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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2759/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2759/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROCCHETTI Parte_1 C.F._1
GABRIELE, elettivamente domiciliato in VIA BRIGATA MAIELLA 2 66100 CHIETI, presso il difensore avv. ROCCHETTI GABRIELE ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CAPOBIANCO ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA VENEZIA 7 presso il CP_1 difensore avv. CAPOBIANCO ANTONIO CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.11.2024 tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
l'attore ha chiesto che il Tribunale, laddove lo ritenga necessario ai fini della quantificazione del danno patrimoniale, disponga CTU contabile per accertare il danno patrimoniale subito dall'attore, ovvero disponga prova per testi, a mezzo della dottoressa , finalizzata a detto accertamento. Testimone_1
Nel merito ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e CP_2
non patrimoniali, subiti dal sig. , quantificati globalmente in misura NON Parte_1 inferiore ad € 500.000,00, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia, vinte le spese.
Parte convenuta, contestando gli esiti della CTU e la richiesta di CTU contabile formulata dall'attore, ha chiesto il rigetto delle domande formulate dall'attore.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione depositata il 29.6.2021 all'epoca in servizio effettivo Parte_1
presso la Sezione Tecnica del 5° Nucleo Elicotteri dei Carabinieri di , ha convenuto in giudizio CP_1 il chiedendo il risarcimento dei danni da lui subiti Controparte_3
pagina 1 di 8 il 23.11.2018 alle ore 07.15 quando, mentre si stava recando al lavoro, scendendo l'ultima rampa delle scale condominiali del fabbricato, dove è ubicata la sua abitazione era scivolato, a causa della presenza, sul pavimento in marmo, di residui sabbiosi non visibili.
Cadendo a terra, aveva urtando violentemente il volto.
A causa delle lesioni riportate, dopo una lunga serie di cure ed accertamenti, era stato dichiarato non idoneo, permanentemente, al s.m.i. (servizio militare incondizionato) nell'arma dei carabinieri, da collocare nelle riserve.
2. Con comparsa depositata il 20.12.2016, si è costituito il Controparte_3
contestando la riconducibilità dell'evento ad una propria responsabilità.
[...]
In subordine ha contestato l'ammontare dei danni richiesti dall'attore, evidenziando che il consulente nominato dalla Compagnia di assicurazione del Condominio, aveva accertato un'invalidità permanente massima del 22%, con una temporanea inferiore a quella riconosciuta dal consulente di parte attrice.
3. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, dopo la fase di trattazione ed istruttoria, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 21.6.2023, nella quale è stata riservata per la decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Con sentenza non definitiva n. 1465/2023 depositata il 6.11.2023, accertato che il sinistro, avvenuto in data 23.11.2018, si è verificato per colpa del , la causa è stata rimessa in istruttoria, CP_3 per accertare, con l'ausilio di un mendico legale, l'entità delle lesioni riportare dall'attore.
5. Preso atto del deposito della relazione, effettuato dal perito in data 26.7.2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.11.2024, all'esito della quale è stata trattenuta a sentenza, previa assegnazione alle parti dei termini indicati nell'art. 190 cpc.
*******
A. Sull'accertamento dell'entità delle lesioni riportate dall'attrore a seguito del sinistro avvenuto in data 23.11.2018.
a.1 Premesso che le questioni relative alla responsabilità del sinistro, avvenuto il 23.11.2018, decise con sentenza non definitiva depositata il 6.11.2023 potranno essere riesaminate solo in un successivo ed eventuale giudizio di gravame, con riferimento all'entità dei danni riportati dall'attore sono stati posti alla CTU, dott.ssa i seguenti quesiti: Persona_1
“1) accerti la sussistenza e l'entità delle lesioni biologiche, temporanee e permanenti, denunciate dall'attore come conseguenza dell'evento di cui è causa;
2) accerti se sussista (in termini di certezza ovvero di probabilità scientifica) il nesso causale tra dette lesioni, se accertate nella loro esistenza e l'evento dannoso denunciato,
pagina 2 di 8 3) quantifichi sul piano medico legale – con esplicitazione del metodo utilizzato, che dovrà essere conforme ai noti criteri medico legali – le lesioni biologiche permanenti e temporanee accertate come conseguenza diretta ed immediata dell'evento di cui è causa, indicando la percentuale ovvero le percentuali delle invalidità accertate, nonché l'eventuale incidenza di tali lesioni sulla capacità lavorativa specifica svolta dall'attore;
4) precisi quali attività della vita quotidiana siano state limitate o precluse nel corso della inabilità temporanea, relativa e/o assoluta, indicando il conseguenziale grado di sofferenza psicofisica;
segnali
e descriva le eventuali circostanze che, nel caso concreto in esame, rilevano ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva, nel caso in cui comportino tale valutazione in maniera apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità;
5) accerti se l'attore sia stato o meno in grado di percepire gli effetti dei postumi permanenti sul “fare quotidiano” e in caso di risposta positiva quali attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali della vita siano stati preclusi o limitati;
6) accerti l'entità e la congruità delle spese mediche sostenute e documentate e l'entità ed il costo di quelle eventualmente da sostenere se necessarie.
a.2 La CTU, esaminati gli atti ed i documenti medici, visitato il periziando ed effettuate le opportune indagini, nel rispondere ai quesiti formulati, aveva accertato che, in occasione dell'infortunio avvenuto in data 23.11.2018 l'attore aveva riportato: “Trauma facciale con frattura ossa nasali. Trauma distorsivo del rachide cervicale con mielopatia post-traumatica”.
Tali lesioni, compatibili con la dinamica dell'evento lesivo descritto in atti, dopo un iniziale periodo di ricovero ospedaliero, durante il quale il perziando era stato sottoposto a monitoraggio clinico e radiologico in costanza di cure mediche, avevano richiesto un intervento chirurgico di microdiscectomia C4-C5 e C5-C6 per via anteriore, con innesto di duplice cage intersomatica effettuato nel mese di febbraio 2019.
Dopo un prolungato periodo di terapie mediche, controlli clinico-specialistici e diagnostico-strumentali, in costanza di terapia fisica riabilitativa le condizioni dell'attore si erano clinicamente stabilizzate, nel mese di dicembre 2019.
Durante il periodo di prognosi clinica sopra indicato il periziando, per via del severo impatto invalidante che le problematiche di salute avevano avuto sulle sue ordinarie occupazioni (socio- relazionali, lavorative e sportive) aveva manifestato un severo disagio psichico, documentato in atti dalle numerose consulenze psicoterapiche e psichiatriche con contestuali approfondimenti testistici e terapie farmacologiche (documentate e tuttora in corso) tutti conclusivi per una sindrome psichica di natura reattiva inizialmente inquadrata, sul piano nosologico, nell'ambito di un disturbo post-
pagina 3 di 8 traumatico da stress e successivamente come sindrome ansioso-depressiva reattiva evoluto nel tempo in termini di cronicizzazione in un disturbo dell'adattamento complicato (disturbo dell'adattamento a sintomi misti, ansioso-depressivi).
Alla luce della persistente sintomatologia dolorosa a carico degli arti superiori, associata ad impotenza funzionale, nel mese di novembre 2021 il periziando era stato sottoposto ad un ulteriore intervento chirurgico di impianto di neurostimolatore midollare a scopo antalgico, con apprezzabile beneficio clinico e funzionale.
Il conseguente periodo di inabilità temporanea, alla luce della tipologia e dell'entità delle lesioni, tenuto conto del trattamento adottato nonché della documentazione sanitaria visionata, era stato stimato dal
CTU in giorni 90 a totale, giorni 90 a parziale al 75% e giorni 120 (centoventi) a parziale al 50%.
Per quanto riguarda la situazione esitale, la CTU evidenziava la persistenza di postumi invalidanti caratterizzati da:
- esiti di trauma facciale con frattura ossa nasali in assenza di apprezzabile ripercussione funzionale;
- cervicobrachialgia, bilaterale, prevalente a destra, in esiti da trauma distorsivo del rachide cervicale con mielopatia post-traumatica trattata chirurgicamente (microdiscectomia C4-C5 e C5-C6 per via anteriore con innesto di duplice cage intersomatica) in attuale discreto controllo mediante neurostimolatore midollare a scopo antalgico e terapia medica di supporto;
- disturbo dell'adattamento complicato in trattamento farmacologico continuativo.
Si tratta di menomazioni che, atteso il lungo periodo di tempo trascorso dall'evento traumatico (oltre 5 anni) si possono considerare di natura permanente e produttive di un danno alla persona valutabile, in sede di responsabilità civile e alla luce delle indicazioni fornite dalle linee guida della , nella CP_4 ragionevole misura del 25% in termini di riduzione dell'integrità psico-fisica (danno biologico), con analoga ripercussione sulla capacità lavorativa specifica.
In relazione a quest'ultima, la CTU evidenziava che da un lato il periziando è stato giudicato permanente non idoneo alla mansione specifica di elicotterista e collaudatore nell'ambito dell'arma dei
Carabinieri, dalla commissione competente (CMV de L'Aquila) e dall'altro lo stesso è stato giudicato idoneo nei ruoli dell'amministrazione della difesa o di altre amministrazioni civili dello stato.
La CTU evidenziava che l'improvvisa perdita della validità utile all'espletamento di tutte quelle che erano le principali attività quotidiane, lavorative e sportive, svolte dall'attore in epoca antecedente al sinistro (Maresciallo dei Carabinieri con mansione specifica di elicotterista e collaudatore che, di fatto,
è risultata abolita, così come quella di atleta agonista nella disciplina sportiva di Ironman che il periziando praticava attivamente prima dell'infortunio) con conseguente compromissione anche delle relazioni sociali connesse con le citate attività dallo stesso in precedenza intrattenute, avevano pagina 4 di 8 determinato una sofferenza psicofisica di grado particolarmente elevato.
Con riguardo alle spese mediche la CTU ha evidenziato che solo una parte delle spese documentate era ascrivibile a spese mediche, necessarie per la cura delle lesioni secondarie all'infortunio oggetto di causa.
Oltre a tali spese, pari a € 7.087,41 il CTU aveva evidenziato che era stato documentato l'esborso di €
2.440,00 relativo a spese del CTP, prof. dott. . Persona_2
B. Sulla liquidazione del danno non patrimoniale
b.1 La liquidazione del danno non patrimoniale alla salute, costituente una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, va effettuata applicando le Tabelle di Milano vigenti (anno 2024) a cui si presta piena adesione.
Per l'invalidità temporanea totale, le Tabelle prevedono una forbice di valori monetari che va da un minimo di €. 115,00 ad un massimo di €. 173,00 al giorno.
Tenendo conto dell'età dell'attore al momento in cui l'invalidità temporanea (della durata complessiva di 300 giorni) si è cronicizzata in invalidità permanente (49 anni circa), il danno biologico riportato dall'attore, sussistente nella percentuale del 25% è pari all'attualità alla somma tabellare di €.
118.113,00 di cui € 83.768,00 per danno biologico ed € 34.345,00 per danno morale, spettante nel caso di specie considerate le sofferenze patite dall'attore a causa della pluralità delle lesioni, che avevano comportato un grado di sofferenza psicofisica particolarmente elevato, tanto da indurre l'attore a effettuare un ulteriore intervento con finalità antalgiche.
b.2 Quanto alla domanda di personalizzazione di tali importi, deve precisarsi che le attività realizzatrici della vita umana che non eccedono il complesso dei pregiudizi “normalmente” riconducibili alla lesione dell'integrità psicofisica, accertata in relazione al tipo di postumi invalidanti in soggetto della stessa età del danneggiato e che costituiscono singoli aspetti peggiorativi della vita di relazione del soggetto, sono già ricompresi nella categoria del danno biologico e trovano adeguato risarcimento nei criteri tabellari di liquidazione del danno (Cass. civ. sez. III del 4.10.2018 n. 24155).
Da ciò deriva che la personalizzazione del danno, individuato tramite l'applicazione dei criteri tabellari, si giustifica solo in considerazione della eccezionalità delle conseguenze relazionali del danno biologico subito (Cass. civ. sez. III del 31.1.2019 n. 2788).
Spetta al giudice valorizzare, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all'esito dell'istruttoria, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale, in quanto caratterizzata da aspetti pagina 5 di 8 legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (Cass. civ. sez. III del 31.1.2019 n. 2788).
Nel caso di specie l'irreversibile e completo sconvolgimento della vita lavorativa, sportiva e sociale dell'attore, con la conseguente compromissione delle relazioni da lui in precedenza intrattenute, giustifica una personalizzazione del danno biologico, che si stima equo determinare nella percentuale del 20%.
Il danno biologico va quindi liquidato nell'importo di € 100.521,60 (83.768,00 + 16.753,60).
b.3 All'attore spetta, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale temporaneo, l'importo di €
28.275,00, calcolato considerato € 130,00 al giorno per ogni giorno di invalidità totale, ridotto in percentuale considerando i giorni di invalidità temporanea determinati dal CTU (giorni 90 al 100%, 90 al 75% e 120 al 50%.
Il danno non patrimoniale, complessivamente riportato dall'attore, in conseguenza dell'infortunio subito in data 23.11.2018, è quindi pari all'attualità alla somma di € 163.141,60 (100.521,60+
34.345,00+28.275,00).
C. Sulla liquidazione del danno patrimoniale
c.1 All'attore spetta il rimborso delle spese mediche documentate nell'importo di € 7.087,41 e delle spese di CTU medico legale, documentate nell'importo di € 2.440,00.
c.2 In relazione al danno patrimoniale l'attore che, con il grado di Maresciallo dei Carabinieri ricopriva l'incarico di specialista di elicotteri e collaudatore, ha allegato documentazione dalla quale risulta che la Commissione medica di verifica di con certificazione in data 11.2.2022, l'aveva ritenuto CP_3
non idoneo permanentemente al s.m.i. nell'arma dei carabinieri in modo assoluto, con conseguente collocazione nelle riserve (cfr doc. 15).
La CTU dott.ssa considerata la tipologia dell'attività lavorativa precedentemente svolta Per_1 dall'attore, aveva quantificato nella misura del 25% la riduzione della capacità lavorativa specifica, riportata dall'attore a seguito del sinistro.
c.3 Ai fini della determinazione del danno patrimoniale, l'attore ha allegato la busta paga del mese di aprile 2020, che riporta uno stipendio netto mensile di € 1.903,57 ed una rata della pensione, percepita nel mese di febbraio 2021, dell'importo di € 958,16 (cfr CTP contabile sub doc. 16).
Ha poi allegato, con la seconda memoria ex art. 183 cpc depositata il 4.12.2022, la busta paga del mese di luglio 2019, che riporta uno stipendio netto mensile di € 2.416,05.
Non ha allegato alcuna documentazione reddituale comprovante il maggior reddito dichiarato.
pagina 6 di 8 L'unica differenza reddituale che può essere presa in considerazione, ai fini dell'accertamento del danno patrimoniale, è quindi quella esistente tra la busta paga di luglio 2019 depositata il 14.1.2022 e la rata di pensione percepita dall'attore nel mese di febbraio 2021 (cfr doc. 16).
A differenza di quanto richiesto dall'attore, ai fini del calcolo del danno patrimoniale, non sussistono i presupposti per rimettere la causa sul ruolo, al fine di disporre CTU contabile, considerato che trattasi di problematica di carattere documentale, che non richiede alcun accertamento tecnico.
L'importo del danno patrimoniale va infatti calcolato sulla base delle tabelle, adottate dal Tribunale di
Milano per la capitalizzazione anticipata di una rendita, aggiornate al 1.1.2024.
Esaminata la tabella di capitalizzazione del Tribunale di Milano (reperibile sul sito del Tribunale di
Milano) relativa ai maschi in cui, nella prima colonna (quella in giallo) è riportata l'età dell'infortunato, si individua la riga dei 49 anni e si scorre sulla stessa fino a rinvenire la colonna n. 18 che individua l'arco temporale che va dai 49 fino all'età pensionabile, che si assume pari a 67 anni.
Nell'incrocio tra le due colonne vi è un numero (il c.d. coefficiente moltiplicativo) che, nel caso in esame è 16,17, che va moltiplicato per il reddito fiscale annuale dell'attore all'epoca del sinistro.
Come sopra indicato, la documentazione depositata dall'attore è tale da evidenziare una differenza reddituale pari ad € 1.457,89 (2.416,05-958,16) che, moltiplicata per 13 mensilità è pari ad € 18.952,57.
Il coefficiente di 16,17 va moltiplicato per il reddito fiscale annuale dell'attore (18.952,57x16,17) e sul risultato di 306.463,05 va applicata la percentuale di riduzione della capacità lavorativa, pari al 25%, pervenendosi ad un importo finale già rivalutato di € 76.615,76.
c.4 La somma risarcitoria attribuibile all'attore a titolo di danno non patrimoniale è quindi pari ad €
163.141,60 (100.521,60+34.345,00+28.275,00) e quella spettante a titolo di danno patrimoniale è pari ad € 86.143,17 (7.087,41+2440,00+76.615,76).
Alle somme come sopra indicate, liquidate nel complessivo importo di € 249.284,77 devono aggiungersi, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal 23.9.2019 (approssimativa epoca in cui il danno non patrimoniale temporaneo, traducendosi in danno permanente, ha fatto maturare in capo all'attore gran parte del credito risarcitorio qui riconosciuto) sino alla data odierna (cfr. ex multis Sezioni Unite della Cassazione n.1712/95, Cass. N. 608/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010; Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 9194 del 19/05/2020).
Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
pagina 7 di 8 D. Sulla liquidazione delle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, come accertato all'esito del giudizio e della duplice fase decisoria, relativa all'an e al quantum.
Spese da distrarsi in favore del difensore, che si è dichiarato antistatario.
Per le medesime ragioni le spese di CTU vanno poste integralmente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2759/2021,
ACCERTATO che il complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale risarcibile all'attore, quale conseguenza del sinistro da lui subito in data 23.11.2018, è pari all'attualità ad €. 249.284,77, oltre accessori.
CONDANNA il , a versare all'attore a titolo risarcitorio la somma Controparte_3 di €. 249.284,77 già all'attualità, oltre (a titolo di danno da ritardo) gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal 23.9.2019 sino alla data odierna, oltre interessi legali sulla somma complessiva così come determinata, dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
CONDANNA il , alla rifusione delle spese sostenute dall'attore Controparte_3 che, tenuto conto del valore della controversia, così come accertato all'esito del giudizio si liquidano in
€ 18.356,00 per onorari ed €. 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.A.P. come per legge.
Spese da distrarsi in favore del difensore, che si è dichiarato antistatario.
PONE le spese della CTU a carico del con conseguente Controparte_3
obbligo di procedere agli eventuali conguagli.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Pescara, 1 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2759/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROCCHETTI Parte_1 C.F._1
GABRIELE, elettivamente domiciliato in VIA BRIGATA MAIELLA 2 66100 CHIETI, presso il difensore avv. ROCCHETTI GABRIELE ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CAPOBIANCO ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA VENEZIA 7 presso il CP_1 difensore avv. CAPOBIANCO ANTONIO CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.11.2024 tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
l'attore ha chiesto che il Tribunale, laddove lo ritenga necessario ai fini della quantificazione del danno patrimoniale, disponga CTU contabile per accertare il danno patrimoniale subito dall'attore, ovvero disponga prova per testi, a mezzo della dottoressa , finalizzata a detto accertamento. Testimone_1
Nel merito ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e CP_2
non patrimoniali, subiti dal sig. , quantificati globalmente in misura NON Parte_1 inferiore ad € 500.000,00, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia, vinte le spese.
Parte convenuta, contestando gli esiti della CTU e la richiesta di CTU contabile formulata dall'attore, ha chiesto il rigetto delle domande formulate dall'attore.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione depositata il 29.6.2021 all'epoca in servizio effettivo Parte_1
presso la Sezione Tecnica del 5° Nucleo Elicotteri dei Carabinieri di , ha convenuto in giudizio CP_1 il chiedendo il risarcimento dei danni da lui subiti Controparte_3
pagina 1 di 8 il 23.11.2018 alle ore 07.15 quando, mentre si stava recando al lavoro, scendendo l'ultima rampa delle scale condominiali del fabbricato, dove è ubicata la sua abitazione era scivolato, a causa della presenza, sul pavimento in marmo, di residui sabbiosi non visibili.
Cadendo a terra, aveva urtando violentemente il volto.
A causa delle lesioni riportate, dopo una lunga serie di cure ed accertamenti, era stato dichiarato non idoneo, permanentemente, al s.m.i. (servizio militare incondizionato) nell'arma dei carabinieri, da collocare nelle riserve.
2. Con comparsa depositata il 20.12.2016, si è costituito il Controparte_3
contestando la riconducibilità dell'evento ad una propria responsabilità.
[...]
In subordine ha contestato l'ammontare dei danni richiesti dall'attore, evidenziando che il consulente nominato dalla Compagnia di assicurazione del Condominio, aveva accertato un'invalidità permanente massima del 22%, con una temporanea inferiore a quella riconosciuta dal consulente di parte attrice.
3. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, dopo la fase di trattazione ed istruttoria, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 21.6.2023, nella quale è stata riservata per la decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Con sentenza non definitiva n. 1465/2023 depositata il 6.11.2023, accertato che il sinistro, avvenuto in data 23.11.2018, si è verificato per colpa del , la causa è stata rimessa in istruttoria, CP_3 per accertare, con l'ausilio di un mendico legale, l'entità delle lesioni riportare dall'attore.
5. Preso atto del deposito della relazione, effettuato dal perito in data 26.7.2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.11.2024, all'esito della quale è stata trattenuta a sentenza, previa assegnazione alle parti dei termini indicati nell'art. 190 cpc.
*******
A. Sull'accertamento dell'entità delle lesioni riportate dall'attrore a seguito del sinistro avvenuto in data 23.11.2018.
a.1 Premesso che le questioni relative alla responsabilità del sinistro, avvenuto il 23.11.2018, decise con sentenza non definitiva depositata il 6.11.2023 potranno essere riesaminate solo in un successivo ed eventuale giudizio di gravame, con riferimento all'entità dei danni riportati dall'attore sono stati posti alla CTU, dott.ssa i seguenti quesiti: Persona_1
“1) accerti la sussistenza e l'entità delle lesioni biologiche, temporanee e permanenti, denunciate dall'attore come conseguenza dell'evento di cui è causa;
2) accerti se sussista (in termini di certezza ovvero di probabilità scientifica) il nesso causale tra dette lesioni, se accertate nella loro esistenza e l'evento dannoso denunciato,
pagina 2 di 8 3) quantifichi sul piano medico legale – con esplicitazione del metodo utilizzato, che dovrà essere conforme ai noti criteri medico legali – le lesioni biologiche permanenti e temporanee accertate come conseguenza diretta ed immediata dell'evento di cui è causa, indicando la percentuale ovvero le percentuali delle invalidità accertate, nonché l'eventuale incidenza di tali lesioni sulla capacità lavorativa specifica svolta dall'attore;
4) precisi quali attività della vita quotidiana siano state limitate o precluse nel corso della inabilità temporanea, relativa e/o assoluta, indicando il conseguenziale grado di sofferenza psicofisica;
segnali
e descriva le eventuali circostanze che, nel caso concreto in esame, rilevano ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva, nel caso in cui comportino tale valutazione in maniera apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità;
5) accerti se l'attore sia stato o meno in grado di percepire gli effetti dei postumi permanenti sul “fare quotidiano” e in caso di risposta positiva quali attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali della vita siano stati preclusi o limitati;
6) accerti l'entità e la congruità delle spese mediche sostenute e documentate e l'entità ed il costo di quelle eventualmente da sostenere se necessarie.
a.2 La CTU, esaminati gli atti ed i documenti medici, visitato il periziando ed effettuate le opportune indagini, nel rispondere ai quesiti formulati, aveva accertato che, in occasione dell'infortunio avvenuto in data 23.11.2018 l'attore aveva riportato: “Trauma facciale con frattura ossa nasali. Trauma distorsivo del rachide cervicale con mielopatia post-traumatica”.
Tali lesioni, compatibili con la dinamica dell'evento lesivo descritto in atti, dopo un iniziale periodo di ricovero ospedaliero, durante il quale il perziando era stato sottoposto a monitoraggio clinico e radiologico in costanza di cure mediche, avevano richiesto un intervento chirurgico di microdiscectomia C4-C5 e C5-C6 per via anteriore, con innesto di duplice cage intersomatica effettuato nel mese di febbraio 2019.
Dopo un prolungato periodo di terapie mediche, controlli clinico-specialistici e diagnostico-strumentali, in costanza di terapia fisica riabilitativa le condizioni dell'attore si erano clinicamente stabilizzate, nel mese di dicembre 2019.
Durante il periodo di prognosi clinica sopra indicato il periziando, per via del severo impatto invalidante che le problematiche di salute avevano avuto sulle sue ordinarie occupazioni (socio- relazionali, lavorative e sportive) aveva manifestato un severo disagio psichico, documentato in atti dalle numerose consulenze psicoterapiche e psichiatriche con contestuali approfondimenti testistici e terapie farmacologiche (documentate e tuttora in corso) tutti conclusivi per una sindrome psichica di natura reattiva inizialmente inquadrata, sul piano nosologico, nell'ambito di un disturbo post-
pagina 3 di 8 traumatico da stress e successivamente come sindrome ansioso-depressiva reattiva evoluto nel tempo in termini di cronicizzazione in un disturbo dell'adattamento complicato (disturbo dell'adattamento a sintomi misti, ansioso-depressivi).
Alla luce della persistente sintomatologia dolorosa a carico degli arti superiori, associata ad impotenza funzionale, nel mese di novembre 2021 il periziando era stato sottoposto ad un ulteriore intervento chirurgico di impianto di neurostimolatore midollare a scopo antalgico, con apprezzabile beneficio clinico e funzionale.
Il conseguente periodo di inabilità temporanea, alla luce della tipologia e dell'entità delle lesioni, tenuto conto del trattamento adottato nonché della documentazione sanitaria visionata, era stato stimato dal
CTU in giorni 90 a totale, giorni 90 a parziale al 75% e giorni 120 (centoventi) a parziale al 50%.
Per quanto riguarda la situazione esitale, la CTU evidenziava la persistenza di postumi invalidanti caratterizzati da:
- esiti di trauma facciale con frattura ossa nasali in assenza di apprezzabile ripercussione funzionale;
- cervicobrachialgia, bilaterale, prevalente a destra, in esiti da trauma distorsivo del rachide cervicale con mielopatia post-traumatica trattata chirurgicamente (microdiscectomia C4-C5 e C5-C6 per via anteriore con innesto di duplice cage intersomatica) in attuale discreto controllo mediante neurostimolatore midollare a scopo antalgico e terapia medica di supporto;
- disturbo dell'adattamento complicato in trattamento farmacologico continuativo.
Si tratta di menomazioni che, atteso il lungo periodo di tempo trascorso dall'evento traumatico (oltre 5 anni) si possono considerare di natura permanente e produttive di un danno alla persona valutabile, in sede di responsabilità civile e alla luce delle indicazioni fornite dalle linee guida della , nella CP_4 ragionevole misura del 25% in termini di riduzione dell'integrità psico-fisica (danno biologico), con analoga ripercussione sulla capacità lavorativa specifica.
In relazione a quest'ultima, la CTU evidenziava che da un lato il periziando è stato giudicato permanente non idoneo alla mansione specifica di elicotterista e collaudatore nell'ambito dell'arma dei
Carabinieri, dalla commissione competente (CMV de L'Aquila) e dall'altro lo stesso è stato giudicato idoneo nei ruoli dell'amministrazione della difesa o di altre amministrazioni civili dello stato.
La CTU evidenziava che l'improvvisa perdita della validità utile all'espletamento di tutte quelle che erano le principali attività quotidiane, lavorative e sportive, svolte dall'attore in epoca antecedente al sinistro (Maresciallo dei Carabinieri con mansione specifica di elicotterista e collaudatore che, di fatto,
è risultata abolita, così come quella di atleta agonista nella disciplina sportiva di Ironman che il periziando praticava attivamente prima dell'infortunio) con conseguente compromissione anche delle relazioni sociali connesse con le citate attività dallo stesso in precedenza intrattenute, avevano pagina 4 di 8 determinato una sofferenza psicofisica di grado particolarmente elevato.
Con riguardo alle spese mediche la CTU ha evidenziato che solo una parte delle spese documentate era ascrivibile a spese mediche, necessarie per la cura delle lesioni secondarie all'infortunio oggetto di causa.
Oltre a tali spese, pari a € 7.087,41 il CTU aveva evidenziato che era stato documentato l'esborso di €
2.440,00 relativo a spese del CTP, prof. dott. . Persona_2
B. Sulla liquidazione del danno non patrimoniale
b.1 La liquidazione del danno non patrimoniale alla salute, costituente una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, va effettuata applicando le Tabelle di Milano vigenti (anno 2024) a cui si presta piena adesione.
Per l'invalidità temporanea totale, le Tabelle prevedono una forbice di valori monetari che va da un minimo di €. 115,00 ad un massimo di €. 173,00 al giorno.
Tenendo conto dell'età dell'attore al momento in cui l'invalidità temporanea (della durata complessiva di 300 giorni) si è cronicizzata in invalidità permanente (49 anni circa), il danno biologico riportato dall'attore, sussistente nella percentuale del 25% è pari all'attualità alla somma tabellare di €.
118.113,00 di cui € 83.768,00 per danno biologico ed € 34.345,00 per danno morale, spettante nel caso di specie considerate le sofferenze patite dall'attore a causa della pluralità delle lesioni, che avevano comportato un grado di sofferenza psicofisica particolarmente elevato, tanto da indurre l'attore a effettuare un ulteriore intervento con finalità antalgiche.
b.2 Quanto alla domanda di personalizzazione di tali importi, deve precisarsi che le attività realizzatrici della vita umana che non eccedono il complesso dei pregiudizi “normalmente” riconducibili alla lesione dell'integrità psicofisica, accertata in relazione al tipo di postumi invalidanti in soggetto della stessa età del danneggiato e che costituiscono singoli aspetti peggiorativi della vita di relazione del soggetto, sono già ricompresi nella categoria del danno biologico e trovano adeguato risarcimento nei criteri tabellari di liquidazione del danno (Cass. civ. sez. III del 4.10.2018 n. 24155).
Da ciò deriva che la personalizzazione del danno, individuato tramite l'applicazione dei criteri tabellari, si giustifica solo in considerazione della eccezionalità delle conseguenze relazionali del danno biologico subito (Cass. civ. sez. III del 31.1.2019 n. 2788).
Spetta al giudice valorizzare, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all'esito dell'istruttoria, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale, in quanto caratterizzata da aspetti pagina 5 di 8 legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (Cass. civ. sez. III del 31.1.2019 n. 2788).
Nel caso di specie l'irreversibile e completo sconvolgimento della vita lavorativa, sportiva e sociale dell'attore, con la conseguente compromissione delle relazioni da lui in precedenza intrattenute, giustifica una personalizzazione del danno biologico, che si stima equo determinare nella percentuale del 20%.
Il danno biologico va quindi liquidato nell'importo di € 100.521,60 (83.768,00 + 16.753,60).
b.3 All'attore spetta, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale temporaneo, l'importo di €
28.275,00, calcolato considerato € 130,00 al giorno per ogni giorno di invalidità totale, ridotto in percentuale considerando i giorni di invalidità temporanea determinati dal CTU (giorni 90 al 100%, 90 al 75% e 120 al 50%.
Il danno non patrimoniale, complessivamente riportato dall'attore, in conseguenza dell'infortunio subito in data 23.11.2018, è quindi pari all'attualità alla somma di € 163.141,60 (100.521,60+
34.345,00+28.275,00).
C. Sulla liquidazione del danno patrimoniale
c.1 All'attore spetta il rimborso delle spese mediche documentate nell'importo di € 7.087,41 e delle spese di CTU medico legale, documentate nell'importo di € 2.440,00.
c.2 In relazione al danno patrimoniale l'attore che, con il grado di Maresciallo dei Carabinieri ricopriva l'incarico di specialista di elicotteri e collaudatore, ha allegato documentazione dalla quale risulta che la Commissione medica di verifica di con certificazione in data 11.2.2022, l'aveva ritenuto CP_3
non idoneo permanentemente al s.m.i. nell'arma dei carabinieri in modo assoluto, con conseguente collocazione nelle riserve (cfr doc. 15).
La CTU dott.ssa considerata la tipologia dell'attività lavorativa precedentemente svolta Per_1 dall'attore, aveva quantificato nella misura del 25% la riduzione della capacità lavorativa specifica, riportata dall'attore a seguito del sinistro.
c.3 Ai fini della determinazione del danno patrimoniale, l'attore ha allegato la busta paga del mese di aprile 2020, che riporta uno stipendio netto mensile di € 1.903,57 ed una rata della pensione, percepita nel mese di febbraio 2021, dell'importo di € 958,16 (cfr CTP contabile sub doc. 16).
Ha poi allegato, con la seconda memoria ex art. 183 cpc depositata il 4.12.2022, la busta paga del mese di luglio 2019, che riporta uno stipendio netto mensile di € 2.416,05.
Non ha allegato alcuna documentazione reddituale comprovante il maggior reddito dichiarato.
pagina 6 di 8 L'unica differenza reddituale che può essere presa in considerazione, ai fini dell'accertamento del danno patrimoniale, è quindi quella esistente tra la busta paga di luglio 2019 depositata il 14.1.2022 e la rata di pensione percepita dall'attore nel mese di febbraio 2021 (cfr doc. 16).
A differenza di quanto richiesto dall'attore, ai fini del calcolo del danno patrimoniale, non sussistono i presupposti per rimettere la causa sul ruolo, al fine di disporre CTU contabile, considerato che trattasi di problematica di carattere documentale, che non richiede alcun accertamento tecnico.
L'importo del danno patrimoniale va infatti calcolato sulla base delle tabelle, adottate dal Tribunale di
Milano per la capitalizzazione anticipata di una rendita, aggiornate al 1.1.2024.
Esaminata la tabella di capitalizzazione del Tribunale di Milano (reperibile sul sito del Tribunale di
Milano) relativa ai maschi in cui, nella prima colonna (quella in giallo) è riportata l'età dell'infortunato, si individua la riga dei 49 anni e si scorre sulla stessa fino a rinvenire la colonna n. 18 che individua l'arco temporale che va dai 49 fino all'età pensionabile, che si assume pari a 67 anni.
Nell'incrocio tra le due colonne vi è un numero (il c.d. coefficiente moltiplicativo) che, nel caso in esame è 16,17, che va moltiplicato per il reddito fiscale annuale dell'attore all'epoca del sinistro.
Come sopra indicato, la documentazione depositata dall'attore è tale da evidenziare una differenza reddituale pari ad € 1.457,89 (2.416,05-958,16) che, moltiplicata per 13 mensilità è pari ad € 18.952,57.
Il coefficiente di 16,17 va moltiplicato per il reddito fiscale annuale dell'attore (18.952,57x16,17) e sul risultato di 306.463,05 va applicata la percentuale di riduzione della capacità lavorativa, pari al 25%, pervenendosi ad un importo finale già rivalutato di € 76.615,76.
c.4 La somma risarcitoria attribuibile all'attore a titolo di danno non patrimoniale è quindi pari ad €
163.141,60 (100.521,60+34.345,00+28.275,00) e quella spettante a titolo di danno patrimoniale è pari ad € 86.143,17 (7.087,41+2440,00+76.615,76).
Alle somme come sopra indicate, liquidate nel complessivo importo di € 249.284,77 devono aggiungersi, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal 23.9.2019 (approssimativa epoca in cui il danno non patrimoniale temporaneo, traducendosi in danno permanente, ha fatto maturare in capo all'attore gran parte del credito risarcitorio qui riconosciuto) sino alla data odierna (cfr. ex multis Sezioni Unite della Cassazione n.1712/95, Cass. N. 608/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010; Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 9194 del 19/05/2020).
Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
pagina 7 di 8 D. Sulla liquidazione delle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, come accertato all'esito del giudizio e della duplice fase decisoria, relativa all'an e al quantum.
Spese da distrarsi in favore del difensore, che si è dichiarato antistatario.
Per le medesime ragioni le spese di CTU vanno poste integralmente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2759/2021,
ACCERTATO che il complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale risarcibile all'attore, quale conseguenza del sinistro da lui subito in data 23.11.2018, è pari all'attualità ad €. 249.284,77, oltre accessori.
CONDANNA il , a versare all'attore a titolo risarcitorio la somma Controparte_3 di €. 249.284,77 già all'attualità, oltre (a titolo di danno da ritardo) gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal 23.9.2019 sino alla data odierna, oltre interessi legali sulla somma complessiva così come determinata, dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
CONDANNA il , alla rifusione delle spese sostenute dall'attore Controparte_3 che, tenuto conto del valore della controversia, così come accertato all'esito del giudizio si liquidano in
€ 18.356,00 per onorari ed €. 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.A.P. come per legge.
Spese da distrarsi in favore del difensore, che si è dichiarato antistatario.
PONE le spese della CTU a carico del con conseguente Controparte_3
obbligo di procedere agli eventuali conguagli.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Pescara, 1 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
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