ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e previo accoglimento dell'istanza di sospensione avanzata, dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo, per i motivi gradatamente esposti nel presente ricorso da intendersi qui richiamati e trascritti, e per l'effetto annullare, in tutto o in parte, l'Avviso di addebito n. 361 2023 0001415688000, nonché tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso. - con sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Allegava il ricorrente di aver ricevuto l'avviso di addebito per cui è causa con cui gli era chiesto il pagamento di complessivi euro 40.824,58 a titolo di contributi gestione separata su reddito arti e professioni con riferimento al periodo compreso tra l'1.1.2016 ed il 31.12.2016.
Lamentava il l'assenza totale di motivazione dell'avviso di addebito, deducendo, Parte_1 comunque, che esso ricorrente è soggetto regolarmente iscritto, quale dottore commercialista, alla
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti a far data dal 1998 e ha sempre provveduto a versare i contributi sulla base del fatturato prodotto. Chiariva l'odierno attore di aver concentrato la propria attività nel settore dei servizi alla professione e dei software gestionali, svolgendo in particolare la propria attività per due società: Aste Giustiziarie e CP_2 CP_3
Esponeva, quindi, il ricorrente di aver incardinato un giudizio presso il Tribunale di Roma in
[...] data 22.12.2022 al fine di impugnare la delibera della Giunta esecutiva del 5.11.2020 prot. n.
147372/20, notificatagli il 5.11.2020, con la quale erano state annullate 16 annualità di contribuzione sull'assunto che l'attività svolta dall'attore non fosse compatibile con l'attività di commercialista, ai sensi dello statuto e della normativa vigente, sottolineando che l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata sarebbe sicuramente illegittima laddove il Tribunale di Roma accogliesse il ricorso affermando la compatibilità fra l'attività professionale svolta in tutti questi pagina 2 di 4 anni dal e l'iscrizione alla Cassa stessa. Il ricorrente, comunque, dava atto che in caso di Parte_1 rigetto del ricorso pendente dinanzi al Tribunale di Roma lo stesso avrebbe avuto interesse a esercitare la facoltà riconosciuta ad aprile 2023 dalla Cassa previdenziale dell'Ordine di aderire alla sanatoria per gli anni contestati attraverso l'istituto del riscatto delle annualità contributive annullate dalla Cassa per carenza dell'esercizio professionale, incompatibilità con l'esercizio della professione e prescrizione.
Si costituiva l' variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, CP_1 chiedeva il rigetto.
Non si costituiva che restava contumace nonostante la regolarità della notifica. CP_4
Alla udienza odierna entrambe le parti rappresentavano che a seguito della sentenza del Tribunale di Roma (in atti versata) che aveva rigettato il ricorso proposto dall'odierno ricorrente nei confronti della Cassa, il aveva provveduto alla regolarizzazione della propria posizione Parte_1
(cfr. documentazione depositata dal ricorrente in data 23.10.2024), mentre l' aveva CP_1 provveduto ad annullare l'avviso di addebito per cui è causa, con conseguente venir meno dell'interesse alla pronuncia del Giudice e, dunque, concordemente chiedevano dichiararsi cessata materia del contendere a spese integralmente compensate (v. verbale di udienza odierna).
Tanto premesso, deve essere dichiarata cessata materia del contendere, dichiarazione che presuppone, invero, che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti, idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003): nel caso di specie, il rigetto del ricorso proposto dall'odierno ricorrente nei confronti della Cassa e la conseguente regolarizzazione della propria posizione da parte del in uno con l'annullamento da parte Parte_1 dell' dell'avviso di addebito per cui è causa, per come esplicitato e dichiarato a verbale di CP_1 udienza odierna, elimina l'interesse alla pronuncia del giudice sul ricorso presentato.
Quanto alle spese di lite, esse debbono essere integralmente compensate alla luce di quanto dichiarato dai procuratori al verbale di udienza odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando sul ricorso:
pagina 3 di 4 1) dichiara la cessata materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite.
LIVORNO, 12 dicembre 2024
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 13:04, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 254/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZURRU Parte_1 C.F._1
MARGHERITA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ZURRU MARGHERITA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PIETRO TACCA 1 57123 LIVORNO presso il difensore avv.
MINICUCCI MASSIMILIANO
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso avverso avviso di addebito depositato in data 26.2.2024 adiva il Parte_2
Giudice del lavoro affinché fossero accolte le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA, se del caso inaudita altera parte: 1) sussistendo i presupposti di legge (fumus boni iuris ed il periculum in mora), disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 361 2023 0001415688000 notificato in data 18 gennaio 2024 contenente la richiesta di pagamento della somma di euro 40.824,58, dall' nonché di tutti gli CP_1 atti presupposti, dipendenti, conseguenti e strumentali;
2) ordinare ex art. 700 e ss cpc, a tutte le parti resistenti di astenersi, fino alla definizione del presente ricorso e dall'altro giudizio iscritto e pendente presso il Tribunale di Roma
(rg1748/2022) dall'iscrizione a ruolo di ulteriori importi per il medesimo titolo e da qualsiasi altro attoeventualmente finalizzato alla riscossione;
NEL MERITO: ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e previo accoglimento dell'istanza di sospensione avanzata, dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo, per i motivi gradatamente esposti nel presente ricorso da intendersi qui richiamati e trascritti, e per l'effetto annullare, in tutto o in parte, l'Avviso di addebito n. 361 2023 0001415688000, nonché tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso. - con sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Allegava il ricorrente di aver ricevuto l'avviso di addebito per cui è causa con cui gli era chiesto il pagamento di complessivi euro 40.824,58 a titolo di contributi gestione separata su reddito arti e professioni con riferimento al periodo compreso tra l'1.1.2016 ed il 31.12.2016.
Lamentava il l'assenza totale di motivazione dell'avviso di addebito, deducendo, Parte_1 comunque, che esso ricorrente è soggetto regolarmente iscritto, quale dottore commercialista, alla
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti a far data dal 1998 e ha sempre provveduto a versare i contributi sulla base del fatturato prodotto. Chiariva l'odierno attore di aver concentrato la propria attività nel settore dei servizi alla professione e dei software gestionali, svolgendo in particolare la propria attività per due società: Aste Giustiziarie e CP_2 CP_3
Esponeva, quindi, il ricorrente di aver incardinato un giudizio presso il Tribunale di Roma in
[...] data 22.12.2022 al fine di impugnare la delibera della Giunta esecutiva del 5.11.2020 prot. n.
147372/20, notificatagli il 5.11.2020, con la quale erano state annullate 16 annualità di contribuzione sull'assunto che l'attività svolta dall'attore non fosse compatibile con l'attività di commercialista, ai sensi dello statuto e della normativa vigente, sottolineando che l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata sarebbe sicuramente illegittima laddove il Tribunale di Roma accogliesse il ricorso affermando la compatibilità fra l'attività professionale svolta in tutti questi pagina 2 di 4 anni dal e l'iscrizione alla Cassa stessa. Il ricorrente, comunque, dava atto che in caso di Parte_1 rigetto del ricorso pendente dinanzi al Tribunale di Roma lo stesso avrebbe avuto interesse a esercitare la facoltà riconosciuta ad aprile 2023 dalla Cassa previdenziale dell'Ordine di aderire alla sanatoria per gli anni contestati attraverso l'istituto del riscatto delle annualità contributive annullate dalla Cassa per carenza dell'esercizio professionale, incompatibilità con l'esercizio della professione e prescrizione.
Si costituiva l' variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, CP_1 chiedeva il rigetto.
Non si costituiva che restava contumace nonostante la regolarità della notifica. CP_4
Alla udienza odierna entrambe le parti rappresentavano che a seguito della sentenza del Tribunale di Roma (in atti versata) che aveva rigettato il ricorso proposto dall'odierno ricorrente nei confronti della Cassa, il aveva provveduto alla regolarizzazione della propria posizione Parte_1
(cfr. documentazione depositata dal ricorrente in data 23.10.2024), mentre l' aveva CP_1 provveduto ad annullare l'avviso di addebito per cui è causa, con conseguente venir meno dell'interesse alla pronuncia del Giudice e, dunque, concordemente chiedevano dichiararsi cessata materia del contendere a spese integralmente compensate (v. verbale di udienza odierna).
Tanto premesso, deve essere dichiarata cessata materia del contendere, dichiarazione che presuppone, invero, che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti, idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003): nel caso di specie, il rigetto del ricorso proposto dall'odierno ricorrente nei confronti della Cassa e la conseguente regolarizzazione della propria posizione da parte del in uno con l'annullamento da parte Parte_1 dell' dell'avviso di addebito per cui è causa, per come esplicitato e dichiarato a verbale di CP_1 udienza odierna, elimina l'interesse alla pronuncia del giudice sul ricorso presentato.
Quanto alle spese di lite, esse debbono essere integralmente compensate alla luce di quanto dichiarato dai procuratori al verbale di udienza odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando sul ricorso:
pagina 3 di 4 1) dichiara la cessata materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite.
LIVORNO, 12 dicembre 2024
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 4 di 4