Articolo 21 della Legge 6 marzo 1958, n. 243
Articolo 20Articolo 22
Versione
19 aprile 1958
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Versione
26 settembre 1962
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Versione
2 settembre 1970
Art. 21. ((Su richiesta del proprietario, che si assume di fare i lavori di cui all'articolo 19, il consorzio puo' concedere mutui ipotecari ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a 5 anni ne' superiore a 20.
Al recupero delle quote di ammortamento maturate dopo la cessazione dell'ente, provvede il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione rimette al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - i piani di ammortamento dei mutui in essere all'atto della cessazione dell'ente.
Il comitato esecutivo puo' disporre che l'ente conceda in tutto o in parte un abbuono sugli interessi, e anche, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 25 per cento della somma capitale, avuto riguardo alle condizioni che seguono in ordine di precedenza:
a) condizioni economiche disagiate del proprietario;
b) reddito realizzato dalla villa;
c) interesse artistico o storico della villa;
d) entita' quantitativa e qualitativa e urgenza del restauro.
Al proprietario, che, trovandosi in condizioni economiche disagiate, eseguisca senza beneficiare del mutuo lavori di consolidamento e restauro prescritti dalla competente soprintendenza, puo' essere concesso un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta))
Entrata in vigore il 2 settembre 1970