Ordinanza cautelare 11 giugno 2025
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 18/02/2026, n. 3058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3058 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03058/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03368/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3368 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AL RB, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Vuolo, Angela Stornaiuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Università degli Studi dell'Aquila, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a)- dell’elenco dei candidati idonei/non idonei alla prova scritta per il riconoscimento della qualifica di igienista dentale – sessione febbraio 2025, pubblicato il 20.2.2025 sul portale del Ministero della Salute “Riconoscimento qualifiche professioni sanitarie” nella parte in cui enuclea per il ricorrente il giudizio di non idoneità e quindi di non ammissione alla prova orale;
b)- delle correzioni al compi-to PID_047, identificativo 1684, in una alla griglia;
c)- della nota del Ministero della Salute recante “Modalità di partecipazione alla misura compensativa per igienista dentale”;
d)- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, mai comunicati né altrimenti conosciuti;
e)- nonché di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e conseguenziale che comunque possa lede-re gli interessi del ricorrente.
- e per la conseguente declaratoria del diritto del ricorrente a partecipare alla prova orale, anche con riserva e/o con rituale riconvocazione della Commissione esaminatrice.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ER LE il 8\5\2025 :
a) della nota prot. n. 21339 del 31.3.2025 del Direttore del Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio Sanitario Nazionale ex Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane Servizio Sanitario Nazionale Ufficio 2 del Ministero della Salute;
b) del “rapporto informativo” del Direttore Generale dell’Università dell’Aquila prot. n. 66224 del 21.3.2025;
c) del verbale della Commissione esaminatrice del 18.3.2025;
d) nonché di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e conseguenziale che comunque possa ledere gli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e dell’Università degli Studi dell'Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa IL NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio e successivi motivi aggiunti depositati in data 8 maggio 2025 ha impugnato gli atti di cui in epigrafe con riferimento al mancato superamento della prova scritta per il riconoscimento della qualifica di igienista dentale – sessione di febbraio 2025.
Il Ministero della salute e l’Università degli studi dell’Aquila si sono costituiti per resistere al ricorso.
Con ordinanza dell’11 giugno 2025 n. 3212 è stata accolta l’istanza cautelare rilevandosi che “ le Amministrazioni resistenti debbono, quindi, esaminare le risposte verificando in concreto la correttezza o meno delle stesse, in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento, a prescindere da quanto sia riportato nel testo indicato dall’Amministrazione quale bibliografia”.
Con memoria del 24 luglio 2025 le amministrazioni resistenti hanno insistito per il rigetto del ricorso rappresentando altresì che “L a Commissione esaminatrice ha provveduto a riesaminare le risposte del sig. RB, alla luce dei criteri indicati nella ordinanza cautelare e con il verbale che si produce ha confermato la votazione insufficiente candidato…”.
Da ultimo parte ricorrente ha depositato memoria in cui ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del gravame.
All’udienza pubblica del 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio, preso atto di quanto sopra e considerata la natura della giustizia amministrativa quale giurisdizione di diritto soggettivo (cfr. Cons. St., Ad.pl. 13 aprile 2015 n.4), dichiara il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Stante la decisione di rito le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR ST QU, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere
IL NT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL NT | AR ST QU |
IL SEGRETARIO