Trib. Pescara, sentenza 11/03/2025, n. 298
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Sentenza 11 marzo 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice dott. Rossana Villani del Tribunale Ordinario di Pescara, riguarda una causa di risarcimento danni proposta da un giovane studente contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'attore ha richiesto il risarcimento per i danni subiti a seguito di un incidente avvenuto durante un evento scolastico. Il Ministero, costituendosi in giudizio, ha sollevato un'eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo che il Tribunale di Pescara non fosse competente, in quanto la controversia doveva essere trattata dal Tribunale di L'Aquila, sede dell'Avvocatura dello Stato.

Il Giudice ha accolto l'eccezione di incompetenza, richiamando l'art. 25 c.p.c., che stabilisce la competenza inderogabile del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato per le cause in cui è parte un'amministrazione. La decisione si fonda sulla necessità di rispettare le norme di competenza territoriale, evidenziando che la questione non si estende a enti pubblici con soggettività giuridica distinta. Inoltre, il Giudice ha compensato le spese processuali, considerando la posizione assunta dal convenuto e la mancata comparizione alla prima udienza. Infine, ha disposto la riassunzione della causa entro tre mesi, confermando la necessità di un corretto adempimento delle procedure legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pescara, sentenza 11/03/2025, n. 298
    Giurisdizione : Trib. Pescara
    Numero : 298
    Data del deposito : 11 marzo 2025

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