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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/06/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott.ssa Simona Monforte, in funzione di giudice d'appello, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 3561/2019 Reg. Gen. vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
7/11/1963 e residente in [...], elettivamente domiciliata a Messina,
Via Pippo Romeo n° 4, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Mobilia, che la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso statuizione sulle spese - sentenza n. 2335/2018 del Giudice
di Pace di Messina.
CONCLUSIONI: il procuratore dell'attrice ha concluso come da verbale d'udienza.
IN FATTO ED IN DIRITTO
proponeva ricorso al Giudice di Pace di Parte_1
Messina avverso l'ordinanza –ingiunzione di pagamento emessa in data 12/05/2015 (Prot.
n. 0047822 Area III) dal Prefetto di Messina con cui le veniva ingiunto il pagamento dell'importo di € 588,23 a titolo di sanzione amministrativa, previo rigetto del ricorso ex art. 203 C.d.S.; in quella sede eccepiva il vizio procedurale per non esserle stata comunicato l'invito all'audizione personale in sede amministrativa;
in particolare, allegava la falsità della firma presente sulla cartolina di ricevimento dell'invito rivolto dal Prefetto contestualmente proponendo querela di falso.
Il Giudice di pace adito sospendeva il giudizio e rimetteva le parti innanzi al
Tribunale di Messina funzionalmente competente a decidere sulla querela di falso, il quale con sentenza n. 1833/2017 del 27-29/0672017 dichiarava la falsità della sottoscrizione apposta sul documento impugnato. All'esito del giudizio di opposizione, il Giudice di prime cure accoglieva la domanda per violazione dei termini del procedimento iai sensi degli artt. 203 e 204 C.d.S. e in punto di spese così statuiva: “Condanna parte resistente alla rifusione delle sole spese vive sostenute in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi € 100,00.”
Avverso tale sentenza l'odierna appellante, parte vittoriosa nel giudizio di primo grado, ha proposto appello limitatamente alla statuizione sulle spese, deducendo la violazione del principio di soccombenza e l'erronea, contradditoria o assente motivazione in ordine ai presupposti per la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma
2, c.p.c., da ritenersi implicitamente operata dal giudice di primo grado che in motivazione sul punto esplicava “ Le spese del giudizio vengono liquidate limitatamente a quelle effettivamente sostenute dalla ricorrente”.
All'udienza del 10 maggio 2020 veniva disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del Giudice di pace di Messina. All'udienza del 16/11/2022, parte attrice veniva onerata di rinnovare la notifica nei confronti della presso l'avvocatura Controparte_1
distrettuale. Regolarizzato il contraddittorio tra le parti, la convenuta non si costituiva in giudizio restando contumace. All'udienza del 22/11/2023 il procuratore dell'attrice precisava le conclusione e la causa era assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Ritiene questo giudice che il motivo di appello è fondato e va accolto alla luce di quanto segue.
La fattispecie in esame è disciplinata ratione temporis (trattandosi di giudizio inoltrato con ricorso del 17 giugno 2015) dalla più recente versione dell'art. 92 c.p.c. introdotta dalla
L. n. 162 del 10 novembre 2014 (di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 132 del 12 settembre 2014), che nell'ipotesi di soccombenza totale riconosce al giudice la possibilità di compensare in tutto o in parte le spese di lite in presenza di due ipotesi alternative, vale a dire “l'assoluta novità della questione trattata” o “il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
La riforma si muove sulla linea già segnata dal legislatore del 2005 che, introducendo l'obbligo di esplicita motivazione degli eventuali “giusti motivi” posti dal giudice a base della statuizione di parziale o integrale compensazione, aveva inteso porre un vincolo all'assoluta discrezionalità del decidente nel derogare al principio di soccombenza quale regola generale di regolamentazione delle spese di lite. A seguire, la L. n. 69 del 18 giugno
2009 aveva sostituito alla clausola generale dei «giusti motivi» un'altra clausola, apparentemente molto più restrittiva, che faceva riferimento a «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione».
Il passo ulteriore segnato dal legislatore del 2014 è stato quello di sostituire alle clausole generali, dal contenuto ampio ed indefinito, entro cui il decidente - pur vincolato al precipuo obbligo motivazionale - poteva muoversi nello svincolare la statuizione sulle spese dalla sua connotazione accessoria rispetto alla domanda nel merito, due specifiche ipotesi che possono costituire presupposto per la pronuncia compensatoria, quali appunto
“l'assoluta novità della questione trattata” e “il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. La riforma è evidentemente ispirata alla finalità deflattiva del contenzioso, posto che il restringimento delle ipotesi di deroga alla condanna alle spese di lite a carico del soccombente rappresenta un deterrente per colui che intende pretestuosamente o con mero intento dilatorio promuovere una lite o resistere in giudizio nella consapevolezza di avere torto;
allo stesso tempo, essa riconosce il diritto al giusto processo, laddove la ratio sottesa alla previsione normativa è quella di consentire al decidente, a fronte di questioni giuridiche effettivamente controverse, di ripartire tra i litiganti le spese processuali, laddove vengono in rilievo situazioni fattuali nuove o orientamenti giurisprudenziali innovativi che rendono difficilmente pronosticabile l'esito del giudizio ad opera delle parti.
Il rilievo espresso all'indomani della riforma legislativa da coloro che, a fronte della tipizzazione normativa dei presupposti di compensazione sulle spese, ne evidenziavano la portata eccessivamente restrittiva che vanificava il potere discrezionale del giudice di tener conto di circostanze estranee alla previsione normativa, ma egualmente rilevanti in una prospettiva equitativa di bilanciamento degli interessi delle parti, è stata superata dall'arresto della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 77del 2018 ha ampliato i casi in cui il giudice civile può stabilire la compensazione delle spese di lite, in presenza di altre analoghe ed eccezionali ragioni, paragonabili per identità di ratio alle due ipotesi espressamente tipizzate dal legislatore.
In particolare, La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di
“assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Secondo la Corte Costituzionale sussiste una violazione al principio di ragionevolezza e di eguaglianza, in quanto non sono considerate dalla norma altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. Ha quindi ritenuto che le ipotesi illegittimamente non inserite nella disposizione censurata, possono identificarsi con quelle riconducibili a tale clausola generale ovvero devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Pertanto, le ipotesi di «assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti», hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale.
In tal senso è esplicativo il passaggio motivazionale della sentenza della Corte costituzione in cui si osserva che “la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza
e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. La prevista ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente è connotata dal fatto che, in sostanza, risulta modificato, in corso di causa, il quadro di riferimento della controversia. Questa evenienza sopravvenuta − che concerne prevalentemente la giurisprudenza di legittimità, ma che, in mancanza, può anche riguardare la giurisprudenza di merito − non è di certo nella disponibilità delle parti, le quali si trovano
a doversi confrontare con un nuovo principio di diritto, sì che, nei casi di non prevedibile overruling,
l'affidamento di chi abbia regolato la propria condotta processuale tenendo conto dell'orientamento poi disatteso e superato, è nondimeno tutelato a determinate condizioni, precisate in una nota pronuncia delle sezioni unite civili della Corte di cassazione (sentenza 11 luglio 2011, n. 15144). Il fondamento sotteso a siffatta ipotesi – che, ove anche non prevista espressamente, avrebbe potuto ricavarsi per sussunzione dalla clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» − sta appunto nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti. Ma tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una Corte europea;
o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze. Le quali tutte, ove concernenti una “questione dirimente” al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari “gravità” ed “eccezionalità”, ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia. Ciò può predicarsi anche per l'altra ipotesi prevista dalla disposizione censurata –
l'assoluta novità della questione – che è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza. In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni».
Orbene, nel caso di specie, il convincimento del giudice nella direzione dell'accoglimento della domanda caducatoria è stato determinato dalla omessa notifica dell'invito rivolto alla ricorrente in via amministrativa di presentarsi per l'audizione, ciò che ha inficiato il relativo procedimento determinando il mancato rispetto dei termini di legge.
In tal sede, appare fondata la doglianza dell'appellante in ordine alla carenza dei presupposti di legge e, peraltro, di qualsivoglia motivazione espressa dal giudicante per giustificare l'omessa condanna della parte soccombente alla refusione integrale delle spese di lite – che il giudice ha limitato alle spese vive, così operando di fatto e implicitamente la compensazione parziale in ordine alle spese per compensi e onorario di avvocato, con l'ingiusto risultato finale di porre a carico della parte assistita la sopportazione delle spese per la costituzione in giudizio, per tale via annullando il vantaggio derivante dalla caducazione della sanzione amministrativa irrogata (ammontante ad € 588,23).
Conclusivamente, non ravvisandosi nel caso di specie le ragioni che, secondo la vigente disposizione normativa di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., possono giustificare, in caso di soccombenza totale, la compensazione delle spese tra le parti in deroga al criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c., ne deriva la fondatezza del gravame formulato e, conseguentemente, l'illegittimità del capo della pronuncia censurato.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, limitatamente al capo in cui è stata disposta la compensazione integrale delle spese, deve essere pronunziata condanna della alla rifusione integrale delle spese relativamente al primo grado di Controparte_1
giudizio in favore dell'odierna appellante che si quantificano in € 43,00 per spese di iscrizione a ruolo ed € 330,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. (tenuto cnoto dei valori medi tabellari dello scaglione di valore entro 1.100 di cui al d.m. 55/2014, applicabile ratione temporis).
Le spese del presente grado di giudizio, stante l'accoglimento dell'appello, devono essere poste a carico della , in base al principio della soccombenza, e Controparte_1
si liquidano come in dispositivo applicando valori compresi tra i minimi e medi previsti dalle vigenti tariffe forensi per ciascuna fase processuale, tenuto conto del valore effettivo della controversia (scaglione fino ad euro 1.100,00) e della bassa complessità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna la , in persona del Prefetto pro tempore, alla rifusione, in favore Controparte_1
di delle spese processuali del primo grado di Parte_1
giudizio, liquidate in € 43,00 per spese ed € 330,00 per onorari, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
2) condanna la , in persona del Prefetto pro tempore, alla Controparte_1
rifusione, in favore di delle spese del presente Parte_1
grado di giudizio, che liquida in € 75,03 per spese vive e complessivi € 400,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, Iva e cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 25 giugno 2025
Il Giudice (dott.ssa Simona Monforte)
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott.ssa Simona Monforte, in funzione di giudice d'appello, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 3561/2019 Reg. Gen. vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
7/11/1963 e residente in [...], elettivamente domiciliata a Messina,
Via Pippo Romeo n° 4, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Mobilia, che la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso statuizione sulle spese - sentenza n. 2335/2018 del Giudice
di Pace di Messina.
CONCLUSIONI: il procuratore dell'attrice ha concluso come da verbale d'udienza.
IN FATTO ED IN DIRITTO
proponeva ricorso al Giudice di Pace di Parte_1
Messina avverso l'ordinanza –ingiunzione di pagamento emessa in data 12/05/2015 (Prot.
n. 0047822 Area III) dal Prefetto di Messina con cui le veniva ingiunto il pagamento dell'importo di € 588,23 a titolo di sanzione amministrativa, previo rigetto del ricorso ex art. 203 C.d.S.; in quella sede eccepiva il vizio procedurale per non esserle stata comunicato l'invito all'audizione personale in sede amministrativa;
in particolare, allegava la falsità della firma presente sulla cartolina di ricevimento dell'invito rivolto dal Prefetto contestualmente proponendo querela di falso.
Il Giudice di pace adito sospendeva il giudizio e rimetteva le parti innanzi al
Tribunale di Messina funzionalmente competente a decidere sulla querela di falso, il quale con sentenza n. 1833/2017 del 27-29/0672017 dichiarava la falsità della sottoscrizione apposta sul documento impugnato. All'esito del giudizio di opposizione, il Giudice di prime cure accoglieva la domanda per violazione dei termini del procedimento iai sensi degli artt. 203 e 204 C.d.S. e in punto di spese così statuiva: “Condanna parte resistente alla rifusione delle sole spese vive sostenute in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi € 100,00.”
Avverso tale sentenza l'odierna appellante, parte vittoriosa nel giudizio di primo grado, ha proposto appello limitatamente alla statuizione sulle spese, deducendo la violazione del principio di soccombenza e l'erronea, contradditoria o assente motivazione in ordine ai presupposti per la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma
2, c.p.c., da ritenersi implicitamente operata dal giudice di primo grado che in motivazione sul punto esplicava “ Le spese del giudizio vengono liquidate limitatamente a quelle effettivamente sostenute dalla ricorrente”.
All'udienza del 10 maggio 2020 veniva disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del Giudice di pace di Messina. All'udienza del 16/11/2022, parte attrice veniva onerata di rinnovare la notifica nei confronti della presso l'avvocatura Controparte_1
distrettuale. Regolarizzato il contraddittorio tra le parti, la convenuta non si costituiva in giudizio restando contumace. All'udienza del 22/11/2023 il procuratore dell'attrice precisava le conclusione e la causa era assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Ritiene questo giudice che il motivo di appello è fondato e va accolto alla luce di quanto segue.
La fattispecie in esame è disciplinata ratione temporis (trattandosi di giudizio inoltrato con ricorso del 17 giugno 2015) dalla più recente versione dell'art. 92 c.p.c. introdotta dalla
L. n. 162 del 10 novembre 2014 (di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 132 del 12 settembre 2014), che nell'ipotesi di soccombenza totale riconosce al giudice la possibilità di compensare in tutto o in parte le spese di lite in presenza di due ipotesi alternative, vale a dire “l'assoluta novità della questione trattata” o “il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
La riforma si muove sulla linea già segnata dal legislatore del 2005 che, introducendo l'obbligo di esplicita motivazione degli eventuali “giusti motivi” posti dal giudice a base della statuizione di parziale o integrale compensazione, aveva inteso porre un vincolo all'assoluta discrezionalità del decidente nel derogare al principio di soccombenza quale regola generale di regolamentazione delle spese di lite. A seguire, la L. n. 69 del 18 giugno
2009 aveva sostituito alla clausola generale dei «giusti motivi» un'altra clausola, apparentemente molto più restrittiva, che faceva riferimento a «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione».
Il passo ulteriore segnato dal legislatore del 2014 è stato quello di sostituire alle clausole generali, dal contenuto ampio ed indefinito, entro cui il decidente - pur vincolato al precipuo obbligo motivazionale - poteva muoversi nello svincolare la statuizione sulle spese dalla sua connotazione accessoria rispetto alla domanda nel merito, due specifiche ipotesi che possono costituire presupposto per la pronuncia compensatoria, quali appunto
“l'assoluta novità della questione trattata” e “il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. La riforma è evidentemente ispirata alla finalità deflattiva del contenzioso, posto che il restringimento delle ipotesi di deroga alla condanna alle spese di lite a carico del soccombente rappresenta un deterrente per colui che intende pretestuosamente o con mero intento dilatorio promuovere una lite o resistere in giudizio nella consapevolezza di avere torto;
allo stesso tempo, essa riconosce il diritto al giusto processo, laddove la ratio sottesa alla previsione normativa è quella di consentire al decidente, a fronte di questioni giuridiche effettivamente controverse, di ripartire tra i litiganti le spese processuali, laddove vengono in rilievo situazioni fattuali nuove o orientamenti giurisprudenziali innovativi che rendono difficilmente pronosticabile l'esito del giudizio ad opera delle parti.
Il rilievo espresso all'indomani della riforma legislativa da coloro che, a fronte della tipizzazione normativa dei presupposti di compensazione sulle spese, ne evidenziavano la portata eccessivamente restrittiva che vanificava il potere discrezionale del giudice di tener conto di circostanze estranee alla previsione normativa, ma egualmente rilevanti in una prospettiva equitativa di bilanciamento degli interessi delle parti, è stata superata dall'arresto della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 77del 2018 ha ampliato i casi in cui il giudice civile può stabilire la compensazione delle spese di lite, in presenza di altre analoghe ed eccezionali ragioni, paragonabili per identità di ratio alle due ipotesi espressamente tipizzate dal legislatore.
In particolare, La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di
“assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Secondo la Corte Costituzionale sussiste una violazione al principio di ragionevolezza e di eguaglianza, in quanto non sono considerate dalla norma altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. Ha quindi ritenuto che le ipotesi illegittimamente non inserite nella disposizione censurata, possono identificarsi con quelle riconducibili a tale clausola generale ovvero devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Pertanto, le ipotesi di «assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti», hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale.
In tal senso è esplicativo il passaggio motivazionale della sentenza della Corte costituzione in cui si osserva che “la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza
e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. La prevista ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente è connotata dal fatto che, in sostanza, risulta modificato, in corso di causa, il quadro di riferimento della controversia. Questa evenienza sopravvenuta − che concerne prevalentemente la giurisprudenza di legittimità, ma che, in mancanza, può anche riguardare la giurisprudenza di merito − non è di certo nella disponibilità delle parti, le quali si trovano
a doversi confrontare con un nuovo principio di diritto, sì che, nei casi di non prevedibile overruling,
l'affidamento di chi abbia regolato la propria condotta processuale tenendo conto dell'orientamento poi disatteso e superato, è nondimeno tutelato a determinate condizioni, precisate in una nota pronuncia delle sezioni unite civili della Corte di cassazione (sentenza 11 luglio 2011, n. 15144). Il fondamento sotteso a siffatta ipotesi – che, ove anche non prevista espressamente, avrebbe potuto ricavarsi per sussunzione dalla clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» − sta appunto nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti. Ma tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una Corte europea;
o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze. Le quali tutte, ove concernenti una “questione dirimente” al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari “gravità” ed “eccezionalità”, ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia. Ciò può predicarsi anche per l'altra ipotesi prevista dalla disposizione censurata –
l'assoluta novità della questione – che è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza. In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni».
Orbene, nel caso di specie, il convincimento del giudice nella direzione dell'accoglimento della domanda caducatoria è stato determinato dalla omessa notifica dell'invito rivolto alla ricorrente in via amministrativa di presentarsi per l'audizione, ciò che ha inficiato il relativo procedimento determinando il mancato rispetto dei termini di legge.
In tal sede, appare fondata la doglianza dell'appellante in ordine alla carenza dei presupposti di legge e, peraltro, di qualsivoglia motivazione espressa dal giudicante per giustificare l'omessa condanna della parte soccombente alla refusione integrale delle spese di lite – che il giudice ha limitato alle spese vive, così operando di fatto e implicitamente la compensazione parziale in ordine alle spese per compensi e onorario di avvocato, con l'ingiusto risultato finale di porre a carico della parte assistita la sopportazione delle spese per la costituzione in giudizio, per tale via annullando il vantaggio derivante dalla caducazione della sanzione amministrativa irrogata (ammontante ad € 588,23).
Conclusivamente, non ravvisandosi nel caso di specie le ragioni che, secondo la vigente disposizione normativa di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., possono giustificare, in caso di soccombenza totale, la compensazione delle spese tra le parti in deroga al criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c., ne deriva la fondatezza del gravame formulato e, conseguentemente, l'illegittimità del capo della pronuncia censurato.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, limitatamente al capo in cui è stata disposta la compensazione integrale delle spese, deve essere pronunziata condanna della alla rifusione integrale delle spese relativamente al primo grado di Controparte_1
giudizio in favore dell'odierna appellante che si quantificano in € 43,00 per spese di iscrizione a ruolo ed € 330,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. (tenuto cnoto dei valori medi tabellari dello scaglione di valore entro 1.100 di cui al d.m. 55/2014, applicabile ratione temporis).
Le spese del presente grado di giudizio, stante l'accoglimento dell'appello, devono essere poste a carico della , in base al principio della soccombenza, e Controparte_1
si liquidano come in dispositivo applicando valori compresi tra i minimi e medi previsti dalle vigenti tariffe forensi per ciascuna fase processuale, tenuto conto del valore effettivo della controversia (scaglione fino ad euro 1.100,00) e della bassa complessità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna la , in persona del Prefetto pro tempore, alla rifusione, in favore Controparte_1
di delle spese processuali del primo grado di Parte_1
giudizio, liquidate in € 43,00 per spese ed € 330,00 per onorari, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
2) condanna la , in persona del Prefetto pro tempore, alla Controparte_1
rifusione, in favore di delle spese del presente Parte_1
grado di giudizio, che liquida in € 75,03 per spese vive e complessivi € 400,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, Iva e cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 25 giugno 2025
Il Giudice (dott.ssa Simona Monforte)