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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/03/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2181/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2181/2024 tra:
(C.F. , elettivamente domiciliato in via Parte_1 C.F._1
Firenze 122 di Pescara presso il difensore avv. DOMENICO GIORGETTI (C.F.:
con indirizzo P.E.C.: C.F._2 Email_1
ATTORE
e
in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello P.IVA_1
Stato dell'Aquila, domiciliataria presso il Complesso Monumentale di S. Domenico, Via
Buccio Di Ranallo s.n.c., L'Aquila (fax n. 0862 410918; e-mail
PEC Email_2 Email_3
CONVENUTO
nonché
Controparte_2
(C.F. (P.I. ) , in persona del suo legale P.IVA_2 Controparte_3
rappresentante pro tempore signor con sede in Roma, Via Cristoforo CP_4
pagina 1 di 4 Colombo n. 112, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Arienzo in
Pescara, Via Omero n.1, rappresentata e difesa Angelo Pariani (C.F.
), con studio in Milano, Via C. Hajech 10 (fax 02.45482567; C.F._3
ndirizzo PEC: Email_4
INTERVENUTO
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni:
all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21/2/2025 le sole parti presenti hanno concluso, come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa era introdotta con rito ordinario Cartabia da , per ottenere Parte_1
dal convenuto il risarcimento dei danni al medesimo occorso, il giorno 30 CP_1
novembre 2016, data in cui il suddetto, ancora minorenne, e studente dell'istituto scientifico Liceo “G. Galilei” con sede centrale in Pescara alla via Balilla n. 34, aveva preso parte con le terze classi dell'istituto ad un evento cinematografico presso il “Centro Arca” di Spoltore, in quanto, nel raggiungere i docenti, mentre percorreva una scalinata in acciaio all'interno della struttura “Centro L'Arca”, inciampava nella stessa perdendo l'equilibrio ed andando ad impattare con il volto contro gli scalini.
Il si costituiva per il tramite dell'Avvocatura dello Stato Controparte_5
eccependo pregiudialmente l' incompetenza territoriale del Tribunale di Pescara per violazione dell'art. 25 c.p.c., recante la disciplina del foro inderogabile relativo alle controversie in cui è parte un'Amministrazione dello Stato, trrattandosi, come noto, di competenza inderogabile, utile a radicare la stessa in capo al Tribunale di L'Aquila, quale
Giudice del Luogo ove ha sede l'ufficio competente dell'Avvocatura dello Stato. Sicché, all'esito di un tale rilievo, visti gli artt. 25 e 38 c.p.c., il Giudice dovrà spogliarsi della controversia, in favore del Tribunale di L'Aquila competente per legge.
pagina 2 di 4 Alla suddetta eccezione aderiva la parte attrice, all'udienza di comparizione, nella quale nessuno compariva per il e la causa veniva pertanto trattenuta in decisione sulle CP_1
conclusioni rassegnate nell'interesse dello e dell'interveniente volontaria. Pt_1
In sede di decisione occorre rileva la fondatezza dell'eccezione. Invero, ai sensi dell'art 25 cpc per le cause nelle quali è parte un'amministrazione, è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell' Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.
Detta competenza è inderogabile e vale soltanto per le cause nella quali sia parte un'amministrazione dello Stato, per cui non si estende alle controversie promosse contro gli enti pubblici che abbiano una soggettività giuridica formalmente distinta da quella dello
Stato (quale ad esempio l'Agenzia delle Entrate) salvo esplicita previsione normativa.
Appare dunque chiaro che nel caso di specie la competenza spetta al Tribunale de
L'Aquila, per cui va pronunciata l'incompetenza di questo Tribunale ai sensi degli art 25 e
38 cpc, in presenza di foro territoriale inderogabile il cui mancato rispetto è rilevabile entro il termine previsto dal terzo comma dell' articolo 38 cpc ( incompetenza rilevabile anche d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art 183 cpc ).
Si segnala che il caso di specie, trattandosi di causa introdotta prima del 26 novembre 2024, data di entrata in vigore dell'ultimo correttivo cartabia, la stessa si sottrae alla modifica normativa prevedente che, per effetto dell'intervento sull'art. 38 cpc, l'incompetenza per materia, valore e territorio inderogabile è rilevata d'ufficio col decreto ex 171-bis e non più entro la prima udienza.
Quanto alle spese, considerata la vicenda nel suo complesso nonché la posizione assunta dal convenuto sull'eccezione, nonché la mancata comparizione del convenuto alla prima udienza, appare congruo operarne la compensazione.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, dichiara l'incompetenza di questo Tribunale per essere competente ai sensi dell'art 25 cpc, il Tribunale di L'Aquila.
Compensa le spese
Riassunzione entro tre mesi.
Pescara, 11 marzo 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2181/2024 tra:
(C.F. , elettivamente domiciliato in via Parte_1 C.F._1
Firenze 122 di Pescara presso il difensore avv. DOMENICO GIORGETTI (C.F.:
con indirizzo P.E.C.: C.F._2 Email_1
ATTORE
e
in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello P.IVA_1
Stato dell'Aquila, domiciliataria presso il Complesso Monumentale di S. Domenico, Via
Buccio Di Ranallo s.n.c., L'Aquila (fax n. 0862 410918; e-mail
PEC Email_2 Email_3
CONVENUTO
nonché
Controparte_2
(C.F. (P.I. ) , in persona del suo legale P.IVA_2 Controparte_3
rappresentante pro tempore signor con sede in Roma, Via Cristoforo CP_4
pagina 1 di 4 Colombo n. 112, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Arienzo in
Pescara, Via Omero n.1, rappresentata e difesa Angelo Pariani (C.F.
), con studio in Milano, Via C. Hajech 10 (fax 02.45482567; C.F._3
ndirizzo PEC: Email_4
INTERVENUTO
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni:
all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21/2/2025 le sole parti presenti hanno concluso, come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa era introdotta con rito ordinario Cartabia da , per ottenere Parte_1
dal convenuto il risarcimento dei danni al medesimo occorso, il giorno 30 CP_1
novembre 2016, data in cui il suddetto, ancora minorenne, e studente dell'istituto scientifico Liceo “G. Galilei” con sede centrale in Pescara alla via Balilla n. 34, aveva preso parte con le terze classi dell'istituto ad un evento cinematografico presso il “Centro Arca” di Spoltore, in quanto, nel raggiungere i docenti, mentre percorreva una scalinata in acciaio all'interno della struttura “Centro L'Arca”, inciampava nella stessa perdendo l'equilibrio ed andando ad impattare con il volto contro gli scalini.
Il si costituiva per il tramite dell'Avvocatura dello Stato Controparte_5
eccependo pregiudialmente l' incompetenza territoriale del Tribunale di Pescara per violazione dell'art. 25 c.p.c., recante la disciplina del foro inderogabile relativo alle controversie in cui è parte un'Amministrazione dello Stato, trrattandosi, come noto, di competenza inderogabile, utile a radicare la stessa in capo al Tribunale di L'Aquila, quale
Giudice del Luogo ove ha sede l'ufficio competente dell'Avvocatura dello Stato. Sicché, all'esito di un tale rilievo, visti gli artt. 25 e 38 c.p.c., il Giudice dovrà spogliarsi della controversia, in favore del Tribunale di L'Aquila competente per legge.
pagina 2 di 4 Alla suddetta eccezione aderiva la parte attrice, all'udienza di comparizione, nella quale nessuno compariva per il e la causa veniva pertanto trattenuta in decisione sulle CP_1
conclusioni rassegnate nell'interesse dello e dell'interveniente volontaria. Pt_1
In sede di decisione occorre rileva la fondatezza dell'eccezione. Invero, ai sensi dell'art 25 cpc per le cause nelle quali è parte un'amministrazione, è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell' Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.
Detta competenza è inderogabile e vale soltanto per le cause nella quali sia parte un'amministrazione dello Stato, per cui non si estende alle controversie promosse contro gli enti pubblici che abbiano una soggettività giuridica formalmente distinta da quella dello
Stato (quale ad esempio l'Agenzia delle Entrate) salvo esplicita previsione normativa.
Appare dunque chiaro che nel caso di specie la competenza spetta al Tribunale de
L'Aquila, per cui va pronunciata l'incompetenza di questo Tribunale ai sensi degli art 25 e
38 cpc, in presenza di foro territoriale inderogabile il cui mancato rispetto è rilevabile entro il termine previsto dal terzo comma dell' articolo 38 cpc ( incompetenza rilevabile anche d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art 183 cpc ).
Si segnala che il caso di specie, trattandosi di causa introdotta prima del 26 novembre 2024, data di entrata in vigore dell'ultimo correttivo cartabia, la stessa si sottrae alla modifica normativa prevedente che, per effetto dell'intervento sull'art. 38 cpc, l'incompetenza per materia, valore e territorio inderogabile è rilevata d'ufficio col decreto ex 171-bis e non più entro la prima udienza.
Quanto alle spese, considerata la vicenda nel suo complesso nonché la posizione assunta dal convenuto sull'eccezione, nonché la mancata comparizione del convenuto alla prima udienza, appare congruo operarne la compensazione.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, dichiara l'incompetenza di questo Tribunale per essere competente ai sensi dell'art 25 cpc, il Tribunale di L'Aquila.
Compensa le spese
Riassunzione entro tre mesi.
Pescara, 11 marzo 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 4 di 4