CASS
Sentenza 18 novembre 2020
Sentenza 18 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2020, n. 32466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32466 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IC GU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/06/2019 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentito Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, l'avvocato MASSIMO BIFFA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. AM DO propone ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza in data 14.6.2019 con la quale la Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso il decreto della Corte di appello di Roma che aveva confermato il decreto del Tribunale di Roma applicativo della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per due anni e la confisca dei beni nella sua diretta disponibilità. 2. L'errore viene individuato nella parte in cui la Corte ha affermato che il ricorso in data 31.1.2019, a firma dell'Avv. Massimo Biffa, era stato redatto dopo che il proposto aveva revocato il mandato a quel difensore che, pertanto, legittimamente non era stato destinatario dell'avviso di fissazione dell'udienza. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 32466 Anno 2020 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 18/09/2020 Secondo il ricorrente, invece, l'Avv. Biffa, al momento della proposizione del ricorso, era munito di regolare mandato, così che la Corte era incorsa in un duplice vizio perché, da un lato, non veniva dato avviso al difensore della fissazione dell'udienza del 14/6/2019, dall'altro lato e conseguentemente, non venivano valutati i motivi proposti con il ricorso del già menzionato difensore. 3. A sostegno dell'assunto si osserva che AM DO aveva revocato il mandato il 29.1.2019, con dichiarazione rilasciata all'Ufficio matricola della Casa Circondariale di Perugia;
che con successiva dichiarazione rilasciata con le stesse modalità, in data 1.2.2019 AM aveva nuovamente nominato l'Avv. Biffa, confermando contestualmente la nomina dell'Avv. Alessandro Diddi e revocando l'Avv. Ivano Chiesa;
che tale dichiarazione era stata trasmessa lo stesso 1 febbraio 2019 all'indirizzo PEC della Corte di appello;
che non era corretto affermare che il ricorso per Cassazione risalisse al 31.1.2019, ove si consideri che l'atto depositato presso la Cancelleria reca la data del 2.2.2019; che l'Avv. Biffi -appresa informalmente la fissazione dell'udienza del 14.6.2020 davanti alla Corte di cassazione, aveva tempestivamente eccepito la nullità dell'udienza non partecipata, depositando il 14.6.2019, presso la Cancelleria della sesta sezione penale, apposita nota corredata da documentazione, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, alla luce del consolidato orientamento della Corte di cassazione, in forza del quale «il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono ante iudicatum. (In motivazione la S.C. ha fatto riferimento, a titolo esemplificativo, ai provvedimenti emessi in fase cautelare, alle decisioni in materia di misure di prevenzione, a quelle in materia di rimessione del processo, alle decisioni processuali in materia di estradizione o di mandato di arresto europeo, nonché a quelle decisioni nelle quali la pronuncia della Cassazione, pur avendo come presupposto il giudicato, non è destinata ad incidere in alcun modo sull'accertamento della responsabilità, come nelle decisioni in materia di indennizzo per ingiusta detenzione o di riabilitazione)», (Sez. U, Sentenza n. 13199 del 21/07/2016 Cc. - dep. 17/03/2017- Nunzìata, Rv. 269790). La giurisprudenza di legittimità ha già da tempo spiegato (Sez. U., n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv. 221283; sez. 5 nr. 30373 del 16/06/2006, Nappi, Rv. 235323; sez. 3, nr. 43697 del 10/11/2011, V.A., Rv. 251411) che soltanto la sentenza della Corte di cassazione, che renda incontrovertibile la pronuncia di condanna resa in sede di merito, consente la concreta applicazione della norma 2 di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., che appunto appresta un rimedio in via esclusiva "a favore del condannato", oltre che del Procuratore Generale, e ha formulazione tassativa, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a casi non previsti, quali le decisioni che intervengano su questioni incidentali, così escludendosi la possibilità di proposizione del ricorso straordinario avverso i provvedimenti in materia di misure di prevenzione (sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, Pelle e altro, rv. 271398; sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015, Saracino, rv. 264658; sez. 6, n. 2430 dell'8/10/2009, Cacucci, rv. 245772; sez. 6, n. 18982 del 28/3/2006, Romeo, rv. 234624; sez. 1, n. 26660 del 12/06/2002, FE e altri, rv. 222095). Ciò che discrimina ai fini della proponibilità del ricorso per Cassazione, dunque -per quanto qui interessa- non è solo la tipologia di errore rimediabile, quanto, ancor prima, la qualità del ricorrente, che deve avere la veste del "condannato". Infatti, l'art. 625-bis, cod.proc.pen. ammette il ricorso soltanto a favore del condannato (comma 1) e limita la legittimazione all'impugnazione straordinaria al procuratore generale e al condannato (comma 2), con la conseguenza che oggetto del ricorso straordinario possono essere soltanto le sentenze di condanna e che l'estensione a decisioni emesse all'interno di procedimenti incidentali trova insuperabile preclusione nel divieto dell'interpretazione analogica, opposto dall'indiscusso carattere eccezionale della norma. Tale esclusione, peraltro, trova avallo costituzionale, ove si consideri che è già stato affermato che «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui consente l'esperibilità del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso le sentenze della Corte di Cassazione soltanto al condannato e non anche al soggetto sottoposto a misura di prevenzione, essendo l'esclusione di quest'ultimo giustificata dalla diversità della sua situazione rispetto a quella del condannato ed appartenendo alla insindacabile discrezionalità del legislatore la previsione di strumenti di tutela differenziati in rapporto a situazioni diverse», (Sez. 1, Sentenza n. 46433 del 12/01/2017, Pelle, Rv. 271398). 2. Quanto esposto porta all'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/9/2020
sentito Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, l'avvocato MASSIMO BIFFA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. AM DO propone ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza in data 14.6.2019 con la quale la Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso il decreto della Corte di appello di Roma che aveva confermato il decreto del Tribunale di Roma applicativo della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per due anni e la confisca dei beni nella sua diretta disponibilità. 2. L'errore viene individuato nella parte in cui la Corte ha affermato che il ricorso in data 31.1.2019, a firma dell'Avv. Massimo Biffa, era stato redatto dopo che il proposto aveva revocato il mandato a quel difensore che, pertanto, legittimamente non era stato destinatario dell'avviso di fissazione dell'udienza. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 32466 Anno 2020 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 18/09/2020 Secondo il ricorrente, invece, l'Avv. Biffa, al momento della proposizione del ricorso, era munito di regolare mandato, così che la Corte era incorsa in un duplice vizio perché, da un lato, non veniva dato avviso al difensore della fissazione dell'udienza del 14/6/2019, dall'altro lato e conseguentemente, non venivano valutati i motivi proposti con il ricorso del già menzionato difensore. 3. A sostegno dell'assunto si osserva che AM DO aveva revocato il mandato il 29.1.2019, con dichiarazione rilasciata all'Ufficio matricola della Casa Circondariale di Perugia;
che con successiva dichiarazione rilasciata con le stesse modalità, in data 1.2.2019 AM aveva nuovamente nominato l'Avv. Biffa, confermando contestualmente la nomina dell'Avv. Alessandro Diddi e revocando l'Avv. Ivano Chiesa;
che tale dichiarazione era stata trasmessa lo stesso 1 febbraio 2019 all'indirizzo PEC della Corte di appello;
che non era corretto affermare che il ricorso per Cassazione risalisse al 31.1.2019, ove si consideri che l'atto depositato presso la Cancelleria reca la data del 2.2.2019; che l'Avv. Biffi -appresa informalmente la fissazione dell'udienza del 14.6.2020 davanti alla Corte di cassazione, aveva tempestivamente eccepito la nullità dell'udienza non partecipata, depositando il 14.6.2019, presso la Cancelleria della sesta sezione penale, apposita nota corredata da documentazione, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, alla luce del consolidato orientamento della Corte di cassazione, in forza del quale «il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono ante iudicatum. (In motivazione la S.C. ha fatto riferimento, a titolo esemplificativo, ai provvedimenti emessi in fase cautelare, alle decisioni in materia di misure di prevenzione, a quelle in materia di rimessione del processo, alle decisioni processuali in materia di estradizione o di mandato di arresto europeo, nonché a quelle decisioni nelle quali la pronuncia della Cassazione, pur avendo come presupposto il giudicato, non è destinata ad incidere in alcun modo sull'accertamento della responsabilità, come nelle decisioni in materia di indennizzo per ingiusta detenzione o di riabilitazione)», (Sez. U, Sentenza n. 13199 del 21/07/2016 Cc. - dep. 17/03/2017- Nunzìata, Rv. 269790). La giurisprudenza di legittimità ha già da tempo spiegato (Sez. U., n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv. 221283; sez. 5 nr. 30373 del 16/06/2006, Nappi, Rv. 235323; sez. 3, nr. 43697 del 10/11/2011, V.A., Rv. 251411) che soltanto la sentenza della Corte di cassazione, che renda incontrovertibile la pronuncia di condanna resa in sede di merito, consente la concreta applicazione della norma 2 di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., che appunto appresta un rimedio in via esclusiva "a favore del condannato", oltre che del Procuratore Generale, e ha formulazione tassativa, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a casi non previsti, quali le decisioni che intervengano su questioni incidentali, così escludendosi la possibilità di proposizione del ricorso straordinario avverso i provvedimenti in materia di misure di prevenzione (sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, Pelle e altro, rv. 271398; sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015, Saracino, rv. 264658; sez. 6, n. 2430 dell'8/10/2009, Cacucci, rv. 245772; sez. 6, n. 18982 del 28/3/2006, Romeo, rv. 234624; sez. 1, n. 26660 del 12/06/2002, FE e altri, rv. 222095). Ciò che discrimina ai fini della proponibilità del ricorso per Cassazione, dunque -per quanto qui interessa- non è solo la tipologia di errore rimediabile, quanto, ancor prima, la qualità del ricorrente, che deve avere la veste del "condannato". Infatti, l'art. 625-bis, cod.proc.pen. ammette il ricorso soltanto a favore del condannato (comma 1) e limita la legittimazione all'impugnazione straordinaria al procuratore generale e al condannato (comma 2), con la conseguenza che oggetto del ricorso straordinario possono essere soltanto le sentenze di condanna e che l'estensione a decisioni emesse all'interno di procedimenti incidentali trova insuperabile preclusione nel divieto dell'interpretazione analogica, opposto dall'indiscusso carattere eccezionale della norma. Tale esclusione, peraltro, trova avallo costituzionale, ove si consideri che è già stato affermato che «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui consente l'esperibilità del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso le sentenze della Corte di Cassazione soltanto al condannato e non anche al soggetto sottoposto a misura di prevenzione, essendo l'esclusione di quest'ultimo giustificata dalla diversità della sua situazione rispetto a quella del condannato ed appartenendo alla insindacabile discrezionalità del legislatore la previsione di strumenti di tutela differenziati in rapporto a situazioni diverse», (Sez. 1, Sentenza n. 46433 del 12/01/2017, Pelle, Rv. 271398). 2. Quanto esposto porta all'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/9/2020