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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 12012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12012 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 17036/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17036 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: risarcimento danni e vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , in qualità di esercenti la responsabilità
[...] C.F._2 genitoriale sul figlio minore rappresentati e difesi, giusta Persona_1
procura in atti, dagli avv.ti Pasquale Verde e Giosuè Cecere, presso il cui studio in S.
Maria Capua Vetere (CE), alla Via Luigi Sturzo n. 40 hanno eletto domicilio;
- ATTORI -
CONTRO
Controparte_1
, e , in persona
[...] Controparte_2 dei legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi, per legge, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sese in Napoli alla
Via Diaz n. 11 domiciliano ex lege;
- CONVENUTI -
NONCHÉ
1 in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa Controparte_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ciro Controparte_4
Bisogno, presso il cui studio sito in Salerno alla Via degli Orti n. 28 ha eletto domicilio;
- ER IA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Gli attori hanno agito in giudizio in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore sostenendo che il 27.02.2019, intorno Persona_1
alle ore 13:25, durante l'orario scolastico, il minore si trovava nell'androne dell'istituto scolastico, durante l'ora di educazione fisica, quando è caduto a terra riportando un trauma al dente incisivo destro dell'arcata dentaria superiore.
Invocando la responsabilità dell' SC ai sensi dell'art. 2048 c.c. o, in CP_2 subordine, dell'art. 1218 c.c., in quanto non aveva vigilato adeguatamente sulla sicurezza e sull'incolumità dell'alunno, gli attori hanno citato in giudizio l
[...]
e il chiedendo il risarcimento dei danni Controparte_2 CP_5
subiti dal minore in occasione dell'incidente.
Le parti convenute si sono quindi costituite in giudizio, eccependo la nullità dell'atto di citazione per violazione degli art. 163 e 164 c.p.c., il difetto di legittimazione passiva dell'istituto scolastico e la fondatezza della domanda proposta dagli attori.
Il ha altresì avanzato domanda di chiamata in causa della CP_5 Controparte_3
con la quale l'istituto scolastico aveva stipulato una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.
Si è costituito in giudizio anche la compagnia di assicurazione, instando per il rigetto delle domande attoree o, in subordine, per la propria condanna a tenere indenne l'ente convenuto dal risarcimento in favore degli attori.
Espletata istruttoria con l'escussione di testi e consulenza medico-legale, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma c.p.c.
2.In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
2 Occorre osservare che “la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art.
164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante
l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (Cass. civ., sent. n. 27670 del 21.11.2008; conforme Cass. civ., sent. n. 11751 del 15.05.2013).
Nel caso di specie, nell'atto di citazione sono state sufficientemente enunciate le circostanze che diedero luogo all'infortunio, sicché le parti convenute sono state poste pienamente in grado, così come in concreto avvenuto, di predisporre una compiuta difesa.
3.Deve poi essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'istituto scolastico convenuto.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “in tema di responsabilità civile degli insegnanti per omessa vigilanza, la sottrazione degli insegnanti statali alle conseguenze dell'applicabilità nei loro confronti della presunzione di cui all'art. 2048, secondo comma, cod. civ., nei giudizi di danno per culpa in vigilando è attuata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n.312, non sul piano sostanziale, ovvero incidendo sulla operatività dell'art. 2048, secondo comma, cod. civ. nei detti giudizi, ma esclusivamente sul piano processuale, mediante l'esonero dell'insegnante statale dal processo, nel quale l'unico legittimato passivo è il , nei cui confronti continuerà ad Controparte_1
applicarsi, nei casi (come quello di specie) di danno provocato da un alunno ad un altro alunno, la presunzione di responsabilità prevista dalla norma citata, mentre la prova del dolo o della colpa grave dell'insegnante rileva soltanto ove
l'amministrazione eserciti, successivamente alla sua condanna, l'azione di rivalsa
3 nei confronti del medesimo” (Cass. civ., sent. n. 2839 del 11.02.2005; in termini
Cass. civ., sent. n. 27246 del 14.11.2008; Cass. civ., sent. n. 10042 del 29.04.2006).
Per effetto dell'art. 61 della legge 312/1980, quindi, i comportamenti, anche illeciti, posti in essere dagli insegnanti sono riferibili direttamente al
[...]
, il quale ha in via esclusiva legittimazione passiva nelle controversie Controparte_1
relative agli illeciti ascrivibili a culpa in vigilando degli stessi docenti.
4.Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
In merito alla qualificazione giuridica della domanda, essa va ricondotta alle ipotesi di risarcimento da responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. del CP_1 convenuto.
Tanto in conformità all'orientamento delle S.S. U.U. Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 21670/2013, hanno avuto modo di chiarire che “nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale … Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante”(Cass. civ., SS.UU., sent. n. 9346 del 27.06.2002; Cass. civ., sent. n. 24456 del 18.11.2005; Cass. civ., sent. n. 5067 del 03.03.2010; Cass. civ., sent. n. 9325 del 20.04.2010; Cass. civ., sent. n. 2413 del
04.02.2014; Cass. civ., sent. n. 3612 del 17.02.2014; Cass. civ., sent. n. 3695 del
25.02.2016).
Come chiarito dalla Suprema Corte, con specifico riguardo all'obbligazione degli insegnanti di sorvegliare l'alunno affidato alle loro cure, in caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso o dell'impossibilità dell'adempimento derivante da causa allo stesso non imputabile),
4 mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova, anche in chiave presuntiva, del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento (cfr., in motivazione,
Cass. 2114/2024; nello stesso senso, ex multis, Cass. 12760/2024, Cass. 5118/2023
e 8849/2021).
Non può invece ritenersi applicabile la disciplina di cui all'art. 2048 c.c., pure richiamata dalla parte attrice in citazione, in quanto “l'applicabilità dell'art. 2048 cod. civ. postula l'esistenza di un fatto illecito compiuto da un minore capace di intendere e di volere, in relazione al quale soltanto sono configurabili la 'culpa in educando' e la 'culpa in vigilando'; ne consegue che, ove il minore incapace, con il proprio comportamento illecito, cagioni un danno a se stesso, sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1218 o 2043 cod. civ., a seconda che ricorra una responsabilità contrattuale o extracontrattuale del soggetto tenuto alla vigilanza”
(cfr Cass. civ., sent. n. 3242 del 02.03.2012).
Nel caso di specie, secondo le allegazioni di parte attrice, l'incidente non fu determinato da un fatto illecito di un minore posto in danno di un altro minore, bensì dalla condotta del medesimo alunno, il quale si fece male da solo nell'esercizio dell'attività motoria.
Ciò posto, secondo quanto allegato dagli attori, il giorno 27/2/2019, alle ore 13.25 circa, alunno della classe IV A, scuola elementare, “Plesso Persona_1
Santa Croce” di San Marcellino (CE), durante l'ora di attività motoria, mentre eseguiva un esercizio all'interno del padiglione scolastico non idoneo allo svolgimento della ginnastica, insieme agli altri alunni di classe, cadeva rovinosamente a terra urtando la testa al suolo e procurandosi lesioni.
In merito all'inadempimento ascritto alla struttura scolastica, gli attori hanno allegato in citazione e nella memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 che il luogo all'interno del quale gli allievi stavano eseguendo gli esercizi non era idoneo allo svolgimento di tale attività, in quanto privo di dispositivi di sicurezza, quale, ad esempio la pavimentazione antitrauma sul pavimento.
I fatti allegati dagli attori sono stati confermati nel corso dell'istruttoria da CP_6
(all'epoca dei fatti docente presso il “Plesso Santa Croce”) e , il
[...] Parte_3
5 Part docente di educazione fisica a cui il minore era affidato. In particolare, il teste ha precisato che il fatto si verificò “nell'androne della scuola dove venivano effettuati gli esercizi di attività motoria” e che il minore “facendo un Per_1
esercizio che si eseguiva in coppia è scivolato per terra e ha riportato una lesione al dente incisivo”. In particolare, “il bambino doveva effettuare un esercizio che prevedeva che lo stesso passasse sotto le gambe dell'altro alunno con cui era in coppia”.
Tali dichiarazioni smentiscono quanto sostenuto dal dirigente scolastico nella nota prot. 5867/2021, prodotta dal , secondo cui l'attività ludica in corso CP_1 prevedeva unicamente esercizi a corpo libero limitati al distretto corporeo superiore e in posizione statica.
Sulla scorta di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, deve ritenersi che il non abbia adempiuto all'onere di provare che il luogo deputato allo CP_1 svolgimento dell'attività ginnica fosse a ciò idoneo, essendo per converso emerso che si trattava dell'androne scolastico, privo dei necessari presidi di sicurezza. Del pari, il non ha provato che, proprio in considerazione delle condizioni dei CP_1 luoghi, fossero state adottate particolari cautele per evitare prevedibili cadute (ad es. scelta degli esercizi, previsione di modalità di esecuzione a turno, sotto stretta sorveglianza dell'insegnante ecc.).
Deve dunque ritenersi che le lesioni riportate dal minore siano diretta conseguenza dell'inadempimento dell'istituto scolastico, con la conseguenza che va affermata la responsabilità del convenuto. CP_1
5. Con riferimento al quantum debeatur, la CTU, esente da vizi e meritevole di pieno consenso, ha posto in luce come dalla caduta per cui è causa il minore abbia riportato una frattura parziale dell'incisivo centrale superiore di destra, che ha determinato postumi permanenti nella misura dello 0,50% e un'invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 5.
Inoltre il consulente ha quantificato il danno per spese mediche già sostenute e future correlate agli interventi di devitalizzazione e ricostruzione che il minore dovrà affrontare nel costo della vita, determinandole in € 4.100,00.
6 Deve tuttavia considerarsi che il CTU, di professione odontoiatra, ha limitato la propria indagine alle lesioni riportate alla sfera dentaria, rimettendo al giudice ogni valutazione circa le ulteriori lesioni comunque emergenti dalla certificazione medica in atti e non rientranti nel suo ambito di competenza.
A tal proposito deve farsi riferimento al verbale di Pronto Soccorso n. 19010313 dell' da cui si evince che il minore aveva riportato, all'esito della CP_7 caduta, anche una contusione al ginocchio sx e alla regione parietale, con prognosi di giorno 5. Orbene, trattandosi di lesioni di non rilevante entità, la cui prognosi risulta comunque coincidente con il periodo di i.t.p. già riconosciuto per la lesione dentaria, appare congruo incrementare l'i.t.p. di giorni cinque dal 50% al 60% ai fini di una liquidazione globale dei pregiudizi non patrimoniali patiti dal minore
[...]
. Per_1
Tanto chiarito, il danno non patrimoniale subito dal minore, con riferimento alla sua diretta incidenza sugli aspetti anatomo- funzionali, può essere liquidato in via equitativa, in attuali € 696,64, per l'invalidità permanente al 0,50 % in un soggetto leso di anni 9 ed in € 345,00 per invalidità temporanea parziale, quantificate ponendo a base di calcolo la somma di € 115,00 per ciascun giorno. Tale somma complessiva di € 1.041,64 si determina facendo riferimento alla Tabelle attualmente in uso presso il Tribunale di Milano aggiornate al 2024 (Cass. 12408/2011;
17018/2018), che prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Al riguardo deve osservarsi che, sulla base della giurisprudenza della Corte di
Cassazione, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso,
Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019). Tale danno, dunque,
7 non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto
(pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
Sulla base di tale premessa, Cass. 25164/2020 ha chiarito che è compito del giudice di merito accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale e solo in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, il quantum risarcitorio dovrà essere determinato sulla base di entrambe le voci di danno previste dalla Tabelle di
Milano. Per converso, in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, occorrerà considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale.
Nel caso in esame la liquidazione risulta effettuata avendo riguardo la sola componente dinamico relazionale, difettando una specifica allegazione e prova componente della sofferenza soggettiva e tenuto conto della live entità delle lesioni riportate dal minore.
Inoltre, va precisato che, ai fini della liquidazione, sono stati adottati valori monetari medi, che si reputano idonei a ristorare il danneggiato del pregiudizio subito, non risultando allegate e provate specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, sì da consentire la personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse Tabelle.
Tale impostazione risulta conforme ai principi espressi dalla Suprema Corte, secondo cui «in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura
"standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da
8 pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento» (Cass. 28988/2019; 5865/2021).
Deve poi riconoscersi alla parte attrice l'importo di € 4.100,00 a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche riconosciuto congruo dal CTU.
Oltre all'importo di € 5.141,64 (€ 1.041,64+ € 4.100,00) al danneggiato va attribuita la somma di € 551,23 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez.Un. 17 febbraio 1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
Sull'importo così ottenuto, pari ad € 5.692,87 sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
6. Il Ministero convenuto ha proposto domanda di garanzia nei confronti di
[...]
, deducendo di aver stipulato Controparte_8 con la predetta compagnia la polizza per la responsabilità civile verso terzi n.25413, con validità dal 28.09.2016 al 28.09.2019, versata in atti. non ha contestato la copertura assicurativa del sinistro, Controparte_3
manifestando, anzi, la propria disponibilità a manlevare l'ente in caso di condanna.
Pertanto, va condannata Controparte_8
a tenere indenne il da tutto quanto dovuto agli attori in Controparte_1
forza della presente sentenza.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri di cui al DM 147/2022 per cause di valore compreso tra €
5.201,00 ed € 26.000.00.
In particolare, andranno applicati i parametri medi per la fase di studio, introduttiva ed istruttoria e quelli minimi per la fase decisionale, in considerazione della non complessità delle questioni trattate e della circostanza che la somma liquidata agli attori è di poco superiore al valore minimo dello scaglione di riferimento.
9 Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di
[...]
. Controparte_8
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
a) Condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
e , quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
[...] Parte_2
dell'importo di € 5.692,87 oltre interessi al tasso legale dalla Persona_1 pubblicazione della sentenza al saldo;
b) condanna a tenere indenne il da tutto Controparte_3 Controparte_1 quanto dovuto agli attori in forza della presente sentenza;
c) condanna il alla refusione, in favore degli attori, delle Controparte_1 spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.227,00 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
c) condanna lla refusione, in favore del , Controparte_3 Controparte_1
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.227,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
d) pone definitivamente a carico di e spese di C.T.U. del presente Controparte_3 procedimento.
Napoli, 18 dicembre 2025
Il Giudice
(dott.ssa Silvia Blasi)
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17036 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: risarcimento danni e vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , in qualità di esercenti la responsabilità
[...] C.F._2 genitoriale sul figlio minore rappresentati e difesi, giusta Persona_1
procura in atti, dagli avv.ti Pasquale Verde e Giosuè Cecere, presso il cui studio in S.
Maria Capua Vetere (CE), alla Via Luigi Sturzo n. 40 hanno eletto domicilio;
- ATTORI -
CONTRO
Controparte_1
, e , in persona
[...] Controparte_2 dei legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi, per legge, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sese in Napoli alla
Via Diaz n. 11 domiciliano ex lege;
- CONVENUTI -
NONCHÉ
1 in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa Controparte_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ciro Controparte_4
Bisogno, presso il cui studio sito in Salerno alla Via degli Orti n. 28 ha eletto domicilio;
- ER IA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Gli attori hanno agito in giudizio in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore sostenendo che il 27.02.2019, intorno Persona_1
alle ore 13:25, durante l'orario scolastico, il minore si trovava nell'androne dell'istituto scolastico, durante l'ora di educazione fisica, quando è caduto a terra riportando un trauma al dente incisivo destro dell'arcata dentaria superiore.
Invocando la responsabilità dell' SC ai sensi dell'art. 2048 c.c. o, in CP_2 subordine, dell'art. 1218 c.c., in quanto non aveva vigilato adeguatamente sulla sicurezza e sull'incolumità dell'alunno, gli attori hanno citato in giudizio l
[...]
e il chiedendo il risarcimento dei danni Controparte_2 CP_5
subiti dal minore in occasione dell'incidente.
Le parti convenute si sono quindi costituite in giudizio, eccependo la nullità dell'atto di citazione per violazione degli art. 163 e 164 c.p.c., il difetto di legittimazione passiva dell'istituto scolastico e la fondatezza della domanda proposta dagli attori.
Il ha altresì avanzato domanda di chiamata in causa della CP_5 Controparte_3
con la quale l'istituto scolastico aveva stipulato una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.
Si è costituito in giudizio anche la compagnia di assicurazione, instando per il rigetto delle domande attoree o, in subordine, per la propria condanna a tenere indenne l'ente convenuto dal risarcimento in favore degli attori.
Espletata istruttoria con l'escussione di testi e consulenza medico-legale, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma c.p.c.
2.In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
2 Occorre osservare che “la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art.
164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante
l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (Cass. civ., sent. n. 27670 del 21.11.2008; conforme Cass. civ., sent. n. 11751 del 15.05.2013).
Nel caso di specie, nell'atto di citazione sono state sufficientemente enunciate le circostanze che diedero luogo all'infortunio, sicché le parti convenute sono state poste pienamente in grado, così come in concreto avvenuto, di predisporre una compiuta difesa.
3.Deve poi essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'istituto scolastico convenuto.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “in tema di responsabilità civile degli insegnanti per omessa vigilanza, la sottrazione degli insegnanti statali alle conseguenze dell'applicabilità nei loro confronti della presunzione di cui all'art. 2048, secondo comma, cod. civ., nei giudizi di danno per culpa in vigilando è attuata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n.312, non sul piano sostanziale, ovvero incidendo sulla operatività dell'art. 2048, secondo comma, cod. civ. nei detti giudizi, ma esclusivamente sul piano processuale, mediante l'esonero dell'insegnante statale dal processo, nel quale l'unico legittimato passivo è il , nei cui confronti continuerà ad Controparte_1
applicarsi, nei casi (come quello di specie) di danno provocato da un alunno ad un altro alunno, la presunzione di responsabilità prevista dalla norma citata, mentre la prova del dolo o della colpa grave dell'insegnante rileva soltanto ove
l'amministrazione eserciti, successivamente alla sua condanna, l'azione di rivalsa
3 nei confronti del medesimo” (Cass. civ., sent. n. 2839 del 11.02.2005; in termini
Cass. civ., sent. n. 27246 del 14.11.2008; Cass. civ., sent. n. 10042 del 29.04.2006).
Per effetto dell'art. 61 della legge 312/1980, quindi, i comportamenti, anche illeciti, posti in essere dagli insegnanti sono riferibili direttamente al
[...]
, il quale ha in via esclusiva legittimazione passiva nelle controversie Controparte_1
relative agli illeciti ascrivibili a culpa in vigilando degli stessi docenti.
4.Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
In merito alla qualificazione giuridica della domanda, essa va ricondotta alle ipotesi di risarcimento da responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. del CP_1 convenuto.
Tanto in conformità all'orientamento delle S.S. U.U. Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 21670/2013, hanno avuto modo di chiarire che “nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale … Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante”(Cass. civ., SS.UU., sent. n. 9346 del 27.06.2002; Cass. civ., sent. n. 24456 del 18.11.2005; Cass. civ., sent. n. 5067 del 03.03.2010; Cass. civ., sent. n. 9325 del 20.04.2010; Cass. civ., sent. n. 2413 del
04.02.2014; Cass. civ., sent. n. 3612 del 17.02.2014; Cass. civ., sent. n. 3695 del
25.02.2016).
Come chiarito dalla Suprema Corte, con specifico riguardo all'obbligazione degli insegnanti di sorvegliare l'alunno affidato alle loro cure, in caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso o dell'impossibilità dell'adempimento derivante da causa allo stesso non imputabile),
4 mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova, anche in chiave presuntiva, del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento (cfr., in motivazione,
Cass. 2114/2024; nello stesso senso, ex multis, Cass. 12760/2024, Cass. 5118/2023
e 8849/2021).
Non può invece ritenersi applicabile la disciplina di cui all'art. 2048 c.c., pure richiamata dalla parte attrice in citazione, in quanto “l'applicabilità dell'art. 2048 cod. civ. postula l'esistenza di un fatto illecito compiuto da un minore capace di intendere e di volere, in relazione al quale soltanto sono configurabili la 'culpa in educando' e la 'culpa in vigilando'; ne consegue che, ove il minore incapace, con il proprio comportamento illecito, cagioni un danno a se stesso, sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1218 o 2043 cod. civ., a seconda che ricorra una responsabilità contrattuale o extracontrattuale del soggetto tenuto alla vigilanza”
(cfr Cass. civ., sent. n. 3242 del 02.03.2012).
Nel caso di specie, secondo le allegazioni di parte attrice, l'incidente non fu determinato da un fatto illecito di un minore posto in danno di un altro minore, bensì dalla condotta del medesimo alunno, il quale si fece male da solo nell'esercizio dell'attività motoria.
Ciò posto, secondo quanto allegato dagli attori, il giorno 27/2/2019, alle ore 13.25 circa, alunno della classe IV A, scuola elementare, “Plesso Persona_1
Santa Croce” di San Marcellino (CE), durante l'ora di attività motoria, mentre eseguiva un esercizio all'interno del padiglione scolastico non idoneo allo svolgimento della ginnastica, insieme agli altri alunni di classe, cadeva rovinosamente a terra urtando la testa al suolo e procurandosi lesioni.
In merito all'inadempimento ascritto alla struttura scolastica, gli attori hanno allegato in citazione e nella memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 che il luogo all'interno del quale gli allievi stavano eseguendo gli esercizi non era idoneo allo svolgimento di tale attività, in quanto privo di dispositivi di sicurezza, quale, ad esempio la pavimentazione antitrauma sul pavimento.
I fatti allegati dagli attori sono stati confermati nel corso dell'istruttoria da CP_6
(all'epoca dei fatti docente presso il “Plesso Santa Croce”) e , il
[...] Parte_3
5 Part docente di educazione fisica a cui il minore era affidato. In particolare, il teste ha precisato che il fatto si verificò “nell'androne della scuola dove venivano effettuati gli esercizi di attività motoria” e che il minore “facendo un Per_1
esercizio che si eseguiva in coppia è scivolato per terra e ha riportato una lesione al dente incisivo”. In particolare, “il bambino doveva effettuare un esercizio che prevedeva che lo stesso passasse sotto le gambe dell'altro alunno con cui era in coppia”.
Tali dichiarazioni smentiscono quanto sostenuto dal dirigente scolastico nella nota prot. 5867/2021, prodotta dal , secondo cui l'attività ludica in corso CP_1 prevedeva unicamente esercizi a corpo libero limitati al distretto corporeo superiore e in posizione statica.
Sulla scorta di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, deve ritenersi che il non abbia adempiuto all'onere di provare che il luogo deputato allo CP_1 svolgimento dell'attività ginnica fosse a ciò idoneo, essendo per converso emerso che si trattava dell'androne scolastico, privo dei necessari presidi di sicurezza. Del pari, il non ha provato che, proprio in considerazione delle condizioni dei CP_1 luoghi, fossero state adottate particolari cautele per evitare prevedibili cadute (ad es. scelta degli esercizi, previsione di modalità di esecuzione a turno, sotto stretta sorveglianza dell'insegnante ecc.).
Deve dunque ritenersi che le lesioni riportate dal minore siano diretta conseguenza dell'inadempimento dell'istituto scolastico, con la conseguenza che va affermata la responsabilità del convenuto. CP_1
5. Con riferimento al quantum debeatur, la CTU, esente da vizi e meritevole di pieno consenso, ha posto in luce come dalla caduta per cui è causa il minore abbia riportato una frattura parziale dell'incisivo centrale superiore di destra, che ha determinato postumi permanenti nella misura dello 0,50% e un'invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 5.
Inoltre il consulente ha quantificato il danno per spese mediche già sostenute e future correlate agli interventi di devitalizzazione e ricostruzione che il minore dovrà affrontare nel costo della vita, determinandole in € 4.100,00.
6 Deve tuttavia considerarsi che il CTU, di professione odontoiatra, ha limitato la propria indagine alle lesioni riportate alla sfera dentaria, rimettendo al giudice ogni valutazione circa le ulteriori lesioni comunque emergenti dalla certificazione medica in atti e non rientranti nel suo ambito di competenza.
A tal proposito deve farsi riferimento al verbale di Pronto Soccorso n. 19010313 dell' da cui si evince che il minore aveva riportato, all'esito della CP_7 caduta, anche una contusione al ginocchio sx e alla regione parietale, con prognosi di giorno 5. Orbene, trattandosi di lesioni di non rilevante entità, la cui prognosi risulta comunque coincidente con il periodo di i.t.p. già riconosciuto per la lesione dentaria, appare congruo incrementare l'i.t.p. di giorni cinque dal 50% al 60% ai fini di una liquidazione globale dei pregiudizi non patrimoniali patiti dal minore
[...]
. Per_1
Tanto chiarito, il danno non patrimoniale subito dal minore, con riferimento alla sua diretta incidenza sugli aspetti anatomo- funzionali, può essere liquidato in via equitativa, in attuali € 696,64, per l'invalidità permanente al 0,50 % in un soggetto leso di anni 9 ed in € 345,00 per invalidità temporanea parziale, quantificate ponendo a base di calcolo la somma di € 115,00 per ciascun giorno. Tale somma complessiva di € 1.041,64 si determina facendo riferimento alla Tabelle attualmente in uso presso il Tribunale di Milano aggiornate al 2024 (Cass. 12408/2011;
17018/2018), che prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Al riguardo deve osservarsi che, sulla base della giurisprudenza della Corte di
Cassazione, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso,
Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019). Tale danno, dunque,
7 non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto
(pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
Sulla base di tale premessa, Cass. 25164/2020 ha chiarito che è compito del giudice di merito accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale e solo in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, il quantum risarcitorio dovrà essere determinato sulla base di entrambe le voci di danno previste dalla Tabelle di
Milano. Per converso, in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, occorrerà considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale.
Nel caso in esame la liquidazione risulta effettuata avendo riguardo la sola componente dinamico relazionale, difettando una specifica allegazione e prova componente della sofferenza soggettiva e tenuto conto della live entità delle lesioni riportate dal minore.
Inoltre, va precisato che, ai fini della liquidazione, sono stati adottati valori monetari medi, che si reputano idonei a ristorare il danneggiato del pregiudizio subito, non risultando allegate e provate specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, sì da consentire la personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse Tabelle.
Tale impostazione risulta conforme ai principi espressi dalla Suprema Corte, secondo cui «in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura
"standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da
8 pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento» (Cass. 28988/2019; 5865/2021).
Deve poi riconoscersi alla parte attrice l'importo di € 4.100,00 a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche riconosciuto congruo dal CTU.
Oltre all'importo di € 5.141,64 (€ 1.041,64+ € 4.100,00) al danneggiato va attribuita la somma di € 551,23 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez.Un. 17 febbraio 1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
Sull'importo così ottenuto, pari ad € 5.692,87 sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
6. Il Ministero convenuto ha proposto domanda di garanzia nei confronti di
[...]
, deducendo di aver stipulato Controparte_8 con la predetta compagnia la polizza per la responsabilità civile verso terzi n.25413, con validità dal 28.09.2016 al 28.09.2019, versata in atti. non ha contestato la copertura assicurativa del sinistro, Controparte_3
manifestando, anzi, la propria disponibilità a manlevare l'ente in caso di condanna.
Pertanto, va condannata Controparte_8
a tenere indenne il da tutto quanto dovuto agli attori in Controparte_1
forza della presente sentenza.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri di cui al DM 147/2022 per cause di valore compreso tra €
5.201,00 ed € 26.000.00.
In particolare, andranno applicati i parametri medi per la fase di studio, introduttiva ed istruttoria e quelli minimi per la fase decisionale, in considerazione della non complessità delle questioni trattate e della circostanza che la somma liquidata agli attori è di poco superiore al valore minimo dello scaglione di riferimento.
9 Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di
[...]
. Controparte_8
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
a) Condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
e , quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
[...] Parte_2
dell'importo di € 5.692,87 oltre interessi al tasso legale dalla Persona_1 pubblicazione della sentenza al saldo;
b) condanna a tenere indenne il da tutto Controparte_3 Controparte_1 quanto dovuto agli attori in forza della presente sentenza;
c) condanna il alla refusione, in favore degli attori, delle Controparte_1 spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.227,00 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
c) condanna lla refusione, in favore del , Controparte_3 Controparte_1
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.227,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
d) pone definitivamente a carico di e spese di C.T.U. del presente Controparte_3 procedimento.
Napoli, 18 dicembre 2025
Il Giudice
(dott.ssa Silvia Blasi)
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